Linee guida accreditate dalla comunità scientifica; visita specialistica neurologica; responsabilità per conseguenze lesive derivanti dalla patologia; responsabilità colposa del medico per le conseguenze prevedibili dell’evoluzione della patologia del paziente in cura.
Indice
- 1 Rifiuto di atti d’ufficio da parte del sanitario
- 2 Decisione di cambio del gestore: motivazione
- 3 Visita specialistica in carcere a proprie spese
- 4 Responsabilità medica
- 5 Accertamenti sanitari e visita specialistica ortopedica
- 6 Conseguenze prevedibili dell’evoluzione della patologia
- 7 Visita specialistica ambulatoriale
- 8 Visita specialistica oculistica
- 9 Facoltà della banca di sottoporre il dipendente a visita specialistica
- 10 Autorizzazioni temporanee all’allontanamento dal luogo di soggiorno obbligato
- 11 Dipendenza dell’infermità da causa di servizio
- 12 Richiesta di visita specialistica urgente
- 13 Dimissione dalla visita specialistica ambulatoriale
- 14 L’erogazione di farmaci con beneficio sul prezzo
- 15 Referto di pronto soccorso e visita specialistica
- 16 L’erogazione dei medicinali agli assistiti
Rifiuto di atti d’ufficio da parte del sanitario
Non integra il reato di rifiuto di atti d’ufficio il medico che, avvertito preventivamente dal locale Centro di Igiene mentale sulle condizioni di un determinato paziente, rifiuti nei confronti del medesimo soggetto la prescrizione medica di medicinali e di una visita specialistica ritenendole aprioristicamente la non veridicità della richiesta. Potendo essere tacciato, il sanitario, in siffatta ipotesi, solo di negligenza ed incuria.
Tribunale Udine, 07/03/2022, n.279
Decisione di cambio del gestore: motivazione
La richiesta di motivazione riguardo alla decisione di cambio del gestore non è funzionale al sindacato sulla scelta compiuta dal paziente, il quale rimane titolare di libertà assoluta riguardo all’individuazione del soggetto cui affidarsi, ma è funzionale alle esigenze informative delle ATS cui interessa conoscere le ragioni per le quali l’assistito decide di cambiare struttura, onde verificare se quella di provenienza abbia adempiuto ai propri obblighi in maniera adeguata. Si deve dunque escludere che la richiesta di motivazione incida sulla libertà di scelta riservata al paziente. Né si può ritenere che la libertà di scelta venga meno per il fatto che l’arruolamento possa essere proposto in esito ad un ricovero ospedaliero o ad esito di una visita specialistica, posto che non è ragionevolmente dimostrabile che, in tali occasioni, il paziente non sia grado di tutelare adeguatamente i propri interessi; tanto più che si deve presumere che la proposta sia formulata in maniera congrua, informando l’interessato circa ogni elemento utile ad assumere una decisione ponderata, secondo le norme ed i principi della deontologia medica.
T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. III, 11/06/2020, n.1052
Visita specialistica in carcere a proprie spese
La norma contenuta nella l. n. 354 del 1975, art. 11, comma 12, (nella vigente formulazione introdotta dal d.lg. n. 123 del 2018, art. 1) trova il suo sostegno più importante nel riconoscimento costituzionale del diritto alla salute come diritto fondamentale dell’individuo ed in questa prospettiva giuridica deve essere letta ed interpretata. Si evince dal dettato letterale di tale disciplina che i detenuti e gli internati possono chiedere di essere visitati a proprie spese da un medico di fiducia senza che ricorrano limiti o condizioni, se non la necessità di curarsi, necessità che presuppone l’accertamento sanitario delle proprie condizioni.
Soltanto ed esclusivamente per gli imputati, ovverosia per i detenuti per i quali pende il processo, la norma richiede l’autorizzazione del giudice che procede (peraltro soltanto fino alla sentenza di primo grado) e questo all’evidente finalità non già di sindacare in qualche modo l’iniziativa individuale di sottoporsi a visita e cura, ma all’esclusivo fine di delibare (e quindi motivare) se l’iniziativa dell’imputato possa in qualche modo avere incidenza negativa sugli accertamenti processuali in corso. Ne consegue che il provvedimento impugnato viola la normativa di riferimento là dove opina l’esigenza di sindacare le ragioni della effettiva necessità della visita medica esterna e là dove stigmatizza come “pretesa” quello che costituisce un vero e proprio diritto del richiedente, costituzionalmente garantito.
