Liti con le banche: non solo la mediazione ma anche l’arbitrato bancario


Per tutti i contenzioni tra clienti e banche esiste, oltre al tentativo obbligatorio di mediazione, previsto dalla recente riforma, anche la possibilità di ricorrere al ABF, le cui decisioni però non sono vincolanti.
Dal 21 settembre, con il ritorno della mediazione obbligatoria, prima di agire in giudizio contro le banche, è obbligatorio provare la mediazione [1].
Tuttavia, nei contenziosi con le banche, il cittadino ha a disposizione, oltre alla mediazione, l’arbitrato bancario. Vediamo le differenze principali:
Mediazione
Nella mediazione è necessaria l’assistenza di un avvocato, qualora si voglia poi proseguire in tribunale, se non si è trovato un accordo.
Il procedimento ha inizio con il deposito di un’istanza presso uno degli organismi accreditati, da scegliere tra quelli presenti nel luogo in cui ha sede il giudice competente per la controversia. Entro 30 giorni dal deposito dell’istanza, l’organismo di mediazione stabilirà la data dell’incontro, dandone comunicazione alle parti. In questa prima circostanza, le parti dovranno dichiarare se intendono proseguire nella mediazione e, in tal caso, comincerà la mediazione vera e propria, con il conseguente onere di pagare l’organismo. In caso contrario, se anche una sola delle parti non è disponibile alla prosecuzione della mediazione, essa si conclude al primo incontro, senza costi ulteriori.
Se le parti hanno un reddito tale da beneficiare del patrocinio a spese dello Stato, rilasciando una autocertificazione, potranno accedere gratuitamente alla mediazione. L’accordo risultante dalla mediazione sarà reso esecutivo tramite certificazione di conformità degli avvocati presenti oppure chiedendo al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede l’organismo di riconoscere all’accordo efficacia legale (cosiddetta “omologa”).
Arbitrato bancario
L’arbitrato bancario finanziario (Abf) è uno strumento alternativo alla mediazione, più veloce ed economico. Qualora lo si scelga, bisognerà presentare ricorso (a mani, presso le sedi dei collegi o presso le filiali della Banca d’Italia, o a mezzo posta, o tramite fax o pec) al collegio territorialmente competente e versare 20 euro per le spese del procedimento (rimborsate anche in caso di parziale soccombenza).
I collegi sono 3 e hanno sede a Milano (per le regioni del Nord), Roma (per le regioni del centro Italia) e Napoli (per il sud). Prima di proporre ricorso al collegio, è necessario inoltrare reclamo alla banca che, nei 30 giorni successivi al ricevimento dello stesso, può tentare un componimento bonario della lite.
L’arbitro può decidere in materia di operazioni e servizi bancari (ad esempio mutui, conti correnti, prestiti) fino ad un massimo di 100.000 euro, se la vertenza riguarda la restituzione di una somma di denaro. Non sussiste un limite di valore, se la questione riguarda invece l’accertamento di un diritto, di obblighi o facoltà. Non può in ogni caso decidere su questioni la cui origine sia precedente all’1.01.2009.
La decisione dell’arbitro non è giuridicamente vincolante. Tuttavia le banche, di solito, adempiono spontaneamente alle decisioni, anche al fine di evitare il pubblico ludibrio, tramite la pubblicazione dell’inadempimento sul sito Abf.
L’arbitro impiega in media poco più di 100 giorni per decidere le controversie e non è necessaria l’assistenza di un avvocato.
note
[1] L’uso dei mezzi di pagamento elettronici rientra tra le materie per le quali il decreto del fare (d.l. n. 69/13, convertito in l. n. 90/13) ha previsto l’obbligo di esperire un tentativo di mediazione davanti a un organismo accreditato dal Ministero della Giustizia.