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La revoca della patente

23 Ottobre 2013 | Autore:
La revoca della patente

I casi di revoca della patente, le sue conseguenze e le modalità per riacquistarla.

 

La revoca della patente di guida consiste nel suo annullamento in via permanente. Ciò accade quando:

1 – si perdono i requisiti psicofisici necessari;

2 – quando si commettono gravi violazioni del codice della strada;

3 – quando si incorre più volte nelle stesse infrazioni (recidiva).

Revoca della patente per perdita dei requisiti fisici [1]

La patente viene revocata con un provvedimento emanato dalla Motorizzazione civile in seguito a:

– perdita permanente dei requisiti fisici e psichici necessari;

– revisione della patente [2], qualora il soggetto risulti non più idoneo;

– sostituzione della propria patente con altra rilasciata da un Paese estero.

Riacquistando i requisiti richiesti, è possibile ottenere una nuova patente. Sarà necessario ripetere gli esami di guida e la visita medica. La patente così ottenuta non può essere di categoria superiore a quella revocata e riporterà la data di abilitazione di quella precedente. L’interessato non sarà quindi considerato un neopatentato, evitando così tutte le restrizioni che tale status comporta.

Revoca della patente per violazioni del Codice della Strada

La patente viene revocata per motivi di condotta, in caso di:

– circolazione abusiva durante il periodo di sospensione della patente [3];

– inversione del senso di marcia o percorrenza contromano su autostrade o strade extraurbane [4];

– incidente provocato da guida in stato di ebbrezza (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) [5] o dall’uso di sostanze stupefacenti [6].

A ciò si aggiunga che la revoca della patente per motivi di condotta, subita da un conducente di professione, costituisce giusta causa di licenziamento.

Revoca della patente per casi di recidiva

La revoca per violazioni al codice della strada può anche conseguire alle seguenti ipotesi:

recidiva (la medesima infrazione commessa più di una volta) in un biennio per guida in stato di ebbrezza (tasso alcolemico di 1,5 g/l o superiore) [7] o sotto l’effetto di stupefacenti;

– recidiva in un biennio nel superamento di oltre 60 km/h dei limiti di velocità [8].

Il titolare della patente revocata potrà ottenerne un’altra, sostenendo nuovamente gli esami, trascorsi almeno due anni dalla revoca (tre anni in certi casi [9]).

Se il titolare aveva una patente C o D, per riaverla, dovrà prima ottenere la patente B. E sarà considerato neopatentato a tutti gli effetti: dovrà osservare quindi le disposizioni più rigorose rivolte a questa categoria e, in caso di infrazioni, sopportare un decurtamento dei punti maggiore da un terzo al doppio rispetto agli altri conducenti.

Revoca della patente per pericolosità sociale

La patente di guida è infine revocata ai soggetti ritenuti socialmente pericolosi. Più nello specifico:

– ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

– a persone sottoposte a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione;

– a persone condannate a pensa detentiva non inferiore a 3 anni, quando si ritiene che l’utilizzo del documento di guida possa rendere più agevole commettere reati della stessa natura.

 


note

 

[1] Art. 130 C.d.S.

[2] Art. 128 C.d.S.

[3] Art. 218, c. 6, C.d.S.

[4] Art. 176, c. 22, C.d.S.

[5] Art. 186, c. 2 bis, C.d.S.

[6]Art. 187, c. 1 bis, C.d.S.

[7] Art. 186, c. 2, lett. c., C.d.S.

[8] Art. 142 C.d.S.

[9] Per violazione degli artt. 186, 186 bis e 187 C.d.S.


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