Riconoscimento del matrimonio contratto all’estero da persone dello stesso sesso; effetti di un’unione civile; diritto alla trascrizione dell’atto nel corrispondente registro dello stato civile italiano.
Indice
- 1 Matrimonio negli Stati Uniti
- 2 Secondo matrimonio all’estero
- 3 Matrimonio tra persone dello stesso sesso
- 4 Matrimonio contratto all’estero e non trascritto in Italia
- 5 Riconoscimento del matrimonio contratto all’estero
- 6 Matrimonio all’estero tra italiano e straniero
- 7 Matrimonio all’estero tra cugini
- 8 Matrimonio all’estero: la domanda di divorzio diretto
- 9 Diritto alla trascrizione dell’atto nel registro dello stato civile italiano
- 10 Matrimonio celebrato all’estero con cittadino straniero
- 11 Diritto inviolabile di vivere liberamente una condizione di coppia
- 12 Trascrizione del matrimonio omosessuale validamente contratto all’estero
- 13 L’atto di matrimonio contratto all’estero
- 14 L’intrascrivibilità delle unioni omosessuali
- 15 Matrimonio celebrato all’estero e non trascritto in Italia
- 16 Il matrimonio celebrato all’estero da cittadini stranieri
- 17 Matrimonio tra persone dello stesso sesso all’estero
- 18 Matrimonio celebrato fra stranieri all’estero: separazione
- 19 Compatibilità con l’ordine pubblico interno italiano
- 20 Matrimonio: quando è privo dei requisiti necessari per la trascrizione?
- 21 Matrimonio celebrato all’estero: l’annullamento della trascrizione
- 22 La trascrizione del matrimonio fra stranieri dello stesso sesso
- 23 Ufficiali dello stato civile e trascrizione di un atto di matrimonio celebrato all’estero
Matrimonio negli Stati Uniti
Sussiste il diritto di due persone dello stesso sesso, le quali abbiano contratto matrimonio all’estero (nella specie, negli Stati uniti), alla trascrizione del relativo atto nel corrispondente registro dello stato civile italiano, atteso che non ricorrono limiti di ordine pubblico e che nulla asta alla configurazione di un tale matrimonio nell’ordinamento giuridico italiano.
Tribunale Grosseto, 26/02/2015
Secondo matrimonio all’estero
È inammissibile – per difetto di rilevanza – la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 3 Cost. dell’art. 556 comma 3 c.p. il quale, nel prevedere che il reato di bigamia è estinto se il matrimonio contratto precedentemente dal bigamo è dichiarato nullo, ovvero se è annullato il secondo matrimonio, per causa diversa dalla bigamia, non pone sullo stesso piano ai fini dell’estinzione colui che avendo contratto il secondo matrimonio all’estero in data successiva alla pronuncia di divorzio dal primo, ottenga, tramite la delibazione in Italia della sentenza di divorzio straniera, la relativa annotazione della cessazione del vincolo sui registri dello stato civile.
Nella specie trattandosi di delitto commesso all’estero da cittadino italiano per il quale non è stata presentata nè la richiesta del Ministro di grazia e giustizia, nè l’istanza della persona offesa, l’azione penale risulta allo stato improcedibile; e poiché le cause di improcedibilità sono pregiudiziali rispetto a quelle di estinzione del reato su cui verrebbe a riflettersi la sollevata questione, ne emerge l’irrilevanza.
Corte Costituzionale, 30/07/1980, n.139
Matrimonio tra persone dello stesso sesso
Non sussiste, nel caso di due persone dello stesso sesso le quali abbiano contratto matrimonio all’estero (nella specie, in Portogallo), il diritto alla trascrizione del relativo atto nel corrispondente registro dello stato civile italiano, atteso che un tale matrimonio non può produrre effetti nell’ordinamento giuridico italiano.
Corte appello Milano sez. famiglia, 06/11/2015, n.2286
Matrimonio contratto all’estero e non trascritto in Italia
Il matrimonio contratto all’estero è valido in Italia anche se non trascritto. Conseguentemente non è possibile chiedere la regolamentazione dell’affido del figlio nato da quel matrimonio ai sensi dell’ art. 337-bis c.c., che riguarda i soli casi di separazione tra i coniugi, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio o figli nati fuori del matrimonio
Tribunale Pavia sez. II, 28/11/2019, n.4120
Riconoscimento del matrimonio contratto all’estero
La controversia avente ad oggetto la validità e, quindi, il riconoscimento del matrimonio contratto all’estero da persone dello stesso sesso, in quanto attiene allo stato delle persone, spetta alla giurisdizione ordinaria e non a quella amministrativa, anche se la relativa trascrizione nei registri di stato civile sia stata annullata con provvedimento del prefetto in forza della c.d. circolare Alfano (nella specie, la Suprema corte, a sezioni unite, ha cassato la sentenza del Consiglio di Stato che aveva confermato la legittimità sia della circolare Alfano, sia del provvedimento prefettizio che, in attuazione della prima, ha annullato la trascrizione di siffatti matrimoni, sul presupposto della sussistenza di un potere gerarchico al riguardo del prefetto, ma anche dell’invalidità, e anzi della inesistenza, di quei matrimoni, fermo però che il giudice amministrativo si è limitato ad interpretare le norme scrutinate, senza incorrere nel vizio di eccesso di potere giurisdizionale, invadendo le attribuzioni del legislatore).
