Visite mediche; limite di altezza minima; modalità di svolgimento dell’eventuale preselezione; requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l’ammissione ai ruoli; individuazione dei limiti di età.
Indice
- 1 Concorso di ispettore tecnico-scientifico dei vigili del fuoco
- 2 Arrotondamenti dei posti ispettore tecnico-scientifico dei vigili del fuoco
- 3 I candidati ai concorsi straordinari
- 4 Ammissione senza concorso: chiamata nominativa diretta in qualità di congiunto di vittima del dovere
- 5 Concorso di vicedirettore informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
- 6 Assunzioni straordinarie di vigili del fuoco
- 7 Accesso al ruolo superiore di capo squadra e capo reparto del Corpo dei Vigili del Fuoco
- 8 Vigili del Fuoco: assunzione diretta
- 9 Possesso dei requisiti di idoneità
- 10 Esclusione dal concorso per vigili del fuoco
- 11 Verifica dei requisiti di idoneità psico-fisica
- 12 Personale dei vigili del fuoco
- 13 Riduzione dei vigenti limiti di età per l’ammissione al concorso per vigile del fuoco
- 14 Requisito dell’altezza del candidato idoneo non vincitore di un precedente concorso
- 15 Modalità di svolgimento dei concorsi: regolamentazione
- 16 Provvedimento dichiarativo dell’inidoneità di un candidato
- 17 Cardiopatia congenita o acquisita: è causa di esclusione dal concorso?
- 18 Corpo nazionale dei vigili del fuoco
- 19 Concorso vigili del fuoco: requisiti psico-fisici e attitudinali
- 20 Concorso vigili del fuoco: le valutazioni della commissione medica
Concorso di ispettore tecnico-scientifico dei vigili del fuoco
In ordine allo schema di regolamento recante « Regolamento recante modalità di svolgimento del concorso pubblico e del concorso interno per l’accesso alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 102 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 », con riguardo all’articolo 2 (Prova preselettiva), comma 2, dello schema di regolamento in esame, dove è previsto che la prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla vertenti su una serie di materie indicate di seguito, con riferimento a ciascun ambito professionale tecnico-scientifico, finalizzati ad accertare le capacità logico-deduttive e analitiche e la conoscenza delle medesime materie: a) elementi di fisica; b) elementi di chimica; c) elementi di biologia; d) matematica (algebra e geometria), si suggerisce, anche in ragione del titolo di studio richiesto per l’accesso alla qualifica, di denominare anche la quarta materia come « elementi di » matematica (algebra e geometria).
Consiglio di Stato atti norm., 07/01/2022, n.6
Arrotondamenti dei posti ispettore tecnico-scientifico dei vigili del fuoco
In ordine allo schema di regolamento recante «Regolamento recante modalità di svolgimento del concorso pubblico e del concorso interno per l’accesso alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 102 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217», con riguardo all’articolo 1 (Modalità di accesso e bando di concorso), comma 4, dello schema di regolamento in esame, dove è stabilito che al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui all’articolo 103 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, fermi restando i requisiti previsti per le categorie riservatarie di cui all’articolo 102, comma 2, del medesimo decreto legislativo, si osserva che non è indicato alcun criterio per procedere agli arrotondamenti, con riferimento al numero dei posti nel concorso pubblico e al numero dei posti destinati alle categorie riservatarie, stabilito dalla disposizione di rango primario in misura frazionaria o percentuale.
L’introduzione di una regola in argomento può essere ricompresa nell’oggetto proprio del regolamento, in funzione integrativa delle disposizioni del decreto legislativo e riconducibile alle modalità di svolgimento delle prove concorsuali. Qualora tale regola non fosse posta dal regolamento sarebbero altrimenti i singoli bandi o, nel silenzio di questi, le deliberazioni della Commissione esaminatrice a dovere decidere in argomento: si tratta di soluzione rispetto alla quale è preferibile l’individuazione di un criterio generale e astratto da parte del regolamento.
Consiglio di Stato atti norm., 07/01/2022, n.6
I candidati ai concorsi straordinari
Alle assunzioni straordinarie di vigili del fuoco non è più applicabile la normativa, in tema di statura, vigente alla data di indizione del concorso ordinario.
