Accertamento del possesso da parte del candidato al concorso pubblico dei requisiti psico-fisici richiesti; inidoneità fisica alla visita medica per l’arruolamento nel corpo militare; comportamento irregolare della commissione giudicatrice; esclusione del concorrente privo del requisito di moralità e di condotta.
Indice
- 1 Conseguimento delle tappe di carriera nelle Forze Armate
- 2 Giudizio negativo delle commissioni mediche
- 3 Inidoneità fisica alla visita medica
- 4 Partecipazione a concorsi pubblici
- 5 Concorso interno per l’accesso al grado di ufficiale
- 6 Reclutamento dei militari: esclusione per inidoneità fisica
- 7 Marina militare: costituzione commissioni esaminatrici
- 8 Titoli per l’accesso alla carriera militare
- 9 Concorso: esclusione motivata con riferimento all’accertato favismo
- 10 Esclusione dal concorso indetto per l’arruolamento nella Marina Militare
- 11 Reclutamento di 4015 volontari in ferma prefissata quadriennale
- 12 Voto numerico attribuito alle prove d’esame di un concorso pubblico
- 13 Concorso per l’incorporamento di volontari in ferma annuale nella Marina militare
- 14 Ricorso contro il giudizio di inidoneità fisica al servizio permanente nella Marina militare
Conseguimento delle tappe di carriera nelle Forze Armate
Il requisito dell’incensuratezza è prescritto non solo per l’accesso alla qualifica – posizione di volontario, ma anche per il suo mantenimento, costituendo causa di proscioglimento d’ufficio dalla ferma ai sensi dell’art. 8 comma 2 d.P.R. n. 332 del 1997 (sul parallelismo dei requisiti per l’accesso e il mantenimento in servizio) e pertanto costituisce condizione indefettibile per la definitiva stabilizzazione del rapporto del militare al momento del passaggio nel servizio permanente effettivo nonché per il conseguimento delle successive tappe di carriera nelle Forze Armate ai sensi dell’art. 15 comma 4 d.l.g. n. 215 del 2001 (richiamato espressamente dal bando di concorso) e previsto dall’art. 36 d.lg. n. 196 del 1995 e confermato anche successivamente dall’art. 2 l. n. 226 del 2004.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 12/11/2013, n.9619
Giudizio negativo delle commissioni mediche
In sede di accertamento del possesso da parte del candidato al concorso pubblico dei requisiti psico-fisici richiesti alcun rilievo possono assumere gli ulteriori accertamenti eventualmente effettuati successivamente dall’interessato presso altri presidi sanitari, anche pubblici, in quanto la valutazione effettuata dall’Amministrazione in ordine all’inidoneità fisica alla visita medica per l’arruolamento in un corpo militare non è suscettibile di essere contraddetta da certificazioni di parte, atteso che le Commissioni mediche dell’Amministrazione sono gli unici organi abilitati a compiere gli accertamenti selettivi del caso.
Consiglio di Stato sez. IV, 30/09/2013, n.4837
Inidoneità fisica alla visita medica
In sede di accertamento del possesso da parte del candidato al concorso pubblico dei requisiti psico-fisici richiesti alcun rilievo possono assumere gli ulteriori accertamenti eventualmente effettuati successivamente dall’interessato presso altri presidi sanitari, anche pubblici, in quanto la valutazione effettuata dall’Amministrazione in ordine all’inidoneità fisica alla visita medica per l’arruolamento in un corpo militare non è suscettibile di essere contraddetta da certificazioni di parte, atteso che le Commissioni mediche dell’Amministrazione sono gli unici organi abilitati a compiere gli accertamenti selettivi del caso.