Cassazione penale sez. IV, 23/05/2019, n.27499
Responsabilità medica
In tema di colpa medica l’osservanza da parte del medico delle linee guida accreditate dalla comunità scientifica comporta l’insussistenza del reato di omicidio o lesioni per colpa lieve. (Nel caso di specie, si trattava di una signora di anni 65 che a causa di una caduta accidentale aveva riportato un trauma cranico, il medico dopo aver eseguito una tac richiedeva una visita specialistica neurologica che escludeva la necessità di un intervento chirurgico e suggeriva un controllo evolutivo in funzione dell’evoluzione clinica, la paziente dopo alcuni giorni veniva dimessa senza esperire nuova tac, ma subito dopo decedeva a seguito di una emorragia).
Tribunale La Spezia sez. uff. indagini prel., 20/02/2017, n.187
Accertamenti sanitari e visita specialistica ortopedica
A prescindere dal quanto stabilito dall’art. 1 (dedicato ai mutilati) del r.d. 28 settembre 1934 n. 1820, l’art. 9 del medesimo decreto chiarisce che il requisito indispensabile ai fini della concessione del distintivo d’onore di ferito in servizio consiste nella presenza di “ferite o lesioni interessanti in modo grave e con esiti permanenti i tessuti molli, le ossa e gli organi cavitari” (nel caso di specie, all’esito degli accertamenti sanitari eseguiti e della visita specialistica ortopedica, sono risultati modesti esiti funzionali a carico dell’arto superiore sx, con la conseguenza che legittimamente è stata negata l’autorizzazione a fregiarsi del distintivo d’onore di ferito in servizio).
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 13/12/2016, n.12407
Conseguenze prevedibili dell’evoluzione della patologia
In tema di colpa medica – in considerazione della posizione di garanzia che il medico assume nei confronti del paziente con l’instaurazione della relazione terapeutica – il sanitario che, avendo in cura il paziente per stati di ansia o sindrome depressiva, in presenza di apprezzabili indici significativi di un atteggiamento di negazione di patologie di diversa natura, ometta di approfondire le condizioni cliniche generali dell’assistito e di assumere le necessarie iniziative per indurlo alla cura di tale patologia, è responsabile per le prevedibili conseguenze lesive derivate dalla patologia medesima.
(Nella specie la Corte ha confermato la sentenza che aveva escluso la responsabilità di un neurologo in relazione al decesso di una sua paziente affetta da patologia oncologica non ritenendo adeguatamente provati né il presupposto di fatto dell’omesso approfondimento delle condizioni generali della paziente, che era stata comunque avviata ad una visita specialistica, né il nesso causale, essendo incerto il momento iniziale e la successiva evoluzione della malattia).
Cassazione penale sez. IV, 07/01/2016, n.1846
Visita specialistica ambulatoriale
L’art. 8 d.l. n. 347 del 2001, conv. in l. n. 405 del 2001, introduce un particolare sistema c.d. misto di erogazione dei farmaci agli assistiti dal S.s.n. da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, in aggiunta a quelli pregressi, e cioè l’erogazione “ordinaria”, attraverso le farmacie pubbliche e private convenzionate, e la fornitura “diretta”, da parte delle Aziende Sanitarie, che possono in tal caso acquistare il farmaco dalle imprese produttrici, mediante contrattazione fra le parti interessate con lo sconto non inferiore al 50% del prezzo di vendita al pubblico.
Per effetto di tale disposizione sono, quindi, consentiti “accordi allargati, per l’erogazione dei farmaci, con beneficio sul prezzo, a pazienti nella fase immediatamente successiva alla dimissione dal ricovero ospedaliero (o alla visita specialistica ambulatoriale) – limitatamente comunque al primo ciclo terapeutico – nonché ai pazienti in assistenza domiciliare (residenziale e semi residenziale) che necessitano di detti farmaci.
T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. II, 20/01/2014, n.87
Visita specialistica oculistica
Le valutazioni espresse dalle Commissioni Mediche in sede di esame dei candidati costituiscono l’espressione di un’ampia discrezionalità finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità fisica dei soggetti interessati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziare uno sviamento logico o un errore di fatto, nella specie insussistenti (nel caso di specie, veniva dichiarata la legittimità del giudizio di non idoneità fondato sulla visita specialistica oculistica da cui si ricavava un visus naturale OD di 1/10 e in OS di 3/10 non compatibile con l’idoneità al concorso per la permanenza nella qualità di Carabiniere).
