Giurisdizione della Corte dei conti; repressione dei danni erariali conseguenti ad illeciti amministrativi; pagamento delle spese di giudizio.
Indice
- 1 Responsabilità per danno erariale
- 2 Responsabilità degli amministratori degli enti partecipanti per danno erariale all’ente socio
- 3 Configurabilità di un danno erariale
- 4 Rapporto di servizio con il legale rappresentante
- 5 Sentenza di condanna per danno erariale
- 6 Accertamento della responsabilità amministrativa dei consiglieri
- 7 Ripetizione somme non dovute
- 8 Il debito da danno erariale
- 9 Risarcimento del danno erariale
- 10 Responsabilità erariale di chi percepisce fondi pubblici
- 11 Azione di responsabilità per danno erariale
- 12 Vantaggi derivati a titolo di controcredito da compensare
- 13 Sanzioni amministrative tributarie e violazioni formali e sostanziali
- 14 Repressione dei danni erariali
- 15 Scopo perseguito dall’ente pubblico
- 16 Danno erariale indiretto
- 17 Tutela contro l’inerzia dell’amministrazione
- 18 Giudizio di responsabilità amministrativa
- 19 Responsabilità amministrativa e società in house
- 20 Giudizio della responsabilità amministrativa
- 21 Ordini professionali e danno erariale
- 22 Difetto di giurisdizione della Corte dei conti
- 23 Percezione di un contributo pubblico
- 24 Danno erariale: rapporto di servizio tra PA e soggetto privato
- 25 Danno erariale da omissione dei versamenti delle imposte comunali
Responsabilità per danno erariale
In tema di azione di responsabilità per danno erariale, sussiste il rapporto di servizio, costituente il presupposto per l’attribuzione della controversia alla giurisdizione della Corte dei conti, allorché un ente privato esterno all’Amministrazione venga incaricato di svolgere, nell’interesse e con le risorse di quest’ultima, un’attività o un servizio pubblico in sua vece, inserendosi in tal modo nell’apparato organizzativo della P.A., mentre è irrilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta e ben potendo tale titolo anche mancare del tutto.
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto correttamente convenuta dinanzi al giudice contabile, per rispondere del danno subito dal Ministero del Territorio del Mare e dell’Ambiente, una società che aveva svolto senza titolo un’attività nell’interesse del Commissario Straordinario delegato per l’emergenza ambientale, sull’erroneo presupposto che avesse natura di società specializzata a totale capitale pubblico).
Cassazione civile sez. un., 30/06/2022, n.20902
Responsabilità degli amministratori degli enti partecipanti per danno erariale all’ente socio
In tema di società di capitali a partecipazione pubblica, la responsabilità degli amministratori degli enti partecipanti per danno erariale diretto all’ente pubblico socio è configurabile anche qualora la partecipata non abbia natura di società “in house providing”, poiché la previsione dell’art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 175 del 2016 non riveste una portata delimitatrice o abrogatrice della comune responsabilità contabile.
Cassazione civile sez. un., 18/05/2022, n.15979
Configurabilità di un danno erariale
In tema di società di capitali a partecipazione pubblica, la giurisdizione contabile per l’azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali presuppone la sussistenza di un rapporto di servizio tra gli enti pubblici soci e gli amministratori della società partecipata, che rappresenta l’elemento di collegamento ai fini della configurabilità di un danno erariale; tale giurisdizione va, pertanto, esclusa ove risulti impossibile imputare personalmente agli amministratori, o ad altri soggetti investiti di cariche sociali, la titolarità del rapporto di servizio intercorrente tra l’ente pubblico e la società cui sia stato affidato l’espletamento di compiti riguardanti un pubblico servizio.
Cassazione civile sez. un., 18/05/2022, n.15979
Rapporto di servizio con il legale rappresentante
In tema di danno erariale, in caso di erogazione da parte dell’amministrazione regionale di un contributo pubblico a destinazione vincolata ad una società privata, è configurabile un rapporto di servizio tanto con la persona giuridica beneficiaria quanto con chi, amministratore o legale rappresentante dell’ente collettivo, sia stato incaricato di realizzare il programma di interesse pubblico a cui il contributo risultava vincolato, sicché, in caso di sviamento della somma dalla finalità programmata, sussiste una responsabilità contabile anche di coloro che con la predetta società abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove si ipotizzi che dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione delle risorse dal fine pubblico cui erano destinate, con conseguente radicamento della giurisdizione della Corte dei conti nei loro confronti.
