È legittimo il pignoramento dello stipendio insieme al fermo auto?


L’agente per la riscossione può pignorare il quinto dello stipendio o della pensione anche dopo aver disposto il fermo amministrativo?
Un nostro lettore ci racconta di aver ricevuto un fermo auto per un debito maturato nei confronti dell’agente della riscossione e, successivamente, un pignoramento del quinto dello stipendio per lo stesso debito. Il dubbio è che sia stata fatta una duplicazione di procedure nei suoi confronti. Così, prima di avviare un ricorso, ci chiede se è legittimo il pignoramento dello stipendio insieme al fermo auto.
Per rispondere alla domanda dobbiamo chiarire innanzitutto qual è lo scopo del fermo auto e distinguere quest’ultimo dal pignoramento. Si tratta, infatti, come vedremo a breve, di due atti con funzioni diverse, tant’è che il primo viene classificato come una misura cautelare e il secondo come una misura esecutiva. È proprio sulla distinzione di tali due concetti che si gioca la risposta a tale quesito. Un quesito peraltro assai frequente atteso che le cosiddette “ganasce fiscali” vengono spesso utilizzate per recuperare debiti di piccolo importo (che sono anche i più frequenti) come le multe stradali, il bollo auto, l’Imu, la Tari.
All’esito di questo breve chiarimento comprenderemo se e quando è legittimo il pignoramento dello stipendio insieme al fermo auto. Ma procediamo con ordine.
A che serve il fermo auto
Il fermo auto, come noto, comporta il divieto di utilizzo del mezzo in vista di un eventuale successivo pignoramento. Il fermo serve, quindi, ad evitare che il veicolo del contribuente-debitore possa, nel frattempo, andare distrutto o danneggiato a seguito dell’uso quotidiano dello stesso (si pensi a un incidente stradale).
Alla luce di ciò, il fermo amministrativo non può considerarsi né un atto di pignoramento – visto che il bene non viene espropriato e la titolarità del bene resta sempre in capo al debitore (che ne è peraltro responsabile) – né una sanzione per l’omesso pagamento della cartella esattoriale. Il fermo è semplicemente una misura cautelare: serve cioè solo a garantire che il patrimonio del debitore – in questo caso costituito dal veicolo – non si deprezzi rendendo in quel caso inutile un eventuale successivo pignoramento.
Il pignoramento dell’auto non è, tuttavia, una conseguenza automatica del fermo. Anzi, il più delle volte, il fermo è più che sufficiente a convincere il debitore a pagare o a chiedere la dilazione. L’esattore è, quindi, libero di avviare il pignoramento dell’auto dopo il fermo così come no, e lasciare in tal caso che il veicolo resti col fermo fino a quando il debito non viene saldato integralmente. Ed è ciò che succede nella normalità dei casi per via del fatto che la vendita all’asta di un’auto usata – spesso vecchia e in cattive condizioni – risulta essere una spesa inutile per l’agente per la riscossione.
Natura completamente diversa ha il pignoramento perché, al contrario del fermo, è rivolto ad aggredire i beni del debitore affinché, col ricavato, possa essere soddisfatto il diritto del creditore.
È legittimo il pignoramento dello stipendio insieme al fermo auto?
A questo punto, la coesistenza di un fermo e di un pignoramento per lo stesso debito non costituisce una duplicazione di misure esecutive. Misura esecutiva – abbiamo detto – è solo il pignoramento mentre il fermo è una misura cautelare.
Dunque, in linea teorica, ben potrebbe l’esattore avviare un pignoramento dopo aver disposto il fermo sull’auto del debitore.
Tuttavia, all’atto pratico, dobbiamo ricordare che il fermo amministrativo è strumentale solo al pignoramento dell’auto e non di un altro bene. Non avrebbe, infatti, alcun senso preservare il valore dell’auto se poi viene pignorato lo stipendio o la pensione del contribuente.
Per cui se l’esattore ha già avviato con successo il pignoramento su un bene diverso – come può essere il quinto dello stipendio o della pensione – non v’è ragione di mantenere anche il fermo. A nostro avviso, dunque, ci sono spazi per tentare un ricorso al giudice per chiedere la cancellazione del fermo.
Se infatti è vero che, una volta portato a segno il pignoramento dello stipendio o della pensione, con la trattenuta da parte del datore di lavoro o dell’ente previdenziale del quinto dell’assegno mensile, l’esattore non ha alcun motivo per bloccare l’auto del contribuente in vista di un successivo pignoramento su quest’ultima. Allora il fermo apparirebbe solo come una misura afflittiva, con sviamento della sua funzione e conseguente illegittimità.