Accordo con il quale una parte assume l’onere economico derivante da un tributo; esercizio dell’autonomia privata per il perseguimento di interessi meritevoli di tutela.
Indice
- 1 Accollo interno e accollo esterno: differenza
- 2 Accollo: è assoggettabile all’imposta di registro?
- 3 Cos’è l’accollo interno?
- 4 Accollo del debito di imposta ed accollo civilistico
- 5 Accollo: adesione del creditore ed effetti
- 6 Regime di solidarietà tra accollante ed accollato
- 7 Accollo interno e accollo esterno: momenti di perfezionamento degli accordi
- 8 Accordo con cui una parte si obbliga a tenere indenne l’altra da pretese fiscali
- 9 Mancato pagamento del debito assunto
- 10 Azione revocatoria e accollo interno
- 11 Accollo interno: è volto ad arricchire il debitore originario?
- 12 L’efficacia dell’accollo interno nei confronti del creditore
- 13 Accollo interno non liberatorio
- 14 Pattuizione degli interessi ultralegali e accollo
- 15 Accollo assunto per spirito di liberalità
- 16 Accollo interno: gli effetti
- 17 L’obbligo specifico di pagare il debito come terzo
- 18 Accollo interno: cos’è?
Accollo interno e accollo esterno: differenza
In tema modificazione del lato soggettivo dell’obbligazione, l’accollo c.d. semplice o interno, non previsto dal codice civile, si distingue dall’accollo c.d. esterno, previsto viceversa dall’art. 1273 c.c., poiché il primo non attribuisce alcun diritto al creditore e non modifica i soggetti dell’originaria obbligazione, a differenza del secondo, che configura un contratto a favore del terzo, con la conseguenza che nell’accollo interno il terzo assume obbligazioni e risponde del relativo adempimento nei confronti del solo accollato e non anche nei confronti del creditore, che resta del tutto estraneo all’accordo anche quando vi aderisca, derivando da tale adesione il solo effetto di rendere irrevocabile la relativa stipulazione senza assumere carattere necessario ai fini della modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio.
Cassazione civile sez. II, 03/12/2021, n.38225
Accollo: è assoggettabile all’imposta di registro?
In materia di procedure concorsuali, ai sensi dell’art. 21, terzo comma, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, l’accollo non costituendo un negozio autonomo, ma un mero atto accessorio, alla stregua di una clausola negoziale del debito accollato, oggetto dell’atto concordato, non è assoggettabile a tassazione, ai fini dell’imposta di registro, poiché diversamente si configurerebbe una violazione del divieto di doppia imposizione, derivante dall’applicazione dell’imposta di registro sul debito accollato e sull’accollo stesso.
Comm. trib. prov.le Milano sez. V, 22/11/2021, n.4404
Cos’è l’accollo interno?
L’accordo in virtù del quale una parte si impegna a tenere indenne l’altra da ogni pretesa fiscale ha natura di accollo interno, come tale rilevante solo tra i privati stipulanti e non nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, non avendo effetto sul rapporto fra contribuente e P.A. o sul potere impositivo di quest’ultima. Esso è, pertanto, valido e la controversia che lo riguarda è devoluta alla giurisdizione ordinaria. Tale accordo non è nullo in quanto non viola il divieto di patti dispositivi del tributo, posto che si limita a ripartirne le conseguenze economiche, senza incidere sull’obbligazione originaria o porre in essere una successione nel lato passivo della medesima. Inoltre il negozio in esame è legittimo perché comunque dotato di una causa, ancorché variabile, e, non essendo riconducibile allo schema della donazione diretta (ma, eventualmente, di quella indiretta, ove non vi sia uno scambio con un corrispettivo), non deve neppure rispettare i requisiti di forma per essa stabiliti.
