Questo sito contribuisce alla audience di
L’esperto | Articoli

Museruola cane: ultime sentenze

17 Agosto 2022
Museruola cane: ultime sentenze

Divieto di lasciare incustoditi i cani in luogo pubblico; domanda di risarcimento del danno per l’aggressione di un cane, accertata in sede penale e confermata da documentazione medica.

Responsabilità del proprietario

Il proprietario di un cane risponde a titolo di colpa delle lesioni cagionate a terzi dallo stesso animale anche qualora ne abbia affidato la custodia a persona non in grado di esercitare su di esso una effettiva custodia o di contenerne il naturale slancio (nella specie, un uomo, mentre stava correndo, era stato aggredito da un cane privo di museruola, condotto da un minore, che, approfittando dell’assenza del padre, aveva sciolto il guinzaglio cui era legato il cane).

Cassazione penale sez. IV, 15/09/2021, n.36151

Custodia cane affidata ad un terzo incapace di governarlo

Il proprietario di un cane risponde a titolo di colpa delle lesioni cagionate a terzi dallo stesso animale anche qualora ne abbia affidato la custodia a persona non in grado di esercitare su di esso una effettiva custodia o di contenerne il naturale slancio (nella specie, un uomo, mentre stava correndo, era stato aggredito da un cane privo di museruola, condotto da un minore, che, approfittando dell’assenza del padre, aveva sciolto il guinzaglio cui era legato il cane).

Cassazione penale sez. IV, 15/09/2021, n.36151

Responsabilità per danno cagionato da animale e riparto dell’onere probatorio

Del danno cagionato da animale risponde, ex articolo 2052 del codice civile, il proprietario o chi ne ha l’uso, per responsabilità oggettiva e non per condotta colposa, anche solo omissiva, sulla base del mero rapporto intercorrente con l’animale, nonché del nesso causale tra il comportamento di quest’ultimo e l’evento dannoso, che il caso fortuito, quale fattore esterno generatore del danno concretamente verificatosi, può interrompere. Perciò, mentre grava sull’attore l’onere di provare l’esistenza del rapporto eziologico tra l’animale e l’evento lesivo, la prova del fortuito è a carico del convenuto.

Nella fattispecie, il Tribunale ha accolto la domanda di una donna per i danni subiti dal morso di un cane maremmano, che girava libero e privo di guinzaglio e museruola a pochi metri di distanza dal proprietario, non risultando provato alcun gesto avventato da parte dell’attrice.

Tribunale Crotone, 22/09/2020, n.793

Limiti responsabilità del padrone per lesioni colpose

Non risponde di lesioni colpose il proprietario di un cane che, all’uscita del cancello,  si faceva anticipare dal cane che provocava lesioni ad un passante per assenza di colpa generica e colpa specifica avendo osservato l’ordinanza del Ministero della Salute del 25 giugno 2018 che dispone l’obbligo di utilizzare sempre in ogni luogo il guinzaglio non superiore a metri 1,50 per i cani condotti nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico e di avere sempre con sé la museruola, da applicare in caso di potenziale pericolo, né può essere ritenuto responsabile per colpa generica per non aver tenuto dietro di sé l’animale. (Nel caso di specie, il cane  alzandosi sulle zampe anteriori  spaventava un passante che cadeva in terra).

Tribunale Torino sez. I, 25/07/2019, n.40

Lesioni arrecate dall’animale ad un minore

In tema di lesioni colpose, la posizione di garanzia assunta dal detentore di un cane, discendente anche dalle ordinanze del Ministero della Salute del 3 marzo 2009 e del 6 agosto 2013, impone l’obbligo di controllare e custodire l’animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi.

(Fattispecie relativa ad aggressione da parte di un cane ai danni di un minore, all’interno di un’area per cani in un parco pubblico, in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità del proprietario del cane per non aver mantenuto un costante controllo visivo dell’animale tenendo a portata di mano la museruola, in violazione di quanto disposto dal “Decalogo aree cani” adottato dalla regione Lombardia).

Cassazione penale sez. IV, 27/06/2019, n.31874

Cane morde bambino: il padrone è responsabile?

Il proprietario di un cane è gravato da una posizione di garanzia in forza della quale deve adottare tutte le cautele necessarie per prevenire le reazioni del proprio animale. All’interno delle aree destinate al c.d. sgambamento dei cani il padrone dell’animale deve portare con sé la museruola e non deve interrompere il contatto visivo con il cane, in modo da potere intervenire tempestivamente ove quest’ultimo assumesse atteggiamenti pericolosi od aggressivi.

