Atti di riproduzione temporanea, su un lettore multimediale, di un’opera tutelata dal diritto d’autore ottenuta via streaming; collegamenti ipertestuali che forniscono l’accesso ad opere protette rese accessibili su un altro sito Internet senza l’autorizzazione del titolare.
Indice
Violazione diritto d’autore da parte dei gestori di piattaforme online
I gestori di piattaforme online non effettuano essi stessi una comunicazione al pubblico dei contenuti protetti dal diritto d’autore che i loro utenti mettono illecitamente in rete. Tuttavia, i gestori effettuano una siffatta comunicazione in violazione del diritto d’autore se contribuiscono, al di là della semplice messa a disposizione delle piattaforme, a dare al pubblico accesso a tali contenuti. A stabilirlo in una lunga e articolata sentenza è la Corte di giustizia dell’unione europea relativa alla vicenda di un produttore musicale che aveva citato in giudizio YouTube dinanzi ai giudici tedeschi, per la messa in rete, nel 2008, senza autorizzazione di vari fonogrammi sui quali afferma di detenere diversi diritti, nonché alla vicenda di un editore che aveva citato in giudizio la Cyando, sempre dinanzi ai giudici tedeschi, per la messa in rete sulla piattaforma di hosting e di condivisione di file Uploaded, nel 2013, di diverse opere sulle quali deteneva diritti esclusivi.
Corte giustizia UE grande sezione, 22/06/2021, n.682
Il divieto di framing
L’art. 3, par. 1, della direttiva 2001/29/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che costituisce una comunicazione al pubblico ai sensi di tale disposizione il fatto di incorporare, mediante la tecnica del framing, in una pagina Internet di un terzo, opere protette dal diritto d’autore e messe a disposizione del pubblico in libero accesso con l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore su un altro sito Internet, qualora tale incorporazione eluda misure di protezione contro il framing adottate o imposte da tale titolare (la Corte si è così pronunciata risolvendo una pregiudiziale sulla liceità del framing, attuato in deroga alle misure protettive adottate dal titolare del copyright e senza il suo preventivo consenso, sollevata dalla Corte federale di Giustizia tedesca nell’ambito di una lite tra una biblioteca digitale ed una società di gestione collettiva dei diritti di autore specializzata in opere visive).
Corte giustizia UE grande sezione, 09/03/2021, n.392
Documento coperto da copyright
L’art. 3, par. 1, della direttiva 2001/29/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «comunicazione al pubblico», prevista in tale disposizione, non riguarda la trasmissione a un organo giurisdizionale, per via elettronica, di un’opera protetta, come elemento di prova nell’ambito di un procedimento giudiziario tra privati (la Corte si è così pronunciata in una controversia in cui il difensore del convenuto aveva trasmesso via mail al giudice di primo grado, quale elemento di prova, una pagina del sito web dell’attore, in cui era contenuta una fotografia tutelata dal diritto d’autore).
Corte giustizia UE sez. V, 28/10/2020, n.637
Foto reperibile su Internet e violazione dei diritti d’autore
La fotografia che appare su numerosi siti Internet, senza alcun riferimento espresso allo scatto della stessa da parte del titolare che si riservava i diritti d’autore, non integra il reato. (Nel caso di specie la fotografia era stata reperita da un sito Internet straniero ove nella dizione in basso alla fotografia di era iscritto che proveniva da un archivio della Regione Italiana senza fare riferimento alcuno al soggetto che l’aveva scattata e che aveva denunciato la violazione del diritto d’autore).
Tribunale La Spezia sez. uff. indagini prel., 04/07/2019
Violazione del diritto d’autore mediante pubblicazione di hyperlink
Deve considerarsi illecita la diffusione di opere protette dal diritto d’autore, mediante la pubblicazione dei c.d. hyperlink (nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto illecita la presenza, su un profilo Facebook, di collegamenti ipertestuali a sequenze di immagini tratte da una serie animata trasmessa dalle reti televisive RTI, riconoscendo la responsabilità del social network, quantomeno con condotta omissiva, per le violazioni poste in essere dagli utenti ).
L’atto di collocare un collegamento ipertestuale verso un’opera illegittimamente pubblicata su Internet costituisce una “comunicazione al pubblico”, ai sensi dell’art, 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29; parimenti, la messa in rete di un’opera protetta dal diritto d’autore su un sito Internet diverso da quello sul quale è stata effettuata la comunicazione iniziale con l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore deve essere qualificata come messa a disposizione di un pubblico nuovo di siffatta opera.
Tribunale Roma sez. IX, 15/02/2019, n.3512
Divieto di pubblicazione delle foto di siti web free senza una nuova autorizzazione dell’autore
La nozione di “comunicazione al pubblico”, ai sensi dell’art. 3, par. 1, della Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società d’informazione, deve essere interpretata nel senso che essa ricomprende la messa in rete su un sito internet di una fotografia precedentemente pubblicata, senza restrizioni atte ad impedire che venisse scaricata e con l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore, su un altro sito internet.
