Contratto di riparazione di un’autovettura; danni occorsi ad un veicolo mentre era in autofficina; divergenza tra le spese per la riparazione risultanti dalla fattura prodotta e i prezzi medi correnti.
Indice
Revisione e concorso in falsità ideologica
Integra un’ipotesi di concorso in falsità ideologica in atto pubblico la condotta del proprietario di un autoveicolo che istighi il proprietario, amministratore o collaboratore di un’officina autorizzata alla revisione – investito, come tale, della qualità di pubblico ufficiale – ad attestare falsamente sul libretto di circolazione l’avvenuta revisione, dando atto che sono state compiute tutte le operazioni all’uopo necessarie, con esito positivo quanto alle prove di regolarità delle parti esaminate.
Cassazione penale sez. V, 20/01/2020, n.17348
Il titolare di autofficina
In tema di reati omissivi colposi, il titolare di un’autofficina assume, in base al contratto di riparazione di un’autovettura, una posizione di garanzia limitata agli eventi collegati ai lavori necessari a rendere efficiente e sicura la circolazione del veicolo.
(Nella fattispecie, la Corte ha escluso la configurabilità di una posizione di garanzia in capo al titolare di un’autofficina per l’omessa esecuzione delle convenute opere di ripristino della funzionalità degli “air bag”, causa delle lesioni riportate dalla persona in un sinistro stradale, ritenendo che il volontario ritiro del veicolo, da parte della persona offesa, a fronte del ritardo nell’esecuzione dei lavori, con la consapevolezza della sua mancata riparazione, avesse determinato la cessazione dell’obbligo di protezione derivante dal contratto).
Cassazione penale sez. IV, 23/05/2019, n.46191
Responsabilità dell’officina: esclusione
Deve essere esclusa la responsabilità dell’amministratore di un’officina meccanica per insussistenza del fatto in relazione alle gravi lesioni personali subite da una cliente in un sinistro stradale, posto che la donna aveva ritirato l’auto nonostante fosse stata messa al corrente del fatto che la riparazione dell’airbag non era stata completata.
Cassazione penale sez. IV, 23/05/2019, n.46191
Il termine di prescrizione previsto per il contratto d’opera
Il termine di prescrizione previsto per il contratto d’opera è annuale (la Corte, ha ritenuto che nella specie, relativa ai danni occorsi ad una autovettura mentre era in autofficina, non fosse ammissibile la tesi della riconducibilità della prestazione d’opera al concetto di autonoma responsabilità extracontrattuale da custodia).
Cassazione civile sez. II, 30/01/2017, n.2292
La cessazione dell’attività di autorimessa e autofficina
E’ legittimo il provvedimento con cui il Comune ordina la cessazione dell’attività di deposito e autorimessa di autovetture e di autofficina adottato nei confronti della società che ha intrapreso le attività di laboratorio di autofficina e di autorimessa pubblica perseguite senza aver presentato all’Amministrazione la SCIA, successivamente inoltrata, svolgendo le attività su area sottoposta a vincolo archeologico, pur essendo sprovvista di parere preventivo obbligatorio dell’organo preposto (richiesto e in attesa di rilascio, con possibile attivazione degli strumenti di tutela specifici riguardo l’asserito mancato riscontro), fermo restando ogni ulteriore atto e procedimento da parte dell’Amministrazione Comunale resistente e delle Autorità coinvolte nella fattispecie.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 05/07/2016, n.7707
Rca: risarcibilità delle spese di riparazione
Poiché il risarcimento del danno patrimoniale ha la funzione di reintegrare il patrimonio del danneggiato nella esatta misura della sua lesione, le spese sostenute per le riparazioni dell’autoveicolo, che ha subìto danni in un incidente stradale, sono rimborsabili solo per la parte che corrisponde ai correnti prezzi di mercato, a meno che il maggiore esborso non sia giustificato da particolari circostanze oggettive (ad esempio: esistenza nella zona di una sola autofficina qualificata) e queste siano state provate dall’interessato, che non può di conseguenza, a fondamento della sua pretesa risarcitoria, limitarsi a produrre la documentazione di spese, da lui sostenute, non corrispondenti ai costi correnti, secondo una valutazione del giudice di merito, fondata su nozioni di comune esperienza o su dati acquisiti con consulenza tecnica di ufficio.
(Nella fattispecie la parte ricorrente aveva rilevato una divergenza tra le spese per la riparazione del veicolo, quali risultanti dalla fattura prodotta, e i prezzi medi correnti in una determinata provincia e praticati dalle carrozzerie ivi operanti in relazione, in particolare, al costo della manodopera).