Cassazione civile sez. un., 17/05/2022, n.15893
Sentenza di condanna per danno erariale
Nel giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione tra enti, avente ad oggetto la legittimità di una decisione della Corte dei conti, è ammissibile l’intervento del procuratore generale presso la Corte dei conti (nella specie, si trattava di una sentenza di condanna per danno erariale di alcuni consiglieri regionali).
Corte Costituzionale, 11/04/2022, n.90
Accertamento della responsabilità amministrativa dei consiglieri
Non spettava allo Stato, e per esso alla Corte dei conti, III sez. giur. centr. app., adottare la sentenza 30 luglio 2021, n. 350, che, in parziale riforma della sentenza della Corte dei conti, sez. giur. Valle d’Aosta, 25 ottobre 2018, n. 5, ha accertato la responsabilità amministrativa, con conseguente condanna per danno erariale, dei consiglieri della regione autonoma Valle d’Aosta che hanno votato per l’approvazione della deliberazione del Consiglio regionale del 23 ottobre 2014, n. 823/XIV, di ricapitalizzazione della società per azioni a totale partecipazione pubblica Casinò de la Vallée s.p.a. e, di conseguenza, va annullata la sentenza della Corte dei conti, III sez. giur. centr. app., 30 luglio 2021, n. 350, nonché tutti gli atti e i provvedimenti consequenziali o comunque connessi.
Corte Costituzionale, 11/04/2022, n.90
Ripetizione somme non dovute
L’esercizio del diritto-dovere dell’Amministrazione di ripetere le somme indebitamente corrisposte ai pubblici dipendenti è atto dovuto; il recupero di tali somme costituisce il risultato di attività amministrativa, di verifica, di controllo, priva di valenza provvedimentale; in tali ipotesi l’interesse pubblico è in re ipsa e non richiede specifica motivazione: infatti, a prescindere dal tempo trascorso, l’oggetto del recupero produce di per sé un danno all’Amministrazione, consistente nell’esborso di denaro pubblico senza titolo ed un vantaggio ingiustificato per il dipendente; si tratta dunque di un atto dovuto che non lascia all’Amministrazione alcuna discrezionale facultas agendi e, anzi, configura il mancato recupero delle somme illegittimamente erogate come danno erariale; il solo temperamento ammesso è costituito dalla regola per cui le modalità di recupero non devono essere eccessivamente onerose, in relazione alle condizioni di vita del debitore.
Consiglio di Stato sez. IV, 23/03/2022, n.2105
Il debito da danno erariale
In tema di responsabilità amministrativa, l’art. 1 della l. n. 20 del 1994 (nell’attuale formulazione) sancisce la natura personale della responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica. Il relativo debito si estende agli eredi solo nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi. Quindi si trasmette agli eredi solo il debito, non anche la responsabilità: ciò significa, in deroga al sistema vigente in campo civilistico, che l’erede risponde del debito riconosciuto in sede di giurisdizione contabile, conseguente al fatto dannoso provocato dal dante causa alle finanze pubbliche, solo in caso di indebito arricchimento.
Corte appello Reggio Calabria sez. I, 07/03/2022, n.173
Risarcimento del danno erariale
“Il danno risarcibile va identificato nel differenziale tra il costo che l’ente ha dovuto sostenere a seguito della soccombenza e quanto avrebbe potuto essere pattuito per definire la controversia in via bonaria. Questo ammontare rappresenta, dunque, il danno ingiusto e quindi risarcibile all’amministrazione, posto che si rileva irragionevole la mancata adesione alla soluzione transattiva, conveniente per l’Ausl e condivisa tra le parti”.
