Ufficio competente per i procedimenti disciplinari; sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del procedimento penale; sanzioni disciplinari.
Indice
- 1 Le fasi del procedimento disciplinare
- 2 La contestazione dell’addebito
- 3 Procedimento disciplinare nel pubblico impiego
- 4 Sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizzato
- 5 Il termine di decadenza per la ripresa del procedimento
- 6 Decorrenza del termine di decadenza del procedimento disciplinare
- 7 Pubblico impiego e procedimento disciplinare: le attività istruttorie
- 8 L’irrogazione al pubblico dipendente di sanzione disciplinare
- 9 La destituzione dal servizio senza procedimento disciplinare
- 10 La conclusione del procedimento disciplinare nel pubblico impiego
- 11 L’idoneità dell’atto a soddisfare il diritto di difesa dell’incolpato
- 12 La sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del procedimento penale
Le fasi del procedimento disciplinare
Nel pubblico impiego privatizzato, tutte le fasi del procedimento disciplinare sono svolte esclusivamente dall’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, il quale è anche l’organo competente alla irrogazione delle sanzioni disciplinari, ad eccezione del rimprovero verbale e della censura; ne consegue che il procedimento instaurato da un soggetto o organo diverso dal predetto ufficio, anche se questo non sia ancora stato istituito, è illegittimo e la sanzione irrogata è, in tale caso, affetta da nullità.
Corte appello Palermo sez. lav., 19/06/2019, n.611
La contestazione dell’addebito
In tema di procedimento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato, la valutazione in ordine alla specificità della contestazione deve essere compiuta verificando se la stessa offra le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare i fatti addebitati, prescindendo dai rigidi canoni che presiedono alla formulazione dell’accusa nel processo penale e valorizzando l’idoneità dell’atto a soddisfare il diritto di difesa dell’incolpato; a tal fine, il rinvio “per relationem” a fonti esterne è consentito solo qualora riguardi atti dei quali il dipendente incolpato abbia già conoscenza, restando irrilevante, per superare la genericità della contestazione, che il dipendente stesso abbia esercitato il diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento, che gli è garantito dall’ art. 55-bis, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001.
Tribunale Taranto sez. lav., 20/05/2020, n.823
Procedimento disciplinare nel pubblico impiego
In tema di procedimento disciplinare nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi dell’art. 55 bis, comma 4, secondo e terzo periodo, del d.lgs. n. 165 del 2001, la data di prima acquisizione della notizia dell’infrazione, dalla quale decorre il termine entro il quale deve concludersi, a pena di decadenza dall’azione disciplinare, il relativo procedimento, coincide con quella in cui la notizia è pervenuta all’ufficio per i procedimenti disciplinari o, se anteriore, con la data in cui è pervenuta al responsabile della struttura in cui il dipendente lavora.
Tribunale Roma sez. lav., 05/05/2020, n.2415
Sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizzato
In tema di procedimento disciplinare nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato affinché inizi a decorrere il termine massimo di quaranta giorni (così raddoppiato il termine di venti giorni, in relazione alla gravità dei fatti oggetto di contestazione) tra la data in cui l’Ufficio abbia acquisito notizia dell’infrazione e la data della contestazione dell’addebito, non basta che il fatto sia appreso nella sua consistenza storica ed oggettiva, ma occorre che l’Amministrazione datoriale possa in esso ravvisare un illecito disciplinare ascrivibile al dipendente, dunque possa verosimilmente risalire alla persona di quest’ultimo come all’autore di una condotta cosciente e volontaria, idonea sotto il profilo soggettivo, oltre che materiale, a ledere il vincolo fiduciario.
Corte appello Ancona sez. lav., 22/11/2019, n.370
Il termine di decadenza per la ripresa del procedimento
In materia di pubblico impiego contrattualizzato, la sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del procedimento penale, di cui all’art. 55 ter, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, costituisce facoltà discrezionale attribuita alla PA, la quale, fermo il principio della tendenziale autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale, può esercitarla qualora, per la complessità degli accertamenti o per altre cause, non disponga di elementi necessari per la definizione del procedimento, essendo legittimata, peraltro, a riprendere il procedimento disciplinare, senza attendere che quello penale venga definito con sentenza irrevocabile, allorquando ritenga che gli elementi successivamente acquisiti consentano la decisione; ne deriva che il termine di decadenza per la ripresa del procedimento, di cui all’art. 55 ter, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, va riferito solo al caso in cui la riattivazione sia successiva all’irrevocabilità della sentenza penale, mentre restano irrilevanti i termini entro cui il procedimento disciplinare sia ripreso (salva la conclusione entro il successivo termine di 180 giorni, o di 120 giorni, per i procedimenti cui si applichino le modifiche alla norma apportate dall’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 75 del 2017), qualora ciò avvenga anteriormente al sopravvenire di tale pronuncia definitiva.
