Coronavirus: i benefici fiscali sulle mascherine


Esenzione dall’Iva fino al 31 dicembre per i dispositivi di protezione, compresi guanti o disinfettanti. Attenzione allo scontrino per la detrazione.
Diventano esenti dall’Iva le mascherine e gli altri dispositivi necessari a combattere il rischio di contagi da coronavirus. Lo prevede il decreto Rilancio, appena pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. L’esenzione è entrata in vigore martedì, 19 maggio, e resterà fino al 31 dicembre di quest’anni. Dal 1° gennaio 2021, l’imposta sul valore aggiunto verrà fissata al 5%.
L’agevolazione non interessa solo le mascherine ma anche gli altri beni necessari a fronteggiare l’emergenza e, in alcuni casi, obbligatori quando si esce di casa. Si parla, dunque, di guanti, termometri, disinfettanti e provette sterili. Ma anche di indumenti protettivi e di ventilatori polmonari, nel caso delle strutture ospedaliere o sanitarie. Tutti beni su cui pesava l’imposta al 22% e che ora possono essere acquistati senza Iva nelle farmacie o in altri esercizi fino alla fine dell’anno.
In virtù di questa esenzione, il decreto fissa il prezzo per le sole mascherine chirurgiche a 50 centesimi anziché a 61 centesimi. Gli altri dispositivi restano a prezzo libero ma, comunque, senza Iva fino al 31 dicembre e, successivamente, con l’imposta al 5%.
Previsto anche il diritto alla detrazione d’imposta: in pratica, le farmacie o gli altri esercizi che vendono questi beni di protezione anti-Covid non solo potranno detrarre l’Iva versata sui beni già acquistati, ma non dovranno nemmeno applicare il meccanismo del pro-rata, che forfetizza l’Iva indetraibile a monte in proporzione al fatturato esente.
Ci sono, però, alcuni tipi di mascherina su cui l’Iva resta al 22%: si tratta di quelle senza la marcatura CE. L’esenzione, invece, è valida per le FFp2 e FFp3, anche se non hanno tale marcatura ma sono autorizzate in deroga, rispettivamente, dall’Istituto superiore di sanità e dall’Inail.
Bisognerà stare attenti allo scontrino: ci sono alcuni beni esenti, infatti, che sono detraibili ed altri che, invece, non godono di questa agevolazione. È possibile portare in detrazione, ad esempio, termometri, provette e mascherine chirurgiche da 50 centesimi. Niente da fare – almeno per il momento – per le mascherine FFp2 e FFp3 che sono Dpi. Lo scontrino, comunque, dovrà indicare il titolo di esenzione (ad esempio «esente Iva Dl 34/2020»), perché una descrizione generica «beni Covid-19» impedirebbe la detrazione per i beni su cui, invece, se ne ha diritto. Deve pertanto essere indicata, anche con sigle, la natura del bene (dispositivo medico) o, in alternativa, la codifica AD e bisognerà trasmettere alla precompilata solo i dispositivi detraibili.