Consiglio di Stato sez. III, 12/07/2021, n.5276
Ammissione senza concorso: chiamata nominativa diretta in qualità di congiunto di vittima del dovere
Il soggetto assunto nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per chiamata nominativa diretta in qualità di congiunto di vittima del dovere non può essere inquadrato in qualifiche superiori senza il previo espletamento di una procedura concorsuale poiché la tutela accordata per ragioni di solidarietà sociale non può estendersi oltre quella dell’ avviamento professionale.
T.A.R. Reggio Calabria, (Calabria), 01/07/2021, n.578
Concorso di vicedirettore informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
In relazione allo schema di regolamento recante “Modalità di svolgimento del concorso pubblico per l’accesso alla qualifica di vice direttore informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 164 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217″, con specifico riguardo all’articolo 2 (Prova preselettiva), comma 5, nel quale è previsto che il numero di candidati da ammettere alle prove di esame è stabilito nel bando di concorso, fino a un numero non superiore a dieci volte quello dei posti messi a concorso, si invita l’Amministrazione, considerate le esigenze di certezza delle procedure, a valutare se non sia preferibile fissare direttamente nel regolamento la quota massima di candidati che possono essere ammessi alle prove di esame.
A tal fine, al primo periodo, dopo le parole ” Il numero” dovrebbe essere inserita la seguente “massimo” e le parole “fino a un numero non superiore a” dovrebbero essere sostituite dalle seguenti “in numero pari a”. Con riguardo all’articolo 3 (Commissione esaminatrice) dello schema di regolamento in esame, si segnala che la disposizione stabilisce che almeno due componenti della Commissione siano esperti nelle materie oggetto delle prove di esame, estranei all’amministrazione. In analoghi regolamenti (v. ad esempio il d.m. 22 aprile 2020, n. 55) è espressamente indicata per gli esperti estranei la categoria dei professori universitari.
La categoria degli “esperti” presenta una latitudine assai estesa, tale da non scoraggiare il contenzioso. Valuti l’amministrazione l’opportunità di indicare la categoria o le categorie di appartenenza degli esperti estranei, chiamati a fare parte della commissione esaminatrice, e di ampliare il numero minimo di esperti estranei, in considerazione del numero e della consistenza delle materie oggetto delle prove di esame.
Consiglio di Stato atti norm., 09/11/2020, n.1775
Assunzioni straordinarie di vigili del fuoco
Non più applicabile, alle assunzioni straordinarie di vigili del fuoco, la normativa, in tema di statura, vigente alla data di indizione del concorso ordinario.
Consiglio di Stato sez. III, 27/10/2020, n.6566
Accesso al ruolo superiore di capo squadra e capo reparto del Corpo dei Vigili del Fuoco
Dall’art. 12, d.lgs. 13 ottobre 2005 n. 217 discende che per accedere al ruolo superiore di capo squadra e capo reparto del Corpo dei Vigili del Fuoco, è necessario (ed era necessario) partecipare, in primo luogo, al previsto concorso interno per titoli, per l’ammissione al quale non rileva assolutamente l’anzianità di servizio, ma unicamente il possesso, alla data prevista, della qualifica di Vigile del Fuoco coordinatore; collocarsi in posizione utile per poter poi essere ammessi al successivo corso di formazione (anche eventualmente per scorrimento della graduatoria grazie all’utilizzo dei posti non coperti del parallelo concorso interno di cui all’art. 12, comma 1, lett. b); frequentare il corso di formazione e superare il relativo esame finale. Sicchè, oltre a potersi escludere radicalmente che il conseguimento della qualifica superiore costituisse un passaggio del tutto automatico, non può nemmeno trascurarsi di rilevare che, ancorchè l’anzianità di servizio avesse incidenza ai fini della formazione della graduatoria per l’ammissione al successivo corso di formazione, è altrettanto palese che la stessa non costituiva requisito di ammissione e, in ogni caso, che il potenziale ripescaggio mediante l’utilizzo dei posti non coperti dal parallelo concorso assicurava a chiunque per lo meno una potenziale chance di poter, comunque, partecipare al corso in questione e, in caso di conclusione dello stesso con esito positivo, di ottenere la qualifica ambita.
