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Insidia ghiaccio strada: ultime sentenze

5 Ottobre 2021 | Autore:
Insidia ghiaccio strada: ultime sentenze

Responsabilità dell’ente proprietario e custode della strada; nozione di danno prodotto dalla circolazione dei veicoli ai fini della determinazione della competenza del giudice di pace; imprevedibilità dell’insidia occulta; presenza di uno strato di ghiaccio sulla carreggiata.

Responsabilità per danni da insidia stradale

L’insidia stradale è uno stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto. Affinché possa parlarsi di insidia implicante responsabilità custodiale, sono necessari due elementi, costituiti, quanto al profilo oggettivo dalla non visibilità del pericolo, e quanto al profilo soggettivo, dalla sua non prevedibilità, quest’ultima da valutarsi secondo le regole ordinarie in tema di diligenza (nel caso di specie il tribunale ha escluso la responsabilità dell’ente proprietario della strada sul presupposto che l’anomalia del piano di calpestio, che presenti i caratteri dell’insidiosità, non sussiste quando manchino i caratteri di imprevedibilità e di inevitabilità: in tal caso deve affermarsi l’esistenza di un’assorbente colpa della vittima, integrante il caso fortuito che costituisce il limite alla responsabilità oggettiva di cui all’art. 2051 c.c., non configurandosi la responsabilità della pubblica Amministrazione in relazione ai danni riportati in conseguenza della caduta nella quale la danneggiata sia incorsa scivolando e a terra su una lastra di ghiaccio formatasi per effetto dell’abbondante nevicata.

In tal caso non è ravvisabile il rapporto di causalità, fondamentale ai fini dell’addebitabilità del fatto alla responsabilità dell’ente, in quanto l’intrinseca pericolosità del manto stradale per effetto delle note precipitazioni in corso da più giorni interrompe il dinamismo causale del danno sino ad escludere la responsabilità del custode ai sensi dell’art. 2051 c.c. Ne consegue pertanto che l’abbondante nevicata e la temperatura rigida, dovendo indurre l’attrice ad ipotizzare la formazione del ghiaccio e quindi a prestare maggiore attenzione, esclude ogni forma di responsabilità dell’ente convenuto).

Tribunale Lanciano, 27/10/2020, n.274

Responsabilità della PA ed esclusione di caso fortuito

In tema di danno conseguente a responsabilità della P.A. ex art. 2051 c.c., non può dirsi integrato il caso fortuito nel caso di sinistro causato da lastra di ghiaccio sul manto stradale, in periodo invernale con previsioni meteo diramate già da due giorni di precipitazioni nevose, anche se di modesta entità, su tratto di strada priva di qualsivoglia segnale di pericolo, non potendo ravvisarsi in detta situazione una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa impossibile da rimuovere o da segnalarsi per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere.

Tribunale Massa, 12/06/2020, n.250

Vizio costruttivo o manutentivo

La responsabilità della pubblica amministrazione per una “res” che presenti un vizio costruttivo o manutentivo che la renda inidonea alla funzione protettiva cui dovrebbe assolvere può derivare non solo dall’inosservanza di specifiche norme prescrittive di standard di sicurezza, ma anche dalla violazione di regole di comune prudenza.

(In relazione al sinistro occorso ad un automobilista uscito di strada a causa del ghiaccio presente sulla carreggiata e del cedimento del parapetto che la fiancheggiava, la S.C. ha confermato la sentenza di merito cha aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell’ente proprietario della strada in ragione dell’accertata inidoneità della barriera protettiva a contenere gli urti dei veicoli anche a basse velocità).

Cassazione civile sez. III, 15/10/2019, n.25925

La permanenza del ghiaccio in curva

Va affermata la responsabilità del Comune nella causazione del sinistro qualora l’insidia sia facilmente prevedibile, prevenibile e segnalabile (nella specie il Tribunale ha ritenuto la condotta del Comune affetta da colpa specifica per non aver apposto la segnaletica stradale atta ad informare gli utenti dell’insidia stradale costituita da curva a destra sdrucciolevole in determinati periodi dell’anno a causa delle caratteristiche ambientali e di viabilità. Infatti dall’istruttoria era emerso che la presenza di ghiaccio si verificava abbastanza di frequente d’inverno, proprio in quella curva, e pertanto l’evento non era valutabile come un caso fortuito e di natura eccezionale, ma come un fatto che si verificava normalmente d’inverno con determinate condizioni di umidità e di temperatura. La permanenza di ghiaccio in curva – causata dal freddo notturno e dalla zona d’ombra proiettata dai fabbricati eretti oltre il margine della strada – costituiva una situazione di elevato pericolo non presegnalato da alcun cartello stradale: né di curva pericolosa a destra, né di possibile presenza di ghiaccio sulla strada. E ciò benché all’Ente gestore dovesse essere noto che in quel tratto di strada, d’inverno, può essere presente del ghiaccio sulla pavimentazione stradale).

