Leggi le ultime sentenze su: bracconaggio; vigilanza e repressione di un’attività illegale; minaccia per la sopravvivenza delle specie protette; detenzione di animali a scopo collezionistico o per bella mostra.
Indice
- 1 Revoca licenza di porto d’armi per uso caccia
- 2 Quando è legittima la revoca del porto d’armi a uso caccia?
- 3 Furto venatorio aggravato
- 4 Bracconaggio: cos’è?
- 5 Vigilanza antibracconaggio
- 6 Procedimento penale a carico del bracconiere
- 7 Balestra usata per esercitare il bracconaggio
- 8 Animale abbattuto dal bracconiere
- 9 Esercizio della caccia: divieti
- 10 Bracconaggio: una forma di caccia illegittima
Revoca licenza di porto d’armi per uso caccia
La revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia è pienamente legittima quando si tratta di scongiurare fenomeni di bracconaggio, poiché essa non presuppone un verificato e riscontrato abuso dell’arma, bastando che il soggetto di cui si tratti, in base ad una discrezionale valutazione, non susciti un obiettivo affidamento di non abusarne, pure mediante un impiego non adeguatamente prudente, secondo un rigoroso apprezzamento, dovuto agli interessi in gioco.
T.A.R. Potenza, (Basilicata) sez. I, 10/02/2021, n.109
Quando è legittima la revoca del porto d’armi a uso caccia?
Legittima la revoca del porto d’armi a uso caccia quando il soggetto trasporti il fucile con un colpo in canna e altri colpi nel caricatore, o non nell’apposita custodia, a maggior ragione se questi è attrezzato in modo ingiustificato, tanto da far temere ipotesi di bracconaggio.
T.A.R. Ancona, (Marche) sez. I, 15/06/2020, n.389
La revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia è pienamente legittima quando si tratta di scongiurare fenomeni di bracconaggio, poiché essa non presuppone un verificato e riscontrato abuso dell’arma, bastando che il soggetto di cui si tratti, in base ad una discrezionale valutazione, non susciti un obiettivo affidamento di non abusarne, pure mediante un impiego non adeguatamente prudente, secondo un rigoroso apprezzamento, dovuto agli interessi in gioco
T.A.R. Ancona, (Marche) sez. I, 15/06/2020, n.389
Furto venatorio aggravato
Il reato di furto venatorio è stato espressamente escluso soltanto nei casi circoscritti dalla prima parte dell’art. 30 e da tutto l’art. 31 L. 157/1992, e cioè quelli riguardanti il cacciatore munito di licenza che viola la stessa e caccia di frodo; per contro, il bracconiere senza licenza non rientra nelle citate previsioni, ne’ in altre specifiche, sì che il furto venatorio appare ancora applicabile a suo carico, atteso che la fauna resta pur sempre patrimonio indisponibile dello Stato e permangono intatti, dunque, i presupposti giuridici del “furto venatorio”. Ne consegue, quindi, che il reato di furto aggravato di fauna ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato è ancora oggi configurabile, pur nel regime della L. 157/1992, con riferimento al caso in cui l’apprensione o il semplice abbattimento della stessa siano opera di persona non munita della licenza medesima.
Corte appello Trento, 08/06/2017, n.77
Bracconaggio: cos’è?
La disciplina di cui agli art. 30 e 31 l. n. 157 del 1992, in materia di attività venatoria illecita esercitata dal cacciatore in possesso di licenza, è ipotesi diversa dal bracconaggio in assenza di licenza ed esclude la possibilità di configurare il cd. “furto venatorio”.
Cassazione penale sez. V, 30/04/2012, n.25728
Vigilanza antibracconaggio
Pur a fronte del dato di comune esperienza in ragione del quale sussiste la possibilità di azioni violente anche in presenza di conflitti banali, riferibili ad esempio a questioni di traffico e di parcheggio, o a futili diverbi di qualsiasi genere: non è facile comprendere, ed appare dunque illogico, il motivo di diniego del rinnovo del porto d’armi ad un agente volontario con compiti di vigilanza ittica antibracconaggio; ed invero, la vigilanza e la repressione di un’attività illegale, come il bracconaggio, rende plausibile che l’attività svolta possa suscitare attriti e reazioni, in rapporto ai quali la consapevolezza del possesso di armi, da parte degli agenti coinvolti, potrebbe avere svolto un ruolo di deterrenza.
Se, dunque, può ritenersi ragionevole che il rilascio e il rinnovo del porto d’arma siano consentiti nei “soli casi di dimostrata effettiva necessità di difesa personale”, non altrettanto ragionevole appare il mutato indirizzo nei confronti di una categoria (quella delle guardie giurate volontarie, con compiti di vigilanza zoofila), che per ragioni di servizio – ovvero per l’assolvimento di compiti, che la stessa amministrazione definisce di “rilevante importanza” – possono trovarsi ad affrontare situazione di potenziale conflitto, per il ripristino nell’interesse pubblico della legalità violata, con maggiore frequenza rispetto alla generalità dei cittadini, con conseguente interesse qualificato al possesso di titolo abilitativo per la detenzione di un’arma, pur non assegnata in dotazione come per gli agenti di p.s.
Consiglio di Stato sez. VI, 07/05/2010, n.2673
Procedimento penale a carico del bracconiere
La sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. ricorre qualora risultino pendenti davanti a giudici diversi procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità tale che la definizione dell’uno costituisce indispensabile presupposto logico – giuridico dell’altro, nel senso che l’accertamento dell’antecedente venga postulato con effetto di giudicato, in modo che possa astrattamente configurarsi l’ipotesi di conflitto di giudicati.