Corte Conti, (Umbria) sez. reg. giurisd., 25/02/2022, n.9
Responsabilità erariale di chi percepisce fondi pubblici
Colui che percepisce fondi pubblici senza aver presentato una specifica domanda ma partecipando all’attività di indebita erogazione da parte dei funzionari infedeli dell’agenzia, attraverso la messa a disposizione della propria identità e dei propri conti correnti bancari, si inserisce, in via di fatto, nell’iter procedimentale dell’amministrazione di realizzazione del programma pubblico, concorrendo con la propria opera alla produzione del danno erariale derivante dallo sviamento dell’erogazione dalle sue finalità istituzionali e dalla sottrazione delle risorse pubbliche allo scopo cui erano preordinate.
Cassazione civile sez. un., 24/01/2022, n.1994
Azione di responsabilità per danno erariale
L’azione di responsabilità per danno erariale e quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario restano reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali, essendo la prima volta alla tutela dell’interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria, e la seconda, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell’interesse particolare della amministrazione attrice, sicché le eventuali interferenze tra i due giudizi integrano una questione non di giurisdizione ma di proponibilità dell’azione di responsabilità innanzi al giudice contabile, rendendo conseguentemente inammissibile il ricorso innanzi alla Corte di cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione.
Cassazione civile sez. un., 23/11/2021, n.36205
Vantaggi derivati a titolo di controcredito da compensare
Se, da un lato, la considerazione comparata dei vantaggi e del danno erariale, relativo al giudizio di responsabilità contabile e per la parte deducibile in quel giudizio, è, nel caso, coperta da giudicato, dall’altro la controdeduzione di vantaggi, a titolo di controcredito da compensare, sicuramente deducibile in sede di opposizione esecutiva davanti al giudice ordinario, non soddisfa – in quanto illiquido e non pacifico neppure sostanzialmente, bensì da accertare in un giudizio che ne riscontri gli specifici e, in tal senso, non autoevidenti presupposti e contorni – i requisiti civilistici per operare come preteso fatto estintivo successivo al titolo esecutivo definitivo, azionato con riscossione esattoriale.
(Nella specie, il ricorrente si era opposto ad una cartella esattoriale emessa in forza di sentenza della Corte dei conti a titolo di condanna per danno erariale, deducendo che il credito era estinto per “compensati lucri cum damno”, posti i vantaggi tratti dall’amministrazione regolarizzando le assunzioni di dipendenti in relazione alle quali era stato affermato lo speculare pregiudizio).
Cassazione civile sez. VI, 20/09/2021, n.25412
Sanzioni amministrative tributarie e violazioni formali e sostanziali
In tema di sanzioni amministrative tributarie, per distinguere tra violazioni formali e sostanziali è necessario accertare in concreto, con valutazione in fatto riservata al giudice di merito, se la condotta abbia cagionato un danno erariale, incidendo sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta o del versamento del tributo; in assenza di tale pregiudizio la violazione resta formale perché lesiva per l’esercizio delle azioni e dei poteri di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria.
Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, n.16450
Repressione dei danni erariali
In tema di danno erariale, l’azione proponibile dal Procuratore contabile non si identifica con quella che l’amministrazione può autonomamente promuovere nei confronti degli autori del danno, notevoli essendo le differenze tra il giudizio contabile dinanzi alla Corte dei conti e quello civile: nel primo il Procuratore generale della Corte dei conti agisce non quale rappresentante o sostituto dell’amministrazione danneggiata, ma quale pubblico ministero portatore di obiettivi interessi di giustizia nell’esercizio di una funzione obiettiva e neutrale, rivolta alla repressione dei danni erariali conseguenti ad illeciti amministrativi, rappresentando un interesse direttamente riconducibile al rispetto dell’ordinamento giuridico nei suoi aspetti generali ed indifferenziati, non l’interesse particolare e concreto dello Stato in ciascuno dei settori in cui si articola o degli altri enti pubblici in relazione agli scopi specifici che ciascuno di essi persegue, siano pure convergenti con il primo.
Tale azione è a carattere necessario e non potrebbe mai essere condizionata, in senso positivo o negativo, dalle singole amministrazioni danneggiate, le quali ben possono promuovere dinanzi al giudice ordinario l’azione civilistica di responsabilità a titolo risarcitorio, facendo valere il proprio interesse particolare e concreto in relazione agli scopi specifici che ciascuna di esse persegue.