Corte giustizia UE sez. II, 07/08/2018, n.161
Riproduzione e diffusione di opere protette dal diritto d’autore
Il reato di riproduzione e diffusione di opere protette dal diritto d’autore è configurabile esclusivamente in presenza di un fine di lucro, che costituisce carattere essenziale della fattispecie delittuosa in questione e consiste in un guadagno economicamente apprezzabile o in un incremento patrimoniale da parte dell’autore del fatto, che non può identificarsi con un vantaggio di altro genere, non suscettibile di valutazione dal punto di vista economico. (Nel caso di specie, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la sentenza con la quale il tribunale aveva assolto l’imputato, gestore di una web radio, dal reato di cui all’art. 171-ter, comma 1, lett. a) e d), l. 22 aprile 1941, n. 633, non avendo rilevato nella condotta contestata – consistente nell’aver trasmesso brani musicali, costituenti opere dell’ingegno protette dal diritto d’autore, corrispondendo solo in parte quanto spettante alla Siae e non pagando i diritti al consorzio fonografici – alcun fine di lucro, dal momento che le uniche inserzioni pubblicitarie, peraltro non remunerate, risultavano a favore di enti no profit, e non erano stati conseguiti ricavi di altra natura).
Cassazione penale sez. III, 28/09/2018, n.1652
Carattere creativo e tutelabilità autorale
Non sono suscettibili di tutela alla stregua del diritto d’autore, in quanto costituenti mere informazioni prive di carattere creativo, le condizioni d’uso e di accesso ad un sito Internet di carattere giuridico, c.d. disclaimer, così come il neologismo “pronunzie paragiurisdizionali”.
Corte appello Napoli Sez. spec. Impresa, 27/01/2017
Pubblicazione di opere senza l’autorizzazione del titolare
Le disposizioni dell’articolo 5, paragrafi 1 e 5, della direttiva 2001/29 devono essere interpretate nel senso che atti di riproduzione temporanea, su un lettore multimediale come quello di cui al procedimento principale, di un’opera tutelata dal diritto d’autore ottenuta via streaming su un sito web appartenente a un terzo che offre tale opera senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore non soddisfano i requisiti indicati nelle menzionate disposizioni.
Corte giustizia UE sez. II, 26/04/2017, n.527
Violazione delle leggi sul diritto d’autore
In tema di violazione delle leggi sul diritto d’autore, il gestore di un sito che mette a disposizione del pubblico (mediante visione in streaming o download) un vasto catalogo multimediale di opere cinematografiche e televisive, tutelate dal diritto d’autore, senza le licenze di sfruttamento rilasciate dalla Siae, è punibile ai sensi dell’art. 171-ter, comma 2, lett. a-bis) L. n. 633/1941 solo se risulti provata la finalità di lucro, che costituisce un requisito essenziale di punibilità.
Per fine di lucro deve intendersi l’intento del file sharer di trarre dalla comunicazione al pubblico, per il tramite della messa in condivisione in rete di opere protette, un guadagno economicamente apprezzabile e non un mero risparmio di spesa.
Tribunale Frosinone, 07/02/2017, n.181
Apposizione di link a materiale pubblicato su altro sito
L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, dev’essere interpretato nel senso che, per stabilire se il fatto di collocare su un sito Internet collegamenti ipertestuali verso opere protette, liberamente disponibili su un altro sito Internet senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore, costituisca una «comunicazione al pubblico» ai sensi di detta disposizione, occorre determinare se tali collegamenti siano forniti senza fini di lucro da una persona che non fosse a conoscenza, o non potesse ragionevolmente esserlo, dell’illegittimità della pubblicazione di tali opere su detto altro sito Internet, oppure se, al contrario, detti collegamenti siano forniti a fini di lucro, ipotesi nella quale si deve presumere tale conoscenza (fattispecie relativa alla controversia circa la messa a disposizione su un sito olandese di collegamenti ipertestuali verso altri siti per la consultazione di fotografie realizzate per una rivista).
Corte giustizia UE sez. II, 08/09/2016, n.160
La nozione di comunicazione al pubblico
Il sito internet che consente di effettuare un link a un altro sito, il quale contiene opere protette, non commette alcuna violazione del diritto d’autore dei titolari se il sito che riproduce le opere è accessibile senza alcuna restrizione. In questi casi, infatti, non si verifica una comunicazione al pubblico perché le opere non sono comunicate a un pubblico nuovo. Gli Stati membri non possono ampliare la nozione di comunicazione al pubblico presente nella direttiva Ue n. 29 del 2001 anche quando tale possibilità è accordata da trattati internazionali per non compromettere il mercato interno.
Corte giustizia UE sez. IV, 13/02/2014, n.466
Servizi del fornitore di accesso ad Internet
L’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, dev’essere interpretato nel senso che un soggetto che metta a disposizione del pubblico su un sito Internet materiali protetti senza l’accordo del titolare dei diritti, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva, utilizza i servizi del fornitore di accesso ad Internet dei soggetti che consultano tali materiali, il quale deve essere considerato un intermediario ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29 (fattispecie relativa a una domanda diretta a bloccare l’accesso a un sito Internet che metteva a disposizione del pubblico taluni film di alcune case cinematografiche senza il loro consenso).