Tribunale Treviso sez. I, 29/01/2019, n.184

Quando il danno non è risarcibile?

Non è risarcibile il danno riportato da un pedone a seguito della caduta su di una strada coperta di ghiaccio, posto che la situazione di pericolo andava evitata con l’adozione di normali ed esigibili cautele che il soggetto avrebbe dovuto tenere e che non ha tenuto (nella specie: visto che era ben visibile che quel tratto di strada era coperto di ghiaccio il pedone avrebbe dovuto adottare la minima cautela di incedere più lentamente in modo da evitare di scivolare).

Tribunale Bergamo sez. III, 26/11/2018, n.2477

Comportamento colposo del danneggiato

In tema di danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c., quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo a interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituito dalla cosa in custodia, e il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., con la conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l’incidenza della colpa del danneggiato (fattispecie relativa alla caduta occorsa ad una donna su una strada coperta di ghiaccio e a cui, però, era stato ascritto un comportamento imprudente).

Cassazione civile sez. VI, 12/04/2018, n.9146

Insidia stradale

In tema di responsabilità dell’ente locale per la custodia di strade, secondo il disposto normativo di cui all’art. 2051 c.c., l’ente locale, proprietario della strada, è custode della stessa, e non può che ravvisarsi, nella presenza di ghiaccio, un elemento di pericolosità della res; la richiesta di condanna, articolata dalla parte attrice nei confronti della convenuta è quindi fondata.

Tribunale Pisa, 14/08/2017, n.1011

Insidia stradale: concorso di colpa del danneggiato

Può dirsi dimostrato che lo sbandamento del mezzo sia stato causato dalla presenza di ghiaccio e che l’ente convenuto non abbia adottato quelle cautele e quel controllo necessario ad evitare il sinistro: non è emerso, peraltro, in alcun modo che la presenza di ghiaccio fosse riconducibile ad eventi imprevedibili e repentini, idonei come tali ad escludere l’esigibilità dell’intervento da parte dell’ente gestore della strada.

Tribunale Bari, 19/05/2016, n.2739

Situazione di pericolo

L’istituto pretorio della c.d. insidia o trabocchetto consiste in una situazione di pericolo caratterizzato da un duplice requisito: il carattere obiettivo della non visibilità del pericolo, e quello soggettivo della non prevedibilità. (Nella specie, un ciclista cadeva a causa di una lastra di ghiaccio formatasi a seguito di un’abbondante nevicata).

Tribunale Modena sez. II, 05/04/2012, n.592

Danni cagionati da cose in custodia

La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell’ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della p.a., ha carattere oggettivo e, pertanto, affinché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito (fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell’evento, riconducibile non alla cosa ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell’oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante), senza che, peraltro, la presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia, di cui all’art. 2051 c.c., possa applicarsi agli enti pubblici per danni subiti dagli utenti di beni demaniali ogni qual volta sul bene demaniale, per le sue caratteristiche, non sia possibile esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla stessa, circostanza che deve essere accertata in concreto essendo l’estensione del bene demaniale e l’utilizzazione generale e diretta dello stesso da parte di terzi, solo figure sintomatiche dell’impossibilità della custodia da parte della p.a.

Tribunale Piacenza, 21/12/2010, n.900

Necessità di nesso causale tra circolazione stradale e danno

La disciplina dell’art. 7 c.p.c. attiene a materia che non è suscettibile di interpretazione estensiva od analogica, per essere stato previsto uno specifico nesso causale tra il fatto della circolazione stradale ed il danno, nel senso che il primo deve essere causa efficiente del secondo e non costituire, invece, mera occasione.

Perciò nel concetto di danno derivante “dalla” circolazione stradale, indicato dall’art. 2054 c.c., non può essere ricompreso anche il danno prodotto “alla” circolazione del veicolo da un’insidia stradale dovuta, come nel caso di specie, alla condotta di un terzo, cioè a fattori estrinseci alla circolazione.

Tribunale Monza, 09/05/2007

Nozione d’insidia stradale

La manutenzione delle strade costituisce per l’ente pubblico i dovere istituzionale non correlato a un diritto soggettivo dei privati, i quali possono far valere soltanto un interesse legittimo al corretto esercizio del potere discrezionale dell’ente medesimo.

Pertanto il difetto di manutenzione assume rilievo, nei rapporti con i privati, unicamente allorché la pubblica amministrazione non abbia osservato le specifiche norme e le comuni regole di prudenza e diligenza poste a tutela dell’integrità personale e patrimoniale dei terzi, in violazione del principio fondamentale del neminem ledere, venendo così a superare il limite esterno della propria discrezionalità, con conseguente sua sottoposizione al regime generale di responsabilità dettato dall’art. 2043 c.c.