Tribunale Roma sez. XIII, 26/07/2021, n.12929
Accollo del debito di imposta ed accollo civilistico
Nell’accollo civilistico il debitore ed il terzo accollante convengono che quest’ultimo assuma su di sé il debito dell’altro ed il creditore può aderire a tale accodo, concedendo la liberazione del debitore originario. Al contrario, nell’accollo del debito di imposta non è prevista l’adesione del creditore titolare del credito di imposta. L’art. 8, comma 2, legge 212/2000 si limita, infatti, a prevedere l’ammissibilità dell’accollo del debito di imposta altrui stabilendo che ciò avvenga senza liberazione del debitore originario. Da ciò deriva che quest’ultimo conserva la qualità di soggetto passivo del rapporto tributario con l’ulteriore conseguenza che l’amministrazione tributaria non può esercitare nei confronti dell’accollante i poteri di accertamento ed esazione.
Tribunale Modena sez. lav., 22/06/2021, n.299
Accollo: adesione del creditore ed effetti
Stante quanto disposto dall’art. 1273, comma 2, c.c., la convenzione di accollo esplica effetti solo nei rapporti interni tra coloro che lo hanno pattuito e non, in mancanza di un’espressa adesione da parte del creditore, anche nei confronti di quest’ultimo. Di talché, il creditore potrà continuare a pretendere il pagamento direttamente dall’originario debitore. La mera adesione del creditore alla convenzione di accollo, in mancanza della manifestazione di volontà espressa ed inequivoca volta a liberare l’originario debitore, implica solo, in funzione rafforzativa del credito, l’effetto di degradare l’obbligazione di costui a sussidiaria ed il conseguente onere del creditore di chiedere preventivamente l’adempimento all’accollante.
Corte appello Napoli sez. III, 20/05/2020, n.1794
Regime di solidarietà tra accollante ed accollato
In caso di accollo cumulativo, il regime di solidarietà tra accollante ed accollato comporta che la rinunzia del secondo alla prescrizione non sia opponibile al primo, ai sensi dell’art. 1310 c.c.
Cassazione civile sez. lav., 24/04/2020, n.8166
Accollo interno e accollo esterno: momenti di perfezionamento degli accordi
L’accollo è ricondotto allo schema del contratto a favore di terzo previsto dall’articolo 1411 c.c.: a seconda che il creditore aderisca o no all’accollo questo è esterno o interno. Nell’accollo interno o semplice – non previsto espressamente dal codice e riconducibile all’esercizio dell’autonomia privata per il perseguimento di interessi meritevoli di tutela – l’accollante non assume alcuna obbligazione verso il creditore, il quale non può quindi pretendere l’adempimento da lui, con la conseguenza che la convenzione di accollo può essere modificata o revocata in qualsiasi momento dalle parti che l’hanno stipulata, mentre l’accollante risponde dell’inadempimento nei confronti dell’accollato e non pure del creditore, che rimane terzo estraneo all’accollo.
In base all’articolo 1411 c.c. l’accollo esterno si perfeziona con l’accordo tra accollato ed accollante, mentre l’adesione del creditore costituisce elemento ulteriore ed eventuale che comporta l’estensione a lui degli effetti dell’accordo. Pur essendo perfetto e produttivo di effetti indipendentemente dall’adesione del creditore, è solo con questa che l’accollo diventa irrevocabile e genera obbligazioni verso il creditore.
L’accollo esterno è liberatorio, se il creditore, manifestando la propria adesione, dichiara di liberare l’accollato, e cumulativo nel caso opposto; con la conseguenza che nel primo caso l’obbligazione si trasferisce all’accollante e nel secondo rimane anche a carico dell’accollato.
L’adesione del creditore, pertanto, non basta a liberare l’accollato, essendo a questo fine richiesta una espressa manifestazione di volontà del creditore o, per lo meno, una specifica previsione della convenzione di accollo. L’accollo cumulativo, insomma, costituisce la fattispecie legale prevista dall’ordinamento e l’acquisto di un altro creditore in aggiunta a quello originario rappresenta l’effetto naturale del negozio, derogabile mediante manifestazione di volontà del creditore.
