Immatricolazione veicolo: ultime sentenze


Veicolo munito di targa non propria o contraffatta; tassa automobilistica regionale di proprietà; invasione della competenza statale in materia tributaria; alienazione dei veicoli prima della successiva immatricolazione da parte della società venditrice.
Indice
Mancato pagamento delle tasse automobilistiche e notifica dell’avviso di accertamento
In tema di tasse automobilistiche, è validamente effettuata, ai sensi della l. n. 27 del 1978, art. 2, comma 5, la notifica dell’avviso di accertamento alla residenza risultante dalla carta di circolazione, o dai registri di immatricolazione o dal pubblico registro automobilistico o dai registri tenuti a norma della l. n. 50 del 1971, art. 5 e dell’art. 146 c.n. o dalla patente di guida, anche ove tale indirizzo non coincida con quello della sede sociale della società destinataria dell’atto impositivo, atteso che la norma speciale deroga all’art. 145 c.p.c.
Cassazione civile sez. VI, 17/11/2022, n.33857
Obbligo di reimmatricolazione di un veicolo straniero
Uno Stato membro può stabilire un obbligo di immatricolazione riguardo ad un veicolo già immatricolato in un altro Stato membro e, di conseguenza, assoggettarlo ad una tassa di immatricolazione qualora tale veicolo sia destinato, in via permanente, ad essere essenzialmente utilizzato nel territorio di detto primo Stato membro, oppure qualora esso venga, di fatto, utilizzato in questo modo.
Corte giustizia UE sez. VIII, 20/10/2022, n.777
Cessione di veicoli non ancora immatricolati
L’imposta provinciale di trascrizione, di cui all’art. 56 del d.lgs. n. 446 del 1997, il cui presupposto è costituito dall’iscrizione del veicolo nel pubblico registro automobilistico (PRA) a prescindere dalla sua avvenuta immatricolazione (la quale è necessaria ai fini della circolazione su strada, ai sensi dell’art. 93 c.d.s.), si applica in misura fissa ove il veicolo sia stato acquistato in base ad operazione soggetta ad IVA, ancorché tale imposta non sia stata effettivamente versata.
Cassazione civile sez. trib., 20/07/2021, n.20652
Carta di circolazione di un veicolo: natura di atto pubblico
Il libretto o carta di circolazione di un veicolo ha natura di atto pubblico, in quanto ne attesta l’immatricolazione, previa verifica, da parte dei competenti uffici, della sua rispondenza ai dati che hanno consentito l’omologazione del modello, costituendo, dunque, la formale documentazione dell’attività di identificazione, accertamento e approvazione compiuta dal pubblico ufficiale, che legittima la circolazione del veicolo.
Cassazione penale sez. V, 01/07/2022, n.32604
Imposta provinciale di trascrizione
L’imposta provinciale di trascrizione, di cui all’art. 56 del d.lgs. n. 446 del 1997, il cui presupposto è costituito dall’iscrizione del veicolo nel pubblico registro automobilistico (PRA) a prescindere dalla sua avvenuta immatricolazione (la quale è necessaria ai fini della circolazione su strada, ai sensi dell’art. 93 c.d.s.), si applica in misura fissa ove il veicolo sia stato acquistato in base ad operazione soggetta ad IVA, ancorché tale imposta non sia stata effettivamente versata.
Cassazione civile sez. trib., 20/07/2021, n.20652
Sanzioni amministrative accessorie per contravvenzioni al Codice della strada
In tema di sanzioni amministrative accessorie per contravvenzione al codice della strada, il proprietario del veicolo che sia stato posto in circolazione da altri prima del rilascio della relativa carta di circolazione (o prima dell’immatricolazione, in relazione alla sentenza n. 371 del 1994 della Corte costituzionale, dichiarativa dell’illegittimità dell’art. 21, comma 3, della l. n.689 del 1981 e, dunque, per implicito, dell’art. 93, comma 7, del nuovo codice della strada), in tanto potrà invocare, per evitare la confisca amministrativa del mezzo che sia stato successivamente immatricolato, l’applicazione dell’art. 213, comma 6, c.d.s., presupponente la sua estraneità alla violazione, in quanto non sia responsabile dell’autonoma infrazione di cui all’art. 93, comma 7, secondo inciso, c.d.s., consistente nel non averne impedito, per dolo o per colpa, la circolazione. Quella del proprietario, infatti, non è un’obbligazione solidale (ex art. 196, comma 1, c.d.s.) ma autonoma, collegata all’attività omissiva consistita nel non avere impedito il fatto, che realizza una distinta contravvenzione, della quale il proprietario del veicolo (o l’usufruttuario, il locatario con facoltà di acquisto ovvero l’acquirente con patto di riservato dominio) risponde tutte le volte che la sua omissione, cosciente e volontaria, sia connotata da dolo o colpa, giusta il principio generale posto dall’art. 3, comma 1, della l. n. 689 del 1981.
