Acquisto in buona fede di denaro o di cose provenienti da delitto; ricettazione; accettazione del rischio che la cosa acquistata sia di provenienza illecita; ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di cose di sospetta provenienza.
Indice
- 1 Reato di acquisto di cose di sospetta provenienza
- 2 Reato di acquisto di cose di sospetta provenienza: l’elemento psicologico
- 3 Reato di ricettazione: dolo eventuale
- 4 Pagamento di elevate somme di denaro in contanti
- 5 La verifica della provenienza della cosa
- 6 Modulo di assegno bancario in bianco
- 7 Origine e provenienza diversa da quella indicata
- 8 L’acquirente finale dei beni con marchi contraffatti
- 9 Detenzione di un bene a titolo precario o a scopo di custodia
- 10 Giustificazione in merito all’acquisto e/o al possesso del cellulare rubato
- 11 Mancato accertamento della provenienza della cosa acquistata o ricevuta
Reato di acquisto di cose di sospetta provenienza
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 712 c.p., censurato per violazione degli artt. 3 e 27, comma 3, Cost., nella parte in cui non è previsto il massimo edittale ovvero non è prevista l’ammenda non superiore a 516 euro.
Invero, il delitto di ricettazione (art. 648 c.p.) e la contravvenzione di omessa denuncia di cose provenienti da delitto (art. 709 c.p.) — dai quali dovrebbe evincersi la manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio previsto per la contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza di cui all’articolo censurato — sono strutturalmente inidonei a fungere da tertium comparationis, presentando una cornice edittale strutturalmente diversa.
Infatti, il delitto di ricettazione — indubbiamente più grave rispetto alla contravvenzione di cui all’art. 712 c.p. — è sanzionato con la pena cumulativa della reclusione e della ammenda, anche nella ipotesi attenuata del fatto di particolare tenuità, e non già con la previsione alternativa dell’arresto e dell’ammenda, come previsto dall’art. 712 c.p., mentre il reato di omessa denuncia di cose provenienti da delitto di cui all’art. 709 c.p., punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516, postulando un acquisto in buona fede di denaro o di cose provenienti da delitto, è concepita come ipotesi alternativa e meno grave rispetto a quella dell’incauto acquisto, che invece presuppone l’acquisto di cose che appaiano di sospetta provenienza criminosa già al momento dell’acquisto.
Inoltre, la cornice edittale prevista per il reato di incauto acquisto, che prevede l’arresto sino a sei mesi ovvero l’ammenda non inferiore a 10 euro, consente un’ampia modulazione della pena da irrogare nel caso concreto, proprio al fine di garantirne l’individualizzazione, anche tenendo conto del valore del bene acquistato, assicurando così al giudice la possibilità di irrogare una pena proporzionata al disvalore del fatto, e di consentire il pieno rispetto del principio della finalità rieducativa della pena (sentt. nn. 68 del 2012, 161 del 2009 e 324 del 2008).
Corte Costituzionale, 25/07/2019, n.207
Reato di acquisto di cose di sospetta provenienza: l’elemento psicologico
In tema di ricettazione, ricorre il dolo nella forma eventuale quando l’agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l’ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di cose di sospetta provenienza.
(Nella fattispecie, relativa all’esposizione al pubblico, da parte dell’imputato, di merce contraffatta adagiata in terra su un lenzuolo, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata, secondo cui le modalità di presentazione degli oggetti consentivano di escludere che il medesimo ignorasse la loro illecita provenienza, quantomeno a titolo di dolo eventuale).
Cassazione penale sez. II, 21/04/2017, n.25439
Reato di ricettazione: dolo eventuale
In tema di ricettazione, ricorre il dolo nella forma eventuale quando l’agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l’ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di cose di sospetta provenienza.
Cassazione penale sez. II, 19/04/2017, n.20193
Pagamento di elevate somme di denaro in contanti
In tema di ricettazione, ricorre il dolo nella forma eventuale quando l’agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l’ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di cose di sospetta provenienza (fattispecie riguardante l’acquisto di una autovettura di gran valore, ad un prezzo elevato, eppure concluso in strada, presso caselli autostradali, senza nessuna garanzia di affidabilità dei danti causa, con asserito pagamento di elevate somme di denaro in contanti privo di concreto riscontro, e senza conoscere in modo certo l’identità del venditore; a ciò si aggiungeva poi la consegna della carta di circolazione contraffatta, la consegna di una sola chiave e la discrepanza tra le date di acquisto indicate in fattura e nell’atto sostitutivo di notorietà).
Cassazione penale sez. II, 17/06/2014, n.39042
La verifica della provenienza della cosa
In tema di ricettazione, ricorre il dolo nella forma eventuale quando l’agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l’ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di cose di sospetta provenienza.
