Responsabilità dell’Amministrazione Pubblica; interruzione del nesso causale tra la violazione di un termine procedimentale e il danno lamentato; risarcimento del danno; onere della prova.
Indice
- 1 Tardività della stipula di convenzione urbanistica
- 2 Danno da mero ritardo della PA: elementi costitutivi della responsabilità
- 3 Danno da mero ritardo della PA: condizioni e presupposti di risarcibilità
- 4 Danno da mero ritardo della PA: onere probatorio
- 5 Risarcimento del danno da ritardo
- 6 Quando il danno da ritardo non è risarcibile?
- 7 Termini dell’azione amministrativa
- 8 Danno da mero ritardo
- 9 Danno da ritardo relativo ad un interesse legittimo pretensivo
- 10 Domanda di risarcimento del danno da mero ritardo
- 11 Comportamento della Pubblica Amministrazione
- 12 Interesse del privato al rispetto della tempistica procedimentale
- 13 Danno da mero ritardo: presupposti
- 14 Conseguenze negative subite e patrimonialmente valutabili
- 15 Condanna dell’amministrazione inadempiente
Tardività della stipula di convenzione urbanistica
In caso di ritardo nella definizione dei contenuti di una convenzione edilizia che abbia comportato il mancato rilascio del permesso di costruire, può sussistere un danno da « mero ritardo » ovvero da « affidamento procedimentale mero », nella particolare configurazione per la quale l’inerzia amministrativa, protrattasi oltre i tempi normativamente previsti (e nonostante un contegno complessivamente affidante in precedenza serbato dall’amministrazione), ha fatto sì che il richiedente non possa più beneficiare in concreto del bene della vita cui ambiva a causa di sopravvenienze di fatto o di diritto contrastanti con la soddisfazione in forma specifica del suo interesse. Occorre cioè valutare se sia imputabile all’amministrazione la violazione dell’affidamento riposto dal privato nella correttezza dell’azione amministrativa avviata a seguito dell’instaurazione di un ‘contatto’ di carattere qualificato.
In tale ottica, il contatto tra privato e Pubblica Amministrazione va inteso quale fatto idoneo a produrre obbligazioni « in conformità dell’ordinamento giuridico (art. 1173 c.c.), con conseguente emersione di reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione » (artt. 1175,1176 e 1337 c.c.). Il ritardo, cioè, non assume rilievo risarcitorio autonomo, ma in quanto elemento indicativo e — in qualche misura — costitutivo del comportamento affidante che ne è conseguito.
Consiglio di Stato sez. II, 17/02/2021, n.1448
Danno da mero ritardo della PA: elementi costitutivi della responsabilità
Il c.d. danno da mero ritardo si configura come fattispecie di danno da comportamento e non da provvedimento, sicché alla prova del ritardo deve necessariamente accompagnarsi la dimostrazione della sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità.
T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VII, 18/05/2020, n.1836
Danno da mero ritardo della PA: condizioni e presupposti di risarcibilità
Il risarcimento del danno da ritardo, relativo ad un interesse legittimo pretensivo, non può essere avulso da una valutazione concernente la spettanza del bene della vita e deve essere subordinato, tra l’altro, anche alla dimostrazione che l’aspirazione al provvedimento sia destinata ad esito favorevole e, quindi, alla dimostrazione della spettanza definitiva del bene sostanziale della vita collegato a un tale interesse. Nell’attribuire rilevanza al c.d. danno da mero ritardo come fattispecie di danno da comportamento e non da provvedimento, alla prova del ritardo deve accompagnarsi anche la dimostrazione della sussistenza degli elementi costitutivi delle responsabilità.
Non si tratta, a differenza dell’indennizzo forfettario introdotto in via sperimentale dal comma 1 bis dello stesso art. 2 bis (inserito dall’art. 28, comma 9, d.l. 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2013 n. 98), di un ristoro automatico (collegato alla mera violazione del termine); è infatti onere del privato fornire la prova, oltre che del ritardo e dell’elemento soggettivo, del rapporto di causalità esistente tra la violazione del termine del procedimento e il compimento di scelte negoziali pregiudizievoli che non avrebbe altrimenti posto in essere.
