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Discarica abusiva: ultime sentenze

24 Agosto 2022
Discarica abusiva: ultime sentenze

Deposito incontrollato di rifiuti; responsabilità per il fenomeno inquinante; condanna per il reato di realizzazione o di gestione di una discarica abusiva.

L’abbandono da parte di un terzo di rifiuti in un’area non esonera da responsabilità il proprietario che abbia tollerato, per incuria e trascuratezza, la trasformazione del suo terreno in una discarica.

Colpa del proprietario del terreno trasformato in discarica abusiva

L’art. 192, T.U. n. 152 del 2006 attribuisce rilievo proprio alla negligenza del proprietario che, a parte i casi di connivenza o di complicità negli illeciti – si disinteressi del proprio bene per una qualsiasi ragione e resti inerte, senza affrontare concretamente la situazione, ovvero la affronti con misure palesemente inadeguate. In altri termini, il requisito della colpa postulato da detta norma ben può consistere proprio nell’omissione degli accorgimenti e delle cautele che l’ordinaria diligenza suggerisce per realizzare un’efficace custodia e protezione dell’area, così impedendo che possano essere in essa indebitamente depositati rifiuti nocivi.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 11/11/2021, n.7215

Abbandono incontrollato di rifiuti da parte di terzi

La condotta illecita del terzo, responsabile dell’abbandono di rifiuti in un luogo pubblico, non esonera da responsabilità il proprietario ( rectius, il titolare di diritti reali o personali di godimento) che abbia tollerato, per trascuratezza, negligenza o incuria, la trasformazione del suo terreno in discarica abusiva, ovvero la proliferazione delle condotte illecite dei terzi, e dunque non è di per sé una causa che rende non imputabile al proprietario l’evento (la trasformazione del suo terreno in discarica abusiva) né frattura il nesso di causalità tra la sua condotta colposa ( id est caratterizzata dalla trascuratezza e dall’incuria) quando costituisce un fatto prevedibile e prevenibile.

Pertanto, l’art. 192, d.lgs. n. 152/2006, qualora vi sia la concreta esposizione al pericolo che su un bene si realizzi una discarica abusiva di rifiuti anche per fatti illeciti di soggetti ignoti, impone all’Amministrazione di disporre le misure ivi previste nei confronti del proprietario che, per trascuratezza, superficialità o anche indifferenza o proprie difficoltà economiche, nulla abbia fatto e non abbia adottato alcuna cautela volta ad evitare che vi sia in concreto l’abbandono di rifiuti.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 11/11/2021, n.7215

Diligenza del proprietario

L’accertamento del soggetto responsabile dell’abbandono incontrollato dei rifiuti, attesa la gravità delle conseguenze, economiche e anche penali, che da esso possono scaturire, deve fondarsi su un’attività istruttoria approfondita e accurata che faccia emergere se non prove inconfutabili di tale responsabilità, quanto meno una serie di indizi gravi precisi e concordanti che possano consentire di presumerla con un grado elevato di attendibilità, per cui l’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, qualora vi sia la concreta esposizione al pericolo che su un bene si realizzi una discarica abusiva di rifiuti anche per i fatti illeciti di soggetti ignoti, attribuisce rilevanza esimente alla diligenza del proprietario, che abbia fatto quanto risulti concretamente esigibile, e impone invece all’Amministrazione di disporre le misure ivi previste nei confronti del proprietario che, per trascuratezza, superficialità o anche indifferenza o proprie difficoltà economiche, nulla abbia fatto e non abbia adottato alcuna cautela volta ad evitare che vi sia in concreto l’abbandono dei rifiuti.

T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. III, 09/11/2021, n.2476

Discarica abusiva: concorso di contributi attivi o passivi da parte di più soggetti

La gestione di una discarica non autorizzata può implicare il concorso di contributi attivi o passivi da parte di più soggetti, tutti chiamati a rispondere per gli apporti dati all’illecito e, se coinvolti quali dipendenti o rappresentanti di un ente, per ognuno si dovrà verificare la responsabilità penale in ragione dei compiti rientranti nelle rispettive attribuzioni. Sicché più soggetti possono concorrere, a titolo di dolo o colpa, nella “gestione” di una discarica abusiva, quali i responsabili di imprese che smaltiscono rifiuti propri, i responsabili di imprese che smaltiscono rifiuti di terzi, i trasportatori, i proprietari dell’area interessati, nonché i pubblici amministratori.

