Acquisto in buona fede di denaro o di cose provenienti da delitto; ricettazione; accettazione del rischio che la cosa acquistata sia di provenienza illecita; ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di cose di sospetta provenienza.
Indice
- 1 Reato di ricettazione e verifica della sussistenza dell’elemento soggettivo
- 2 Ricettazione: elemento psicologico del reato
- 3 Reato di ricettazione e forma del dolo
- 4 Ricettazione o acquisto di beni di sospetta provenienza
- 5 Ricettazione e incauto acquisto: l’atteggiamento psicologico dell’agente
- 6 Ricettazione e incauto acquisto: elementi distintivi
- 7 Ricettazione ed incauto acquisto: rilevanza del dolo
- 8 Dubbi sulla provenienza della merce
- 9 Reato di acquisto di cose di sospetta provenienza
- 10 Reato di acquisto di cose di sospetta provenienza: l’elemento psicologico
- 11 Reato di ricettazione: dolo eventuale
- 12 Giustificazione in merito all’acquisto e/o al possesso del cellulare rubato
- 13 Pagamento di elevate somme di denaro in contanti
- 14 La verifica della provenienza della cosa
- 15 Mancato accertamento della provenienza della cosa acquistata o ricevuta
- 16 Origine e provenienza diversa da quella indicata
- 17 L’acquirente finale dei beni con marchi contraffatti
- 18 Detenzione di un bene a titolo precario o a scopo di custodia
Reato di ricettazione e verifica della sussistenza dell’elemento soggettivo
Ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere desunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e, quindi, anche sulla base dell’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, che costituisce prova della conoscenza dell’illecita provenienza della res, in quanto sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede. Ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l’agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l’ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di cose di sospetta provenienza.
L’elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell’agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischi; in particolare, rispetto alla ricettazione, il dolo eventuale è ravvisabile quando l’agente, rappresentandosi l’eventualità della provenienza delittuosa della cosa, non avrebbe agito diversamente anche se di tale provenienza avesse avuto la certezza.
Corte appello Ancona, 11/04/2022, n.30
Ricettazione: elemento psicologico del reato
L’elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione, da parte dell’agente, della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, non potendosi desumere da semplici motivi di sospetto, né potendo consistere in un mero sospetto.
Il dolo eventuale, dunque, presuppone che l’agente abbia consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l’ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di cose di sospetta provenienza.
Tribunale Cassino, 24/01/2022, n.1336
Reato di ricettazione e forma del dolo
In tema di ricettazione, ricorre il dolo nella forma eventuale quando l’agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l’ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di cose di sospetta provenienza.
Tribunale Nocera Inferiore, 18/11/2021, n.1894
Ricettazione o acquisto di beni di sospetta provenienza
In materia di ricettazione, sotto il profilo materiale integra il reato l’aver ricevuto un bene oggetto di furto, tuttavia, è carente la prova dell’elemento soggettivo del delitto, circa la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene ricevuto quando sia lo stesso imputato a fornire una ricostruzione verosimile dei fatti non ribaltata dall’accusa.
Nel caso di specie l’imputata dichiarava di aver ricevuto il telefono cellulare da un signore ben vestito a lei non noto in cambio di generi alimentari, ciò pur se idoneo ad escludere la responsabilità per ricettazione integra la condotta colposa ex art. 712 c.p.
Tribunale Napoli sez. VI, 26/10/2021, n.8568
Ricettazione e incauto acquisto: l’atteggiamento psicologico dell’agente
L’elemento distintivo tra il delitto di ricettazione e la contravvenzione dell’incauto acquisto è rappresentato dal differente atteggiamento psicologico del soggetto agente, unitamente alla possibilità di verificare – in ragione delle modalità di ricezione e acquisto – la sussistenza della semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa (confermata la condanna per ricettazione nei confronti dell’imputato che aveva acquistato da un sito internet 100 capi di abbigliamento intimo con marchi contraffatti ad un prezzo del singolo capo del tutto incoerente con il valore commerciale del bene).