Cassazione civile sez. un., 27/06/2018, n.16959
Matrimonio all’estero tra italiano e straniero
Il matrimonio contratto all’estero da un cittadino italiano e da uno straniero rientra nel campo di applicazione dell’art. 32-bis l. 218/1995 e, di conseguenza, esso produce in Italia gli effetti di un’unione civile .
Cassazione civile sez. I, 14/05/2018, n.11696
Matrimonio all’estero tra cugini
Il matrimonio celebrato all’estero tra cittadini italiani e tra italiani e stranieri secondo le forme previste dalla legge straniera, ha immediata validità nel nostro ordinamento, e, quantunque sia stato contratto, in violazione dell’articolo 86 del codice civile, da chi non aveva libertà di stato, è destinato a produrre effetti finché non sia impugnato da uno dei soggetti legittimati, tra cui anche il pubblico ministero, e non sia emessa la pronuncia del giudice di nullità.
Qualora le parti, che abbiano contratto matrimonio all’estero, siano tra loro cugini, deve rilevarsi la sussistenza di un rapporto di parentela in linea collaterale di quarto grado, con la conseguenza che tale rapporto non incorre in alcuno dei divieti di cui all’art. 87 c.c., con impossibilità di riscontrare alcun contrasto con l’ordine pubblico italiano.
Orbene, nella fattispecie, a fronte di quanto sopra esposto, si è rilevata l’infondatezza del primo motivo di gravame proposto dall’appellante avverso la sentenza di prime cure che, nel dichiarare l’appellato comproprietario con l’appellante, secondo il regime patrimoniale della comunione legale tra coniugi, di un dato appartamento, avrebbe omesso di considerare la nullità del matrimonio celebrato in Nevada, giacché essendo le parti in causa cugini non si sarebbe potuto celebrare nello Stato del Nevada ove è proibito il matrimonio tra consanguinei; altresì, al momento del matrimonio, l’appellato non era libero di stato, in quanto sposato e il matrimonio era stato celebrato solo per finzione, al fine di consentire all’appellante di restare in America oltre il termine consentito dalla legge, avendo all’uopo l’appellato falsificato le dichiarazioni relative alle generalità della madre dell’appellante, onde nascondere il grado di parentela e aggirare il divieto di matrimonio tra consanguinei. In relazione alla dedotta celebrazione del matrimonio “per finzione”, oltre a non risultare dimostrata, si è evidenziato come la stessa incorrerebbe comunque nella decadenza di cui all’art. 123 c.c.
Corte appello Taranto, 24/02/2014, n.98
Matrimonio all’estero: la domanda di divorzio diretto
Nell’ipotesi di coniugi entrambi cittadini stranieri che hanno contratto matrimonio all’estero, può essere accolta, in conformità ai criteri di collegamento di cui agli art. 31 e 32 l. n. 218/1995, la domanda di divorzio cd. diretto, senza cioè un preventivo periodo di separazione coniugale, in quanto tale ultimo istituto non può qualificarsi di applicazione necessaria nel nostro ordinamento.
Tribunale Asti, 05/10/2016
Diritto alla trascrizione dell’atto nel registro dello stato civile italiano
Sussiste, nel caso di due cittadini stranieri dello stesso sesso (nella specie, due donne francesi, di cui una è anche cittadina italiana) che abbiano contratto matrimonio all’estero, il diritto alla trascrizione del relativo atto nel corrispondente registro dello stato civile italiano (la corte d’appello ha precisato che la trascrizione, non contraria all’ordine pubblico, è imposta dall’esigenza di salvaguardare i diritti fondamentali dei cittadini dell’Unione europea, quali quello a non subire discriminazioni e alla libertà di circolazione e stabilimento nei paesi membri dell’Unione).
