Contratti bancari; danno patrimoniale derivante da indebita segnalazione; domanda cautelare di cancellazione della segnalazione asseritamente illegittima nella Centrale Rischi della Banca d’Italia.
Indice
- 1 Corretta segnalazione della banca alla Centrale dei Rischi
- 2 Danni derivanti da illegittima segnalazione alla centrale rischi
- 3 Indebita segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia
- 4 Risarcimento del danno da illegittima segnalazione a sofferenza
- 5 La richiesta di cancellazione della segnalazione della sofferenza alla Centrale Rischi
- 6 Segnalazione alla Centrale Rischi: cosa deve accertare la banca?
- 7 Segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia
- 8 La grave difficoltà economica
- 9 Come ottenere la cancellazione della segnalazione di un credito in sofferenza?
- 10 Trattamento dei dati personali
- 11 Illecita segnalazione a sofferenza di credito contestato
- 12 Quando è illegittima la segnalazione a sofferenza?
- 13 L’accertamento della nullità di alcune clausole
Corretta segnalazione della banca alla Centrale dei Rischi
In tema di risarcimento del danno derivante da illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, il giudice, per stabilire se una banca abbia correttamente o meno comunicato l’inadempimento di una obbligazione del cliente, non deve limitarsi a valutare “ex post” se, all’esito del giudizio tra tale banca e lo stesso cliente, le eccezioni da quest’ultimo frapposte all’adempimento dei propri obblighi si siano rivelate infondate, ma è tenuto a stabilire, con valutazione “ex ante”, se, al momento in cui il medesimo cliente ha rifiutato detto adempimento, i motivi del rifiuto apparissero oggettivamente non infondati e prospettati in buona fede, gravando l’onere della relativa prova su chi domanda il risarcimento.
Cassazione civile sez. III, 09/02/2021, n.3130
Per stabilire se una banca abbia correttamente o meno segnalato alla Centrale dei Rischi l’inadempimento d’una obbligazione del cliente, non è sufficiente valutare ex post se, all’esito del giudizio tra banca e cliente, le eccezioni da questi frapposte all’adempimento dei propri obblighi si siano rivelate infondate; è necessario invece stabilire, con valutazione ex ante, se al momento in cui il cliente ha rifiutato l’adempimento delle proprie obbligazioni i motivi del rifiuto apparissero oggettivamente non infondati, e prospettati in buona fede. L’onere della relativa prova grava su chi domanda il risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi.
Cassazione civile sez. III, 09/02/2021, n.3130
Danni derivanti da illegittima segnalazione alla centrale rischi
La revoca dell’affidamento bancario, conseguente alla segnalazione del nominativo presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia, in presenza di una attività imprenditoriale, appare di certo idonea ad arrecare un pregiudizio grave ed irreparabile all’attività della persona segnalata, che si vede privata della possibilità di reperire la liquidità necessaria per la sua continuazione soprattutto in questo momento particolare di notoria crisi generale del mercato.
Tribunale Roma sez. XVI, 11/01/2021
Indebita segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia
Il danno patrimoniale derivante da indebita segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia può essere provato dal danneggiato anche per presunzioni, potendo consistere, se imprenditore, nel peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale pure per l’ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza, e, per qualsiasi altro soggetto, nella maggiore difficoltà nell’accesso al credito.
Cassazione civile sez. III, 10/02/2020, n.3133
Risarcimento del danno da illegittima segnalazione a sofferenza
In caso di illegittima segnalazione di una posizione in sofferenza presso la centrale rischi della Banca d’Italia, da parte di un istituto di credito, sussiste, non diversamente da quanto si verifica in caso di illegittimo protesto di una cambiale, il danno da lesione dell’immagine sociale della persona che si vede ingiustamente indicata come insolvente. Tale lesione costituisce un danno reale che deve essere risarcito senza necessità per il danneggiato di fornire la prova della sua esistenza.
È corretto, pertanto, il ricorso alla liquidazione del danno con criteri equitativi, ammissibile qualora l’attività istruttoria svolta non consenta di dare certezza alla misura del danno stesso, come avviene quando, essendone certa l’esistenza, risulti impossibile o estremamente difficoltoso provare la precisa entità del pregiudizio economico subito.
Tribunale Napoli sez. II, 03/12/2019, n.10759
La richiesta di cancellazione della segnalazione della sofferenza alla Centrale Rischi
In tema di cancellazione della segnalazione della sofferenza alla Centrale Rischi e a ogni altra banca dati relativa alla situazione creditizia, va rigettata la richiesta di cancellazione da parte dell’istante qualora risultino provati i ripetuti ritardi nei pagamenti ed il conseguente invio delle comunicazioni previste dall’art. 4 co. 7 della delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 16-11-2004 n. 8 (risultando quindi rispettate le prescrizioni di cui al provvedimento n. 438 del 26-10-2017 adottato dal Garante per la protezione dei dati personali). In tale ipotesi l’iscrizione del nominativo è effettuata in conformità di quanto previsto dalla normativa vigente (v. art. 125 co. 3 d. lgs. 385/1993, art. 4 co. 7 della delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 16-11-2004 n. 8 e art. 11 del d. lgs. 196/2003).
Tribunale Mantova sez. II, 02/07/2019
Segnalazione alla Centrale Rischi: cosa deve accertare la banca?