Cassazione penale sez. II, 28/09/2021, n.38113
Ricettazione e incauto acquisto: elementi distintivi
Ai fini dell’integrazione della fattispecie di reato prevista dall’art. 648 c.p., è richiesto che l’imputato acquisti o, comunque, riceva cose di provenienza delittuosa al fine di trarne profitto. Pertanto, elemento essenziale per la configurabilità del reato sotto il profilo materiale è l’acquisto del possesso di cose di illecita provenienza (delitto presupposto), mentre, sotto il profilo dell’elemento psicologico, è necessario che l’imputato sia consapevole della provenienza delittuosa del bene in suo possesso. A tal fine il giudice di merito è tenuto ad indagare se, date le particolari modalità del fatto, l’agente poteva, all’atto della ricezione, acquisto od occultamento del bene, aver raggiunto la certezza della sua illecita provenienza e, dunque, dell’anteriorità di un reato commesso da altri, consistendo in ciò il discrimine con la fattispecie di cui all’art. 712 c.p. (incauto acquisto).
Tribunale Nola, 07/01/2021, n.2129
Ricettazione ed incauto acquisto: rilevanza del dolo
Il discrimine tra il reato di ricettazione e di acquisto di cose di sospetta provenienza risiede nel diverso grado di adesione psichica al fatto, più intenso nel dolo eventuale della ricettazione che non nel semplice sospetto dell’incauto acquisto. Il dolo della ricettazione, integrato non solo dalla certezza dell’illiceità della res, ma anche dalla consapevole accettazione di tale concreta possibilità, si pone ad un livello di maggiore adesione alla fattispecie tipica rispetto al semplice sospetto, il quale, invece, potendo suscitare nel soggetto agente un atteggiamento di mera disattenzione o noncuranza, costituisce elemento tipico dell’incauto acquisto.
Tribunale Napoli sez. V, 23/07/2020, n.4720
Dubbi sulla provenienza della merce
Ai fini della configurabilità del reato contravvenzionale di cui all’art. 712 c.p. non è necessario che l’acquirente abbia effettivamente nutrito dubbi sulla provenienza della merce, dovendosi invece ritenere che il reato sussista ogni qualvolta l’acquisto avvenga in presenza di condizioni che obiettivamente avrebbero dovuto indurre al sospetto, indipendentemente dal fatto che questo vi sia stato o meno (fattispecie relativa all’acquisto di abbonamenti pirata utilizzabili attraverso il canale IpTv).
Cassazione penale sez. II, 03/07/2020, n.22478
Reato di acquisto di cose di sospetta provenienza
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 712 c.p., censurato per violazione degli artt. 3 e 27, comma 3, Cost., nella parte in cui non è previsto il massimo edittale ovvero non è prevista l’ammenda non superiore a 516 euro.
Invero, il delitto di ricettazione (art. 648 c.p.) e la contravvenzione di omessa denuncia di cose provenienti da delitto (art. 709 c.p.) — dai quali dovrebbe evincersi la manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio previsto per la contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza di cui all’articolo censurato — sono strutturalmente inidonei a fungere da tertium comparationis, presentando una cornice edittale strutturalmente diversa.
Infatti, il delitto di ricettazione — indubbiamente più grave rispetto alla contravvenzione di cui all’art. 712 c.p. — è sanzionato con la pena cumulativa della reclusione e della ammenda, anche nella ipotesi attenuata del fatto di particolare tenuità, e non già con la previsione alternativa dell’arresto e dell’ammenda, come previsto dall’art. 712 c.p., mentre il reato di omessa denuncia di cose provenienti da delitto di cui all’art. 709 c.p., punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516, postulando un acquisto in buona fede di denaro o di cose provenienti da delitto, è concepita come ipotesi alternativa e meno grave rispetto a quella dell’incauto acquisto, che invece presuppone l’acquisto di cose che appaiano di sospetta provenienza criminosa già al momento dell’acquisto.