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 05/10/2011, n.7700
Facoltà della banca di sottoporre il dipendente a visita specialistica
La facoltà della Banca d’Italia di sottoporre a visita specialistica il dipendente che richiede il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia sussiste, per espressa prescrizione del comma 6 dell’art. 39 del regolamento del personale della Banca d’Italia, solo in relazione alle istanze avanzate nei termini dei precedenti commi, non certamente nei riguardi di quelle inammissibili, come quella di specie.
Consiglio di Stato sez. VI, 02/03/2011, n.1286
Autorizzazioni temporanee all’allontanamento dal luogo di soggiorno obbligato
L’autorizzazione al sorvegliato speciale a recarsi fuori dal comune di residenza “quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute“, prevista dall’art. 7 bis l. n. 1423 del 1956, è applicabile anche al caso di un componente della famiglia che si trovi nell’impossibilità concreta di raggiungere autonomamente il luogo presso il quale sottoporsi a visita specialistica.
Tribunale Crotone, 07/06/2010
Dipendenza dell’infermità da causa di servizio
Se l’insegnante a forza di parlare si rovina le corde vocali non deve tergiversare ma presentare entro il termine decadenziale di sei mesi la richiesta di invalidità. È pur vero che l’istanza di riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio va proposta entro il termine perentorio di sei mesi decorrente non dalla mera conoscenza della infermità ma dal momento dell’esatta percezione della natura e della gravità dell’infermità e del suo nesso causale con un fatto di servizio. Tuttavia non può essere considerato verosimile che questo termine decadenziale coincida con la data di una visita specialistica, quando un anno prima l’interessato si era sottoposto ad un intervento chirurgico connotato da un apprezzabile livello di specializzazione.
Consiglio di Stato sez. VI, 07/05/2010, n.2677
Richiesta di visita specialistica urgente
Le condizioni del paziente, in rapporto sia alla persistente cefalea, sia, soprattutto, alla sua resistenza ad ogni terapia, come riferito nella richiesta di visita specialistica urgente, avrebbero dovuto imporre al medico di pronto soccorso l’obbligo, non soltanto evidente, sotto il profilo di una accettabile deontologia professionale, ma giuridicamente incontestabile, di procedere, in ogni caso, ad una visita per opportuna, quanto intuibilmente necessaria, prima valutazione della situazione clinico-diagnostica del paziente, salvo poi a valutarne i necessari ed opportuni sviluppi.
Cassazione penale sez. VI, 16/02/2006, n.10933
Dimissione dalla visita specialistica ambulatoriale
La riserva ai farmacisti della distribuzione dei farmaci convive senza alcuna lesione con la facoltà, concessa alle aziende sanitarie locali, di consentire l’erogazione di prestazioni farmaceutiche sia all’interno che all’esterno delle strutture ospedaliere, nel contesto della legislazione concorrente attribuita dall’art. 117 cost., come modificato dalla l. cost. n. 3 del 2001, alle Regioni anche in materia di sanità pubblica, nell’ambito della quale rientra l’assistenza farmaceutica e dell’art. 8 (nella fattispecie, lett. c) della l. n. 405 del 2001 che, al fine di garantire la continuità assistenziale, dispone che la struttura, pubblica fornisca direttamente i farmaci limitatamente al primo ciclo terapeutico completo, sulla base di direttive regionali, per il periodo immediatamente successivo alla dimissione dal ricovero ospedaliero o dalla visita specialistica ambulatoriale: ciò nel perseguimento del duplice obiettivo di garantire la continuità assistenziale farmaceutica, ai soggetti interessati, rispettando il principio del contenimento della spesa pubblica.