Consiglio di Stato sez. IV, 20/09/2012, n.5039
Partecipazione a concorsi pubblici
L’art. unico, l. 26 marzo 1965 n. 229, che consente agli ufficiali in servizio permanente effettivo la partecipazione senza limiti di età ai concorsi pubblici per l’accesso alle carriere civili delle amministrazioni dello Stato, ha introdotto in via implicita un criterio di potenziale mobilità del personale militare all’interno dell’organizzazione statuale e pertanto, in quanto disposizione ampliativa della posizione di status del personale interessato, la gravità dei motivi di servizio che ai sensi dell’art. 43 ultimo comma, l. 10 aprile 1954 n. 113, può giustificare il ritardo nell’accoglimento della domanda di dimissioni, deve collegarsi a situazioni di assoluta e non eludibile necessità d’impiego dell’unità di organico presa in considerazione; detto principio trova applicazione anche nel vigore dell’attuale art. 933, d.lg. 15 marzo 2010 n. 66, che ha sostituito il cit. art. 43, l. n. 113 del 1954, malgrado il tenore apparentemente diverso della nuova norma, che sembra invertire il rapporto tra regola ed eccezione consentendo all’Amministrazione solo eccezionalmente di autorizzare la cessazione anticipata dalla ferma, essendo evidente, nel quadro di una lettura sistematica e costituzionalmente orientata della disciplina nel suo complesso, che fra le dette ipotesi eccezionali non può non rientrare anche quella di superamento di un concorso pubblico a norma della cit. l. n. 229 del 1965, tuttora in vigore.
Consiglio di Stato sez. IV, 26/03/2012, n.1746
Concorso interno per l’accesso al grado di ufficiale
È illegittimo il comportamento della Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami per l’assegnazione di posti di Guardiamarina e riservato al personale in servizio che ha penalizzato il candidato il cui comportamento era stato sempre improntato al massimo rendimento, alla massima correttezza ed ad un elevato senso del dovere e della disciplina, come emerge dalle sue note, per favorire altri concorrenti che invece avevano riportato condanne non solo di un certo rilievo e accompagnate dalla sospensione di stato, ma soprattutto concernenti specifici reati, commessi in occasione ed approfittando del proprio servizio, di particolare gravità (come quelli di truffa ex 234 c.p.m.p. in associazione con altri, per uno, e di “furto militare aggravato”, per altri) che, come tali incidono gravemente sul prestigio stesso della Forza Armata e che, in base ad una precisa disposizione del bando, costituivano fattori del tutto preclusivi alla partecipazione, in quanto incidenti negativamente nella sfera dell’onore e del senso morale, propri di chi aspira al grado di ufficiale.
Consiglio di Stato sez. IV, 23/02/2012, n.982
Reclutamento dei militari: esclusione per inidoneità fisica
È legittimo il provvedimento che esclude dal concorso per l’accesso alla qualifica di sottotenente candidati affetti da patologia che la direttiva tecnica 5 dicembre 2005, riveduta dalla direttiva tecnica 30 agosto 2007, considera causa escludente l’accesso alla suddetta procedura comparativa, essendo ininfluente che gli stessi siano già in servizio in qualità di sottufficiali e che dopo un intervento chirurgico siano stati dichiarati dalla C.m.o. incondizionatamente idonei al servizio militare, sia perché detto accertamento sanitario era riferito al ruolo e alle mansioni proprie dei sottufficiali già in servizio, e non è estensibile al caso di passaggio al ruolo di ufficiale in ragione dei più elevati impegni che esso comporta, sia perché le succitate direttive tecniche operano a tal riguardo una sostanziale distinzione tra sottufficiali ed ufficiali, richiedendo per questi requisiti fisici superiori.
Consiglio di Stato sez. IV, 07/07/2011, n.4079
Marina militare: costituzione commissioni esaminatrici
Nessuna norma impone la contestualità delle operazioni valutative delle quattro Commissioni esaminatrici incaricate di valutare i candidati nel concorso per il reclutamento di n. 4182 volontari in ferma prefissata quadriennale nell’esercito, nella marina militare e nell’aeronautica militare riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno in servizio o anche in rafferma o in congedo per fine ferma, né il procedere separatamente viola i canoni dell’efficienza, trattandosi di semplice modalità operativa rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione procedente che la prassi, peraltro, ha collaudato come rispondente all’interesse pubblico.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 21/10/2010, n.32931
Titoli per l’accesso alla carriera militare
Il combinato disposto di cui all’art. 14 comma 5, l. n. 266 del 1999, al d.P.R. n. 339 del 1982 e al d.m. 18 aprile 2002 induce a ritenere praticabile il transito nei ruoli civili dell’Amministrazione militare soltanto a fronte dell’inquadramento del personale nei ruoli delle Forze Armate e non anche nei confronti dei VFB ovvero degli aspiranti che – come il ricorrente – non hanno ancora conseguito i titoli per l’accesso alla carriera militare.
