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Divisa di lavoro: ultime sentenze

31 Agosto 2022 | Autore:
Divisa di lavoro: ultime sentenze

Attività preparatorie e propedeutiche all’espletamento di una determinata prestazione lavorativa; rapporto di lavoro subordinato; tempo di vestizione e di svestizione.

Divisa di lavoro

Nel rapporto di lavoro subordinato presso un’azienda sanitaria che richieda che il personale dipendente indossi una divisa di lavoro per intuibili ragioni di igiene, le predette operazioni di vestizione/svestizione, anche se correlate alla fase preparatoria, non sono lasciate alla libertà del lavoratore, in quanto necessarie per eseguire la prestazione lavorativa. Quindi, il tempo impiegato per l’esecuzione di tali operazioni integra un’attività costituente corretto adempimento di un obbligo nascente dal rapporto di lavoro.

Tribunale Bari sez. lav., 28/03/2022, n.928

Tempo tuta: retribuzione

L’attività di vestizione e di svestizione della divisa di lavoro deve essere retribuita sia nel caso in cui sia eterodiretta dal datore di lavoro (che, appunto, disciplina il tempo e il luogo di esecuzione della stessa) sia nel caso in cui, in ragione della tipologia di attività esercitata, l’obbligo di vestire e svestire la divisa risulti imposto da esigenze di igiene e sicurezza pubblica sicché il relativo uso deve ritenersi implicitamente autorizzato da parte del datore.

Tribunale Bari sez. lav., 24/03/2022, n.900

Operazioni preparatorie alla prestazione lavorativa

Nel rapporto di lavoro subordinato le frazioni di tempo necessarie a svolgere operazioni preparatorie alla prestazione lavorativa ed ad essa strumentali (nello specifico, il tempo utilizzato dal lavoratore per indossare la divisa aziendale) rientrano nell’orario di lavoro e come tali essere retribuite, se assoggettate al potere direttivo e di conformazione del datore di lavoro.

Tribunale Cuneo sez. lav., 22/03/2022, n.15

Tempo di vestizione e svestizione: rientra nel tempo di lavoro?

Per valutare se il tempo occorrente per le operazione di vestizione e svestizione debba essere retribuito o meno, occorre far riferimento alla disciplina contrattuale specifica. In particolare, ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo ove indossare la divisa o gli indumenti (anche eventualmente presso la propria abitazione, prima di recarsi al lavoro), la relativa operazione fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell’attività lavorativa e, come tale, il tempo necessario per il suo compimento non deve essere retribuito. Se, invece, le modalità esecutive di detta operazione sono imposte dal datore di lavoro, che ne disciplina altresì il tempo ed il luogo di esecuzione, l’operazione rientra nel lavoro effettivo e di conseguenza il tempo ad essa necessario deve essere retribuito.

Tribunale Teramo sez. lav., 09/03/2022, n.120

Obbligo di retribuire il tempo per indossare la divisa

Quando sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo per indossare la divisa (e quindi anche presso la propria abitazione, prima di recarsi al lavoro) la relativa attività fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell’attività lavorativa e come tale non deve essere retribuita; mentre, se tale operazione è diretta dal datore di lavoro, che ne disciplina tempo e luogo di tale attività , il tempo occorrente per assolverla rientra nel lavoro effettivo e di conseguenza questo tempo deve essere necessariamente retribuito.

Tribunale Trani sez. lav., 26/01/2022, n.174

Sicurezza e igiene: doveri di diligenza del lavoratore

Le attività di vestizione/svestizione concorrono ad integrare l’obbligazione principale del dipendente e sono funzionali al corretto espletamento dei doveri di diligenza del lavoratore. In particolare per il lavoro svolto all’interno di strutture sanitarie, la necessità di indossare una precipua divisa è correlata non tanto all’interesse del datore di lavoro, ma dell’igiene pubblica e, come tale, deve ritenersi implicitamente autorizzata da parte dell’azienda stessa. Di conseguenza, anche nel silenzio della contrattazione collettiva, il tempo di vestizione e svestizione dà diritto alla retribuzione, essendo tale obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza e igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto.

Tribunale Bari sez. lav., 13/01/2022, n.78

Lavoratori senza obbligo di vestizione: il tempo tuta non va retribuito

Nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario a indossare l’abbigliamento di servizio (“tempo-tuta”) costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l’attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell’obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo.

