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Licenziamento verbale: ultime sentenze

15 Ottobre 2021 | Autore:
Licenziamento verbale: ultime sentenze

Inefficacia del licenziamento orale; condanna del datore di lavoro alla reintegra e al pagamento dell’indennità risarcitoria.

Licenziamento orale: impugnazione

Il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l’intimazione senza l’osservanza della forma scritta ha l’onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell’esecuzione della prestazione lavorativa.

Cassazione civile sez. lav., 01/04/2021, n.9108

Licenziamento verbale: onere della prova

La mera cessazione definitiva nell’esecuzione delle prestazioni derivanti dal rapporto di lavoro non è di per sé sola idonea a fornire la prova del licenziamento, trattandosi di circostanza di fatto di significato polivalente, in quanto può costituire l’effetto sia di un licenziamento, sia di dimissioni, sia di una risoluzione consensuale. Tale cessazione non equivale ad estromissione, parola che non ha un immediato riscontro nel diritto positivo, per cui alla stessa va attribuito un significato normativo, sussumendola nella nozione giuridica di ‘licenziamento’ e quindi nel senso di allontanamento dell’attività lavorativa quale effetto di una volontà datoriale di esercitare il potere di recesso e risolvere il rapporto.

L’accertata cessazione nell’esecuzione delle prestazioni può solo costituire circostanza fattuale in relazione alla quale, unitamente ad altri elementi, il giudice del merito possa radicare il convincimento, adeguatamente motivato, che il lavoratore abbia assolto l’onere probatorio sul medesimo gravante circa l’intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa datoriale.

Cassazione civile sez. lav., 08/01/2021, n.149

Impugnazione licenziamento: rigetto

Va rigettato il ricorso che impugna il licenziamento laddove dall’istruttoria sia emerso che non vi sia stato alcun licenziamento verbale bensì solo una sospensione del lavoratore il quale abbia inteso, al contrario, una interruzione del rapporto da parte del datore di lavoro, e non si sia recato sul posto di lavoro in maniera, quindi, ingiustificata.

Tribunale Venezia sez. lav., 20/05/2021, n.355

Reintegrazione nel posto di lavoro e onere della prova

In tema di reintegrazione nel posto di lavoro il lavoratore deve provare l’estromissione dal rapporto mentre il datore di lavoro deve provare le dimissioni del lavoratore. (Nel caso di specie, si trattava di un licenziamento verbale del lavoratore da parte del datore di lavoro).

Tribunale Roma sez. lav., 05/06/2020, n.3022

Il licenziamento verbale

L’azione per far valere l’inefficacia del licenziamento verbale non è subordinata all’impugnazione stragiudiziale, anche a seguito delle modifiche apportate dall’art. 32 della l. n. 183 del 2010 all’art. 6 della l. n. 604 del 1966, mancando l’atto scritto da cui la norma fa decorrere il termine di decadenza.

(Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, a fronte della domanda di costituzione del rapporto di lavoro proposta ai sensi dell’art. 29, comma 3-bis, del d.lgs. n. 276 del 2003, ha accolto l’eccezione di decadenza ritenendo presuntivamente provato il licenziamento intimato dall’appaltatore per effetto del subentro di altra impresa, in mancanza di un atto scritto di recesso).

Cassazione civile sez. lav., 11/01/2019, n.523

Cosa deve provare il lavoratore?

In tema di licenziamento orale il lavoratore ha l’onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell’esecuzione della prestazione lavorativa; nell’ipotesi in cui il datore eccepisca che il rapporto si è risolto per le dimissioni del lavoratore e all’esito dell’istruttoria – da condurre anche tramite i poteri officiosi ex art. 421 c.p.c. – perduri l’incertezza probatoria, la domanda del lavoratore andrà respinta in applicazione della regola residuale desumibile dall’art. 2697 c.c.

Corte appello Catania sez. lav., 27/09/2019, n.912

Come far valere l’inefficacia del licenziamento orale

L’azione per far valere l’inefficacia del licenziamento verbale non è subordinata all’impugnazione stragiudiziale mancando l’atto scritto da cui la norma fa decorrere il termine di decadenza.

Tribunale Roma sez. lav., 17/12/2019, n.11362

Licenziamento intimato dal somministratore: impugnazione

In tema di somministrazione irregolare, il lavoratore deve comunicare per iscritto alla utilizzatrice, entro sessanta giorni dalla cessazione della propria attività presso la committente, la propria intenzione di chiedere nei suoi confronti la costituzione del rapporto di lavoro lamentando la somministrazione irregolare; qualora ciò non avvenga (perché il lavoratore si sia limitato esclusivamente ad impugnare l’asserito licenziamento verbale nei soli confronti della sola committente), non può che ritenersi realizzata la fattispecie decadenziale di 60 giorni previsto dall’art. 6 della l. n. 604/1966.

Tribunale Torino sez. lav., 30/11/2018, n.2196

L’azione per far valere l’inefficacia del licenziamento verbale 

L’azione per far valere l’inefficacia del licenziamento verbale non è subordinata all’impugnazione stragiudiziale, anche a seguito delle modifiche apportate dall’art. 32 della l. n. 183 del 2010 all’art. 6 della l. n. 604 del 1966, mancando l’atto scritto da cui la norma fa decorrere il termine di decadenza.