La limitazione dei destinatari del beneficio si ricava agevolmente e direttamente dall’art. 14 comma 5, l. n. 266 del 1999 ove solo si consideri che, nel momento in cui si parla di “transito” dei militari nell’impiego civile, dimostra chiaramente che il beneficio si riferisce a personale militare che sia legato all’Amministrazione da rapporto di servizio stabile e continuativo, ovvero permanente e non a termine. Il transito in servizio permanente è possibile, per fatto logico, prima ancora che giuridico, soltanto se il richiedente si sia posizionato utilmente nella relativa graduatoria a seguito della partecipazione a pubblico concorso (presupposto insussistente nella fattispecie).
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 07/04/2010, n.5728
Concorso: esclusione motivata con riferimento all’accertato favismo
È legittimo il provvedimento che esclude dal concorso per volontari a ferma quadriennale il candidato riscontrato affetto da favismo, trattandosi di carenza enzimatica in evoluzione incompatibile con il servizio militare.
Consiglio di Stato sez. IV, 04/12/2009, n.7647
Esclusione dal concorso indetto per l’arruolamento nella Marina Militare
Il provvedimento di esclusione dal concorso indetto per l’arruolamento nella Marina Militare di un numero di « volontari in ferma breve » disposto per motivi attinenti a problemi fisici del concorrente è espressione di una valutazione tecnico – discrezionale, insindacabile in sede di giurisdizione generale di legittimità, se non nei ristretti limiti della illogicità, della superficialità o incoerenza.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 01/12/2009, n.12171
Reclutamento di 4015 volontari in ferma prefissata quadriennale
Le valutazioni della Commissione in sede di concorso (nella specie, per il reclutamento di 4015 volontari in ferma prefissata quadriennale nell’Esercito, nella Marina, corpo delle capitanerie di porto e Aeronautica) costituendo espressione di un apprezzamento tecnico-discrezionale dell’organo collegiale che lo ha emesso, sono insindacabili in sede di giudizio di legittimità, sempre che il giudizio non risulti affetto da una illogicità che configuri eccesso di potere.
Consiglio di Stato sez. III, 16/10/2009, n.1834
Voto numerico attribuito alle prove d’esame di un concorso pubblico
Il voto numerico attribuito alle prove d’esame di un concorso pubblico (cui può assimilarsi la procedura per la nomina a sergente della Marina Militare, all’esito della frequenza del 12° corso allievi sergenti tenutosi presso la Scuola Sottufficiali La Maddalena), esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione, contenendo in sé stessa la sua motivazione, senza necessità di ulteriori chiarimenti e/o riferimenti a precostituiti criteri.
Difatti, la motivazione espressa in forma numerica, oltre che rispondere al principio di economicità, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni di merito compiute dalla Commissione. Non è necessario, quindi, che l’attribuzione dei punteggi sia assistita da una motivazione sulle ragioni che hanno indotto la Commissione a formulare il giudizio che il voto esprime.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 15/04/2009, n.3793
Concorso per l’incorporamento di volontari in ferma annuale nella Marina militare
È legittima l’esclusione dal concorso per l’incorporamento di volontari in ferma prefissata di un anno nella Marina militare del concorrente che risulti privo del requisito di moralità e di condotta di cui all’art. 35 comma 6 d.lg. 30 marzo 2001 n. 165, per aver presentato una dichiarazione mendace in ordine al voto conseguito con il diploma di istruzione media.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 26/04/2006, n.2965
Ricorso contro il giudizio di inidoneità fisica al servizio permanente nella Marina militare
Il ricorso contro il giudizio di inidoneità fisica al servizio permanente nella Marina militare, in relazione al concorso appositamente bandito dal ministero della difesa, rientra nella competenza del Tar del Lazio, determinando l’esclusione dal concorso i cui effetti non sono localizzabili nella circoscrizione del tribunale in cui l’interessato risiede.
Consiglio di Stato sez. IV, 15/05/2002, n.2609