In tema di segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia, dall’art. 1375 c.c. si trae la fonte normativa (riconducibile al principio generale dell’ordinamento civile della buona fede) in forza della quale l’istituto bancario, prima di dar corso alla segnalazione alla Centrale Rischi, è tenuto ad accertarsi che il cliente sia stato preventivamene informato della revoca del mutuo e soprattutto che sia stato messo per tempo in condizione di ripianare l’esposizione debitoria onorando il suo debito onde evitare la segnalazione.
Tribunale Brindisi, 15/05/2018
Segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia
La segnalazione di una posizione “in sofferenza” presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia, secondo le istruzioni del predetto istituto e le direttive del CICR, richiede una valutazione, da parte dell’intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile (anche se non coincidente, con la condizione d’insolvenza), desumibile da concrete circostanze di fatto, quali la pluralità di inadempimenti, la costituzione di garanzie reali in favore di terzi o l’esistenza di procedure esecutive infruttuose.
Tribunale Grosseto, 08/03/2018, n.250
La grave difficoltà economica
In tema di rapporti bancari e/o di finanziamento, la segnalazione di una posizione in sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia, richiede una valutazione, da parte dell’intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente. Pertanto, non può scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile (anche se non coincidente, con la condizione d’insolvenza), desumibile da concrete circostanze di fatto, quali la pluralità di inadempimenti, la costituzione di garanzie reali in favore di terzi o l’esistenza di procedure esecutive infruttuose.
Tribunale Grosseto, 01/01/2017, n.17
Come ottenere la cancellazione della segnalazione di un credito in sofferenza?
È ammissibile il ricorso al procedimento d’urgenza, quando ne ricorrano i presupposti, per ottenere la cancellazione dalla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia della segnalazione di un credito in sofferenza.
La segnalazione è illegittima se in violazione delle norme regolamentari della Banca d’Italia e dell’obbligo di buona fede.
Il periculum in mora è in re ipsa in quanto la segnalazione di un soggetto quale cattivo pagatore gli preclude automaticamente l’accesso al credito .
Tribunale Roma, 27/01/2017
Trattamento dei dati personali
Nella gestione della Centrale dei rischi, che svolge una funzione informativa sull’indebitamento della clientela verso le banche e gli intermediari, la Banca d’Italia non si sottrae alla disciplina generale in tema di trattamento dei dati personali, dettata dal codice privacy, in quanto non riconducibile all’ipotesi derogatoria prevista dall’art. 8, comma 2, lettera d), codice privacy che esclude soltanto l’applicabilità della tutela amministrativa e di quella definita “alternativa alla tutela giurisdizionale”, ma non anche di quella giurisdizionale prevista dall’art. 152 e di quella dinanzi al Garante di cui all’art. 141, lettere a) e b): è pertanto configurabile una responsabilità civile della Banca d’Italia in relazione ai danni cagionati dal predetto trattamento, ai sensi dell’art. 11 codice privacy, con la conseguenza che spetta alla medesima Banca la legittimazione passiva in ordine all’azione proposta dall’interessato per ottenere la rettifica o la cancellazione della segnalazione erroneamente effettuata, in ordine alla quale il giudice può provvedere, ai sensi dell’art. 152, comma 12.
Cassazione civile sez. I, 08/04/2016, n.6927
Illecita segnalazione a sofferenza di credito contestato
Non è lecita una segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi di un credito contestato (c.d. credito litigioso), qualora la contestazione abbia i caratteri della non manifesta infondatezza. La segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi non può scaturire da un mero ritardo nel pagamento del debito, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, rispetto alla quale la nozione di “stato di insolvenza”, di cui alla Circolare Banca d’Italia n. 139/1991 non coincide con quella prevista dalla l. fall.
Tribunale Como sez. I, 10/10/2016
Quando è illegittima la segnalazione a sofferenza?
La segnalazione a sofferenza di un credito presso la Centrale dei Rischi alla Banca d’Italia deve essere preceduta da preventiva comunicazione all’interessato e, ai sensi dell’art. 4, comma 7, Codice di autodisciplina degli intermediari, tale comunicazione deve essere specifica e puntuale, in modo da consentire al cliente di evitare conseguenze pregiudizievoli.
Di conseguenza la segnalazione è illegittima, e deve disporsene la cancellazione, se l’interessato non ne ha ricevuto alcun preavviso.
La Banca ha l’obbligo di comportarsi secondo buona fede e non può procedere alla segnalazione di un credito presso la Centrale dei Rischi in assenza dei presupposti o nell’oggettivo dubbio sulla loro esistenza: nel caso di intermediari finanziari, si impongono controlli ripetuti, trasparenza e responsabilità, tali da poter tutelare l’affidamento generato nel pubblico.
Tribunale Firenze sez. III, 20/06/2016, n.2304
L’accertamento della nullità di alcune clausole
In tema di procedimenti cautelari, l’indeterminatezza ed atipicità dei possibili contenuti del provvedimento d’urgenza trova, comunque, un limite nel requisito della strumentalità (proprio di tutti i procedimenti cautelari), da intendersi sia sotto l’aspetto dell’impossibilità di introdurre forme di tutela non previste dal sistema vigente, sia sotto l’aspetto della idoneità del provvedimento richiesto ad assicurare provvisoriamente gli effetti della pronuncia di merito: va dunque dichiarata inammissibile la domanda cautelare di cancellazione della segnalazione asseritamente illegittima nella Centrale Rischi della Banca d’Italia che risulti non avere alcun rapporto di strumentalità con le domande di merito proposte (nella specie, aventi ad oggetto l’accertamento della nullità di alcune clausole del rapporto di conto corrente intercorrente con la Banca convenuta e la condanna della predetta alla ripetizione di somme).
Tribunale Roma sez. III, 09/04/2016