Tribunale Catania sez. IV, 03/04/2020, n.1234
Accordo con cui una parte si obbliga a tenere indenne l’altra da pretese fiscali
L’accordo con il quale una parte si obbliga a tenere indenne l’altra da ogni pretesa fiscale (nella specie, relativa ad un immobile assegnato in forza di un accordo divisorio) ha natura di accollo interno, rilevante esclusivamente tra i privati stipulanti e non verso l’Amministrazione finanziaria, non avendo effetto sull’individuazione del soggetto passivo, sul rapporto fra contribuente e P.A. o sul potere impositivo di quest’ultima. Esso è, pertanto, valido e la controversia che lo riguarda è devoluta alla giurisdizione ordinaria.
Tale accordo, diversamente dall’intesa che trasferisca l’onere dell’imposta, regolandone i presupposti in modo difforme dalla legge, non è nullo in quanto non viola il divieto, prescritto dall’art. 27 del d.P.R. n. 643 del 1972, di patti dispositivi del tributo, atteso che si limita a ripartirne le conseguenze economiche, senza incidere sull’obbligazione originaria o porre in essere una successione nel lato passivo della medesima (come si evince dall’art. 8 della l. n. 212 del 2000, che prevede come l’obbligazione tributaria possa estinguersi mediante accollo non liberatorio).
Inoltre, il negozio in esame è legittimo perché comunque dotato di una causa, ancorché variabile, e, non essendo riconducibile allo schema della donazione diretta (ma, eventualmente, di quella indiretta, ove non vi sia uno scambio con un corrispettivo), non deve neppure rispettare i requisiti di forma per essa stabiliti.
Cassazione civile sez. III, 21/02/2020, n.4589
Mancato pagamento del debito assunto
L’istituto codicistico dell’accollo si caratterizza per la necessaria adesione dei creditori; qualora tale adesione non vi sia, in mancanza di qualunque allegazione, oltre che dimostrazione, al riguardo, consegue che, in caso di mancato pagamento del debito assunto, da parte dell’accollante, trova applicazione la disciplina generale in tema di inadempimento contrattuale. In tale ultimo caso si parla di accollo interno (o semplice), che è figura di origine dottrinaria, non disciplinata dagli articoli 1273 e seguenti del codice civile, i quali concernono invece l’accollo esterno.
Tribunale Milano sez. XIII, 10/02/2020, n.1195
Azione revocatoria e accollo interno
Sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’azione revocatoria proposta da una banca in relazione al contratto stipulato dal fideiussore, e amministratore unico, di una società cliente dell’attrice, che aveva venduto a terzi l’unico immobile di sua proprietà per un prezzo da pagare in parte con accollo interno, in capo agli acquirenti, del mutuo gravante sul bene e in parte mediante compensazione con un dedotto precedente credito, a fondamento del quale veniva posta una cambiale di cui nel giudizio non era stato possibile verificare la data effettiva di rilascio.
Tribunale Roma, 06/02/2020
Accollo interno: è volto ad arricchire il debitore originario?
In materia di donazioni, la differenza fra donazioni dirette e indirette risiede non nell’effetto pratico che da esse deriva, che è identico, bensì nel mezzo con il quale viene attuato il fine di liberalità. Nella donazione indiretta, infatti, fermo restando il fine di arricchimento di una parte, il mezzo può essere il più vario, nei limiti consentiti dall’ordinamento. Nella tipologia della liberalità indiretta può, quindi, rientrare anche l’accollo interno volto ad arricchire il debitore originario.
Tribunale Pordenone, 02/03/2018, n.185
L’efficacia dell’accollo interno nei confronti del creditore
Il creditore, pur non partecipe al patto di accollo tra il debitore ed il terzo, può aderirvi, ai sensi dell’art. 1273 c.c., in un momento successivo.
Cassazione civile sez. II, 29/11/2018, n.30938
Accollo interno non liberatorio
Integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale la condotta dell’amministratore che trasferisce un bene immobile dal patrimonio della società fallita a quello di altra società, la quale si limiti ad assumere l’accollo del mutuo contratto dalla fallita per l’acquisto del predetto immobile, qualora si tratti di mero accollo interno non liberatorio.