T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. II, 20/12/2004, n.6459
L’erogazione di farmaci con beneficio sul prezzo
L’art. 8, d.l. 18 settembre 2001, n. 347 – che introduce un particolare sistema (c.d. “misto”) di erogazione dei farmaci agli assistiti dal S.s.n. da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, consentendo “accordi allargati” per l’erogazione di farmaci, con beneficio sul prezzo, a pazienti nella fase immediatamente successiva alla dimissione dal ricovero ospedaliero (o alla visita specialistica ambulatoriale), limitatamente comunque al primo ciclo terapeutico, nonché ai pazienti in assistenza domiciliare (residenziale e semiresidenziale) – non configura una costituzionalmente illegittima influenza regionale o provinciale nel mercato di distribuzione dei farmaci, considerando che lo sconto obbligatorio degli stessi costituisce una prestazione patrimoniale di natura tributaria e pertanto, se da un lato risulta conforme al disposto dell’art. 23 cost., trovando il suo fondamento nella legge, dall’altro esclude ogni comparazione con il principio della libertà di iniziativa economica privata di cui all’art. 41 cost., riferendosi questa ad altro e diverso ambito.
T.A.R. Trento, (Trentino-Alto Adige), 26/01/2004, n.12
Referto di pronto soccorso e visita specialistica
In materia di indennizzo assicurativo al danneggiato il semplice fatto che tra il primo referto di pronto soccorso e la prima visita specialistica siano intercorsi 15 giorni, è circostanza aspecifica e non grave, priva quindi dei requisiti imposti dall’art. 2729 c.c. per ritenere provata l’anteriorità della malattia al sinistro.
Tribunale Roma sez. XII, 06/11/2002
L’erogazione dei medicinali agli assistiti
L’erogazione dei medicinali agli assistiti per il primo ciclo completo nel periodo immediatamente successivo al ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale, previsto dall’art. 8 comma 1 lett. c) l. n. 405 del 2001 per garantire la continuità assistenziale, non si riferisce ai primi giorni successivi alla dismissione ospedaliera o alla visita specialistica ma si riferisce al primo ciclo terapeutico che può decorrere tra la dismissione o la visita di controllo prima del passaggio in cura al medico di base.
T.A.R. Perugia, (Umbria), 12/06/2002, n.418
Se vado da uno specialista mi aspetto massima professionalità, no approssimazione. soprattutto perché se pago una visita costosa, non può liquidarmi in due parole senza spiegarmi bene le cose e senza essere disponibile e cordiale con il paziente.. C’è chi dovrebbe imparare un po’ di empatia prima di mettersi a spillare soldi alla gente
Quando bisogna prenotare una visita specialistica presso una struttura sanitaria pubblica, come si deve procedere? Quali sono i passaggi da effettuare?
A tutte le persone deve essere garantita la possibilità di accedere alle prestazioni in maniera equa e secondo tempi ragionevoli. Questo almeno in teoria: purtroppo sono note a tutti le lacune presenti in alcune Regioni. In linea di massima, è comunque possibile individuare una procedura standard che deve essere attivata per fare le prenotazioni. In tutti i casi, infatti, è necessario rivolgersi al Cup, ossia al centro unico prenotazioni che gestisce le visite dell’ambito territoriale in cui ha competenza (pensa, ad esempio, a una città metropolitana). Inoltre, è compito di tale ufficio smistare le richieste presso le strutture sanitarie più vicine o che garantiscono la prestazione in tempi più rapidi.
La richiesta al Cup può essere effettuata:
direttamente allo sportello;
attraverso le farmacie abilitate;
per telefono utilizzando il numero verde;
on line (nei casi in cui tale servizio è previsto).
Una mia amica deve fare la prenotazione per una visita specialistica in una struttura pubblica. Il medico di base si è reso che è necessario fare degli approfondimenti per conoscere la natura e le cause di una patologia o di un disturbo, così le ha detto che è necessario chiedere un consulto a uno specialista del settore.Ora, come funzionano la lista di attesa e la collocazione in graduatoria? Grazie in anticipo
In tal caso, grazie alla documentazione medica in suo possesso, accede a una lista di attesa e viene collocata in graduatoria. La posizione che viene assegnata varia a seconda dell’urgenza della diagnosi e, quindi, del codice applicato dal medico sulla prescrizione. Esiste, infatti, un preciso piano organizzativo basato sulla seguente identificazione:
lettera P: fa riferimento alle visite di controllo programmate e non urgenti;
lettera D: indica che le prestazioni che possono essere differite senza compromettere la salute del paziente;
lettera B: si applica alle indagini che devono essere fatte in tempi brevi (entro 10 giorni dalla richiesta di prenotazione);
lettera U: si riferisce alle visite urgenti, ossia a quelle che, per la gravità della condizione psico-fisica del soggetto, devono essere eseguite entro 72 ore dalla richiesta del paziente. La prenotazione, in questo caso, deve essere effettuata entro 48 ore dalla prescrizione medica; viceversa si decade dal beneficio.