Cassazione penale sez. II, 20/09/2013, n.41002
Modulo di assegno bancario in bianco
Integra il delitto di ricettazione e non la contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza la condotta di colui che riceva o acquisti un modulo di assegno bancario in bianco, trattandosi di documento per sua natura e destinazione nel possesso esclusivo del titolare del conto corrente o della persona da questi delegata. Ne consegue che colui il quale riceva o acquisti un assegno bancario al di fuori delle regole che ne disciplinano la circolazione è necessariamente consapevole della sua provenienza illecita.
Cassazione penale sez. II, 07/02/2013, n.22120
Origine e provenienza diversa da quella indicata
L’acquirente finale di un prodotto con marchio contraffatto o comunque di origine e provenienza diversa da quella indicata risponde dell’illecito amministrativo previsto dal d.l. 14 marzo 2005 n. 35, conv. in l. 14 maggio 2005 n. 80, nella versione modificata dalla l. 23 luglio 2009 n. 99, e non di ricettazione (art. 648 c.p.) o di acquisto di cose di sospetta provenienza (art. 712 c.p.), attesa la prevalenza del primo rispetto ai predetti reati alla luce del rapporto di specialità desumibile, oltre che dall’avvenuta eliminazione della clausola di riserva “salvo che il fatto non costituisca reato”, dalla precisa individuazione del soggetto agente e dell’oggetto della condotta nonché dalla rinuncia legislativa alla formula “senza averne accertata la legittima provenienza”, il cui venir meno consente di ammettere indifferentemente dolo o colpa.
Cassazione penale sez. un., 19/01/2012, n.22225
L’acquirente finale dei beni con marchi contraffatti
Va rimessa alle Sezioni Unite, sussistendo contrasto interpretativo, la questione se la violazione amministrativa di cui all’art. 1, comma 7, d.l. 14 marzo 2005 n. 35, conv. con modificazioni nella l. 14 maggio 2005 n. 80, nel testo successivamente modificato dalla l. 23 luglio 2009 n. 99, laddove viene punito, appunto, con sanzione amministrativa, “l’acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l’entità del prezzo, inducano a ritenere che siano violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti e in materia di proprietà industriale” sia norma speciale, e quindi in concreto applicabile, solo rispetto alla disposizione di cui all’art. 712 c.p., relativa all’acquisto di cose di sospetta provenienza, ovvero sia speciale anche con riferimento alla fattispecie delittuosa della ricettazione di cui all’art. 648 c.p., allorché la provenienza delittuosa coincida con l’ipotesi che “siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti e in materia di proprietà industriale”.
(La Corte, nel rimettere la questione alle Sezioni Unite, si è comunque espressa a favore di tale ultima opzione interpretativa, ritenuta più aderente alla volontà del legislatore di escludere da sanzioni penali l’acquirente finale dei beni con marchi contraffatti o comunque di origine e provenienza diversa da quella indicata).
Cassazione penale sez. II, 28/09/2011, n.36766
Detenzione di un bene a titolo precario o a scopo di custodia
La condotta costitutiva del reato di acquisto di cose di sospetta provenienza, previsto dall’art. 712 c.p., può consistere anche nella detenzione di un bene a titolo precario o a scopo di custodia.
Cassazione penale sez. II, 24/02/2010, n.11999
Giustificazione in merito all’acquisto e/o al possesso del cellulare rubato
Non vi sono elementi per la riqualificazione del reato di ricettazione (di cui all’art. 648 c.p.) in quello di acquisto di cose di sospetta provenienza (di cui all’art. 712 c.p.) quando in sede di s.i.t. l’agente non è stato in grado di fornire una valida giustificazione in merito all’acquisto e/o al possesso del cellulare che risulta rubato, ma al contrario la prova della disponibilità e dell’utilizzazione ad opera dello stesso risulta dal teste escusso in dibattimento, dai tabulati telefonici, dall’intestazione della sim all’imputato e dal fatto che lo stesso, convocato presso la stazione dei carabinieri per rendere informazioni consegnava il cellulare denunciato di furto.
Tribunale Napoli sez. I, 07/10/2015, n.14171
Mancato accertamento della provenienza della cosa acquistata o ricevuta
Il criterio distintivo tra il delitto di ricettazione e la contravvenzione prevista dall’art. 712 c.p. – acquisto di cose di sospetta provenienza – consiste nell’elemento psicologico nel senso che nel primo caso l’agente ha la consapevolezza della provenienza delittuosa della cosa acquistata o ricevuta, mentre nel secondo caso ricorre da parte dell’agente una condotta colposa consistente nel mancato accertamento della provenienza della cosa acquistata o ricevuta.
Corte appello Napoli sez. IV, 12/10/2012, n.4142