Cassazione civile sez. lav., 13/05/2019, n.12662
Decorrenza del termine di decadenza del procedimento disciplinare
Nel pubblico impiego contrattualizzato, ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la conclusione del procedimento disciplinare dall’acquisizione della notizia dell’infrazione (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 bis, comma 4), in conformità con il principio del giusto procedimento, assume rilievo esclusivamente il momento in cui tale acquisizione, da parte dell’ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una notizia di infrazione di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell’addebito, dell’istruttoria e dell’adozione della sanzione.
Non assume alcuna rilevanza giuridica rispetto alla decorrenza del termine di decadenza per l’esercizio dell’azione disciplinare la circostanza che altri uffici e/o dipendenti della struttura in cui presta servizio il lavoratore siano venuti a conoscenza in qualsiasi modo di condotte e/o vicende giudiziarie del lavoratore, acquisendo rilevanza ai fini disciplinari solo la notizia dell’infrazione pervenuta all’UPD competente che la valuterà per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
Tribunale Terni sez. lav., 18/02/2020, n.63
Pubblico impiego e procedimento disciplinare: le attività istruttorie
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, nel procedimento disciplinare, ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 150 del 2009, l’espletamento da parte dell’Amministrazione di ulteriori attività istruttorie dopo l’audizione a difesa del lavoratore non comporta l’obbligo di disporne la riconvocazione, in difetto di specifica previsione normativa.
Cassazione civile sez. lav., 09/01/2019, n.264
L’irrogazione al pubblico dipendente di sanzione disciplinare
In ordine alla sospensione del procedimento disciplinare, deve tenersi in considerazione come, nel pubblico impiego, sussista vincolo indissolubile, anche successivamente all’adozione del provvedimento sanzionatorio (art. 55-ter, co. 1 e 2, art. 653 c.p.p.), rispetto al giudicato penale, sicché è naturale che a ciò si accompagni un sensibile grado di discrezionalità nel valutare se condurre a termine il procedimento disciplinare, pur a procedimento penale pendente, specie nei casi in cui, avendo la sanzione (sospensione/licenziamento) effetti sulla prestazione acquisibile medio tempore, maggiori siano anche i rischi di pregiudizio anche patrimoniale per il datore di lavoro.
Tribunale Bari sez. lav., 10/02/2020, n.731
La destituzione dal servizio senza procedimento disciplinare
L’istituto della destituzione di diritto dell’impiegato pubblico risulta espressamente abrogato dall’art. 9, 1° comma, della l. 7 febbraio 1990, n. 19; è esclusa la necessità del procedimento disciplinare ai fini della cessazione dal servizio solo nei casi in cui trova applicazione una pena accessoria automaticamente interdittiva della possibile continuazione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione.
T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. I, 06/12/2019, n.1671
La conclusione del procedimento disciplinare nel pubblico impiego
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la conclusione del procedimento disciplinare, l’acquisizione della notizia dell’infrazione assume rilievo esclusivamente qualora detta notizia abbia un contenuto tale da consentire l’avvio al procedimento disciplinare nelle sue tre fasi fondamentali quali: i. la contestazione dell’addebito; ii. l’istruttoria e iii. l’irrogazione della sanzione.
Tribunale Foggia sez. lav., 27/11/2018, n.6578
L’idoneità dell’atto a soddisfare il diritto di difesa dell’incolpato
In tema di procedimento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato, la valutazione in ordine alla specificità della contestazione deve essere compiuta verificando se la stessa offra le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare i fatti addebitati, prescindendo dai rigidi canoni che presiedono alla formulazione dell’accusa nel processo penale e valorizzando l’idoneità dell’atto a soddisfare il diritto di difesa dell’incolpato; a tal fine, il rinvio “per relationem” a fonti esterne è consentito solo qualora riguardi atti dei quali il dipendente incolpato abbia già conoscenza, restando irrilevante, per superare la genericità della contestazione, che il dipendente stesso abbia esercitato il diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento, che gli è garantito dall’art. 55-bis, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001.
Cassazione civile sez. lav., 01/10/2018, n.23771
La sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del procedimento penale
In materia di pubblico impiego contrattualizzato, la sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di quello penale, di cui all’art. 55 ter, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, costituisce facoltà discrezionale attribuita alla PA, il cui esercizio, peraltro, non obbliga quest’ultima ad attendere la conclusione del processo penale con sentenza irrevocabile, potendo riprendere il procedimento disciplinare allorquando ritenga che gli elementi successivamente acquisiti consentano la decisione, alla stregua di una regola che, già ricavabile dal sistema, è stata successivamente formalizzata dalla integrazione della suddetta disposizione ad opera del d. lgs. n. 75 del 2017 (non applicabile “ratione temporis” alla fattispecie).
Cassazione civile sez. lav., 12/03/2020, n.7085