Corte appello Napoli, 13/03/2015
Matrimonio celebrato all’estero con cittadino straniero
È configurabile il delitto di bigamia nei confronti di persona che abbia contratto matrimonio all’estero con cittadino straniero, non rilevando, in contrario, la nazionalità del coniuge, né l’ignoranza della legge extrapenale, integrativa del precetto penale, che regola la validità del matrimonio.
Cassazione penale sez. VI, 13/12/2006, n.9743
Diritto inviolabile di vivere liberamente una condizione di coppia
Due cittadini italiani dello stesso sesso, i quali abbiano contratto matrimonio all’estero non sono titolari del diritto alla trascrizione del relativo atto nel corrispondente registro dello stato civile italiano. Tale intrascrivibilità – a seguito delle sentenze n. 138 del 2010 della Corte costituzionale e 24 giugno 2010 della Corte europea dei diritti dell’uomo non dipende più dall’inesistenza di un tale matrimonio o dalla sua invalidità ma dalla sua inidoneità a produrre qualsiasi effetto giuridico nell’ordinamento italiano.
I componenti della coppia omosessuale, conviventi in stabile relazione di fatto – in particolare – se, secondo la legislazione italiana, non possono far valere né il diritto a contrarre matrimonio, né il diritto alla trascrizione del matrimonio contratto all’estero, tuttavia – a prescindere dall’intervento del legislatore in materia – quali titolari del diritto alla vita familiare e nell’esercizio del diritto inviolabile di vivere liberamente una condizione di coppia e del diritto alla tutela giurisdizionale di specifiche situazioni, segnatamente alla tutela di altri diritti fondamentali, possono adire i giudici comuni per far valere, in presenza appunto di specifiche situazioni, il diritto a un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata e, in tale sede, eventualmente sollevare le conferenti eccezioni di illegittimità costituzionale delle leggi vigenti, applicabili nelle singole fattispecie, in quanto owero nella parte in cui non assicurino detto trattamento, per assunta violazione delle pertinenti norme costituzionali e/o del principio di ragionevolezza.
Cassazione civile sez. I, 15/03/2012, n.4184
Trascrizione del matrimonio omosessuale validamente contratto all’estero
Ritenute le innegabili, profonde differenze tra l’unione matrimoniale tra due persone di sesso diverso e l’unione matrimoniale omosessuale validamente sorta all’estero, intesa come stabile, legittima convivenza tra due persone dello stesso sesso, pur aventi il diritto fondamentale di vivere liberamente la loro condizione di coppia, con i relativi diritti e doveri, non può, in mancanza di un nostro provvedimento legislativo, essere trascritto nei registri dello stato civile italiano il matrimonio pur validamente celebrato all’estero tra due omosessuali.
Tribunale Milano, 02/07/2014
L’atto di matrimonio contratto all’estero
Non esiste nell’ordinamento italiano alcun impedimento alla trascrizione nei registri dello stato civile dell’atto di matrimonio contratto all’estero. Il matrimonio civile tra persone dello stesso sesso celebrato all’estero non è contrario all’ordine pubblico.
Non è previsto, nell’ordinamento italiano, alcun ulteriore e diverso impedimento derivante da disposizioni di legge alla trascrizione di un atto di matrimonio celebrato all’estero secondo le forme previste dalla legge straniera e che, quindi, spieghi effetti civili nell’ordinamento dello Stato dove è stato celebrato, non avendo tale trascrizione natura costitutiva ma soltanto certificativa e di pubblicità di un atto già valido di per sé sulla base del principio “tempus regit actum”.
Tribunale Grosseto, 09/04/2014
L’intrascrivibilità delle unioni omosessuali
Allo stato dell’attuale normativa nazionale italiana, il matrimonio celebrato all’estero tra persone dello stesso sesso risulta privo dei requisiti sostanziali necessari per procedere alla sua trascrizione, ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 396 del 2000, come confermato dalla giurisprudenza, la quale ha affermato che “l’intrascrivibilità delle unioni omosessuali dipende non più dalla loro inesistenza e neppure dalla invalidità, ma dalla loro inidoneità a produrre, quali atti di matrimonio, qualsiasi effetto giuridico nell’ordinamento italiano.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 09/03/2015, n.3912
Matrimonio celebrato all’estero e non trascritto in Italia
Ai sensi dell’art. 28 della legge 31 maggio 1995, n. 218, il matrimonio celebrato all’estero è valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento; tale principio non è condizionato dall’osservanza delle norme italiane relative alla trascrizione, atteso che questa non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di un atto già di per sé valido.
Ne deriva che in tal caso il figlio va considerato, a tutti gli effetti, nato in costanza di matrimonio, onde competente a decidere della regolamentazione dei rapporti personali ed economici fra questi e i genitori é il tribunale ordinario.
