La società continuerebbe a vivere nei cinque anni dalla chiusura per l’adempimento dei debiti tributari.
Ai fini della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, l’estinzione della società [1] ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione. Questa diposizione è suggerita dalla VI commissione Finanze della Camera che ha approvato il parere al decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali.
La disposizione prevede che quando è stata richiesta la cancellazione della società dal Registro delle imprese a seguito dell’approvazione del bilancio finale di liquidazione, la società medesima vive per cinque anni da tale data ai fini della attività di accertamento.
Cosa succede in questi cinque anni? Non si può prevedere che qualcuno presenti una dichiarazione dei redditi visto che non c’è più il liquidatore, a meno che non si immagini una proroga fiscale della procedura di liquidazione. Se non c’è l’obbligo di una dichiarazione nel quinquennio post mortem non c’è nemmeno una proroga del termine per accertamento in quanto esso è legato alla presentazione della dichiarazione. E il diritto di recuperare i crediti da parte del fisco c’è comunque in base al Codice civile nei limiti delle somme liquidate ai soci.
Una buona notizia viene invece per le società non operative in perdita sistemica. La presunzione legale di società non operativa, per la Camera, si dovrebbe applicare se la società, per cinque periodi di imposta consecutivi (e non più tre) presenti una dichiarazione in perdita fiscale. Gli effetti di società di comodo decorrono dal sesto anno successivo. La medesima situazione si verifica se la società, nell’arco di cinque periodi di imposta è in perdita per quattro e per uno ha dichiarato un reddito inferiore a quello minimo delle società di comodo.
Molte sono le correzioni relative alla presentazione della dichiarazione dei redditi precompilata per i titolari di reddito di lavoro dipendente; il nuovo termine entro il quale dovrebbe essere trasmessa è il 7 luglio dell’anno successivo, all’agenzia delle Entrate o a un Caf o professionista abilitato. Il versamento delle imposte a debito deve essere eseguito entro i termini ordinari previsti per la generalità dei contribuenti.
note
[1] Art. 2495 cod. civ.
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