Tribunale Cassino, 04/11/2021, n.1402

Deposito incontrollato o temporaneo di rifiuti: presupposti

In tema di gestione dei rifiuti, per deposito controllato o temporaneo si intende ogni raggruppamento di rifiuti, effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti, nel rispetto delle condizioni dettate dall’ art. 183 D.Lgs. n. 152 del 2006. In difetto anche di uno dei requisiti normativi, il deposito non può ritenersi temporaneo, ma deve essere qualificato, a seconda dei casi, come ” deposito preliminare” (se il collocamento di rifiuti è prodromico ad un’ operazione di smaltimento), come ” messa in riserva” (se il materiale è in attesa di un’ operazione di recupero), come ” abbandono” (quando i rifiuti non sono destinati ad operazioni di smaltimento o recupero) o come ” discarica abusiva” (nell’ ipotesi di abbandono reiterato nel tempo e rilevante in termini spaziali e quantitativi” .

Corte appello Ancona, 14/09/2021, n.1261

Pericolo di realizzazione di una discarica abusiva di rifiuti su un terreno privato

L’art. 192, d.lgs. n. 152/2006, qualora vi sia la concreta esposizione al pericolo che su un bene si realizzi una discarica abusiva di rifiuti anche per fatti illeciti di soggetti ignoti — attribuisce rilevanza esimente alla diligenza del proprietario, che abbia fatto quanto risulti concretamente esigibile, e impone invece all’Amministrazione di disporre le misure ivi previste nei confronti del proprietario che, per trascuratezza, superficialità o anche indifferenza o proprie difficoltà economiche, nulla abbia fatto e non abbia adottato alcuna cautela volta ad evitare che vi sia in concreto l’abbandono dei rifiuti. La condotta illecita del terzo — ovvero la proliferazione delle condotte illecite dei terzi — dunque non è di per sé una causa che rende non imputabile al proprietario l’evento (la trasformazione del suo terreno in discarica abusiva), né frattura il nesso di causalità tra la sua condotta colposa (id est, caratterizzata dalla trascuratezza e dell’incuria), quando costituisce un fatto prevedibile e prevenibile.

T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. I, 15/06/2021, n.553

Confisca dell’area su cui è stata realizzata una discarica abusiva

In materia di rifiuti, deve essere disposta la confisca dell’area su cui è stata realizzata una discarica abusiva anche qualora i luoghi siano stati sottoposti a bonifica, trattandosi di un bene del quale è prevista la confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 256, comma 3, d.lg. 3 aprile 2006, n. 152.

Cassazione penale sez. III, 03/02/2021, n.17387

Discarica abusiva o raccolta non autorizzata

L’assenza di permanente alterazione dello stato dei luoghi del sito, le contenute dimensioni del sito di deposito e della quantità di rifiuti nonché la totale assenza di opere ovvero organizzazione idonea alla gestione, sono elementi di fatto che non consentono di contestare il reato di discarica abusiva di rifiuti bensì quello di gestione non autorizzata di rifiuti, per il quale entrambi i coniugi devono essere ritenuti responsabili (quantomeno l’uno di favoreggiamento) ove il sito di raccolta sia posto vicino all’abitazione degli stessi e questi, per di più, traggano vantaggio economico dall’attività illecita svolta.

Corte appello Taranto, 07/09/2020, n.320

Abbandono di rifiuti su fondo altrui

In tema di abbandono di rifiuti, sussiste la responsabilità solidale, con l’autore del fatto, del proprietario o dei titolari di diritti personali o reali di godimento sull’area ove sono stati abusivamente lasciati o depositati detti rifiuti, purché la violazione sia agli stessi imputabile a titolo di dolo o colpa. Questo riferimento alla titolarità di diritti personali o reali di godimento va inteso, per le sottese esigenze di tutela ambientale, in senso lato, comprendendo, quindi, qualunque soggetto che si trovi con l’immobile interessato in un rapporto, anche di mero fatto, che gli consenta – e, per ciò stesso, gli imponga – di esercitare, per la salvaguardia dell’ambiente, una funzione di protezione e custodia finalizzata ad evitare che il terreno possa essere adibito a discarica abusiva di rifiuti nocivi; inoltre, il menzionato requisito della colpa può ben consistere nell’omissione delle cautele e degli accorgimenti che l’ordinaria diligenza suggerisce per un’efficace custodia.