Cassazione civile sez. VI, 12/03/2021, n.7089
Truffe nella commercializzazione di auto usate
Nelle ipotesi di sodalizio criminale dedito alla commissione di truffe ai danni dello Stato ed alla frode fiscale nel settore della commercializzazione di auto usate, attraverso un meccanismo criminoso fondato sulla falsità di documenti che vengono di volta in volta presentati agli Uffici della Motorizzazione Civile, utili per la richiesta di immatricolazione di autoveicoli provenienti dall’estero, nonché necessari per celare l’operatività delle aziende interessate ed escluderle dal sistema impositivo, nel caso di acquirente imputato per detta falsificazione ai sensi dell’art. 483 c.p., laddove gli accertamenti anche di tipo bancario escludano l’esistenza di rapporti diretti, in termini di movimentazione finanziaria o di semplice comunicazione tra l’imputato e la concessionaria estera, sussiste un ragionevole dubbio che l’acquirente sia un consapevole compartecipe/agevolatore del meccanismo messo in atto dal rivenditore italiano, nel proprio esclusivo interesse, con conseguente assoluzione dello stesso.
Tribunale Frosinone, 13/07/2021, n.1162
Targa prova presso le officine: limiti e conseguenze assicurative
L’autorizzazione all’utilizzo della targa di prova non soltanto non contempla che il veicolo incontri impedimenti alla circolazione ordinaria ulteriori e alternativi alla mancata immatricolazione, ma la necessaria carenza di tale documentazione non può nemmeno essere elusa dall’assolvimento di esigenze connesse con prove tecniche svolte dagli esercenti di officine di riparazione.
All’immatricolazione del veicolo, quindi, consegue sempre il divieto di circolare in prova e l’inoperatività del rapporto assicurativo instaurato dal titolare della targa prova, sicché gli eventuali danni cagionati dal mezzo in circolazione saranno indennizzati in virtù della polizza obbligatoria per la R.C.A. sottoscritta dal proprietario dello stesso.
Cassazione civile sez. III, 25/08/2020, n.17665
Annullamento dell’immatricolazione
L’annullamento dell’immatricolazione e il conseguente ritiro della targa e della carta di circolazione rientrano nella competenza territoriale dell’Ufficio della Motorizzazione Civile che gestisce la carta di circolazione in base alle disposizioni interne del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’art. 9, comma 3, d.m. 4 agosto 2014 n. 346 concentra, infatti, presso tali Uffici tutti i compiti in materia di immatricolazione dei veicoli, compresi il rilascio della carta di circolazione e della targa, l’aggiornamento della carta di circolazione e la reimmatricolazione. Per queste attività sono utilizzati solo i dati inseriti nella sezione “Immatricolazioni” dell’Archivio nazionale dei veicoli di cui agli artt. 225 e 226 del d.lgs. 20 aprile 1992 n. 285. Non rilevano, invece, se non come accessori, i dati riferiti al proprietario del veicolo, quali il luogo di residenza e neppure i dati che riguardano i passaggi di proprietà.
T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. II, 18/04/2020, n.276
Modifica della targa della propria autovettura
Il reato di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 c.p.), è integrato dalla condotta di colui che modifica la targa della propria autovettura, atteso che le ipotesi previste dall’art. 100 C.d.S., ai commi 12 e 14 si distinguono tra loro in quanto la prima disposizione sanziona in via amministrativa l’atto di circolazione con veicolo munito di targa non propria o contraffatta, laddove non sia contestata all’agente la contraffazione, mentre la seconda sanziona la contraffazione da parte dell’agente della targa quale certificazione amministrativa dei dati di immatricolazione del veicolo.
Cassazione penale sez. V, 22/10/2019, n.1560
L’esenzione dal pagamento della tassa automobilista
L’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, ex art.63, 2 comma , lett. c) L. n.342 del 2000, spetta per le auto di particolare interesse storico e collezionistico o che abbiano un rilievo industriale, sportivo o di costume.
