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Si può filmare il vicino dalla finestra o dal giardino?

17 Giugno 2020 | Autore:
Si può filmare il vicino dalla finestra o dal giardino?

Filmare con la telecamera per spiare, con riprese, nel domicilio altrui non è sempre reato.

Quando si tratta di privacy ci si confronta spesso con confini sbiaditi e, a volte, incerti. Come nel caso di chi fotografa la proprietà altrui: si può filmare il vicino dalla finestra o dal giardino?

La risposta è stata fornita da una recente e interessante sentenza della Cassazione [1]. La Corte ritiene lecite le immagini girate da un investigatore privato all’interno del domicilio altrui, ma solo a determinate condizioni. Ne parleremo meglio nel seguente articolo in cui spiegheremo l’orientamento sposato, in tutti questi anni, dalla Suprema Corte.

Le riprese verso la proprietà del vicino sono reato?

Facciamo due esempi per chiarire meglio ciò di cui ci occuperemo qui di seguito. 

La prima ipotesi è quella – per così dire “tradizionale” – di un uomo che monti una telecamera su un treppiedi posizionandola in direzione della finestra del bagno della vicina, in modo da riprenderla in situazioni intime. 

La seconda ipotesi è quella di un uomo che, dalla strada pubblica, faccia un filmato al giardino privato del proprio vicino, giardino protetto da un semplice cancello attraverso il quale si può ben vedere ciò che avviene all’interno. 

In tutti e due i casi si pone lo stesso identico quesito: si può filmare il vicino dalla finestra o dal giardino?

Secondo la Suprema Corte, “spiare” riprendendo nel domicilio altrui può non essere né reato, né fonte di risarcimento del danno. 

Il caso deciso dai giudici riguarda le riprese di alcuni investigatori privati ingaggiati per documentare le intimidazioni e i ripetuti insulti subìti da un uomo ad opera dei vicini. La documentazione doveva quindi servire per sporgere una querela. Tuttavia, al di là dell’utilizzo delle immagini, la Cassazione si sofferma a spiegare quali sono i limiti del reato di interferenze illecite nella vita privata. Ed è proprio da qui che deve partire la nostra analisi.

Interferenze illecite nella vita privata

Il reato di interferenze illecite nella vita privata è sanzionato dall’articolo 615-bis del codice penale. La norma stabilisce che «chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi» nell’abitazione altrui o nei luoghi di privata dimora, «è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni».

Questa disposizione, per com’è evidente, mira a proteggere il diritto alla riservatezza del cittadino, che si estrinseca proprio all’interno degli ambienti domestici [2].  

In generale nessuno può violare l’intimità altrui senza l’espresso consenso dell’interessato. A maggior ragione se la raccolta delle immagini avviene nel domicilio privato in maniera subdola o fraudolenta [3]. Ed è proprio su queste ultime due precisazioni che si orienta il pensiero della Cassazione: quando l’acquisizione dei filmati avviene in modo “non subdolo o fraudolento”, facendo fare alla telecamera ciò che già l’occhio umano riesce a fare, allora non c’è reato.

Ci spieghiamo meglio.

Riprendere la vicina dalla finestra è reato?

Riprendere la vicina che si spoglia in camera da letto ma che non chiude le tende o lascia la finestra aperta non costituisce reato. È infatti la stessa interessata che, nel non proteggere la propria intimità, ha di fatto tacitamente acconsentito ad essere vista. Lo ha detto la Cassazione [4] quando – con una sentenza che fece non poco scalpore – ha ritenuto lecita la videoripresa di una donna nuda, dall’esterno della finestra del proprio bagno, intenta nel farsi la doccia, senza adoperare le dovute cautele per evitare di essere ripresa. La telecamera infatti non fa che riprendere ciò che già l’occhio umano vede. E di certo non si può imporre al vicino di mettersi una benda sugli occhi solo perché qualcuno ha la leggerezza di spogliarsi dinanzi alle finestre.

Fare riprese al giardino del vicino è reato?

Allo stesso modo, riprendere ciò che avviene in un giardino non protetto da alcun muro o siepe è lecito. Anche se si tratta di uno spazio privato, nel momento in cui questo è facilmente visibile dall’esterno, non si commette alcun reato. 

Anche qui vale quanto detto sopra: ciò che conta è che la telecamera acquisisca ciò che già la vista dell’uomo è in grado di acquisire in assenza di protezioni artificiali.

Diverso sarebbe se il cameraman utilizzasse degli strumenti in grado di vedere dove l’occhio umano non può, ad esempio con l’ausilio di uno zoom molto potente o arrampicandosi su un albero, un tetto o comunque commettendo delle manovre “subdole” o “fraudolente”.

Riprese in luogo non riparato: sono legali

Risultato: è legale e non dà alcun diritto al risarcimento la ripresa nell’altrui ambiente domestico se questo non è sufficientemente riparato e protetto da occhi indiscreti; tale situazione difatti comporta una sorta di consenso implicito della persona offesa ad essere immortalato.

Le riprese come prova nel processo penale

In linea generale possiamo dire che, se anche l’acquisizione di immagini nel domicilio altrui può essere lecita, ne è comunque vietata la diffusione. A meno che essa non serva per tutelare i propri diritti. Il che significa che è possibile utilizzare immagini e video per sporgere querela e, dinanzi a un giudice, come mezzo di prova. 

Quanto all’utilizzo dei filmati come prove in un processo penale, non ci sono dubbi: la norma che autorizza ciò è l’articolo 234 del codice di procedura penale in base al quale «è consentita l’acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo».


note

[1] Cass. sent. n. 17346/2020.

[2] Cass. sent. n. 10498/2018.

[3] Cass. sent. n. 27847/2015.

[4] Cass. sent. n. 2598/2019.

Autore immagine: it.depositphotos.com


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