Cassazione civile sez. VI, 13/05/2016, n.9942
Veicolo assicurato e danneggiato presso un’autofficina
È nulla in quanto vessatoria per violazione degli art. 1341 c.c., 33 e 36 d.lg. n. 206 del 2005 (c.d. codice del consumo) la clausola “riparazione comfort” di contratto r.c.a. che preveda l’obbligo a carico del contraente di riparare il veicolo assicurato e danneggiato presso una carrozzeria o un’autofficina convenzionata, e fissi una franchigia del 10% nel caso di riparazione dello stesso presso una carrozzeria o un’autofficina non convenzionata.
Giudice di pace Pordenone, 04/01/2016, n.3
Gomme dell’autovettura conservate nell’autofficina
In tema di trasporto di rifiuti non autorizzato costituisce reato e non illecito amministrativo l’aver trasportato, anche se occasionalmente, pneumatici da parte del titolare di un’officina che ripara gomme, rivestendo la qualifica di titolare di impresa. (Nel caso di specie, l’imputato aveva dichiarato che le gomme erano della propria autovettura e le aveva solo conservate nell’autofficina).
Tribunale Benevento, 04/11/2015, n.1283
Camion in riparazione parcheggiato davanti ad un’autofficina
In caso di sinistro verificatosi per la presenza di un camion in riparazione parcheggiato davanti ad una autofficina in modo da occupare gran parte della carreggiata, va riconosciuta la responsabilità sia in capo al titolare dell’autofficina, per non aver spostato il mezzo, sia in capo al proprietario per aver effettuato un parcheggio pericoloso.
Cassazione civile sez. III, 09/06/2014, n.12896
Officina autorizzata alla revisione delle auto
Integra gli estremi del reato di falsità ideologica in atto pubblico la condotta di colui che, in qualità di proprietario, amministratore o collaboratore di un’officina autorizzata alla revisione delle auto, attesti falsamente sul libretto di circolazione l’avvenuta revisione delle auto, in quanto contiene l’attestazione del pubblico ufficiale di un’attività direttamente compiuta o di un fatto avvenuto alla sua presenza; si tratta, infatti, di attività della p.a. disciplinata da norme di diritto pubblico (art. 80, commi 1 e 16, c. strad.) di guisa che a coloro che la svolgono è riservata la qualifica di pubblici ufficiali in quanto formano o concorrono a formare la volontà della p.a. per mezzo dei poteri certificativi ad essi conferiti dalla legge.
Cassazione penale sez. V, 07/03/2008, n.14256
Contratto autofficina
Il contratto in virtù del quale un’autofficina si impegni a concedere uno spazio recintato per il parcheggio quotidiano di alcuni automezzi nonché ad effettuare periodicamente le necessarie riparazioni e manutenzioni degli automezzi stessi, configura un contratto misto, in cui coesistono elementi del contratto d’opera e del contratto di parcheggio, dal quale scaturisce l’obbligo di custodia e la consequenziale responsabilità per il caso di perimento degli automezzi, laddove il custode non sia in grado di provare che l’evento pregiudizievole si sia verificato per causa a lui non imputabile, perché estranea alla sua sfera organizzativa.
Tribunale Venezia sez. III, 02/05/2007
L’accumulo di carcasse di veicoli e parti di essi
L’accumulo di carcasse di veicoli e parti di essi nei pressi della rivendita di autofficina meccanica e carrozzeria costituisce una discarica di rifiuti speciali che, se non autorizzata, integra l’ipotesi criminosa del reato dell’art. 25 d.P.R. 10 settembre 1982 n. 915.
Pretura Spoleto, 21/02/1997
Destinazione dell’immobile locato da deposito commerciale ad autofficina
Poiché l’art. 80 della legge n. 392 del 1978 deve trovare applicazione anche in caso di passaggio da una utilizzazione economico-produttiva dell’immobile non comportante contatti diretti con il pubblico dei consumatori ad altro uso che comporti tale genere di contatti, può essere dichiarato risolto il contratto di locazione allorquando si accerti che il conduttore abbia attuato un mutamento di destinazione dell’immobile locato da deposito commerciale ad autofficina senza che sia preliminarmente necessario verificare la non scarsa importanza dell’inadempimento del conduttore essendo la gravità di tale inadempimento oggetto di una presunzione “iuris ed de iure” ai sensi dell’art. 80 della legge n. 392 del 1978.
Tribunale Milano, 27/10/1994
L’ammontare dei ricavi di un’autofficina
È legittimo l’avviso di accertamento che ridetermina l’ammontare dei ricavi di un’autofficina in base al numero dei dipendenti e alla tariffa oraria praticata alla clientela.
Comm. trib. reg. Trieste sez. I, 04/12/1992, n.199
Una volta una signora mi ha tamponato e non voleva compilare la contestazione amichevole. I danni che aveva procurato alla mia auto non erano indifferenti così ci siamo accordati sul fatto che lei pagasse le riparazione all’autofficina e alla carrozzeria così si evitava l’aumento dell’assicurazione.