Stato di invalidità permanente; responsabilità medica; neonato defunto per omessa diagnosi e tempestiva terapia; dipendenza da causa di servizio.
Indice
Consulto specialistico del medico
In tema di colpa professionale, il medico a cui il paziente sia inviato dal Pronto Soccorso per un consulto specialistico, ha gli stessi doveri professionali del medico che ha in carico il paziente, non potendo esimersi da responsabilità adducendo di essere stato chiamato solo per valutare una specifica situazione.
(In applicazione del principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che, riguardo alle lesioni subite da un paziente affetto da meningite in conseguenza della tardiva somministrazione di terapia antibiotica, aveva riconosciuto la responsabilità del neurologo interpellato per un consulto specialistico, oltre che del medico di Pronto Soccorso).
Cassazione penale sez. IV, 12/05/2021, n.24895
Colpa professionale medico
In tema di colpa professionale, qualora ricorra l’ipotesi di cooperazione multidisciplinare, ancorché non svolta contestualmente, non può invocare il principio di affidamento il sanitario che non abbia osservato una regola precauzionale su cui si innesti l’altrui condotta colposa, poiché, allorquando il garante precedente abbia posto in essere una condotta colposa che abbia avuto efficacia causale nella determinazione dell’evento, unitamente alla condotta colposa del garante successivo, persiste la responsabilità anche del primo in base al principio di equivalenza delle cause, a meno che possa affermarsi l’efficacia esclusiva della causa sopravvenuta, che deve avere carattere di eccezionalità ed imprevedibilità. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva ritenuto responsabile del reato di lesioni colpose il medico del Pronto Soccorso che, a fronte di un sospetto di meningite, senza prescrivere al paziente la terapia antibiotica come disposto dalle linee guida, si era rivolto per un consulto specialistico al neurologo, il quale aveva tardivamente prescritto tale terapia).
Cassazione penale sez. IV, 12/05/2021, n.24895
Danno da lesione della capacità lavorativa del minore
L’accertamento in un minore in età infantile che lo stato di invalidità permanente alla persona (nella specie sordità causata da non tempestiva diagnosi di meningite, stimata come determinativa di invalidità nella misura del 30% derivante da cofosi bilaterale), cagionato da responsabilità medica, sia rimediabile e sia stato in concreto rimediato tramite l’applicazione di una protesi (nella specie un impianto cocleare), non è ragione sufficiente – per vizio di violazione dell’art. 1223 c.c. sotto il profilo della mancata sussunzione dello stato invalidante come evidenziatore di un danno conseguenza patrimoniale futuro da c.d. perdita – a giustificare l’esclusione dell’esistenza, in ragione della invalidità, e sulla base di una valutazione prognostica, di un danno patrimoniale da lesione della capacità lavorativa del minore, atteso che il dover svolgersi la vita del minore con la percezione della costante applicazione della protesi necessaria per sopperire al deficit derivante dalla invalidità è circostanza che di per sé – ed a maggior ragione quando come nella specie si accompagni ad elementi desunti come sintomatici nello stesso senso dalle modalità di vita del minore nel momento in cui si compie l’accertamento – contraddice e si oppone a quella esclusione.
Cassazione civile sez. III, 18/09/2015, n.18305
Infezione per la presenza di un batterio nell’ambiente ospedaliero
Allorché venga accertata la natura nosocomiale di una infezione per la presenza di un batterio nell’ambiente ospedaliero, la responsabilità è da imputarsi alla struttura ospedaliera (nella specie, un neonato aveva contratto una meningite da stafilococco in seguito all’applicazione di un catetere; la Corte ha ritenuto che la responsabilità per colpa dei medici, per aver trattenuto il catetere ombelicale oltre il tempo strettamente necessario, dovesse qualificarsi come lieve, atteso che la letteratura dell’epoca non censurava il mantenimento del catetere per tale periodo, l’uso di vasi arteriosi più piccoli non era comunque esente da rischi e, infine, perché si provvide alla somministrazione anticipata di antibiotici proprio al fine di prevenire infezioni).