Tribunale Milano sez. XIV, 16/04/2020, n.2416
Scopo perseguito dall’ente pubblico
In tema di danno erariale è configurabile un rapporto di servizio tra la p.a. erogatrice di un contributo statale ed i soggetti privati i quali, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbiano frustrato lo scopo perseguito dall’Amministrazione, distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate: pertanto, il percettore del finanziamento risponde per danno erariale innanzi alla Corte dei Conti, qualora, disponendo della somma in modo diverso da quello programmato, frustri lo scopo perseguito dall’ente pubblico (fattispecie relativa alla richiesta di danno erariale cagionato per mala gestio da parte del Segretario generale di una Federazione sportiva).
Cassazione civile sez. un., 07/01/2020, n.111
Danno erariale indiretto
Rispondono di danno erariale indiretto i componenti della commissione giudicatrice di un concorso per l’affidamento a tempo determinato del servizio stampa di una pubblica amministrazione (nella specie, di un’accademia di belle arti), i quali abbiano determinato, a causa di inescusabili errori nella valutazione dei titoli presentati dai concorrenti, l’annullamento della graduatoria del concorso da parte del giudice amministrativo, con conseguente obbligo conformativo dell’amministrazione e condanna di questa al pagamento delle spese di giudizio.
Corte Conti, (Toscana) sez. reg. giurisd., 20/06/2019, n.262
Tutela contro l’inerzia dell’amministrazione
Il ritardo nell’esecuzione della sentenza di ottemperanza costituisce fatto in ipotesi idoneo ad integrare gli estremi rispettivamente della responsabilità penale e della responsabilità amministrativo-contabile per danno erariale equivalente alla maturazione degli interessi legali sulle somme dovute nonché alle stesse maggiori spese legali poste ulteriormente a carico dell’Amministrazione inadempiente.
T.A.R. Bologna, (Emilia-Romagna) sez. II, 09/12/2019, n.946
Giudizio di responsabilità amministrativa
L’amministratore di una società privata destinataria di fondi pubblici, del quale si prospetti una condotta di dolosa appropriazione dei finanziamenti, è soggetto alla responsabilità per danno erariale e alla giurisdizione della Corte dei conti, atteso che la società beneficiarla dell’erogazione concorre alla realizzazione del programma della P.A., instaurando con questa un rapporto di servizio, sicché la responsabilità amministrativa attinge anche coloro che intrattengano con la società un rapporto organico” (Cass. SS.UU. n. 295/13).
Corte Conti, (Lazio) sez. reg. giurisd., 04/12/2019, n.613
Responsabilità amministrativa e società in house
In tema di responsabilità da danno erariale, quando il capitale sociale di una società in house è detenuto da più enti, sebbene ciò non determini lo snaturamento del modello in house , come ha chiarito la giurisprudenza della Corte di cassazione, in quanto pubblica è la titolarità del patrimonio sociale, la condotta economicamente dannosa degli amministratori o dei funzionari di uno degli enti partecipanti, cosi come degli amministratori o dei dipendenti della società partecipata, può ben porsi in relazione ad uno soltanto degli enti pubblici che hanno conferito quote di patrimonio per la costituzione della società quando, come accaduto nel caso di specie, la spesa risultasse dannosa per gli interessi di uno tra gli enti titolari e non degli altri detentori del capitale sociale. Nel caso di specie la Corte ha quindi negato l’insussistenza del danno per assenza di un patrimonio distinto e separato tra la società e l’ente partecipante.
Corte Conti sez. II, 11/09/2019, n.314
Giudizio della responsabilità amministrativa
In un’ipotesi di responsabilità per danno erariale derivato al patrimonio comunale dal riconoscimento dei compensi stipendiali ad un dipendente prima della definizione del processo penale ed in assenza di procedimento disciplinare, la Sezione ha accolto l’eccezione di inammissibilità della citazione per omessa audizione personale sollevata da alcuni amministratori comunali convenuti ed ha assolto gli altri per mancanza di colpa grave.
Il Collegio, pur non essendovi nel caso concreto soccombenza reciproca, ha disposto la compensazione delle spese in virtù di una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 31, co. 3. c.g.c., in quanto i convenuti si sono comportati negligentemente in pendenza del giudizio penale ed hanno colpevolmente omesso l’attivazione del procedimento disciplinare.