Cassazione civile sez. VI, 07/06/2021, n.15763

Diritto alla retribuzione per tempo tuta: prescrizione

L’attività di vestizione da parte del lavoratore attiene a comportamenti ulteriori rispetto l’obbligazione principale (che integrano) ed è funzionale al corretto espletamento della prestazione lavorativa; essa costituisce, altresì, attività svolta non (o non soltanto) nell’interesse dell’Azienda, ma anche dell’igiene pubblica, imposta dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene. Come tale, dà diritto alla retribuzione anche nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa ed il relativo diritto si prescrive in cinque anni.

Tribunale Cosenza sez. lav., 25/11/2020, n.1914

Esigenze di igiene e di sicurezza pubblica

L’attività di vestizione e di svestizione della divisa di lavoro deve essere retribuita sia nel caso in cui sia eterodiretta dal datore di lavoro (che, appunto, disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione della stessa) sia nel caso in cui, in ragione della tipologia di attività esercitata, l’obbligo di vestire e svestire la divisa risulti imposto da esigenze di igiene e sicurezza pubblica sicché il relativo uso deve ritenersi implicitamente autorizzato da parte del datore.

Tribunale Bari sez. lav., 22/09/2020, n.2595

Onere probatorio a carico del lavoratore

Nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario a indossare l’abbigliamento di servizio (“tempo tuta”) costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l’attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell’obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo. In tal caso l’onere probatorio a carico del lavoratore, ai sensi dell’art. 2697 c.c., deve essere volto a provare l’esistenza dell’obbligo imposto dal datore di lavoro di indossare la divisa al momento della timbratura, ovvero se vi sia eterodirezione, in base a esplicite direttive aziendale sui modi e tempi di tali operazioni.

Tribunale Bari sez. lav., 06/07/2020, n.1992

Personale medico e paramedico: tempo per la vestizione e svestizione

In tema di rapporto di lavoro nella sanità pubblica, il tempo impiegato dal personale paramedico per la vestizione e la svestizione della divisa da lavoro, prima dell’entrata e dell’uscita dai reparti, è da computarsi nell’orario di lavoro, trattandosi di condotte che, essendo finalizzate a garantire l’igiene e la salute pubblica, rientrano fra le attività preparatorie alla prestazione autonomamente esigibili dal datore di lavoro, non rilevando in senso contrario il difetto di esplicite previsioni contrattuali o regolamentari in tal senso.

Cassazione civile sez. lav., 07/05/2020, n.8627

Tempo tuta: cos’è?

Se il lavoratore può scegliere, oltre che il tempo, anche il luogo ove indossare la divisa – anche presso la propria abitazione, prima di recarsi al lavoro – l’attività rientra negli atti di diligenza preparatoria e, come tale, non deve essere retribuita. Tuttavia, nel caso in cui tale operazione risulti eterodiretta dal datore di lavoro che ne disciplina il tempo e il luogo di esecuzione, essa rientra nel tempo di lavoro con la conseguenza che il periodo necessario a compierla deve invece essere retribuito.

Inoltre, l’attività di vestizione e di svestizione della divisa di lavoro deve essere retribuita sia nel caso in cui sia eterodiretta dal datore di lavoro (che, appunto, disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione della stessa) sia nel caso in cui, in ragione della tipologia di attività esercitata, l’obbligo di vestire e svestire la divisa risulti imposto da esigenze di igiene e sicurezza pubblica sicché il relativo uso deve ritenersi implicitamente autorizzato da parte del datore (c.d. “eterodirezione implicita”).

Tribunale Bari sez. lav., 04/02/2020, n.623

Lavoro subordinato e divisa aziendale

Nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo per indossare la divisa aziendale rientra nell’orario di lavoro, ove, attraverso la regolazione contrattuale, venga accertato che tale operazione è diretta dal datore con riguardo al tempo e al luogo di esecuzione della vestizione; l’eterodirezione può derivare dall’esplicita disciplina d’impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell’abbigliamento.

Tribunale Busto Arsizio sez. lav., 03/12/2019, n.424

Lavoro subordinato ed obbligo di indossare la divisa

Nel rapporto di lavoro subordinato il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell’orario di lavoro soltanto se è assoggettato al potere conformativo del datore di lavoro, ciò che può derivare o dalla esplicita disciplina di impresa o, implicitamente, dalla natura degli indumenti o dalla funzione che essi devono assolvere, tali da determinare un obbligo di indossare la divisa sul luogo di lavoro.