L’accertamento di tali presupposti (esercizio in fatto dei poteri sul terreno e colposità della condotta) è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di appello che aveva accertato la responsabilità di un comproprietario formale del terreno, mero coerede di questo, per avere omesso la vigilanza ed il grado di custodia minimi necessari ad evitare che il sito divenisse una discarica abusiva, nonostante egli non avesse alcun rapporto diretto con il bene).

Cassazione civile sez. III, 09/07/2020, n.14612

Estinzione del reato: può essere disposta la confisca di area adibita a discarica abusiva?

Non può essere disposta la confisca dell’area adibita a discarica abusiva, in caso di estinzione del reato (nella specie, per prescrizione), né a norma dell’art. 256, comma 3, d.lg. 3 aprile 2006, n. 152, né a norma dell’art. 240, comma 2, c.p.

Cassazione penale sez. III, 21/01/2020, n.16436

Reato di discarica abusiva: natura della sanzione

Il provvedimento del giudice penale con il quale, in caso di condanna (o di “patteggiamento”) per il reato di discarica abusiva, ordina, oltre la confisca dell’area sulla quale è stata realizzata la discarica, anche la bonifica e il ripristino dello stato dei luoghi, ha natura di sanzione amministrativa irrogata dal giudice penale.

Cassazione penale sez. III, 12/04/2019, n.28175

Deposito temporaneo di rifiuti

In tema gestione dei rifiuti, per deposito temporaneo si intende ogni raggruppamento effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono stati prodotti, nel rispetto delle condizioni dettate dall’art. 183 del d.lgs. n. 152 del 2006, con la conseguenza che, in difetto anche di uno solo di tali requisiti normativi, l’attività di gestione deve ritenersi non autorizzata e, pertanto, rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 3, comma 32, della l. n. 549 del 1995, che assoggetta alla cd. ecotassa e ad una sanzione amministrativa pari a tre volte l’ammontare di tale tributo l’attività di discarica abusiva nonché l’effettuazione di deposito incontrollato di rifiuti.

(Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto irrilevante la circostanza che i rifiuti erano stati avviati al recupero).

Cassazione civile sez. trib., 31/07/2019, n.20614

Contestazione del reato di discarica abusiva

La circostanza attenuante della avvenuta riparazione del danno, o dell’essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere od attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, è applicabile ai reati in materia di rifiuti (nella specie discarica abusiva), allorquando la bonifica volontaria dell’area abusivamente destinata a discarica sia avvenuta in epoca anteriore al giudizio ed in assenza dell’ordinanza sindacale di bonifica.

Cassazione penale sez. III, 18/04/2019, n.40378

Confisca di una discarica abusiva

Spetta al giudice dell’esecuzione e non al pubblico ministero provvedere all’esecuzione della confisca di una discarica abusiva e dell’ordine di bonifica della stessa.

Cassazione penale sez. III, 20/02/2019, n.19916

L’adozione dell’informativa antimafia

Ai fini dell’adozione dell’informativa antimafia, la condanna per il reato di realizzazione o di gestione di una discarica abusiva potrebbe essere considerata strumentale agli obiettivi del crimine organizzato, costituendo il settore della gestione dei rifiuti uno dei principali ambiti di interesse e di tentativo di infiltrazione da parte della criminalità organizzata.

Consiglio di Stato sez. III, 16/01/2019, n.392

Sequestro preventivo area su cui è stata realizzata discarica abusiva 

Il sequestro preventivo dell’area su cui è stata realizzata una discarica abusiva deve essere mantenuto anche qualora i luoghi siano stati sottoposti a bonifica, in quanto, trattandosi di bene del quale è prevista la confisca obbligatoria ex art. 256, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, tale circostanza non fa venir meno le esigenze di cautela sottese all’adozione del provvedimento.

Cassazione penale sez. III, 19/11/2019, n.847

Deposito incontrollato di rifiuti e realizzazione di discarica non autorizzata

In tema di deposito incontrollato di rifiuti, ove esso si realizzi con plurime condotte di accumulo, in assenza di attività di gestione, la distinzione con il reato di realizzazione di discarica non autorizzata si fonda principalmente sulle dimensioni dell’area occupata e sulla quantità dei rifiuti depositati.

(Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione di condanna per il reato di discarica abusiva, evidenziando che inducevano a qualificare i fatti in termini di deposito incontrollato di rifiuti le caratteristiche di questi ultimi, la loro sostanziale omogeneità e la loro modesta quantità in rapporto alla ridottissima estensione dell’area).

Cassazione penale sez. III, 26/03/2019, n.25548

Il sequestro preventivo non finalizzato alla confisca

Il sequestro preventivo non finalizzato alla confisca implica l’esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa (e non tra il reato e il suo autore), sicché possono essere oggetto del provvedimento anche le cose in proprietà di un terzo, estraneo all’illecito ed in buona fede, se la loro libera disponibilità sia idonea a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti (nella specie, sequestro preventivo di discarica abusiva realizzata su terreni di proprietà di soggetto estraneo all’abbandono).

Cassazione penale sez. III, 07/12/2018, n.19667

La trasformazione di un terreno in una discarica abusiva

La condotta illecita del terzo, responsabile dell’abbandono di rifiuti in un luogo pubblico, non esonera da responsabilità il proprietario (rectius, il titolare di diritti reali o personali di godimento) che abbia tollerato, per trascuratezza, negligenza e incuria, la trasformazione del suo terreno in discarica abusiva, ovvero la proliferazione delle condotte illecite dei terzi, e dunque non è di per sé una causa che rende non imputabile al proprietario l’evento (la trasformazione del suo terreno in discarica abusiva) nè frattura il nesso di causalità tra la sua condotta colposa (id est, caratterizzata dalla trascuratezza e dall’incuria), quando costituisce un fatto prevedibile prevenibile.

Pertanto, l’art. 192, d.lg. n. 152 del 2006, qualora vi sia la concreta esposizione al pericolo che su un bene si realizzi una discarica abusiva di rifiuti anche per i fatti illeciti di soggetti ignoti, impone all’Amministrazione di disporre le misure ivi previste nei confronti del proprietario che, per trascuratezza, superficialità o anche indifferenza o proprie difficoltà economiche, nulla abbia fatto e non abbia adottato alcuna cautela volta ad evitare che vi sia in concreto l’abbandono dei rifiuti.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 12/11/2018, n.6550

Proprietario dell’area inquinata

Posto che l’esercizio dei poteri di natura sanzionatoria richiede l’imputabilità a titolo di dolo o di colpa, da accertarsi in contraddittorio con l’interessato, non è ravvisabile alcuna responsabilità, per un fenomeno inquinante, in capo al proprietario proprio per non avere lo stesso mai acquisito il possesso fattuale dei fondi, rimasti, invero, nella disponibilità delle autorità esproprianti, con parziale inibizione all’accesso.

Deve pertanto escludersi in capo al proprietario ogni rapporto, anche di mero fatto, tale da consentirgli, e per ciò stesso imporgli – di esercitare una funzione di protezione e custodia finalizzata ad evitare che l’area medesima possa essere adibita a discarica abusiva di rifiuti nocivi per la salvaguardia dell’ambiente.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 03/10/2018, n.5775

Reato di gestione o realizzazione di discarica abusiva: condanna

In caso di condanna per il reato di gestione o realizzazione di discarica abusiva, la misura di sicurezza della confisca potrà colpire l’intero bene soltanto se si accerti la responsabilità penale di tutti i comproprietari; diversamente, dovrà essere limitata alla quota ideale del soggetto condannato ed il comproprietario non responsabile ha diritto ad ottenere la restituzione dell’area, limitatamente alla quota di sua spettanza, come proprietà individuale ed esclusiva di cui il reo non ha diritto di disporre, demandandosi alla fase esecutiva il compimento delle attività necessarie per l’individuazione della quota.

Cassazione penale sez. III, 11/05/2018, n.28751

Discarica abusiva: è responsabile il proprietario del terreno?

Il proprietario e il detentore di un terreno sul quale vengano illecitamente depositati rifiuti non è responsabile poiché non ha obblighi di smaltimento e di controllo del terreno poiché gli stessi sono posti esclusivamente in capo ai produttori e ai detentori dei rifiuti medesimi.

(Nel caso di specie, in un terreno veniva realizzata una discarica abusiva di rifiuti di vario genere, costituiti da inerti di materiale edile, scarti di demolizione, cemento e amianto ove veniva trovato un soggetto che non era il proprietario e che veniva condannato al contrario del proprietario del terreno).

Tribunale S.Maria Capua V., 15/10/2018, n.4981



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