T.A.R. Trieste, (Friuli-Venezia Giulia) sez. I, 06/04/2020, n.115
Vigili del Fuoco: assunzione diretta
L’art. 132, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 217 del 2005 ha la ratio di circoscrivere l’ambito di operatività, altrimenti illimitato, di una previsione normativa (quella sull’assunzione mediante chiamata nominativa diretta) che costituisce eccezione al principio generale del pubblico concorso e che, se estesa illimitatamente, potrebbe essa sì costituire fonte di discriminazione rispetto alla generalità degli aspiranti a pubblico impiego. La previsione generale sull’assunzione obbligatoria prevista dal testo del citato art. 132 viene in concreto limitata, per quanto riguarda i fratelli, dalle disposizioni nel medesimo articolo richiamate che prevede l’assunzione del fratello solo se unico superstite.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 13/07/2020, n.7967
Possesso dei requisiti di idoneità
Il fatto che il ricorrente sia stato dichiarato idoneo in occasione delle visite mediche sostenute per poter fare il Vigile del Fuoco volontario, non significa che il soggetto abbia i requisiti per fare il Vigile del Fuoco di carriera, essendo i requisiti richiesti per quest’ultimo più elevati rispetto a quelli previsti per il Vigile del Fuoco volontario.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 05/03/2020, n.2936
Esclusione dal concorso per vigili del fuoco
L’esclusione di un candidato a un concorso riservato al personale volontario del Corpo dei Vigili del Fuoco deve ritenersi legittima in difetto del limite di altezza minima previsto dal D.P.C.M. 22 luglio 1987, n. 411.
Consiglio di Stato sez. III, 03/02/2020, n.870
Verifica dei requisiti di idoneità psico-fisica
La regola giurisprudenziale della necessità di accertamenti simultanei in condizioni e modalità di tempo e luogo invariabili per tutti i candidati di un pubblico concorso (nella specie, per la qualifica di Vigile del fuoco) circa il possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica può non essere applicata in caso di scorrimento della graduatoria, necessariamente sfalsato sotto il profilo temporale rispetto alle ordinarie operazioni di concorso.
Consiglio di Stato sez. III, 17/01/2020, n.184
Personale dei vigili del fuoco
Il personale dei vigili del fuoco oggetto di stabilizzazione deve svolgere esclusivamente mansioni operative e disporre delle condizioni fisiche e della professionalità necessarie per l’espletamento del servizio
Poiché le attività di ufficio competono al personale dei ruoli tecnico-professionali dei vigili del fuoco assunti con apposito concorso, il personale oggetto di stabilizzazione deve svolgere esclusivamente mansioni operative e, quindi, deve disporre delle condizioni fisiche e della professionalità necessarie per l’espletamento del servizio operativo a tutela dell’incolumità propria e delle persone coinvolte nelle operazioni di servizio.
Consiglio di Stato sez. III, 19/07/2019, n.3700
Riduzione dei vigenti limiti di età per l’ammissione al concorso per vigile del fuoco
Lo schema di regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti di età per l’ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenuto conto dell’età media elevata dei vigili del fuoco e delle disfunzioni emerse nel meccanismo di assunzione stessi, introduce, fra l’altro, una significativa riduzione dei limiti massimi di età per l’ammissione al concorso per vigile del fuoco proprio allo scopo di assumere personale con perfetta efficienza fisica e con un’età anagrafica adeguata.
Le modifiche previste ai vigenti limiti di età, individuate dall’Amministrazione nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica in materia, appaiono ragionevoli e proporzionate agli obiettivi indicati dall’Amministrazione stessa. Oltre ad alcune osservazioni di carattere formale, si raccomanda un’attenta revisione dello schema, anche al fine di eliminare refusi presenti nel testo.
Consiglio di Stato atti norm., 07/08/2019, n.2231
Requisito dell’altezza del candidato idoneo non vincitore di un precedente concorso
Per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l’idoneo inserito tra i non vincitori nella graduatoria del precedente concorso deve essere valutato, quanto alla verifica dei requisiti di idoneità, con riferimento ai parametri circa i limiti di altezza di cui alla Legge n. 2/2015 nel frattempo sopravvenuti ed immediatamente applicabili, venendo, altrimenti, ad essere frustrata la ratio posta a base della procedura straordinaria di stabilizzazione.