Cassazione civile sez. VI, 11/01/2019, n.505

Tempo tuta: quando non va computato nell’orario di lavoro?

Il tempo per la vestizione della divisa da lavoro (c.d. “tempo-tuta”) non va computato nell’orario di lavoro laddove non risulti provato che tale attività preparatoria sia assoggettata al potere conformativo del datore di lavoro, potendosi viceversa effettuare anche presso l’abitazione del dipendente.

Cassazione civile sez. VI, 11/01/2019, n.505

Tempo di vestizione: quando va computato nell’orario di lavoro?

Va computato nell’orario di lavoro il tempo impiegato dal dipendente per la vestizione e la svestizione della divisa da lavoro ove tale operazione sia assoggettata, in ordine al luogo e alle modalità, alle prescrizioni datoriali, oltre a essere funzionale, come nella specie, al rispetto delle previsioni di legge in tema di igiene pubblica.

Cassazione civile sez. lav., 28/03/2018, n.7738

Fase preparatoria del rapporto di lavoro

Nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo occorrente per indossare la divisa aziendale, ancorché relativo a fase preparatoria del rapporto, deve essere autonomamente retribuito ove la relativa prestazione, pur accessoria e strumentale rispetto alla prestazione lavorativa, debba essere eseguita nell’ambito della disciplina d’impresa e sia autonomamente esigibile dal datore di lavoro, il quale può rifiutare la prestazione finale in difetto di quella preparatoria.

Cassazione civile sez. lav., 03/02/2017, n.2965

Diritto alla retribuzione aggiuntiva

Va computato nell’orario di lavoro, con conseguente diritto alla retribuzione aggiuntiva, il tempo impiegato dal dipendente per la vestizione e la svestizione della divisa da lavoro ove tale operazione sia eterodiretta dal datore di lavoro (fattispecie relativa all’attività di assistenza presso una residenza per anziani, la quale, per sua natura, richiede che la divisa sia necessariamente indossata e tolta, per ragioni di igiene, presso il luogo dì lavoro e non altrove).

Cassazione civile sez. lav., 26/01/2016, n.1352

Tempo di vestizione e svestizione degli infermieri

L’atto di indossare la divisa da parte del personale infermieristico, in quanto antecedente all’inizio della prestazione lavorativa e funzionale alla sua corretta esecuzione, deve essere inquadrato non tra le pause lavorative, bensì tra le attività propedeutiche all’esecuzione della prestazione, relative alla cura della persona, certamente necessaria in una attività strettamente connessa all’igiene richiesta da tale attività lavorativa: l’atto di vestizione, effettuato nelle suddette condizioni, costituisce lavoro effettivo e dà diritto a retribuzione.

Corte appello L’Aquila sez. lav., 11/02/2016

Pulizia delle divise

In materia di servizio mensa, la previsione del contratto di appalto tra appaltante ed appaltatore relativa all’obbligo, posto a carico di questi, di fornire ai lavoratori le divise di lavoro sempre pulite rientra nella fattispecie codicistica del contratto a favore di terzo, di cui all’art. 1411 cod. civ., ed è quindi pienamente valida; ne consegue che detto obbligo sussiste quando risulta dal testo contrattuale che l’appaltante ha interesse all’adempimento.

(Nella specie, la S. C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente in capo all’appaltatore del servizio mensa l’obbligo di provvedere alla pulizia delle divise dei propri dipendenti o di corrispondere ai lavoratori stessi il rimborso delle spese sostenute per provvedere al lavaggio delle divise, in quanto il testo del contratto di appaltato prevedeva che i lavoratori addetti alla mensa indossassero una divisa di lavoro “sempre pulita”).

Cassazione civile sez. lav., 26/08/2013, n.19579

Orario di lavoro

Posto che nell’orario di lavoro ai sensi della nuova disciplina (d.lg. n. 66/2003) rientra il tempo necessario per tutte quelle attività preparatorie e propedeutiche all’espletamento di una determinata prestazione lavorativa, rientra nell’orario di lavoro, e come tale va retribuito, il tempo occorrente al lavoratore per indossare e dimettere la divisa di lavoro in quanto attività funzionali all’inizio della prestazione lavorativa che deve essere espletata utilizzando una specifica divisa imposta dall’azienda.