Ma, nell’accertamento in concreto di questa, non si può ignorare il particolare rapporto che hanno con la strada pubblica, da una parte l’ente proprietario e, dall’altra, gli utenti, i quali, in coerenza con il principio di autoresponsabilità, sono indubbiamente gravati di un’onere di particolare attenzione nell’esercizio dell’uso ordinario diretto del bene demaniale, per salvaguardare appunto la propria incolumità.

In questo quadro, la nozione d’insidia stradale viene a configurarsi come una sorta di figura sintomatica di colpa, elaborata dall’esperienza giurisprudenziale, mediante ben sperimentate tecniche di giudizio, in base ad una valutazione di normalità, col preciso fine di meglio distribuire tra le parti l’onere probatorio, secondo un criterio di “semplificazione analitica” della fattispecie generatrice della responsabilità in esame.

Se e in quanto il danneggiato provi l’insidia, può e deve essere affermata la responsabilità della pubblica amministrazione, salvo che questa, a sua volta, provi di non aver potuto rimuovere – adottando le misure idonee – questa situazione di pericolo, da individuare in modo specifico (fra l’altro precisando gli standard di diligenza connessi alla visibilità e prevedibilità nonché all’evitabilità del pericolo stesso, in relazione all’uso della strada), onde accertare in definitiva se ricorrano, a stregua delle peculiarità del caso, le condizioni richieste dall’art. 2043 c.c.

Il concetto di “insidia”, secondo giurisprudenza costante della Cassazione, va individuato non “in assoluto” ma con riferimento alla caso concreto e in quest’ottica va rigettata la domanda di una visitatrice di un cimitero che, in una giornata molto fredda nella quale già aveva avuto la percezione dell’esistenza di ghiaccio prima dell’accesso, sia scivolata infortunandosi su una lastra di ghiaccio formatasi in prossimità di una fontana dove era andata a transitare, anziché procedere al centro dei vialetti dove il personale aveva cosparso del sale.

Tribunale Milano, 28/02/2006, n.2603

Danno causato dall’insidia

Non può essere posto a carico del proprietario di un immobile il danno causato dall’insidia che, per essere insorta pochissimo tempo prima, non poteva ragionevolmente essere eliminata neppure con l’uso della massima diligenza; può, invece, essere posto a carico del proprietario di un immobile il danno causato da quella insidia che, insorta da tempo, sia stata colpevolmente lasciata in situ per negligenza (nella fattispecie, in cui è stata esclusa la responsabilità della società proprietaria di un centro commerciale, si trattava di danni subiti da un cliente caduto, alle 9.00, sulla lastra di ghiaccio formatasi, durante la notte e le prime ore del mattino, in prossimità di una bocchetta per lo scolo delle acque).

Tribunale Roma sez. XIII, 08/06/2005

Strato di ghiaccio sulla carreggiata

La presenza di uno strato di ghiaccio sulla carreggiata – in tratto di strada per il resto asciutto e normalmente esente da formazioni di ghiaccio, tanto da mancare ogni segnalazione di pericolo al riguardo – va considerata insidia tale da potersi ascrivere alla p.a. proprietaria della strada, ai sensi dell’art. 2051 c.c., il danno che ne sia derivato all’utente (nello specifico, la formazione di ghiaccio risultò derivata dallo stillicidio proveniente da una canalizzazione eseguita in sovrastante cavalcavia).

Tribunale Roma, 02/03/2004

La responsabilità dell’esercente di autostrada

La responsabilità dell’esercente di autostrada, per danno causato da lastra di ghiaccio sulla sede stradale, alle ore 6,55 di un 20 aprile, viene esclusa dal tribunale sia per l’elevata velocità dell’automobilista infortunatosi sia per l’inesistenza del requisito della imprevedibilità dell’insidia occulta. In particolare il giudicante ritiene carenza di imprevedibilità: 1) per circostanze peculiari originate da incidente di circolazione verificatosi poco prima.

(Presenza di birilli e varie altre segnalazioni, di autovettura della polizia, ferma in corsia di emergenza con lampeggiante e luci accese, di un carro attrezzi che recuperava il veicolo sinistrato. Inoltre segnalazioni manuali, fatte da agente di polizia, con bandiera 300 metri prima della lastra di ghiaccio). 2) Perché su strada di montagna, stante l’ora antelucana, persona residente in zona non può non prevedere la possibile formazione di ghiaccio.

Tribunale Belluno, 23/03/2004

Sbandata di un autoveicolo su di una lastra di ghiaccio

È da ritenersi responsabile la P.A. in caso di sinistro stradale provocato da una sbandata di un autoveicolo su di una lastra di ghiaccio non derivante da una precedente nevicata ma dal repentino raffreddamento di una superficie soltanto umida, dovendosi ritenere questa lastra – non segnalata e nei confronti della quale nessun rimedio era stato adottato – rappresentante una insidia.

Pretura Spoleto, 08/02/1992



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