In mancanza di tali condizioni, ai fini dell’esenzione della tassa automobilistica, occorre che il veicolo sia costruito da almeno 30 anni (da calcolarsi dall’anno di prima immatricolazione in Italia o all’estero) e che sia iscritto nell’elenco redatto dall’A.C.S.I.. (Nella specie, tra l’anno di immatricolazione del veicolo e quella a cui si riferiva la tassa richiesta non raggiungeva i 30 anni richiesti dalla legge).
Comm. trib. reg. Palermo, (Sicilia) sez. VIII, 13/03/2019, n.1697
Omessa indicazione della data di immatricolazione del veicolo
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 39, comma 2, l. reg. Lombardia 14 luglio 2003, n. 10, censurato, in riferimento agli artt. 117, comma 2, lett. e), e 119, comma 2, Cost., in quanto in base ad esso, in materia di tassa automobilistica regionale, il presupposto d’imposta «si costituisce il primo giorno di ciascun periodo d’imposta come stabilito dall’art. 40» della stessa legge regionale.
L’ordinanza di rimessione omettendo, di precisare la data di immatricolazione del veicolo, non consente il compiuto accertamento del dies a quo del periodo d’imposta secondo la disciplina regionale, così incidendo sulla valutazione della rilevanza della questione (sentt. nn. 338 del 2011, 2 del 2018; ordd. nn. 187, 248 del 2017, 37 del 2018).
Corte Costituzionale, 21/12/2018, n.242
Reato di falsità materiale
Integra il reato di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 cod. pen), la condotta di colui che modifica la targa della propria autovettura , atteso che le ipotesi previste dall’art. 100 del C.d.S. ai commi 12 e 14 si distinguono tra loro in quanto la prima disposizione sanzione in via amministrativa l’atto di circolazione con veicolo munito di targa non propria o contraffatta, laddove non sia contestata all’agente la contraffazione, mentre la seconda sanziona la contraffazione da parte dell’agente della targa quale certificazione amministrativa dei dati di immatricolazione del veicolo.
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva ravvisato il reato indicato nella condotta consistita nella modifica del numero della targa di una autovettura mediante l’apposizione di strisce di nastro adesivo al fine di evitare che il numero originale potesse essere rilevato dagli apparecchi automatici per il controllo di velocità, realizzando così una durevole, anche se non definitiva, falsa realtà documentale).
Cassazione penale sez. V, 07/04/2015, n.25766
Omessa richiesta del certificato di proprietà
Per effetto stesso del rilascio della carta di circolazione – e cioè dell’autorizzazione amministrativa a circolare su strada che segue l’immatricolazione del veicolo, costituente il momento della nascita giuridica di quest’ultimo – sorge, in relazione ai veicoli soggetti ad iscrizione al P.r.a. ed in capo a chi ha avviato l’iter della immatricolazione, l’obbligo – previsto dal comma 5 dell’art. 93 c. strad. e la cui violazione è sanzionata dal successivo comma 9 – di richiedere il rilascio del certificato di proprietà, giacché non è consentita una immatricolazione a fini meramente statistici, che prescinda dalla registrazione del veicolo nell’apposito archivio destinato a consentire la possibilità di individuare in ogni momento il titolare del diritto di proprietà sul veicolo medesimo.
(Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso incidentale in forza del quale era censurata la pronuncia del giudice di merito che aveva ritenuto che la violazione riguardante l’omessa richiesta del certificato di proprietà ricorresse comunque in caso di alienazione dei veicoli prima della successiva immatricolazione da parte della società venditrice o subito dopo il rilascio della carta di circolazione e delle targhe, anche se nel termine di sessanta giorni previsto dalla legge per la richiesta del certificato di proprietà).
Cassazione civile sez. II, 08/04/2011, n.8097
Circolazione internazionale dei veicoli
Qualora risulti dalla documentazione prodotta in giudizio l’identificazione della targa del solo rimorchio dell’autoarticolato estero presunto responsabile, mentre la targa della motrice del medesimo automezzo risulti inesistente presso il Bureau del Paese di immatricolazione del veicolo, l’automezzo coinvolto nel sinistro deve essere ritenuto (ai fini della disciplina r.c.auto) “non identificato”, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 283 comma 1 c. assicur.
Giudice di pace Genova, 14/03/2011, n.2426
Assicurazione della responsabilità civile: circolazione stradale
Qualora da accertamenti svolti presso l’ufficio centrale corrispondente nel Paese di immatricolazione del veicolo estero, quest’ultimo neghi la validità della Carta Verde esibita alla autorità intervenuta ed indicata nel rapporto di incidente, non è provata in giudizio la condizione necessaria per esperire l’azione diretta contro l’UCl per il risarcimento dei danni.
