Incidente con cinghiale: chi paga i danni?


Come individuare, nella molteplicità di competenze e attribuzioni, l’Ente responsabile per risarcire chi ha avuto uno scontro con un esemplare di fauna selvatica.
Sei alla guida della tua auto quando un cinghiale sbuca improvvisamente sulla strada. L’urto è inevitabile e avviene un incidente: adesso chi paga i danni? Fino a poco tempo fa, era molto difficile, se non impossibile, ottenere il risarcimento per la difficoltà di individuare l’Ente responsabile, ma ora le cose sono cambiate: la Cassazione con una nuovissima sentenza [1] ha stabilito che in questi casi è la Regione a dover risarcire l’automobilista, salvo rivalersi a sua volta verso un altro Ente pubblico.
Nel caso deciso, un automobilista aveva avuto una collisione con un branco di cinghiali ma la Regione, chiamata in causa, aveva contestato la propria responsabilità sostenendo che i danni causati dalla fauna selvatica non potevano esserle addebitati, non avendo avuto alcun ruolo nella verificazione dell’incidente ma disponendo solo di competenze generali di controllo degli animali presenti nel suo territorio; piuttosto erano le Province ad essere state delegate di importanti funzioni amministrative in materia di protezione e gestione della fauna selvatica e quindi in esse avrebbero dovuto individuarsi i soggetti in grado di prevenire le cause i danni.
Ma la Cassazione con la sentenza di oggi ribalta completamente il ragionamento. La fauna selvatica appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato e le Regioni sono titolari riguardo ad essa di funzioni normative ed amministrative.
«Le Regioni provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica ed esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di cooordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria», stabilisce la legge statale [2] che prevede anche a carico delle Regioni l’istituzione di un Fondo destinato «al risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall’attività venatoria» [3].
Il danno causato dalla fauna selvatica – e in questo caso dai cinghiali – secondo la Cassazione è risarcibile in base alla norma del Codice civile [4] che pone la responsabilità a carico del proprietario dell’animale, che però qui evidentemente manca, anziché in base all’ordinario e più generale criterio della responsabilità extracontrattuale per i fatti illeciti [5] che però richiede la prova di un «concreto comportamento colposo ascrivibile all’Ente pubblico».
Così la fonte della responsabilità degli incidenti è «la colposa adozione delle misure necessarie ad impedirli» e qui è la Regione che rimane responsabile, perché, anche quando abbia delegato i suoi compiti alle Province, non perde la titolarità dei suoi poteri, ma ha soltanto trasferito il loro esercizio a un diverso Ente che e sempre nell’ambito delle direttive impartite.
Ma questa considerazione su quanto accaduto nello specifico non risolve i problemi di fondo, perché in molti casi il cittadino danneggiato è in difficoltà nell’individuare, tra la molteplicità degli Enti potenzialmente responsabili (tra Regioni, Province, Enti parco e talvolta anche federazioni o associazioni) a quale di essi siano stati concretamente affidati i poteri di amministrazione del territorio e della relativa fauna selvatica e di capire con quale tipo di atto amministrativo ciò è avvenuto (con delega, per concessione di altro Ente, ecc).
Così occorre stabilire un punto fermo per evitare queste incertezze: la sentenza di oggi prende atto che finora in casi simili (riguardanti non solo i cinghiali, ma anche cervi, caprioli ed altri animali selvatici) la giurisprudenza ha avuto molte oscillazioni, adottando decisioni spesso difformi, ed anche nella stessa Corte di Cassazione il panorama degli orientamenti non è stato univoco.
Così il Collegio, per risolvere la problematica, ha deciso di prendere a riferimento la tutela dei diritti del danneggiato, sottolineando «la condizione di oggettiva ed estrema difficoltà pratica in cui, in base agli attuali orientamenti, viene posto il soggetto privato danneggiato dalla condotta di animali selvatici nell’esercitare in giudizio la tutela dei suoi diritti, trovandosi costretto non solo a dover individuare e provare una specifica condotta colposa dell’ente convenuto, causativa del danno, ma anche a districarsi in un ipertrofico e confuso sovrapporsi di competenze statali, regionali, provinciali e di enti vari».