T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 03/03/2020, n.1001
Danno da mero ritardo della PA: onere probatorio
In materia di responsabilità dell’Amministrazione Pubblica, nell’attribuire rilevanza al c.d. danno da mero ritardo come fattispecie di danno da comportamento e non da provvedimento, alla prova del ritardo deve accompagnarsi anche la dimostrazione della sussistenza degli elementi costituitivi delle responsabilità.
T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VII, 03/01/2020, n.18
Risarcimento del danno da ritardo
Non è risarcibile di per sé il danno da mero ritardo nella conclusione di un procedimento amministrativo, dovendo tale danno essere ricondotto nello schema generale dell’art. 2043 c.c., in base al quale spetta al danneggiato l’onere di provare la sussistenza di tutti i presupposti oggettivi e soggettivi dell’illecito.
T.A.R. Napoli, (Campania) sez. III, 08/01/2019, n.82
Quando il danno da ritardo non è risarcibile?
Ai sensi dell’art. 2 -bis, co. 1, della L. 241/1990, che ha introdotto la risarcibilità del c.d. danno da mero ritardo, deve considerarsi vigente in materia anche il principio della non risarcibilità dei danni evitabili e, quindi, assume rilevanza l’interruzione del nesso causale tra la violazione di un termine procedimentale e il danno lamentato, determinata dal comportamento del presunto danneggiato, non potendo in tal caso riconoscersi alcun risarcimento.
Consiglio di Stato sez. IV, 11/01/2019, n.271
Termini dell’azione amministrativa
Nell’ordinamento amministrativo non è di per sé risarcibile il danno da mero ritardo atteso che neppure l’entrata in vigore dell’art. 2 bis, l. 7 agosto 1990, n. 241 ha elevato a bene della vita – suscettibile di autonoma protezione mediante il risarcimento del danno – l’interesse procedimentale al rispetto dei termini dell’azione amministrativa avulso da ogni riferimento alla spettanza dell’interesse sostanziale al cui conseguimento il procedimento stesso è finalizzato.
Consiglio di Stato sez. IV, 12/07/2018, n.4260
Danno da mero ritardo
Il danno da mero ritardo non è di per sé risarcibile, in quanto, neppure l’entrata in vigore dell’art. 2 bis della L241/1990, ha elevato a bene della vita l’interesse procedimentale al rispetto dei termini dell’azione amministrativa, avulso da ogni riferimento alla spettanza dell’interesse sostanziale, non potendo lo stesso essere suscettibile di autonoma protezione attraverso il risarcimento del danno.
T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. III, 16/10/2018, n.2113
Danno da ritardo relativo ad un interesse legittimo pretensivo
Il risarcimento del danno da ritardo relativo ad un interesse legittimo pretensivo implica – trattandosi di fattispecie riconducibile comunque allo schema generale dell’art. 2043 c.c., con conseguente onere in capo al danneggiato di provare tutti gli elementi costitutivi dell’illecito – una valutazione concernente la spettanza del bene della vita e deve, quindi, essere subordinato, tra l’altro, anche alla dimostrazione che l’aspirazione al provvedimento sia destinata ad esito favorevole e, quindi, alla dimostrazione della spettanza definitiva del bene sostanziale della vita collegato a un tale interesse, con la conseguenza che non è di per sé risarcibile il danno da mero ritardo.
T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VI, 07/11/2018, n.6476
Domanda di risarcimento del danno da mero ritardo
La domanda di risarcimento del « danno da mero ritardo » nella pubblicazione dei dati prevista dall’art. 5 del d.lg.. n. 33 del 14 marzo 2013 è infondata (anche qualora la pubblicazione sia effettivamente avvenuta oltre il termine di legge), qualora la stessa sia stata proposta in termini generici e senza alcuna indicazione (tanto meno dimostrazione) delle conseguenze dannose subite per effetto della violazione del termine di pubblicazione dei dati richiesti; anche in tali ipotesi, infatti, il diritto al risarcimento « da mero ritardo » presuppone la dimostrazione di un concreto danno che il ritardo medesimo abbia cagionato a un « bene della vita » dell’interessato.