Inoltre, la cornice edittale prevista per il reato di incauto acquisto, che prevede l’arresto sino a sei mesi ovvero l’ammenda non inferiore a 10 euro, consente un’ampia modulazione della pena da irrogare nel caso concreto, proprio al fine di garantirne l’individualizzazione, anche tenendo conto del valore del bene acquistato, assicurando così al giudice la possibilità di irrogare una pena proporzionata al disvalore del fatto, e di consentire il pieno rispetto del principio della finalità rieducativa della pena (sentt. nn. 68 del 2012, 161 del 2009 e 324 del 2008).
Corte Costituzionale, 25/07/2019, n.207
Reato di acquisto di cose di sospetta provenienza: l’elemento psicologico
In tema di ricettazione, ricorre il dolo nella forma eventuale quando l’agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l’ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di cose di sospetta provenienza.
(Nella fattispecie, relativa all’esposizione al pubblico, da parte dell’imputato, di merce contraffatta adagiata in terra su un lenzuolo, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata, secondo cui le modalità di presentazione degli oggetti consentivano di escludere che il medesimo ignorasse la loro illecita provenienza, quantomeno a titolo di dolo eventuale).
Cassazione penale sez. II, 21/04/2017, n.25439
Reato di ricettazione: dolo eventuale
In tema di ricettazione, ricorre il dolo nella forma eventuale quando l’agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l’ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di cose di sospetta provenienza.
Cassazione penale sez. II, 19/04/2017, n.20193
Giustificazione in merito all’acquisto e/o al possesso del cellulare rubato
Non vi sono elementi per la riqualificazione del reato di ricettazione (di cui all’art. 648 c.p.) in quello di acquisto di cose di sospetta provenienza (di cui all’art. 712 c.p.) quando in sede di s.i.t. l’agente non è stato in grado di fornire una valida giustificazione in merito all’acquisto e/o al possesso del cellulare che risulta rubato, ma al contrario la prova della disponibilità e dell’utilizzazione ad opera dello stesso risulta dal teste escusso in dibattimento, dai tabulati telefonici, dall’intestazione della sim all’imputato e dal fatto che lo stesso, convocato presso la stazione dei carabinieri per rendere informazioni consegnava il cellulare denunciato di furto.
Tribunale Napoli sez. I, 07/10/2015, n.14171
Pagamento di elevate somme di denaro in contanti
In tema di ricettazione, ricorre il dolo nella forma eventuale quando l’agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l’ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di cose di sospetta provenienza (fattispecie riguardante l’acquisto di una autovettura di gran valore, ad un prezzo elevato, eppure concluso in strada, presso caselli autostradali, senza nessuna garanzia di affidabilità dei danti causa, con asserito pagamento di elevate somme di denaro in contanti privo di concreto riscontro, e senza conoscere in modo certo l’identità del venditore; a ciò si aggiungeva poi la consegna della carta di circolazione contraffatta, la consegna di una sola chiave e la discrepanza tra le date di acquisto indicate in fattura e nell’atto sostitutivo di notorietà).
Cassazione penale sez. II, 17/06/2014, n.39042
La verifica della provenienza della cosa
In tema di ricettazione, ricorre il dolo nella forma eventuale quando l’agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l’ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di cose di sospetta provenienza.
Cassazione penale sez. II, 20/09/2013, n.41002
Mancato accertamento della provenienza della cosa acquistata o ricevuta
Il criterio distintivo tra il delitto di ricettazione e la contravvenzione prevista dall’art. 712 c.p. – acquisto di cose di sospetta provenienza – consiste nell’elemento psicologico nel senso che nel primo caso l’agente ha la consapevolezza della provenienza delittuosa della cosa acquistata o ricevuta, mentre nel secondo caso ricorre da parte dell’agente una condotta colposa consistente nel mancato accertamento della provenienza della cosa acquistata o ricevuta.
