Questo sito contribuisce alla audience di
L’esperto | Articoli

Delimitazione del centro abitato: ultime sentenze

30 Marzo 2022
Delimitazione del centro abitato: ultime sentenze

Leggi le ultime sentenze su: disciplina urbanistico – edilizia; delimitazione del centro abitato; Codice della Strada; procedura per la perimetrazione del centro abitato.

La definizione di centro abitato

Nel nostro ordinamento non esiste una generale definizione di centro abitato e la definizione contenuta al riguardo nel Codice della Strada che è l’unica rinvenibile nel nostro diritto positivo, rileva ai soli fini dell’applicazione delle norme contenute in tale testo normativo e non è, quindi, vincolante ai fini urbanistico-edilizi e, conseguentemente, anche ai fini igienico-sanitari.

Tesi confermata dalla previsione di cui all’art. 5 del d.P.R. n. 495/1992, che chiarisce che la delimitazione del centro abitato è funzionale all’applicazione di peculiari regole di prudenza che si impongono all’utente della strada .

T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. II, 04/11/2019, n.2294

Provvedimento di perimetrazione del centro abitato

La delimitazione del centro abitato, imposta ai comuni dall’art. 4 del Codice della strada, ancorché risalente nel tempo, ha rilievo costitutivo e determinante ai fini dell’applicazione delle norme che collegano determinati effetti all’inclusione o meno delle aree nel centro abitato. Proprio perché la delimitazione del centro abitato risponde ai soli criteri fissati dal Codice della strada ed è funzionale solamente alla circolazione stradale e non ad altre finalità (urbanistiche, edilizie), realizzandosi attraverso uno specifico procedimento amministrativo, va escluso che essa possa essere derogata o ricavata in via di fatto dalla sopravvenuta espansione edilizia o dalle trasformazioni urbanistiche del territorio.

La prevalenza dell’elemento formale del provvedimento ricognitivo-costitutivo rispetto a valutazioni di fatto circa l’esistenza o meno di un « centro abitato » si spiega con l’esigenza di evitare che la amministrazione comunale possa procedere, di volta in volta, secondo un apprezzamento via via variabile ed incerto, a delimitare quello che è il centro abitato, non assumendo rilievo, in presenza di un provvedimento espresso, l’effettiva articolazione dello sviluppo edilizio da un punto di vista topografico o il grado di urbanizzazione del territorio.

T.A.R. Reggio Calabria, (Calabria) sez. I, 24/08/2019, n.510

È il Comune a provvedere alla delimitazione del centro abitato?

La localizzazione di un distributore di carburante rientra, quale pertinenza al servizio della circolazione stradale, tra le opere lato sensu di urbanizzazione secondaria (art. 2, comma 1-bis, del d.lg. 11 febbraio 1998, n. 32, modificato dal d.lg. 8 ottobre 1999, n. 346), compatibile con qualunque destinazione urbanistica — ad esclusione dei vincoli paesaggistici, ambientali, o monumentali e delle zone territoriali omogenee di tipo « A » — in quanto comporta ex se un mero adeguamento degli strumenti urbanistici.

D’altra parte, ai fini dell’attuazione della disciplina della circolazione stradale, è il comune a provvedere alla delimitazione del centro abitato (art. 4 del d.lg. 30 aprile 1992 n. 285), potendovi ricomprendere anche i tronchi di strade statali e provinciali (art. 22, comma 4, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. F), con la conseguenziale individuazione delle strade comunali, quali beni del demanio comunale (artt. 822-824 c.c.), ove possono venire localizzati, quali pertinenze stradali (art. 24, comma 4, del d.lg. 30 aprile 1992, n. 285), i distributori di carburante.

Ergo, di norma, come nel caso di specie, non rileva alcun fattore urbanistico-edilizio preclusivo in assoluto all’insediamento del nuovo distributore (senza attività c.d. non oil), che possa far insorgere in soggetti viciniori l’interesse legittimo alla contestazione di qualsivoglia autorizzazione alla costruzione di impianti di carburante, in violazione degli strumenti pianificatori generali o programmatori di attuazione di regolazione del migliore assetto del territorio.

T.A.R. Bari, (Puglia) sez. II, 16/10/2018, n.1316

Contestare la delimitazione di centro abitato approvato dal Comune

Dall’esame dell’art. 5 comma 7, d.P.R. n. 495 del 1992 emerge che lo strumento giuridico attribuito all’ente proprietario della strada che, in sede di interlocuzione procedimentale, non condivida la delimitazione di centro abitato approvata dal Comune, è costituito – oltre che ovviamente dall’impugnazione giurisdizionale – dal ricorso proposto ai sensi dell’art. 37, comma 3, Codice della Strada, secondo cui “Contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nel regolamento, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che decide in merito”. Si tratta di un ricorso gerarchico c.d. improprio, quindi diretto ad una Autorità non dotata di un potere di supremazia gerarchica ma soltanto di un generico potere di vigilanza.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. I, 14/02/2018, n.999

Procedura per la perimetrazione del centro abitato

L’art. 41, l. 7 agosto 1942, n. 1150, come sostituito dall’art. 17, l. 6 agosto 1967, n. 765, prevede una tassativa procedura per la perimetrazione del centro abitato, cui è riconosciuta natura e portata di strumento urbanistico ed è assoggettata alla stessa disciplina dettata per i regolamenti edilizi; pertanto, la delimitazione del centro abitato, disposta ai fini del codice della strada o del piano del traffico, è del tutto irrilevante ai fini urbanistici.

