Frazionamento dell’area originaria; abusivo impossessamento del bene; disponibilità del terreno, la sua preparazione, la semina, il governo dello sviluppo delle piante; coltivazione di un piccolo orto.
Indice
- 1 Coltivazione orto e usucapione
- 2 Concessione area per la creazione di un orto botanico
- 3 Azienda agricola: attività orto florovivaistiche
- 4 Area compresa nel vincolo indiretto
- 5 Vendita di alcuni fabbricati rurali e dell’annesso orto
- 6 Lottizzazione di aree fabbricabili
- 7 Apertura di un varco di accesso nel proprio orto
- 8 Diritto di prelazione e riscatto a favore del coltivatore diretto
- 9 Orto non contiguo all’abitazione
- 10 Orto di un’abitazione privata
- 11 Coltivazione di un piccolo orto
- 12 Terreno comunale destinato ad orto familiare
- 13 Diritto al risarcimento del danno
- 14 Perito agrario
Coltivazione orto e usucapione
In tema di usucapione, il carattere della non equivocità del possesso implica che il coerede che intenda usucapire la quota degli altri eredi è tenuto ad estendere il possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un’inequivoca volontà di possedere “uti dominus” e non “uti condominus”. Risulta a tal fine insufficiente l’astensione degli altri partecipanti dall’uso della cosa comune, così come insufficiente è la semplice coltivazione del fondo, perché non esprime in modo inequivocabile l’intento del coltivatore di possedere. Occorre, invece, che tale attività materiale, corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta “uti dominus”.
Nel caso di specie, il Tribunale ha respinto per difetto di prova la domanda di usucapione relativa al fondo agricolo proposta dall’attore, ritenendo la coltivazione come orto insufficiente a denotare univocamente un possesso a immagine di proprietà esclusiva.
Tribunale Brescia sez. III, 20/10/2021, n.2576
Concessione area per la creazione di un orto botanico
È legittimo il provvedimento di sgombero che segua all’esproprio di un’area per la quale non sia stato concluso l’accordo di cessione volontaria, con contestuale affidamento in concessione dell’area stessa per la creazione di un orto botanico.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 09/09/2020, n.9386
Azienda agricola: attività orto florovivaistiche
La posa di tunnel agricoli (tensiostrutture in metallo e plastica) è consentita solo in via temporanea, peraltro ai soli fini del ricovero temporaneo per le aziende agricola orto florovivaistiche, pertanto la carenza di indicazioni circa la temporaneità dai titoli rilasciati comporta che, nell’assenza, i titoli rilasciati abbiano autorizzato la posa del manufatto contestato in via permanente, in contrasto con le disposizioni dell’ente in materia, dovendo ritenersi illegittimi i provvedimenti per la parte in cui non è stato individuato e specificato il periodo temporale di efficacia.
T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. II, 17/04/2020, n.651
Area compresa nel vincolo indiretto
È illegittima, perché violativa del principio di proporzionalità, la limitazione della destinazione consentita nell’area compresa in un vincolo indiretto che circoscriva espressamente l’utilizzo del terreno alle sole destinazioni “parco, giardino, cortile, orto e prato”, escludendo così la coltivazione del vigneto in atto ed altre possibili attività agricole, non apparendo plausibile che altre coltivazioni, come il vigneto, possano recare verosimilmente nocumento alla fruizione del compendio direttamente vincolato.
T.A.R. Trieste, (Friuli-Venezia Giulia) sez. I, 05/12/2019, n.496
Vendita di alcuni fabbricati rurali e dell’annesso orto
In tema di imposta di registro, qualora un atto contenga più disposizioni si applica, ai sensi dell’art. 21 del d.P.R. 131/1986, la tassazione unica quando le disposizioni da registrare derivano, per loro intrinseca natura, le une dalle altre, intercorrendo tra loro, in virtù della legge o per esigenza obiettiva del negozio giuridico (e non per mera volontà delle parti), un vincolo di connessione o compenetrazione immediata e necessaria.
(Nel caso di specie, veniva confermata la sentenza che aveva ritenuto soggetto a tassazione unica l’atto contenente la vendita di alcuni fabbricati rurali e dell’annesso orto da parte dei due proprietari, individuando nella natura intrinseca dei beni compravenduti legati da un concreto vincolo di pertinenzialità, un nesso di reciproca interdipendenza tra le diverse disposizioni, tale da renderle derivanti le une dalle altre).
Comm. trib. reg. Milano, (Lombardia) sez. IV, 18/09/2018, n.3856
Lottizzazione di aree fabbricabili
Per desumere la destinazione edificatoria, non può essere dato particolar peso all’elemento, genericamente indicato nel provvedimento, delle dimensioni dei lotti derivanti dal frazionamento dell’area originaria, qualora isolatamente considerato.
Tale elemento, se può avere rilevanza determinante nel caso in cui sia fissata negli strumenti urbanistici la superficie minima dei lotti di terreno in zona agricola, non pare che, in generale, possa essere di per sé determinante, in assenza di ulteriori elementi, anche indiziari, che denotino l’intento edificatorio.
L’assenza di una dimensione che consenta una coltivazione agricola di un certo rilievo, come quella ad esempio necessaria per un’azienda agricola o a un agricoltore professionale, non comporta infatti che il terreno non venga utilizzato per scopi latu senso agricoli, come ad esempio una piccola coltivazione per utilizzo familiare quale un semplice orto o, comunque, per uno scopo non incompatibile con la destinazione agricola ma diverso dall’edificazione.