Cassazione penale sez. IV, 27/06/2019, n.31874

Animale munito di regolare museruola e guinzaglio

È illegittimo il provvedimento con cui l’amministrazione comunale vieta, per tutta la durata della stagione balneare, di condurre nelle spiagge destinate alla libera balneazione e di farvi permanere qualsiasi tipo d’animale, anche sorvegliato e munito di regolare museruola e guinzaglio, concedendo solo la possibilità di far accedere gli animali negli stabilimenti balneari a pagamento i cui concessionari abbiano creato delle apposite zone.

T.A.R. Latina, (Lazio) sez. I, 11/03/2019, n.176

Delibera comunale che vieta l’accesso dei cani alle spiagge

La scelta di vietare l’ingresso agli animali sulle spiagge destinate alla libera balneazione, risulta irragionevole ed illogica, oltre che irrazionale e sproporzionata, anche alla luce delle indicazioni regionali (regolamento. reg. Lazio n. 19 del 2016) che attribuiscono ai comuni il potere di individuare, in sede di predisposizione del PUA, tratti di arenile da destinare all’accoglienza degli animali da compagnia (alla luce del principio di proporzionalità e ragionevolezza, nonché in virtù della normativa regionale in materia, è stata pertanto annullata la delibera del Comune di Latina che vietava, per la stagione balneare 2018, l’accesso degli animali da compagnia alle spiagge, anche se sorvegliati e muniti di regolare museruola e guinzagli).

T.A.R. Latina, (Lazio) sez. I, 11/03/2019, n.176

Modalità di custodia: guinzaglio e museruola

L’ordinanza sindacale che rechi il divieto assoluto di introdurre cani, anche se custoditi, nelle aree destinate a verde pubblico — pur se in ragione delle meritevoli ragioni di tutela dei cittadini in considerazione della circostanza che i cani vengono spesso lasciati senza guinzaglio e non ne vengono raccolte le deiezioni — risulta essere eccessivamente limitativa della libertà di circolazione delle persone ed è comunque posta in violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità, atteso che lo scopo perseguito dall’Ente locale di mantenere il decoro e l’igiene pubblica, nonché la sicurezza dei cittadini, può essere soddisfatto attraverso l’attivazione dei mezzi di controllo e di sanzione rispetto all’obbligo per gli accompagnatori o i custodi di cani di rimuovere le eventuali deiezioni con appositi strumenti e di condurli in aree pubbliche con idonee modalità di custodia (guinzaglio e museruola) trattandosi di obblighi imposti dalla disciplina generale statale, cosicché il Sindaco può fronteggiare comportamenti incivili da parte dei conduttori di cani, al fine di prevenire le negative conseguenze di tali condotte, con l’esercizio degli ordinari poteri di prevenzione, vigilanza, controllo e sanzionatori di cui dispone l’Amministrazione.

T.A.R. Bari, (Puglia) sez. III, 16/03/2018, n.359

Domanda di risarcimento del danno 

Va accolta la domanda di risarcimento del danno a seguito dell’aggressione di un cane di razza pitbull essendo la stessa stata accertata in sede penale come risulta dalla sentenza penale confermata in appello prodotta in giudizio, nonché dalla documentazione medica (nella specie un pitbull, lasciato incustodito e privo di museruola, ha morso una persona cagionandogli profonde ferite al braccio destro e alla mano).

Tribunale Savona, 09/12/2017

Divieto di condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale sulle spiagge

È legittimo il provvedimento con cui un comune imponga il divieto di condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola e guinzaglio, sulle spiagge del territorio comunale.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VII, 22/01/2015, n.425

Responsabilità del padrone di un cane

Deve essere riconosciuta la responsabilità del padrone di un cane per le lesioni riportate alla persona offesa, a nulla rilevando che in occasione di talune visite effettuate dalla polizia locale lo stesso si fosse mostrato non aggressivo, atteso che corrisponde a norma cautelare ovvia che un animale di tal fatta (pastore maremmano), il quale, per qualsivoglia ragione, può dar luogo a pericolose aggressioni, venga adeguatamente custodito o, comunque, reso inoffensivo mediate museruola.

Cassazione penale sez. IV, 19/06/2014, n.36461

Omessa vigilanza del cane

Spetta al detentore dell’animale scegliere il mezzo più adeguato (museruola o guinzaglio) idoneo a garantire la sicurezza dei terzi presenti in luoghi pubblici (riconosciuta, nella specie, la responsabilità dell’imputata per il reato di lesioni, in quanto il cane da lei posseduto aveva morso un bambino nell’ambito di una mostra canina; il giudice di merito aveva rinvenuto nella omessa vigilanza del cane il profilo di colpa dell’imputata la quale, in presenza di più persone, avrebbe dovuto tenere una condotta di particolare attenzione ed idonea ad evitare l’evento poi verificatosi).