Consiglio di Stato sez. IV, 01/08/2016, n.3458

Decisione definitiva in ordine alla delimitazione del centro abitato

Il parere dell’Anas nell’ambito del procedimento di delimitazione del centro abitato esaurisce la propria efficacia all’interno del procedimento amministrativo nel quale si colloca, essendo sempre consentito al Comune di decidere in via definitiva, ai sensi dell’art. 5 comma 7 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, approvando nuovamente la delimitazione del centro abitato, nonostante il contrario parere dell’ente proprietario delle strade e pubblicando anche la nuova delibera, al fine della decorrenza del termine per la eventuale impugnazione (nel caso di specie, non avendo il Comune provveduto in tal senso, non si è mai concluso il procedimento amministrativo di delimitazione del centro abitato).

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. I, 14/05/2014, n.2651

Delimitazione del centro abitato: deve essere trasmessa all’ente proprietario?

La delimitazione del centro abitato eseguita con delibera di giunta municipale ai sensi dell’articolo 4, comma 4, d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 richiede, ai fini della sua efficacia, la trasmissione all’ente proprietario della strada ai sensi del comma 7 dell’articolo 5 d.P.R. n. 495, cit.

T.A.R. Latina, (Lazio) sez. I, 21/07/2016, n.485

Perimetrazione degli agglomerati urbani

La perimetrazione del centro abitato alla quale è riconosciuta natura e portata di strumento urbanistico ed è assoggettata alla stessa disciplina dettata per i regolamenti edilizi, non è quella di cui all’art. 4, d.lg. n. 285 del 1992, bensì la diversa e tassativa procedura di cui all’art. 41, l. n. 1150 del 1942, come sostituito dall’art. 17, l. n. 765 del 1967; infatti, le finalità di delimitazione del centro abitato proprie del codice della strada si presentano diverse da quelle per le quali deve essere definito il centro abitato in base alla disciplina urbanistico-edilizia, e diversa ne è la definizione, in quanto differenti sono i presupposti di legge, differenti le finalità cui tende l’amministrazione nell’esercizio del proprio potere di ricognizione, differenti gli organi del comune competenti alla detta ricognizione.

T.A.R. Salerno, (Campania) sez. II, 20/05/2013, n.1118

Individuazione del centro abitato

La delimitazione del centro abitato ai sensi dell’art. 4, Codice della Strada avviene per espressa previsione della medesima disposizione, ai fini dell’attuazione della disciplina della circolazione stradale, fornendosi, inoltre, all’art. 3 n. 8, una nozione di centro abitato affatto diversa da quella prevista dall’art. 18, l. n. 865 del 1971. In definitiva, le finalità di delimitazione del centro abitato proprie del Codice della Strada si presentano diverse da quelle per le quali deve essere definito il centro abitato, in base alla disciplina urbanistico – edilizia che presenta per di più una diversa definizione di centro abitato.

Proprio perché, nei due casi, differenti sono i presupposti di legge, differenti le finalità cui tende l’Amministrazione nell’esercizio del proprio potere di ricognizione, differenti gli organi del Comune competenti alla detta ricognizione, non può ritenersi che una individuazione del centro abitato effettuata (per espressa previsione di legge) al fine di regolamentare la circolazione stradale, possa spiegare effetti nel ben diverso campo della pianificazione urbanistica.

T.A.R. Bari, (Puglia) sez. III, 10/05/2013, n.709

Assenza di una delimitazione del centro abitato

In assenza di una delimitazione del centro abitato ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del codice della Strada, non resta che fare riferimento alla situazione di fatto, similmente a quanto ritenuto dalla giurisprudenza in relazione al caso in cui manchi la perimetrazione del centro abitato stesso, effettuata ai sensi dell’art. 17, l. 6 agosto 1967 n. 765.

La valutazione della situazione di fatto va effettuata tenendo presenti elementi quali la presenza o meno di aggregati di case continue e vincile, con interposte strade, piazze e simili o comunque brevi soluzioni di continuità.

T.A.R. Catanzaro, (Calabria) sez. II, 08/03/2011, n.341

Delimitazione del centro abitato: è rilevante ai fini urbanistici?

In materia di edilizia ed urbanistica, l’art. 41, l. 17 agosto 1942 n. 1150, come sostituito dall’art. 17, l. 6 agosto 1967 n. 765, prevede una tassativa procedura per la perimetrazione del centro abitato, cui è riconosciuta natura e portata di strumento urbanistico ed è assoggettata alla stessa disciplina dettata per i regolamenti edilizi. Ne consegue, pertanto, che la delimitazione del centro abitato eventualmente disposta ai fini del codice della strada o del piano del traffico è del tutto irrilevante ai fini urbanistici.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. II, 15/12/2009, n.8706

Classificazione come strade comunali

La classificazione come strade comunali dei tratti di strade statali, regionali o provinciali che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuati a seguito della delimitazione del centro abitato prevista dall’art. 4, d.lg. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), ha efficacia costituiva; ne consegue che le successive operazioni di consegna hanno mera efficacia dichiarativa.

La circostanza che il verbale di consegna non venga dalla direzione generale dell’ANAS non può, pertanto, comportare la modifica della natura giuridica della strada in questione, ex lege classificata come comunale, potendo incidere al più sui rapporti interni tra Comune ed ANAS e non già nei confronti dei terzi utenti della medesima.

T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. II, 08/04/2008, n.1087



Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.

 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA

Canale video Questa è La Legge

Segui il nostro direttore su Youtube