T.A.R. Napoli, (Campania) sez. IV, 16/01/2014, n.312
Apertura di un varco di accesso nel proprio orto
L’esecuzione di un’opera cui l’autore dello spoglio era stato inizialmente autorizzato dalla persona che ha subìto lo spoglio, affinché potesse rendere in favore di quest’ultima una prestazione personale, ma, in concreto, da lui utilizzata al fine di un abusivo impossessamento del bene, rientra nella condotta attuativa dello spoglio, sicché il ripristino della situazione di fatto preesistente alla condotta spoliatrice richiede l’eliminazione dell’opera che, quale mezzo strettamente connesso alla realizzazione dell’impossessamento, deve ritenersi non più autorizzata.
(Nel caso di specie, il possessore aveva acconsentito all’apertura di un varco di accesso nel proprio orto-giardino al solo fine di agevolare l’adempimento in suo favore di obblighi assistenziali, e non anche per consentire la presa di possesso dell’orto da parte dei soggetti autorizzati ad accedervi; la S.C., nel cassare la decisione di merito, ha è ritenuto che l’ordine giudiziale di murare il varco costituisce misura necessaria alla reintegrazione).
Cassazione civile sez. II, 05/02/2013, n.2728
Diritto di prelazione e riscatto a favore del coltivatore diretto
In tema di rapporti agrari, il diritto di prelazione e riscatto a favore del coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti sussiste esclusivamente con riguardo ai fondi qualificabili come terreni coltivati (nella specie, la Suprema corte escluso che integri la nozione di terreno coltivato un immobile costituito da una casa di civile abitazione con aia, stalla, rustici ed un piccolo orto).
Cassazione civile sez. III, 11/02/2011, n.3455
Orto non contiguo all’abitazione
Ai fini dell’ottemperanza alla misura della detenzione domiciliare (art. 47 ter L. 26 luglio 1975 n. 354), la nozione di abitazione e delle relative pertinenze, dalla quale la persona ammessa alla misura alternativa non può allontanarsi, é circoscritta alla dimora in cui il soggetto svolge la propria vita domestica e privata e ai luoghi dalla stessa immediatamente raggiungibili senza soluzione di continuità spaziale.
(Fattispecie in cui il condannato, sottoposto al regime di detenzione domiciliare ex art. 47 ter l. 26 luglio 1975 n. 354, nel corso di un ordinario controllo effettuato dalla polizia giudiziaria veniva trovato in un orto non contiguo all’abitazione).
Cassazione penale sez. VI, 17/01/2007, n.4143
Orto di un’abitazione privata
La coltivazione di piante da cui possono ricavarsi sostanze stupefacenti – che non si sostanzia nella coltivazione in senso tecnico-agrario, ovvero imprenditoriale, per l’assenza di alcuni presupposti, quali la disponibilità del terreno, la sua preparazione, la semina, il governo dello sviluppo delle piante, la disponibilità di locali per la raccolta dei prodotti, e che, pertanto, rimane nell’ambito della cosiddetta coltivazione domestica – ricade, pur a seguito della l. 21 febbraio 2006 n. 49, nella nozione, di genere e di chiusura, della detenzione, sicché occorre verificare se, nel caso concreto, essa sia destinata ad un uso esclusivamente personale di quanto coltivato.
(Fattispecie relativa alla coltivazione, nell’orto di un’abitazione privata, di cinque piante di canapa indiana, di cui due già estirpate e in fase di essiccazione).
Cassazione penale sez. VI, 21/09/2007, n.40712
Coltivazione di un piccolo orto
La lottizzazione, si configura come uno strumento tecnico urbanistico diretto alla formazione di nuovi complessi edilizi attrezzati a fini residenziali e non come semplice frazionamento e trasferimento dei suoli aventi diversa destinazione attuale.
Pertanto non ricorre nel caso di realizzazione di un manufatto abusivo al servizio dell’agricoltura (nella specie una baracca di lego e lamiera adibita a deposito degli attrezzi per la coltivazione di un piccolo orto).
Consiglio di Stato sez. IV, 05/08/2003, n.4465
Terreno comunale destinato ad orto familiare
Non è titolare di un diritto di prelazione, ai sensi dell’art. 8, l. 26 maggio 1965 n. 590, chi abbia in locazione un terreno comunale destinato ad orto familiare perché le dimensioni e le caratteristiche non ne consentono l’uso produttivo, costituente attività professionale del coltivatore diretto.
T.A.R. Trieste, (Friuli-Venezia Giulia), 14/10/2002, n.818
Diritto al risarcimento del danno
Il diritto al risarcimento del danno spetta anche a colui che, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa (nella specie: coltivazione di un orto) e possa dal danneggiamento di questa risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all’esercizio di quel potere; deve pertanto riconoscersi la legittimazione attiva all’azione di risarcimento (nella specie: per rovina di prodotti a seguito di versamento di liquami) sulla base del semplice rapporto di coltivazione.
Cassazione civile sez. III, 17/12/1999, n.14232
Perito agrario
Il soggetto equiparato a coltivatore diretto (nella specie: perito agrario) è legittimato ad esercitare il diritto di ripresa, ma a condizione che ricorrano anche gli altri tre requisiti enunciati nelle lett. b), c) e d) dell’art. 42 l. 3 maggio 1982 n. 203, requisiti che devono concorrere congiuntamente.
(Nella specie, in cui il diritto di ripresa era stato esercitato nei confronti di un fondo, in Toscana, di circa 6 ettari, la domanda attrice è stata rigettata, per assenza del requisito di cui alla lett. d), risultando il concedente nel godimento di altro fondo, in Sicilia, di circa 39 ettari, coltivato per il 60% a cereali e per la parte restante a orto stagionale).
Tribunale Firenze, 10/01/1987