Corte giustizia UE sez. IV, 27/03/2014, n.314
Sito Internet del titolare del diritto d’autore
Gli art. 4, par. 2, e 5, par. 1, della direttiva 2009/24 devono essere interpretati nel senso che, in caso di rivendita di una licenza di utilizzazione che implichi la rivendita di una copia di un programma per elaboratore scaricata dal sito Internet del titolare del diritto d’autore, licenza che era stata inizialmente concessa al primo acquirente dal titolare medesimo senza limitazione di durata ed a fronte del pagamento di un prezzo diretto a consentire a quest’ultimo di ottenere una remunerazione corrispondente al valore economico della copia della propria opera, il secondo acquirente della licenza stessa, al pari di ogni suo acquirente successivo, potrà avvalersi dell’esaurimento del diritto di distribuzione previsto dall’art. 4, par. 2, della direttiva medesima e, conseguentemente, potrà essere considerato quale legittimo acquirente di una copia di un programma per elaboratore, ai sensi del successivo art. 5, par. 1, di tale direttiva, beneficiando del diritto di riproduzione previsto da quest’ultima disposizione (la Corte si è così pronunciata nella controversia in merito alla commercializzazione da parte di una società di licenze usate di programmi per elaboratore realizzati da altra società).
Corte giustizia UE grande sezione, 03/07/2012, n.128
Motore di ricerca e gestione dei dati memorizzati
In mancanza di un ruolo “attivo” sulla conoscenza e controllo dei dati memorizzati, e senza conoscibilità della eventuale natura illecita di tali dati, il motore di ricerca non è responsabile dei contenuti immessi da terzi in rete, anche laddove gli stessi siano raggiungibili in quanto risultanti delle ricerche effettuate sullo stesso motore. Il requisito della conoscibilità effettiva della pretesa illiceità dei contenuti online, necessario ai fini della valutazione di responsabilità dell’I.s.p., non può essere dimostrato unilateralmente dalla parte che assume la lesione, ma è necessario che un organo giurisdizionale competente ne dichiari la effettiva illiceità dei dati o ne ordini la rimozione.
Tribunale Firenze, 25/05/2012
Diritto d’autore e diritti connessi nella società dell’informazione
La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, in particolare il suo art. 5, nn. 2, lett. b), e 5, deve essere interpretata nel senso che l’utente finale che effettua, a titolo privato, la riproduzione di un’opera protetta deve, in linea di principio, essere considerato il debitore dell’equo compenso previsto al suddetto n. 2, lett. b).
Tuttavia, è consentito agli Stati membri istituire un prelievo per copia privata a carico dei soggetti che mettono a disposizione di detto utente finale apparecchiature, dispositivi o supporti di riproduzione, dato che tali soggetti possono ripercuotere il costo del citato prelievo sul prezzo della messa a disposizione pagato dall’utente finale (la Corte ha affermato il suesposto principio nella controversia vertente tra l’organismo olandese, incaricato di riscuotere il prelievo per copia privata posto a carico del fabbricante o importatore del supporto di riproduzione, e una società con sede in Germania, che vendeva via Internet supporti di riproduzione vergini, proprio nei Paesi Bassi. Tale società però non pagava alcun prelievo per copia privata per i supporti venduti, né nei Paesi Bassi né in Germania).
Corte giustizia UE sez. III, 16/06/2011, n.462
Vorrei scaricare delle foto da internet ma mi domando se posso farlo o rischio di violare la legge?
Il fatto che una persona o un sito abbia pubblicato un’immagine non significa che questa sia utilizzabile da tutti. Anche laddove non dovesse essere presente il nome dell’autore dello scatto o la dicitura “riproduzione riservata”, si tratta comunque di un’opera tutelata dal diritto d’autore. Quindi, in tali casi, devi sempre chiedere il permesso sia al titolare del sito che al creatore dell’opera. Il quale potrebbe giustamente chiederti un indennizzo.Non tutte le foto però sono tutelate dal diritto d’autore; alcune di esse infatti possono essere prelevate senza bisogno di consenso. Sono le immagini prive di valore creativo, sia pur minimo. Gli scatti a cui l’autore non ha impresso alcuna personalizzazione, le semplici riproduzioni meccaniche di un oggetto, non sono protette dal copyright. Così, ad esempio, se fotografi una strada o un palazzo e non usi filtri o non scegli una particolare angolatura, non potrai rivendicare un’esclusiva sulla pubblicazione della stessa. Tanto per essere più chiari, lo scatto fatto senza alcun tocco artistico può essere utilizzato da chiunque. Tutte le altre invece sono considerate “opere fotografiche” protette dalla legge a prescindere da una esplicita indicazione del creatore a margine della foto stessa; pertanto sono soggette alle restrizioni del diritto d’autore.
Buongiorno,
non riesco a trovare il testo della citazione “Tribunale La Spezia sez. uff. indagini prel., 04/07/2019”, è possibile ricevere il link di tale documento?
Grazie