Giudice di pace Gaeta, 25/05/2010, n.2637
Immatricolazione del veicolo e iscrizione al Pra
In tema di rapporto di agenzia con una società di leasing, fra gli obblighi dell’agente vi è quello di promuovere la conclusione di un affare giuridicamente ed economicamente conforme allo schema contrattuale che, per il leasing, presuppone la previa conclusione di un contratto di compravendita del bene e, per i beni mobili registrati, la regolare immatricolazione del veicolo e conseguente iscrizione al P.r.a., eventi temporalmente e logicamente successivi al contratto di vendita e talvolta successivi alla stipulazione del contratto di leasing.
La necessità della verifica della realizzazione del presupposto fondamentale dell’operazione tende a prevenire il maggior rischio cui sono esposte dette società, cioè il rischio che il bene non esista, o sia diverso da quello acquistato e pagato o sia finito in proprietà di terzi, non attenendo, l’obbligo dell’agente, all’esecuzione del contratto di leasing, sibbene al perfezionamento, giuridico ed economico, dell’operazione.
Conseguentemente, l’inadempimento del predetto obbligo integra giusta causa di recesso e l’accertamento relativo è riservato al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato ed esente da vizi logico – giuridici.
Cassazione civile sez. lav., 28/08/2004, n.17254
Immatricolazione del veicolo
Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 21, comma 3, della l. 24 novembre 1981, n. 689, in riferimento all’art. 3, comma 1, cost., nella parte in cui irrazionalmente dispone la confisca necessaria del veicolo che circoli prima del rilascio dell’apposito documento, senza attribuire rilievo alla circostanza della già avvenuta immatricolazione del veicolo stesso, indicativa del superato vaglio di idoneità di esso alla circolazione.
Cassazione civile sez. I, 22/10/1993, n.834
Mancata immatricolazione del veicolo
La circolazione di veicolo privo di targa è di per sè sufficiente ad evidenziare la ricorrenza dell’infrazione di cui all’art. 58 cod. strad., per mancata immatricolazione del veicolo stesso, e, quindi, a giustificare l’applicazione della relativa pena pecuniaria, nonché la confisca prevista dall’art. 21 comma 3 della l. 24 novembre 1981 n. 689, mentre spetta al proprietario, che si opponga sostenendo di essere in possesso di detta targa (nella specie, targa di prova), e di aver soltanto omessa di esporla, di fornire la prova al riguardo.
Cassazione civile sez. I, 29/01/1990, n.554
Confisca amministrativa del veicolo
La confisca amministrativa del veicolo, posto in circolazione sebbene privo della prescritta carta di circolazione, disposta a norma dell’art. 21, comma 3 l. 24 novembre 1981 n. 689, è soggetta a revoca in caso di successiva immatricolazione del veicolo; quando la revoca non intervenga da parte dell’autorità amministrativa, il pretore, in sede di opposizione, può annullare l’ordinanza prefettizia di confisca.
Pretura Forlì, 06/12/1985
Buonasera. Vorrei acquistare un’auto nuova e vorrei sapere quali sono i tempi di immatricolazione e qual è la documentazione da presentare. Attendo vostre informazioni grazie in anticipo
I tempi tecnici necessari per l’immatricolazione di un’auto nuova sono notevolmente ridotti rispetto al passato. Infatti, in genere sono sufficienti 3 giorni lavorativi affinché la Motorizzazione civile emetta la carta di circolazione e il certificato di proprietà, dopo avere ricevuto tutta la documentazione necessaria.Quando si acquista un’auto nuova, è il concessionario che si occupa del disbrigo di tutte le pratiche burocratiche connesse. A tal fine questi si può affidare ad un’agenzia, che provvede agli adempimenti previsti dalla legge.
Pertanto, l’acquirente deve semplicemente recarsi dal venditore munito:
della carta di identità in corso di validità;
del codice fiscale;
della dichiarazione sostitutiva di residenza (modulo TT2120), che viene fornita direttamente dal concessionario, qualora la residenza non risulti dal documento di identità. Il modulo TT2120 deve essere compilato dall’acquirente di fronte al funzionario che si occupa di accogliere la domanda di immatricolazione e deve essere accompagnata dal documento di identità.
Buonasera, mi potete dare maggiori informazioni riguardo ai costi per immatricolare un’auto? Ho cercatio delle informazioni online, ma non ho trovato nulla di esaustivo. pertanto, ho pensato di chiedere a voi anche perché su questo sito riesco a trovare sempre chiarimenti utili. in attesa di una vostra cortese risposta, vi ringrazio in anticipo
I costi per immatricolare un’auto sono stabiliti dalla legge ma non sono fissi, cambiando in base alla provincia di residenza dell’acquirente ed alla tipologia del veicolo acquistato.