L’unico modo per evitare che ciò si traduca «in un sostanziale diniego di effettiva tutela», che contrasterebbe con i principi stabiliti dalla Costituzione, e così arrivare ad una «uniformità di applicazione del diritto civile nel territorio nazionale» è quella di superare il problema dell’individuazione del soggetto legittimato passivo specifico (cioè il concreto responsabile chiamato in causa per risarcire) modificando il criterio di imputazione della responsabilità in modo da farne rispondere l’Ente che indubbiamente ha la tutela e la gestione del patrimonio faunistico appartenente a specie protette: appunto, la Regione.
Infatti – argomentano gli Ermellini – sono le Regioni gli enti territoriali cui spetta, in materia, non solo la funzione normativa, ma anche le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento e controllo delle attività eventualmente svolte», per cui il soggetto a cui si attribuisce la responsabilità per i danni causati dagli animali è – salvo che si provi il caso fortuito – «certamente ed esclusivamente la Regione».
Una volta stabilita la responsabilità “esterna” della Regione, cioè fissato il criterio che debba essere questa a risarcire i danni arrecati dalla fauna selvatica ai privati, al danneggiato rimane l’onere di provare la dinamica dell’incidente che si è verificato e la consistenza dei danni, oltre che di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare lo scontro, mentre la Regione potrà andare esente soltanto se proverà il caso fortuito, cioè che la condotta dell’animale abbia avuto «effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità e irrazionalità per cui – nonostante ogni cautela – non sarebbe stato comunque possibile evitare l’impatto».
In altre parole – prosegue il Collegio – la Regione, una volta che il danneggiato avrà provato che l’evento è stato causato dalla condotta del cinghiale o di altro animale selvatico appartenente a specie protetta, «per liberarsi della responsabilità del danno dovrà dimostrare che la condotta dell’animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno» e dunque non fosse «ragionevolmente prevedibile, avendo ad esempio assunto carattere di eccezionalità rispetto al comportamento abituale della relativa specie» o comunque, anche se prevedibile, non sarebbe stata evitabile neanche ponendo in essere le più adeguate misure di gestione e di controllo».
Nella vicenda decisa, la Regione non aveva fornito questa “prova liberatoria” ma si era limitata ad invocare la responsabilità di un altro Ente, la Provincia delegata. Qui la Cassazione ha precisato che la Regione potrà rivalersi nei confronti di questo Ente oppure anche chiamarlo in causa nello stesso giudizio esercitato nei suoi confronti dal danneggiato, e dovrà fornire la specifica prova della sua colpa secondo i criteri ordinari in modo da ottenere da esso la rivalsa di quanto pagato al danneggiato.
note
[1] Cassazione sent. n. 12113/20 del 22 giugno 2020.
[2] Art. 1 Legge 11 febbraio 1992, n.157.
[3] Art. 26 Legge 11 febbraio 1992, n.157.
[4] Art. 2052 Cod. civ.
[5] Art. 2043 Cod. civ.
Gli enti (provincia, regione o comune a seconda di chi è la strada o il territorio) si trincerano dietro il fatto che sulle strade sono presenti dei cartelli segnaletici che avvisano della possibile presenza di animali selvatici e/o vaganti per non risarcire il danno. Questo comportamento è corretto oppure è un abuso di interpretazione di parte perpetrato a danno del malcapitato di turno?
Molti incidenti stradali sono causati dalla comparsa improvvisa, all’interno della carreggiata, di animali selvatici provenienti dalla vegetazione circostante. Soprattutto nelle strade a scorrimento veloce presenti nelle periferie e nelle campagne è possibile che un evento del genere accada, col rischio di cagionare seri danni non solo alle vetture, ma anche alle persone e agli animali stessi. Cosa dice la legge a proposito del danno da fauna selvatica? Chi è tenuto al risarcimento? Cosa bisogna fare per provare il pregiudizio patito? Se sei interessato all’argomento e cerchi risposte a queste domande, allora ti invitiamo a leggere il nostro articolo sul Danno da fauna selvatica https://www.laleggepertutti.it/284891_danno-da-fauna-selvatica
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