Cassazione penale sez. IV, 24/06/2014, n.44095

Cane libero di muoversi tra le persone

Va riconosciuta la responsabilità del proprietario di un cane che, accidentalmente colpito ad una zampa da un’altra persona, azzannava altro soggetto, risultando imprudente la condotta del proprietario dell’animale.

A nulla rileva la circostanza che l’animale sia stato pestato accidentalmente, evenienza questa del tutto probabile, come era probabile che l’animale rispondesse in simili casi con un’aggressione, avendo, invece, significativa rilevanza penale il fatto che l’animale non fosse stato custodito in un luogo non accessibile agli ospiti o, quanto, meno non fosse stato munito di museruola, risultando libero di muoversi tra le persone.

Cassazione penale sez. IV, 19/03/2013, n.23352

Bambina azzannata da un cane

Va riconosciuta al responsabilità del titolare di un agriturismo per le lesioni subite da una bambina, azzannata da un cane portato nella struttura da un dipendente e lasciato libero di muoversi senza museruola, atteso che il titolare avrebbe non solo dovuto adottare tutte le precauzioni necessarie ad evitare che l’animale potesse recar danno a chiunque si trovasse all’interno della struttura, ma anche accertarsi che le disposizioni impartite al dipendente in merito alla gestione dell’animale fossero puntualmente osservate.

Cassazione penale sez. IV, 08/05/2012, n.3124

L’obbligo di guinzaglio e museruola

Ai fini della responsabilità per lesioni provocate dall’aggressione di un pitbull, l’abrogazione dell’elenco di razze canine ritenute pericolose di cui all’ordinanza del ministero della salute 12 dicembre 2006 – che prevedeva per i predetti cani l’obbligo di guinzaglio e museruola – intervenuta con ordinanza 3 marzo 2009, non spiega alcun rilievo in ordine all’applicazione del principio di cui all’art. 2, comma secondo, cod. pen., trattandosi di previsione rientrante nel novero delle norme amministrative cautelari, la cui violazione integra colpa specifica, che esauriscono la loro funzione di imputazione per colpa al momento del verificarsi del fatto, ma non incidono sulla fattispecie, sicché la modifica della norma precauzionale non muta la fattispecie incriminatrice – neanche sotto il profilo soggettivo, perché non mutano i criteri di imputazione soggettiva della colpa – rispetto alla quale non può, pertanto, assumere alcuna efficacia abrogante.

Inoltre, la pericolosità degli animali non può essere ritenuta solo in relazione agli animali feroci, ma può sussistere anche per gli animali domestici che, in date circostanze, possono divenire pericolosi, ivi compreso il cane, animale normalmente mansueto, la cui pericolosità deve essere accertata in concreto, considerando la razza di appartenenza ed ogni altro elemento rilevante. Ne consegue che al proprietario del cane fa capo una posizione di garanzia per la quale egli è tenuto ad adottare tutte le cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell’animale.

Cassazione penale sez. IV, 10/01/2012, n.6393

Risarcimento dei danni 

L’obbligo di risarcimento dei danni procurati da un cane domestico, che circola senza guinzaglio e museruola, incombe su tutti i componenti del nucleo famigliare presenti in quel momento e non solo sul proprietario dell’animale, atteso che, nonostante il cane appartenga solo ad un componente della famiglia, di fatto, tutti i componenti del nucleo nel quale vive hanno con lui una relazione di possesso che li obbliga a non lasciarlo libero e a custodirlo con le debite cautele.

Cassazione penale sez. IV, 03/02/2011, n.8875

Cane non frenato da museruola

La finalità della norma del Regolamento comunale di P.U., che vieta di lasciare incustoditi cani o altri animali in luogo pubblico, è quella di garantire la sicurezza degli altri frequentatori, sicurezza che è messa a repentaglio dallo stato di libero movimento di cui gode un cane non controllato con guinzaglio o non frenato da museruola, o altro accorgimento, che possa prevenire suoi impulsi aggressivi.

È in vista di tali impulsi improvvisi e reattivi, che possono essere scatenati da un comportamento imprevisto dei presenti, che il cane deve essere posto sotto materiale controllo, non bastando la vigile attenzione del padrone che sia distante qualche metro e non disponga di uno strumento fisico di costrizione per distoglierlo dalla possibile vittima.

Cassazione civile sez. II, 28/05/2008, n.14075



Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.

 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA

Canale video Questa è La Legge

Segui il nostro direttore su Youtube