Più precisamente detti costi consistono in:
€ 27,00 per emolumenti Aci;
€ 32,00 per imposta di bollo per l’iscrizione al Pra;
€ 10,20 per diritti da versare al dipartimento dei Trasporti Terrestri (motorizzazione civile);
€ 32,00 per imposta di bollo per il rilascio della carta di circolazione.
A queste spese fisse vanno aggiunte l’imposta provinciale di trascrizione (Ipt), che varia a seconda del tipo di veicolo e della provincia di residenza, e il costo delle targhe, anch’esso variabile a seconda della provincia di appartenenza. Ad esempio se si acquista un’utilitaria con una potenza del motore inferiore a 53 kW (kilowattora), il costo totale per l’immatricolazione sarà pari a circa 300/350 euro, cambiando in base alla provincia di appartenenza.
Pertanto, per conoscere con precisione l’ammontare dell’imposta provinciale di trascrizione, è opportuno chiedere al concessionario oppure consultare il sito Aci della propria provincia.
Ho trovato un affare all’estero per l’acquisto di un’automobile. ora però vorrei capire qual è la procedura da seguire prima di avventurarmi all’acquisto di un’auto fuori dall’Italia. potreste fornirmi delle delucidazioni a riguardo?
Quando si acquista un’auto all’estero è obbligatorio immatricolarla entro 12 mesi dal suo ingresso sul suolo italiano, sia se si tratta di un veicolo proveniente da uno Stato facente parte dell’Unione Europea sia se giunga da un Paese extra UE. Al riguardo il nostro codice della strada prevede che gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che hanno già adempiuto alle formalità doganali, possono circolare in Italia per un periodo pari ad un anno in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine.
Scaduto il termine, se il veicolo non e’ immatricolato in Italia, l’intestatario deve chiedere al competente ufficio della motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via al fine di condurre il mezzo oltre confine. Il mancato rispetto di questa norma comporta l’interdizione all’accesso sul territorio nazionale.
Inoltre, chiunque viola tale disposizione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 712 a € 2.848 e al divieto di circolazione. Se entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non e’ immatricolato in Italia o non è richiesto il rilascio di un foglio di via, si applica la sanzione accessoria della confisca.
Modalità di immatricolazione di un’auto estera
La legge consente di immatricolare un’auto estera seguendo due procedure:
immatricolando il veicolo presso la motorizzazione civile ed iscrivendolo poi, al Pra;
oppure facendo una richiesta allo Sportello telematico dell’automobilista.
Le procedure sono entrambe valide sia per veicoli nuovi sia per i veicoli usati, ma differiscono nel caso in cui la vettura sia di origine UE o extra-UE: in quest’ultimo caso non è possibile immatricolarla presso lo Sta.
Tempi di immatricolazione di un’auto estera
I tempi di immatricolazione di un’auto estera sono di circa 2 settimane. Se si tratta di un veicolo nuovo, l’acquirente deve presentare il proprio documento di identità in corso di validità, l’atto di vendita con apposta la firma del venditore, autenticata dal notaio, e munito dell’apposita marca da bollo nonché il certificato di conformità europeo che riporti l’omologazione italiana oppure la dichiarazione di immatricolazione da parte della casa costruttrice. E’ necessario, inoltre, produrre la ricevuta del pagamento delle imposte previste per tale tipo di acquisto.Nel caso invece, di immatricolazione di un’auto usata oltre ai documenti sopra elencati, bisogna presentare la carta di circolazione estera e la sua relativa copia.
Costi di immatricolazione di un’auto estera
Anche nell’ipotesi di immatricolazione di un’auto estera i costi da sostenere sono composti da elementi fissi, rappresentati dagli emolumenti ACI, dall’imposta di bollo per l’iscrizione al Pra, da quella per il rilascio della carta di circolazione e dai diritti da versare alla motorizzazione civile, e da elementi variabili, che consistono nell’imposta provinciale di trascrizione e nel costo per il rilascio della targa, che variano in base alla provincia di appartenenza e al tipo di veicolo.Sotto quest’ultimo profilo la cifra da pagare è direttamente proporzionale alla potenza del veicolo e alle dimensioni: se si possiede, quindi, una macchina più potente, l’Ipt aumenta e, di conseguenza, anche il costo d’immatricolazione.
Quale procedura seguire per immatricolare una autovettura proveniente da un paese extra U.E.?