Corte appello Milano, 20/10/2005

Tempo per indossare e dimettere la divisa di lavoro

Posto che nell’orario di lavoro ai sensi della nuova disciplina (d.lg. n. 66/2003) rientra il tempo necessario per tutte quelle attività preparatorie e propedeutiche all’espletamento di una determinata prestazione lavorativa, rientra nell’orario di lavoro, e come tale va retribuito, il tempo occorrente al lavoratore per indossare e dimettere la divisa di lavoro in quanto attività funzionali all’inizio della prestazione lavorativa che deve essere espletata utilizzando una specifica divisa imposta dall’azienda.

Corte appello Milano, 20/10/2005

Attività direttamente gestita dal lavoratore

Non rientra nella nozione di orario di lavoro effettivo il tempo impiegato dal dipendente per la vestizione della divisa di lavoro, allorché si tratti – come nella specie – di attività direttamente gestita dal lavoratore e sottratta, per contro, al potere direttivo e di controllo del datore di lavoro.

Tribunale Torino, 27/09/2000

Obbligo di fornire la divisa di lavoro ai dipendenti

L’interpretazione dei contratti collettivi postcorporativi di diritto comune è rimessa al giudice del merito, ed è censurabile in sede di legittimità unicamente per vizi di motivazione o per violazione dei canoni legali di ermeneutica negoziale.

(Nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che – interpretando l’art. 50, lett. d), c.c.n.l. del 1979 per gli autoferrotramvieri e i lavoratori delle linee private – aveva ritenuto che – ove il datore di lavoro non ottemperasse all’obbligo di fornire la divisa di lavoro ai dipendenti – questi ultimi avevano diritto ad una corrispondente attribuzione patrimoniale).

Cassazione civile sez. lav., 25/08/1987, n.7018



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10 Commenti

  1. Il famoso tempo tuta è conteggiato nell’orario lavorativo e devo dire che il mio datore di lavoro è molto preciso. Non pretende straordinari, non ci chiede di arrivare prima né di andare via più tardi del solito solo perché dobbiamo dedicare qualche minuto a prepararci. Tutto regolare.

  2. Magari il tempo da dedicare alla divisa fosse davvero incluso nell’orario lavorativo, come dicono sulla carta. Poi, non vi dico in questo periodo in cui c’è il Coronavirus in cui le precauzioni da prendere e le procedure da attuare hanno allungato di molto i tempi per la preparazione. Insomma, Non tutti sono corretti. I datori che ho conosciuto io sono rigorosi quando pretendono qualcosa, mentre sono più lascivi se devono rispettare loro qualche regola. E poi vallo a dimostrare. Se dici qualcosa di troppo o avanzi un diritto rispondono in maniera scorretta e te lo fanno pure pesare, anche se si parla di un tuo diritto…

    1. In presenza delle condizioni che fanno ritenere rientrante nell’orario di lavoro il tempo per indossare la divisa, anche tale periodo (che di norma coincide con i 15 minuti prima di prendere servizio e i 15 minuti successivi) va retribuito. Il lavoratore subordinato ha diritto alla percezione della normale retribuzione anche durante il tempo impiegato per indossare o dismettere la divisa da lavoro. In caso contrario, ossia in assenza delle condizioni indicate dalla Cassazione (obbligatorietà della divisa e vestizione/svestizione in azienda), il tempo tuta rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell’obbligazione principale del lavoratore e non dà diritto al corrispettivo.

  3. Dovrei iniziarea breve un nuovo lavoro che prevede che prima di prendere servizio, devo indossare uno specifico abbigliamento e poi, dopo lavoro, devo riporlo negli appositi armadietti. Ma questa attività di vestizione e svestizione viene calcolata nell’orario di lavoro? Cioè se io attacco alle 8 e mezza a lavorare devo proprio iniziare la mia attività lavorativa o devo essere sul posto di lavoro a quell’ora e posso andare a cambiarmi?