Cassazione civile sez. VI, 18/07/2013, n.17620
Il matrimonio celebrato all’estero da cittadini stranieri
Ai fini della pronuncia di separazione in Italia, il matrimonio celebrato all’estero dalle parti, entrambe cittadini stranieri, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano, ha piena rilevanza nel nostro ordinamento (ex art. 28 legge n. 218/95).
Tribunale Pisa, 24/03/2020, n.336
Matrimonio tra persone dello stesso sesso all’estero
Spetta all’autorità giudiziaria ordinaria e non già al giudice amministrativo conoscere della legittimità del provvedimento di annullamento della trascrizione del matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all’estero disposto dal Prefetto in quanto la definizione della controversia comporta l’indefettibile esame, in via pregiudiziale, della validità di detto matrimonio, ritenuto inesistente per mancanza di un elemento essenziale, quale la diversità di genere della coppia, la cui valutazione incide sullo status delle persone ex art. 8, comma 2, c.p.a. .
Cassazione civile sez. un., 27/06/2018, n.16957
Matrimonio celebrato fra stranieri all’estero: separazione
Affermata la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda sul vincolo matrimoniale, deve farsi applicazione della legge italiana in base al criterio dell’ultima residenza comune in Italia dei coniugi. Ricorrendone i presupposti, consegue l’accoglimento della chiesta pronuncia di separazione. Va precisato sul punto che non osta alla statuizione sul vincolo la mancata trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile. Invero, il matrimonio celebrato all’estero dalle parti, entrambe cittadine straniere, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano, ha piena rilevanza nel nostro ordinamento.
Tribunale Parma sez. I, 02/01/2017, n.7
Compatibilità con l’ordine pubblico interno italiano
È da ritenersi compatibile con l’ordine pubblico interno italiano il matrimonio celebrato in Pakistan da una cittadina italiana e da un cittadino pachistano e contratto, secondo la legge straniera, in forma telematica e, quindi, senza la contestuale presenza dei nubendi.
Cassazione civile sez. I, 25/07/2016, n.15343
Matrimonio: quando è privo dei requisiti necessari per la trascrizione?
Ai sensi della vigente normativa nazionale, il matrimonio celebrato all’estero tra persone dello stesso sesso è privo dei requisiti sostanziali necessari per procedere alla sua trascrizione.
Consiglio di Stato sez. III, 26/10/2015, n.4897
Matrimonio celebrato all’estero: l’annullamento della trascrizione
Il prefetto, nella sua qualità di organo territoriale del Governo, dispone di un potere di annullamento d’ufficio in via gerarchica e di intervento sostitutivo rispetto agli atti adottati dal sindaco, quale incaricato ex lege della tenuta dei registri dello stato civile.
È dunque legittimo il provvedimento con cui il prefetto dispone l’annullamento della trascrizione, nei registri dello stato civile del Comune, di un matrimonio celebrato all’estero fra due persone dello stesso sesso, poiché si tratta di una tipologia di matrimonio non prevista dall’ordinamento giuridico italiano.
T.A.R. Venezia, (Veneto) sez. I, 29/07/2015, n.878
La trascrizione del matrimonio fra stranieri dello stesso sesso
Ai sensi dell’art. 19 d.P.R. n. 396/2000 è possibile la trascrizione degli atti dello stato civile formati all’estero, ma solo tra cittadini stranieri in quanto, nel caso di cittadini italiani, la Corte di Cassazione ha già sancito l’intrascrivibilità del matrimonio celebrato all’estero fra persone (italiane) dello stesso sesso, motivandola però non con l’inesistenza o l’invalidità dell’atto, ma con la sua inidoneità a produrre effetti nell’ordinamento (Cass. n. 4184/2012).
Corte appello Napoli, 13/03/2015
Ufficiali dello stato civile e trascrizione di un atto di matrimonio celebrato all’estero
Gli ufficiali dello stato civile devono procedere alla trascrizione di un atto di matrimonio celebrato all’estero e contratto da cittadini stranieri residenti in Italia se l’atto è stato ritualmente tradotto e legalizzato dalle competenti autorità straniere; alla trascrizione non può essere attribuita solo una funzione riproduttiva, avendo essa natura e finalità pubblicitarie, il che rileva ai fini dell’opponibilità: ne deriva che i coniugi possono ottenere l’attribuzione del regime patrimoniale da essa prescelto, ai sensi e per gli effetti degli art. 30 l. n. 218 del 1995.
Tribunale Torino, 14/05/2009