Corte Conti, (Lazio) sez. reg. giurisd., 15/07/2019, n.358
Ordini professionali e danno erariale
Le risorse economiche gestite dell’Ordine professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a prescindere dalla loro provenienza, per il fatto stesso di entrare nel patrimonio dell’ente pubblico, devono considerarsi pubbliche, con la conseguenza che il danno che l’ente subisce in merito a tali risorse costituisce danno al patrimonio dell’ente – e quindi danno erariale – il cui accertamento è sottoposto alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Cassazione civile sez. un., 26/06/2019, n.17118
Difetto di giurisdizione della Corte dei conti
La Sezione ha dichiarato il difetto di giurisdizione della Cdc nei confronti dei vertici dell’ATAC per l’asserito danno erariale derivante da una complessa operazione finanziaria disciplinata dal diritto statunitense concernente la locazione finanziaria e la contemporanea ripresa in sublocazione di un totale di 129 tra bus e metro di proprietà della suddetta società.
Ciò in quanto lo Statuto di ATAC s.p.a., vigente al momento delle condotte censurate dall’organo requirente, pur contemplando – tra i requisiti espressivi della natura di società in house – la natura pubblica del socio proprietario della totalità delle azioni, l’esercizio dell’attività in prevalenza a favore del socio stesso e la sottoposizione ad un controllo analogo, non contemplava l’esclusione del capitale privato (anzi, per espressa previsione statutaria percentuali azionarie erano cedibili ai dipendenti, sia pure con riguardo ad un arco temporale predeterminato).
Corte Conti, (Lazio) sez. reg. giurisd., 18/06/2019, n.286
Percezione di un contributo pubblico
Sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti sul danno erariale conseguente alla lecita percezione di un contributo pubblico, essendo configurabile un rapporto di servizio tra la P.A. erogatrice del contributo ed i soggetti privati i quali, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbiano frustrato lo scopo perseguito dall’Amministrazione, distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate.
Cassazione civile sez. un., 16/05/2019, n.13245
Danno erariale: rapporto di servizio tra PA e soggetto privato
In tema di danno erariale, è configurabile un rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione, erogatrice di contributo, e il soggetto privato che, ponendo in essere i presupposti per la illegittima percezione del finanziamento o disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato, abbia frustrato lo scopo perseguito dall’amministrazione, distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate; pertanto, sussiste il rapporto di servizio, ed il conseguente radicamento della giurisdizione della Corte dei conti sul danno erariale, anche in caso di illecita percezione di contributi per l’editoria, essendo questi ultimi intesi, secondo la finalità sottesa alla disciplina di settore, ad agevolare, nell’interesse pubblico al pluralismo dell’informazione, la possibilità di permanenza di imprese editrici nel mercato e, con essa, condizioni di adeguata concorrenzialità.
Cassazione civile sez. un., 22/11/2019, n.30526
Danno erariale da omissione dei versamenti delle imposte comunali
La Corte dei conti è l’organo giurisdizionale deputato a decidere in caso di danno erariale da omissione dei versamenti delle imposte comunali riscosse da società partecipate e private. La giurisdizione contabile sussiste poi anche nei confronti degli amministratori delle società partecipate, in quanto il danno provocato si riferisce direttamente all’ente pubblico.
Lo hanno affermato le Sezioni unite della Cassazione in relazione a una complessa vicenda che ha coinvolto il Comune di Aprilia; la Srl mista con partecipazione maggioritaria dello stesso ente locale e affidataria del servizio di riscossione e la Spa, effettivo esecutore del servizio. Per i giudici di legittimità la responsabilità per i danni prodotti dall’omesso versamento è senz’altro erariale, in quanto si è creato un rapporto di servizio tra l’ente locale e le società interessate, entrambe da considerarsi concessionarie, in via diretta o indiretta.
Quanto poi alla posizione specifica dell’amministratore della società partecipata, il Collegio ha sottolineato che non si è trattato di un danno provocato da quest’ultimo alla stessa società, il che avrebbe fondato la giurisdizione ordinaria; bensì si è trattato di un danno subito direttamente dall’ente pubblico, il che determina un “radicamento della giurisdizione contabile” anche nei suoi confronti.
Cassazione civile sez. un., 05/12/2019, n.31755