Tale evenienza non ricorre qualora l’azione civile sia stata autonomamente esercitata prima che sia stata pronunziata sentenza penale di merito di primo grado, poiché l’esito del giudizio civile prescinde dall’esito del processo penale e dà luogo ad un accertamento del tutto autonomo, non sussistendo più la regola della pregiudizialità dell’accertamento penale rispetto a quello civile, desumibile dall’art. 3 del precedente c.p.p.
(Fattispecie relativa al rapporto tra l’azione proposta dall’Inail nei confronti di un soggetto che aveva aggredito una guardia venatoria in quanto sorpreso in atto di bracconaggio, per il recupero delle somme pagate all’assicurato, e il procedimento penale a carico del danneggiante).
Cassazione civile sez. III, 24/11/2005, n.24811
Balestra usata per esercitare il bracconaggio
La balestra non è un’arma propria, destinata, cioè, naturalmente all’offesa della persona, bensì uno strumento da punta atto ad offendere. Il relativo porto, dunque, è punito non ai sensi dell’art. 699 comma 2 c.p., ma dell’art. 4 comma 2 l. 18 aprile 1975, n. 110. (Fattispecie in cui la balestra era stata usata per esercitare il bracconaggio).
Cassazione penale sez. I, 30/05/1994
Animale abbattuto dal bracconiere
In tema di infrazioni amministrative, l’obbligo della contestazione della violazione, prescritto dall’art. 4 della l. prov. Bolzano 7 gennaio 1977 n. 9 (modificato dall’art. 2 l. prov. Bolzano 18 agosto 1983 n. 31), comporta – conformemente a quanto dispone l’art. 14 della l. 24 novembre 1981 n. 689 – l’obbligo di notificare al trasgressore (nonché alla persona obbligata in solido o comunque soggetta all’applicazione della sanzione), nella ipotesi in cui non sia avvenuta la contestazione personale, gli estremi di fatto e di diritto della violazione, nonché le modalità con cui può far luogo al pagamento in misura ridotta, così che egli sia messo in condizione di provvedere alla sua difesa e di effettuare, eventualmente, la definizione immediata.
Non deve pertanto essere notificato quel documento allegato al processo verbale di contestazione dell’infrazione, che fornisca un elemento di valutazione ai fini dell’accertamento dell’infrazione e non concerna gli estremi della violazione stessa (nella specie, con riguardo a bracconaggio, disegno fatto dal guardiacaccia per la descrizione dell’animale abbattuto).
Cassazione civile sez. I, 17/07/1990, n.7332
Esercizio della caccia: divieti
È legittimo il ricorso all’ordinanza d’urgenza, per l’attualità del pericolo di danno esistente per l’ambiente, con la quale in considerazione della minaccia per la sopravvivenza della specie protetta dell’orso marsicano per la frequenza degli atti di bracconaggio sia stata vietata temporaneamente ogni attività venatoria nelle zone contigue al Parco nazionale d’Abruzzo al fine di favorire una più efficace attività di controllo da parte delle autorità competenti.
T.A.R., (Lazio) sez. II, 23/09/1989, n.1312
Bracconaggio: una forma di caccia illegittima
Il detenere, vivi o morti, innanzitutto animali dei quali la l. n. 968 del 1977 (o la normativa regionale) proibisce in senso assoluto ogni forma di caccia e detenzione (come ad esempio tutti i tipi di rapaci e molte altre specie), sia inoltre animali catturati od uccisi attraverso forme di caccia illegittime (bracconaggio), integra il reato di ricettazione previsto e punito dall’art. 648 c.p., reato che viene integrato anche dall’imbalsamatore o da chiunque riceva o detenga animali come sopra indicati anche a scopo collezionistico o per bella mostra.
Pretura Amelia, 25/09/1985
Ma che gusto c’è ad andare a caccia e uccidere una povera bestia? Non l’ho mai capito. Poi, i bracconieri sono ancora più vergognosi… Non sono un animalista, però rispetto la natura, l’ambiente che mi circonda e non credo sia una pratica corretta quella dell’uccisione degli animali per puro divertimento o per soldi. E’ stato bruttissimo il video dei quell’elefantessa incinta uccisa. Ma mettetevi una mano sul cuore
A parte il fatto che per me la caccia dovrebbe essere vietata a prescindere perché chi va a caccia per diletto è una persona senza cuore… Ma andassero a fare il tiro al piattello o il lancio del giavellotto piuttosto che andare ad ammazzare gli animali nel loro habitat naturale. Ma quando si parla nel dettaglio di bracconaggio e quali sono le sanzioni che vengono inflitte al bracconiere?
Il bracconiere di solito caccia in aree protette o in tempi non consentiti; spara o cattura specie vietate; usa strumenti di caccia proibiti (trappole a taglio per la caccia o alle reti a strascico per la pesca). Di solito, le specie preferite dai bracconieri sono i volatili, ma spesso compresi anche animali di taglia più grande. La giurisprudenza ritiene applicabili ai bracconieri tutte le disposizioni relative al possesso e all’uso di armi. Il bracconiere può essere responsabile penalmente, si applicano congiuntamente la misura dell’arresto e quella dell’ammenda; può essere responsabile sul fronte amministrativo e può essere condannato al pagamento di somme di denaro piuttosto elevate. Inoltre, si possono adottare provvedimenti di sospensione, revoca e divieto della licenza di porto di fucile per caccia.