Consiglio di Stato sez. III, 13/12/2019, n.6232
Modalità di svolgimento dei concorsi: regolamentazione
In tema di schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 (Corpo nazionale dei vigili del fuoco), circa la regolamentazione delle modalità di svolgimento dei vari concorsi del nuovo ordinamento, laddove lo schema prevede che le modalità di svolgimento del concorso e dell’eventuale preselezione, la composizione della Commissione esaminatrice, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, i criteri di formazione della graduatoria finale siano demandati a un decreto del Capo del Dipartimento, si ritiene che per questa particolare normazione, che può incidere anche su rilevanti posizioni giuridiche soggettive, debba — come nella attuale formulazione del decreto legislativo n. 217/2005 — essere attribuita espressamente natura regolamentare, per le garanzie di buona normazione e di buona amministrazione che ciò comporta.
Consiglio di Stato atti norm., 19/09/2018, n.2221
Provvedimento dichiarativo dell’inidoneità di un candidato
E’ illegittimo, perché affetto da difetto di motivazione, il provvedimento dichiarativo dell’inidoneità di un candidato al concorso per coprire posti nel profilo di Vigile del Fuoco, adottato in ragione della rilevata presenza nel candidato di un “soffio cardiaco sistolico associato ad anomalia di movimento del lembo posteriore della valvola mitrale, suggestivo di un quadro di insufficienza mitralica confermata dall’ecocardiogramma Doppler“, che non abbia accertato se la patologia rilevata fosse causata o meno da una cardiopatia congenita o acquisita.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 01/02/2018, n.1236
Cardiopatia congenita o acquisita: è causa di esclusione dal concorso?
Ai sensi dell’art. 1 comma 2 punto 12 allegato B), d.m. 11 marzo 2008, n. 78, costituisce causa di esclusione da concorsi pubblici nella qualifica di vigile del fuoco la cardiopatia congenita o acquisita, trattandosi di previsione preucazionale che mira ad evitare che possano far parte del Corpo dei vigili del fuoco – con le notevoli sollecitazioni fisiche e psichiche da affrontare in situazioni di emergenza eccezionale – coloro che presentino patologie cardiovascolari.
Consiglio di Stato sez. III, 28/12/2017, n.6152
Corpo nazionale dei vigili del fuoco
In tema di schema di decreto legislativo concernente “Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l’ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l’ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell’articolo 8, comma l, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, si segnala che il comma 2, dell’articolo 5 del d.lg. 13 ottobre 2005 n. 217, così come novellato dall’art. 8 dello schema, non contiene più la disposizione secondo cui «i posti riservati ai sensi del presente comma e non coperti sono attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento di cui al comma 1 » (id est: alla generalità dei partecipanti in possesso dei requisiti ma non rientranti nelle quote riservate).
La Relazione illustrativa fa espressamente presente che « resta sottinteso » che i posti riservati, eventualmente non ricoperti, «saranno devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a concorso». Al riguardo, pertanto, si suggerisce di reintrodurre una puntuale previsione in tal senso, che potrebbe costituire, tra l’altro, utile presidio per limitare la possibilità di futuri contenziosi.
Consiglio di Stato comm. spec., 21/04/2017, n.918
Concorso vigili del fuoco: requisiti psico-fisici e attitudinali
E’ legittimo il d.m. 11 marzo 2008, n. 78 nella parte in cui, per l’accesso ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevede requisiti psico-fisici ed attitudinali diversi e più restrittivi rispetto a quelli richiesti per i Vigili del fuoco volontari, atteso che il più alto grado di severità selettiva per l’assunzione del vigile del fuoco in servizio permanente trova ampia giustificazione nelle più impegnative funzioni che quest’ultimo è continuamente chiamato a svolgere.
Consiglio di Stato sez. III, 13/04/2016, n.1476
Concorso vigili del fuoco: le valutazioni della commissione medica
Nelle procedure concorsuali per l’accesso al ruolo dei Vigili del fuoco la commissione medica, essendo chiamata alla rigorosa applicazione del quadro normativo vigente (bando di concorso e decreto ministeriale concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l’ammissione ai ruoli), non possiede margini di discrezionalità e deve rigorosamente attenersi alle condizioni psico-fisiche dei candidati come emergenti nel giorno previsto dalla convocazione a sottoporsi a visita medica e sulle sue valutazioni è escluso in linea generale ogni sindacato, tranne che si riscontrino eventuali macroscopici vizi attinenti alla logica ed alla razionalità delle determinazioni assunte.
Consiglio di Stato sez. III, 04/03/2016, n.887