Cassazione civile sez. III, 10/12/2012, n.22379
Responsabilità amministrativa degli assistenti ospedalieri
Sussiste la responsabilità amministrativa degli assistenti ospedalieri per il danno indiretto subito dalla Asl di appartenenza a seguito della soccombenza in un giudizio civile per risarcimento del danno instaurato dai genitori di un neonato defunto per omessa diagnosi e tempestiva terapia di una “meningite purulenta”, malattia che i predetti non avevano rilevato nonostante ben due ricoveri e la presenza di una sintomatologia precisa ed allarmante nel neonato affidato alle loro cure.
Corte Conti, (Sicilia) sez. reg. giurisd., 05/01/1999, n.4
Meningite
Non sussiste rapporto di interdipendenza tra l’ictus cerebrale – che, a molti anni di distanza, abbia causato il decesso dell’interessato – e il meningismo influenzale che il medesimo abbia sofferto in epoca bellica, con cefalea e segni radiologici di lieve ipertensione endocranica (elementi questi conseguenti all’idrocefalo presente nella meningite).
Corte Conti sez. I, 13/12/1994
Meningite con periodo di incubazione brevissimo
È da escludere che una meningite – malattia infettiva e contagiosa, con periodo di incubazione brevissimo – contrasta dal militare nel corso di una breve licenza presso il proprio domicilio, sia dovuta a forma di contagio nella collettività (militare) tanto più se, in questa, non si sia verificato alcun caso analogo in precedenza nè in seguito.
Corte Conti sez. IV, 14/12/1992, n.80257
Meningite cerebro-spinale
È da riconoscere che il servizio militare abbia costituito fatture concausale, efficiente e determinante sull’insorgenza di una “meningite cerebro-spinale” atteso che ben possono esistere portatori sani di detta infermità (peraltro contratta durante la prestazione di leva) estremamente patogeni nelle collettività come quella militare.
Corte Conti sez. IV, 12/06/1989, n.73088
Malattia infettiva del militare
È da escludere qualsiasi collegamento etiologico di una ipoacusia con meningite celebro spinale epidemica (nel senso di possibile lesione del nervo acustico) tanto più se il militare, ancor prima di detta malattia infettiva, era portatore dell’ipoacusia stessa.
Corte Conti sez. IV, 01/06/1987, n.70630
Meningite e causa di servizio ordinario
In base alle attuali conoscenze medico-scientifiche, è possibile che le condizioni del servizio militare costituiscano concausa preponderante e necessaria all’insorgenza di una forma meningea; di conseguenza è da ammettere che una meningite celebrospinale epidemica (o meningite meningococcica)- per la diffusibilità nelle caserme militari, in catena di portatori, dell’agente etiologico – dipenda da causa di servizio ordinario.
Corte Conti sez. IV, 12/01/1982, n.60826
Meningite: riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
Oltre al fatto che trattasi di infermità tipica delle comunità (scuole, caserme, ecc.), trasmissibile anche attraverso portatori sani, è da riconoscere la dipendenza da causa di servizio della meningite (nella specie: sierosa) tanto più se ebbe a manifestarsi, nel corso della prestazione di leva, nei confronti di un militare il quale, pur essendo gracile di costituzione, aveva fra l’altro partecipato a tutte le istruzioni ed ai vari servizi durante la rigida stagione invernale.
Corte Conti sez. IV, 14/01/1981, n.59602
Ragazzo colpito da meningite nel trasporto all’ospedale
L’esimente dello stato di necessità può trovare applicazione nella ipotesi dell’incidente stradale determinato da eccessiva velocità impressa all’autoveicolo dal conducente che tenti di salvare la vita di un ragazzo colpito da meningite mediante trasporto all’ospedale.
Corte appello Catanzaro, 17/01/1980