    1. Ebbene, secondo la Suprema Corte, il tempo trascorso dal lavoratore nell’indossare il camice da lavoro o la divisa rientra, a pieno titolo, nell’orario di lavoro, ma solo in presenza di due condizioni:
      il datore di lavoro deve aver imposto una divisa specifica da lui stesso fornita: non deve trattarsi quindi di una libera scelta del dipendente;
      il datore di lavoro deve aver imposto che sia la vestizione che la svestizione debbano avvenire unicamente sul posto di lavoro. Pertanto, il “tempo tuta” non viene fatto rientrare nell’orario di lavoro se il dipendente indossa la divisa a casa propria e così si reca poi al lavoro.
      Del resto, per principio generale in materia di lavoro, tutto il tempo impiegato per adempiere agli ordini del datore di lavoro rientra nell’orario di lavoro, anche se non strettamente connesso all’esercizio delle tipiche funzioni del dipendente.
      Al contrario, se il dipendente può scegliere liberamente le modalità e il tempo in cui indossare il vestiario necessario all’espletamento della prestazione, (presso il proprio domicilio, ad esempio) non si potrà computare tale arco temporale all’interno dell’orario di lavoro. In questa circostanza, infatti, la scelta del momento e del luogo dove realizzare la vestizione non riflettono l’espressione di alcun potere del datore: si parla, in tali casi, di gesti propedeutici all’attività lavorativa, connessi alla diligenza preparatoria della prestazione.

  4. Se le tute in dotazione a noi lavoratori sono destinate alla protezione della nostra salute e della sicurezza,le spese di pulizia spettano al datore di lavoro oppure a noi? Con questa pandemia dobbiamo lavare gli indumenti con maggiore frequenza, quindi volevo capire come dobbiamo regolarci. Aspetto vostre notizie grazie

  5. Buongiorno, ultimamente a lavoro mi hanno detto che dobbiamo indossare un abbigliamento specifico per svolgere la nostra attività lavorativa. Ora, io vorrei capire se il tempo che impiego a pepararmi è incluso nel periodo conteggiato per svolgere proprio la mia attività. Per questo, per capire se il mio lavoro rientra tra quelli per cui viene pagato il tempo-tuta?

    1. Volendo fare una rapida panoramica per una prima visione d’insieme, spetta la retribuzione del tempo-tuta alle seguenti categorie di lavoratori:
      addetti dei supermercati;
      operai metalmeccanici;
      addetti alle mense;
      operai dei cantieri edili;
      operatori sanitari ospedalieri;
      operatori delle case di riposo;
      operai del trasporto pubblico;
      militari.
      Una casistica, dunque, molto varia e diversa che merita un approfondimento specifico, data anche la mole di puntuali e ben circostanziate sentenze emesse al riguardo dai giudici dei vari gradi a favore dei lavoratori.

    2. Al fine d’individuare delle linee guida per un inquadramento delle diverse tipologie dei cosiddetti “tempi-tuta”, i giudici, con una giurisprudenza che potremmo definire costante, hanno altresì precisato che l’etero-direzione può desumersi in presenza di:
      • un’esplicita disciplina d’impresa;
      • una particolare natura degli indumenti da lavoro da indossare;
      • una specifica funzione che gli indumenti devono assolvere;
      • un obbligo di custodia degli indumenti in luogo aziendale;
      • un divieto di fare uso di tali indumenti al di fuori del luogo di lavoro;
      • un tempo di timbratura del lavoratore.
      Si pensi a tale riguardo ai camici, cuffie e sovrascarpe verdi che i chirurghi e tutto il personale di sala sono tenuti ad indossare prima di entrare in sala operatoria, ma anche ai camici, cuffiette e scarpe antiscivolo di chi lavora nei supermercati. In tutti questi casi la particolare natura degli indumenti e la funzione che essi svolgono impediscono quindi al lavoratore di gestire nel proprio domicilio il “tempo-tuta”. Un altro elemento di cui spesso i giudici hanno tenuto conto per inquadrare correttamente il “tempo-tuta” è quello legato al momento della timbratura del cartellino, laddove presente. Per cui se l’organizzazione del lavoro svolto dal lavoratore richiede una timbratura del cartellino con un macchinario collocato all’ingresso del posto di lavoro, va da sè che il successivo passaggio negli eventuali camerini per indossare il camice, o nelle cassette di custodia per depositare i propri effetti personali, rientra già in un tempo di lavoro e quindi, in quanto tale, soggetto a retribuzione.

  6. del tempo di vestizione/svestizione si parla quasi sempre in relazione ad un unico turno lavorativo giornaliero come nel caso degli infermieri (7 minuti in entrata e 7 minuti a fine turno= tot. 14 minuti al giorno di tempo tuta). non viene quasi mai descritta la situazione del sanitario che invece deve fare orario di lavoro spezzato (mattina + pomeriggio) con una lunga pausa di intervallo e possibilità di uscire dall’azienda. in tal caso quindi… quanti minuti di tempo tuta spettano? 28 minuti o sempre 14?

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