Con specifico riferimento a queste ultime ipotesi, non è sempre possibile utilizzare il codice dell’urgenza. È, infatti, indispensabile che l’esame richiesto rientri tra le aree prioritarie di intervento indicate dal servizio sanitario. Tra queste è possibile ricordare, ad esempio, le patologie cardiocircolatorie o i tumori. In ogni caso, è possibile prenotare visite specialistiche anche in Regioni diverse da quella di appartenenza (pensa, ad esempio, agli ospedali specializzati in determinate malattie). In questa ipotesi, occorre rivolgersi al cup dell’ambito territoriale di interesse.In materia, è importante ricordare una possibilità riconosciuta dalla legge, ma poco nota ai cittadini. Se il servizio pubblico non è in grado di fornire una prestazione nei tempi richiesti dai codici di prenotazione, il paziente può rivolgersi al servizio privato addebitando le spese al sistema sanitario locale. L’utente, in questo caso, sarà tenuto a pagare soltanto il ticket.
Quali sono e cosa fare in caso di tempi di attesa troppo lunghi per una visita in ospedale senza dover ricorrere ad una struttura privata a pagamento, con costi esorbitanti? Di questi tempi, meglio evitare costi aggiuntivi…
Quando si deve fare una visita specialistica, il primo passo da fare è andare dal medico curante. Lui, in base alla patologia, sceglierà tra quattro opzioni: la visita urgente, quella breve, quella differibile e quella programmabile. Ciascuna di queste opzioni verrà segnata dal medico di base sull’impegnativa che il paziente dovrà avere in mano per prenotare la visita al telefono, online o allo sportello. Sarà, quindi, il nostro dottore il primo a stabilire i tempi di attesa della visita specialistica in base al codice che avrà riportato sull’impegnativa. Si va da un minimo di 72 ore per le visite più urgenti a “chissà quando” per quelle meno urgenti: ogni Regione, infatti, stabilisce i tempi entro i quali devo essere fissate le prestazioni, essendo l’Ente che gestisce la sanità pubblica nei territori di competenza.Fino ad un certo punto. Perché quel “chissà quando” ha un termine stabilito dalla legge: 30 giorni. Intanto, già quando il paziente va dal medico curante per avere una visita specialistica, può invitare il dottore a chiedere tempi brevi se il suo stato di salute è incompatibile con tempi di attesa lunghi. Certo, non si può pretendere l’urgenza per un raffreddore. Ma resta un diritto del paziente quando il malessere gli crea delle serie difficoltà o un grave disagio che non lo fa vivere serenamente.Il dottore consegna al paziente l’impegnativa. Ora tocca fare la prenotazione. Con tanti auguri: se la visita viene fissata entro 30 giorni, siamo a cavallo, cioè entro i termini fissati dalla legge. Ma se, come spesso succede, viene fissata tra sei mesi, è il caso di alzare la voce e far valere i propri diritti. Carta e penna per fare una richiesta di visita specialistica in regime di libera professione intramuraria. Significa pretendere (e ottenere) che la stessa prestazione, non garantita dal Servizio sanitario nazionale nei tempi fissati dalla legge, venga erogata da quei medici di un ospedale che, al di fuori del normale orario di lavoro, utilizzano le strutture ambulatoriali e diagnostiche della stessa struttura, a fronte del pagamento di una tariffa equivalente al ticket. Il paziente, cioè, ha diritto ad una visita specialistica privata pagando soltanto il costo del ticket.
Cosa bisogna fare in caso di tempi di attesa troppo lunghi per una visita specialistica presso il Servizio sanitario nazionale?