T.A.R. Cagliari, (Sardegna) sez. II, 23/04/2015, n.719
Comportamento della Pubblica Amministrazione
La giurisprudenza ha infatti chiarito che il risarcimento del danno causato al privato dal comportamento della Pubblica amministrazione va riconosciuto solo quando sia stata accertata la spettanza del cosiddetto bene della vita, non essendo invece risarcibile il danno da mero ritardo provvedimentale occorrendo verificare se il bene della vita finale sotteso all’interesse legittimo azionato sia dovuto o no.
T.A.R. Bari, (Puglia) sez. III, 12/03/2015, n.403
Interesse del privato al rispetto della tempistica procedimentale
Il punto focale, più complesso e più dibattuto, dell’esegesi normativa concerne la risarcibilità ex se dell’interesse del privato al rispetto della tempistica procedimentale, vale a dire se la responsabilità amministrativa possa prescindere dalla spettanza del bene della vita costituente il lato interno della posizione di interesse legittimo dedotto nell’istanza pretensiva, ovvero se sia necessario dimostrare l’effettiva lesione al conseguimento o al conseguimento tempestivo di tale utilità.
In altri termini, la questione fondamentale che si pone è se sia risarcibile il danno da mero ritardo indipendentemente dalla fondatezza della pretesa azionata con l’istanza avanzata all’amministrazione. Negli ultimi anni è venuto delineandosi un orientamento, che oggi può ritenersi prevalente, in ragione del quale la ratio della norma introdotta nel 2009 è quella di presupporre che per il richiedente, titolare dell’interesse legittimo pretensivo, anche il tempo sia o possa essere un bene della vita.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 05/02/2015, n.2135
Danno da mero ritardo: presupposti
La risarcibilità del danno da mero ritardo (a prescindere, cioè, dalla spettanza del bene della vita) non è mai in re ipsa, ma presuppone che il privato provi l’esistenza del danno, il nesso causale tra il ritardo procedimentale e il danno, il dolo o la colpa della p.a.
T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. II, 06/05/2014, n.1150
Conseguenze negative subite e patrimonialmente valutabili
Quel che è basilare, ai fini del risarcimento di danni derivanti dal ritardo in cui è incorsa l’Amministrazione nel chiudere un procedimento, è la prova delle conseguenze negative subite e patrimonialmente valutabili, non esistendo un danno da mero ritardo, addebitabile in modo oggettivo, ma vanno sempre valutate la consistenza, l’effettività, le circostanze e la rilevanza o meno che, nel caso di provvedimento negativo, potrebbero essere del tutto indifferenti, salvo specifici fatti significativi tali da far rinvenire nella presente fattispecie un danno ingiusto.
T.A.R. Pescara, (Abruzzo) sez. I, 04/12/2014, n.490
Condanna dell’amministrazione inadempiente
La scadenza del termine per provvedere qualifica la condotta dell’ amministrazione procedente come inadempimento, ai sensi dell’art. 2 l. n. 241 del 1990, e da tale qualificazione discendono “ex lege” due conseguenze: funzionalmente, la fondatezza della pretesa del ricorrente che intende far dichiarare l’illegittimità di siffatto inadempimento, con conseguente condanna dell’amministrazione inadempiente a provvedere; sul piano patrimoniale, la responsabilità dell’amministrazione procedente per il danno da ritardo, nei limiti tracciati dalla decisione n. 7/2005 dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato e dall’art. 2 bis, comma 1, l. n. 241/1990, inserito dall’art. 7, comma 1, lett. c), l. 18 giugno 2009 n. 69, che reca una fattispecie espressa di responsabilità risarcitoria per danno da mero ritardo nel provvedere.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 07/08/2013, n.7871