Corte appello Napoli sez. IV, 12/10/2012, n.4142
Origine e provenienza diversa da quella indicata
L’acquirente finale di un prodotto con marchio contraffatto o comunque di origine e provenienza diversa da quella indicata risponde dell’illecito amministrativo previsto dal d.l. 14 marzo 2005 n. 35, conv. in l. 14 maggio 2005 n. 80, nella versione modificata dalla l. 23 luglio 2009 n. 99, e non di ricettazione (art. 648 c.p.) o di acquisto di cose di sospetta provenienza (art. 712 c.p.), attesa la prevalenza del primo rispetto ai predetti reati alla luce del rapporto di specialità desumibile, oltre che dall’avvenuta eliminazione della clausola di riserva “salvo che il fatto non costituisca reato”, dalla precisa individuazione del soggetto agente e dell’oggetto della condotta nonché dalla rinuncia legislativa alla formula “senza averne accertata la legittima provenienza”, il cui venir meno consente di ammettere indifferentemente dolo o colpa.
Cassazione penale sez. un., 19/01/2012, n.22225
L’acquirente finale dei beni con marchi contraffatti
Va rimessa alle Sezioni Unite, sussistendo contrasto interpretativo, la questione se la violazione amministrativa di cui all’art. 1, comma 7, d.l. 14 marzo 2005 n. 35, conv. con modificazioni nella l. 14 maggio 2005 n. 80, nel testo successivamente modificato dalla l. 23 luglio 2009 n. 99, laddove viene punito, appunto, con sanzione amministrativa, “l’acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l’entità del prezzo, inducano a ritenere che siano violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti e in materia di proprietà industriale” sia norma speciale, e quindi in concreto applicabile, solo rispetto alla disposizione di cui all’art. 712 c.p., relativa all’acquisto di cose di sospetta provenienza, ovvero sia speciale anche con riferimento alla fattispecie delittuosa della ricettazione di cui all’art. 648 c.p., allorché la provenienza delittuosa coincida con l’ipotesi che “siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti e in materia di proprietà industriale”.
(La Corte, nel rimettere la questione alle Sezioni Unite, si è comunque espressa a favore di tale ultima opzione interpretativa, ritenuta più aderente alla volontà del legislatore di escludere da sanzioni penali l’acquirente finale dei beni con marchi contraffatti o comunque di origine e provenienza diversa da quella indicata).
Cassazione penale sez. II, 28/09/2011, n.36766
Detenzione di un bene a titolo precario o a scopo di custodia
La condotta costitutiva del reato di acquisto di cose di sospetta provenienza, previsto dall’art. 712 c.p., può consistere anche nella detenzione di un bene a titolo precario o a scopo di custodia.
Cassazione penale sez. II, 24/02/2010, n.11999
Se Tizio ti vende il cellulare di ultima generazione ad un prezzo stracciato, un po’ dovresti aspettartelo che il modo in cui ne è venuto in possesso non è legale. Eppure, c’è chi ci casca e, attratto dall’offerta e dall’oggetto costoso, allora è disposto ad acquistarlo lo stesso e poi, incosciente, si trova nei guai soprattutto se tramite le moderne tecnologie il cellulare poi viene rintracciato
Si ma bisogna essere proprio dei fessacchiotti per non capire che una persona ci sta truffando se ci propone l’affare del secolo su un prodotto che vale un occhio della testa. Io acquisto sempre dai canali ufficiali online e nei negozi. Non mi fido perché magari oggi risparmi e domani ti ritrovi con un’accusa di reato
Ci sono siti online che propongono capi firmati, che costano quanto un intero stipendio, ad un prezzo che è almeno la metà spacciandoli per una vecchia collezione, per una svendita, per una chiusura del negozio, oppure per la mancanza di un piccolo dettaglio. E invece chissà come se li sono procurati quei capi e accessori.