Il paziente ha diritto ad una visita in regime di libera professione intramuraria (chiamata anche intramoenia). La procedura per richiederla è semplice: il malato spedisce al Direttore Generale dell’Azienda sanitaria di appartenenza la relativa richiesta in carta semplice specificando quale visita gli è stata prescritta, l’impossibilità posta dal Cup di effettuarla entro i 30 giorni prescritti dalla legge e l’eventuale urgenza o, comunque, il fatto che le sue condizioni non gli consentono di attendere così tanto tempo. Dopodiché, nella stessa istanza, il paziente chiede che la prestazione richiesta dal suo medico venga effettuata in regime di libera professione intramuraria con onere a carico del Servizio sanitario nazionale e che venga fornita immediata comunicazione in merito. Non si deve mancare di ricordare nell’istanza che, in caso di mancata prenotazione intramuraria in tempi utili, il paziente si rivolgerà ad una struttura privata per poi passare il conto all’Azienda sanitaria. La quale sarà tenuta a rimborsare il costo della visita.
Buonasera. Volevo sapere se per l’acquisto di occhiali o lenti a contatto, è necessario, oltre alla ricevuta-fattura dell’ottico, conservare la prescrizione medica?
Si. La prescrizione medica, però, non è necessaria, se nel documento rilasciato dall’ottico o dall’optometrista rivenditore è indicata la patologia del contribuente o del familiare a carico per i quali si effettuano gli acquisti.
Per quanto riguarda l’acquisto di medicinali, cosa possiamo detrarre dalle tasse???Quali sono i principali documenti da conservare per poter fruire della detrazione delle spese sanitarie? Vi ringrazio in anticipo
Scontrini della farmacia, ricevute delle visite specialistiche, analisi, terapie, occhiali, protesi, sussidi: sono questi i principali documenti da conservare per poter fruire della detrazione delle spese sanitarie. Le spese sanitarie che si possono detrarre dalla dichiarazione dei redditi, indicandole nel quadro E del 730 o nel quadro RP del modello Unico, sono davvero numerose e comportano un buon risparmio nelle imposte.Difatti, il 19% di questi costi (eccetto una franchigia di 129,11 euro) si toglie direttamente dall’Irpef (l’imposta sul reddito delle persone fisiche): in pratica, se si sostengono 500 euro di spese sanitarie, si devono togliere 70,47 euro dalle tasse (cioè il 19% di 500 euro meno la franchigia).Molte di queste spese si trovano già all’interno del modello 730 precompilato dall’Agenzia delle Entrate, perché comunicati tramite il sistema tessera sanitaria: può essere esonerato dai controlli sulla dichiarazione, però, solo chi accetta il 730 precompilato così com’è, senza modifiche. Nelle altre ipotesi, compreso ovviamente il caso di chi invia il modello Unico, è necessario conservare scontrini e ricevute che giustificano la spesa.
Per quanto riguarda l’acquisto di medicinali, ricordiamo innanzitutto che sono detraibili dalle tasse soltanto i farmaci e non i parafarmaci. Per poter detrarre i farmaci, è necessario conservare il cosiddetto “scontrino parlante”, cioè lo scontrino emesso dalla farmacia che indica:
– la natura e la quantità dei medicinali acquistati;
– il codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale;
– il codice fiscale del contribuente che ha acquistato i medicinali.
Se in uno scontrino sono indicati sia farmaci che parafarmaci, o comunque farmaci più altri articoli non detraibili, purché il documento indichi i dati elencati, dà diritto comunque alla detrazione, ovviamente dei soli medicinali.
Se il medico curante prescrive una visita urgente, quanto bisogna aspettare per averla? Come posso prenotare una visita urgente?
Per poter prenotare una visita urgente è necessario avere in mano l’impegnativa del medico curante che riporti il codice con la lettera U.Solo a quel punto si potrà chiamare il Cup, cioè il Centro unico di prenotazioni per chiedere la disponibilità di una struttura presso la quale effettuare la visita il prima possibile. Alcune Regioni mettono a disposizione degli assistiti un Cup online, tramite il quale è possibile fare la prenotazione via Internet. L’alternativa al Cup telefonico o via web è quella di presentarsi allo sportello.È importante ricordare che la legge consente di prenotare una visita urgente fuori dalla propria regione di residenza, dato che l’impegnativa è valida per tutto il territorio nazionale.
Ho fatto una amniocentesi, con precedente consulenza genetica (imposta) in una struttura pubblica. Ora per il ritiro del referto (da cui non sono emerse anomalie) mi impongono una seconda consulenza genetica di controllo ( a pagamento), giustificata dal fatto che la genetista deve informarmi dei rischi riproduttivi. Ho provato a rifiutare, chiedendo solo il referto e mi hanno negato questa possibilità. È legale?