(In motivazione, la Corte ha chiarito che in tal caso la società fallita si priva di un bene del suo patrimonio senza adeguata contaropartita, poichè il debito corrispondente al valore del mutuo continua a gravare su di essa).
Cassazione penale sez. V, 15/09/2017, n.55409
Pattuizione degli interessi ultralegali e accollo
L’art. 1284 cod. civ., in materia di pattuizione degli interessi ultralegali, non si applica all’obbligazione con la quale, in forza di accollo semplice o interno, una parte si accolli nei rapporti con il debitore accollato il pagamento di interessi da questi dovuti al terzo creditore.
(Nella specie, un’impresa appaltatrice si era impegnata a tenere indenne lo IACP – Istituto autonomo per le case popolari – dagli oneri relativi agli interessi nascenti dai contratti bancari stipulati per poter effettuare i pagamenti anticipati all’impresa appaltatrice stessa per lavori già eseguiti, ancorché l’Istituto non avesse ancora ricevuto le somme che la Regione avrebbe dovuto erogare e che consentivano di realizzare l’apprezzabile interesse di entrambe le parti alla prosecuzione dei lavori).
Cassazione civile sez. I, 24/02/2014, n.4383
Accollo assunto per spirito di liberalità
Accollo assunto per spirito di liberalità nei confronti del mutuatario di pagare le rate del mutuo –
Poiché con la donazione indiretta le parti realizzano l’intento di liberalità utilizzando uno schema negoziale avente causa diversa, configura piuttosto una donazione diretta l’accollo interno con cui l’accollante, allo scopo di arricchire la figlia con proprio impoverimento, si sia impegnato nei confronti di quest’ultima a pagare all’Istituto di credito le rate del mutuo bancario dalla medesima contratto, atteso che la liberalità non è un effetto indiretto ma la causa dell’accollo, sicché l’atto – non rivestendo i requisiti di forma prescritti dall’art. 782 c.c. – deve ritenersi inidoneo a produrre effetti diversi dalla “soluti retentio” di cui all’art. 2034 c.c.
Cassazione civile sez. II, 30/03/2006, n.7507
Accollo interno: gli effetti
Quando viene ceduto un ramo d’azienda, i debiti ad esso inerenti continuano a gravare sulla società cedente, se i creditori non dichiarano di liberarla: invero l’eventuale accollo interno stipulato con l’acquirente ha per sua natura effetti cumulativi e non privativi verso i creditori, sicché in quanto tale esso non è idoneo a trasformare i debiti ceduti dall’alienante in debiti di garanzia anziché propri e a spostarne l’inserimento, nello stato patrimoniale redatto dalla società cedente, fra i conti d’ordine invece che fra le passività reali.
Tribunale Cagliari, 18/12/1998
L’obbligo specifico di pagare il debito come terzo
Nell’accollo interno al creditore non viene conferito alcun diritto, mentre sorge a carico dell’accollante o un generico obbligo di procurare al debitore accollato la liberazione in uno qualunque dei modi di estinzione delle obbligazioni previsti dal codice civile ovvero l’obbligo specifico di pagare il debito come terzo o di procurare al debitore il quid prestandum o di tenere indenne il medesimo di quanto avrà a perdere con il proprio adempimento.
Cassazione civile sez. lav., 26/08/1997, n.8044
Accollo interno: cos’è?
La figura dell’accollo “interno” – non prevista espressamente dal codice civile, ma riconducibile all’esercizio dell’autonomia privata per il perseguimento di interessi meritevoli di tutela – ricorre allorché il debitore convenga con il terzo l’assunzione, da parte di costui, in senso puramente economico, del peso del debito, senza, tuttavia, attribuire alcun diritto al creditore e senza modificare l’originaria obbligazione, sicché il terzo assolve il proprio obbligo di tenere indenne il debitore adempiendo direttamente in veste di terzo, o apprestando in anticipo al debitore i mezzi occorrenti, ovvero rimborsando le somme pagate al debitore che ha adempiuto.
Cassazione civile sez. III, 01/08/1996, n.6936