Cassazione civile sez. VI, 12/10/2018, n.25561

Il licenziamento verbale intimato dal datore di lavoro rientrante

Il licenziamento verbale intimato da datore di lavoro rientrante, per requisito dimensionale, nella cosiddetta “area della tutela obbligatoria”, è inefficace, perché inidoneo a incidere sulla continuità giuridica del rapporto; in applicazione della disciplina comune delle obbligazioni, il lavoratore ha diritto alla riammissione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni non corrisposte.

Cassazione civile sez. lav., 25/09/2017, n.22297

Il licenziamento verbale è inefficace?

Nel caso in cui il ricorrente provi la sussistenza di rapporto di lavoro subordinato, l’intervenuto licenziamento verbale va dichiarato inefficace ed il datore di lavoro va condannato a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro ed al pagamento di un’indennità risarcitoria pari alle mensilità dovute dalla data del licenziamento alla reintegra oltre interessi e rivalutazione come per legge.

Tribunale Roma sez. lav., 09/09/2016, n.7325

Tentativo di conciliazione

L’azione per far valere l’inefficacia del licenziamento verbale non è subordinata, anche a seguito delle modifiche all’art. 6 della l. n. 604 del 1966 apportate dall’art. 32 della l. n. 183 del 2010, all’impugnazione stragiudiziale, mancando l’atto scritto da cui la norma fa decorrere il termine di decadenza.

Cassazione civile sez. lav., 09/11/2015, n.22825

Licenziamento verbale: nullità per mancanza di adeguata forma scritta

Ricorre il caso del licenziamento manifestato in forma implicita o “facta concludentia” il cui regime giuridico è uguale a quello del licenziamento verbale a cui consegue la nullità per mancanza di adeguata forma scritta e l’applicabilità dell’art. 18, comma 1, l. 300/1970, quando dopo il fallimento del tentativo di conciliazione, il datore non riscontra la duplice offerta di prestazione di attività lavorativa da parte della lavoratrice, in assenza di alcuna formale comunicazione recessiva e inoltre la comunicazione agli uffici competenti dell’avvenuta cessazione di effetti del rapporto e la liquidazione delle competenze di fine rapporto e dell’indennità sostitutiva del preavviso, non possono che essere fatti sintomatici dell’avvenuta pregressa risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.

Tribunale Milano sez. lav., 22/12/2015

L’intimazione di licenziamento 

L’intimazione di un licenziamento scritto (come tale esistente) che non contenga una mera testuale conferma dell’avvenuto pregresso licenziamento verbale, in epoca successiva a quello verbale preclude l’accoglimento della domanda di reintegra, in assenza di impugnativa giudiziale del secondo atto di recesso datoriale. Infatti il licenziamento verbale, radicalmente inesistente, non è suscettibile di convalida, pertanto, ove il datore di lavoro si limitasse successivamente a confermare testualmente per iscritto il precedente licenziamento verbale, quella comunicazione non potrebbe essere qualificata come un distinto licenziamento (esistente, in quanto intimato per iscritto).

Tribunale Roma sez. I, 15/12/2014

Licenziamento dichiarato inefficace

Il rapporto di lavoro è cessato, secondo le allegazioni di parte ricorrente, a seguito di licenziamento verbale. L’art. 18 L. 300/70, come modificato dalla L. 92/12, al co. 1 dispone che “Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale”. Pertanto, le domande relative al licenziamento verbale dovevano essere presentate con ricorso ai sensi dell’art. 1, co. 47 e segg., L. 92/2012. Da ciò l’inammissibilità di tali domande.

Tribunale Monza sez. lav., 25/09/2014, n.631

Reintegra del lavoratore nel posto di lavoro

A fronte di un licenziamento verbale e all’esito della richiesta dei motivi formulata dal lavoratore, parte convenuta contestava formalmente al ricorrente l’assenza ingiustificata e lo invitava a fornire le proprie giustificazioni, invito non contenente tuttavia alcuna espressione interpretabile come manifestazione della volontà di revocare il precedente licenziamento, in assenza delle quali intimava un nuovo licenziamento in tronco; poiché non vi è stato alcun invito datoriale a riprendere il servizio, né è stata fornita alcuna prova circa la sussistenza di un accordo, anche tacito, intervenuto tra le parti nel senso di ritenere il rapporto ricostituito, ne discende che il rapporto deve ritenersi risolto, ma è da dichiararsi illegittimo per violazione del procedimento di cui all’art.7 della l. 300/70 e il resistente va condannato a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro con attribuzione al medesimo delle mansioni, o, in alternativa a corrispondergli le indennità di legge.

Tribunale Foggia sez. lav., 27/01/2014, n.476

Licenziamento: il luogo e le modalità di intimazione

Non merita accoglimento la domanda relativa ad un preteso licenziamento verbale qualora le allegazioni contenute in ricorso siano eccessivamente vaghe e generiche mancando anche il soggetto che avrebbe intimato il licenziamento, il luogo e le modalità di intimazione.

Tribunale Milano sez. lav., 07/05/2009, n.1934

La nullità del licenziamento verbale

La sentenza passata in giudicato con la quale è stata pronunciata la nullità del licenziamento verbale, la permanenza del rapporto e la condanna al pagamento delle retribuzioni limitatamente al periodo durante il quale il dipendente è rimasto disoccupato, preclude la successiva proposizione di altra domanda volta a ottenere la differenza tra quanto spettante in forza della permanenza del primo rapporto e la minor somma pagata dal nuovo datore di lavoro.

Tribunale Prato, 19/04/2009



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