Mio marito, deceduto recentemente, aveva in corso una causa e ho detto al suo procuratore che non voglio continuare l’azione legale. Cosa succede adesso? L’avvocato deve fermarsi o può continuare il procedimento?
Quando muore una persona che è parte di un procedimento civile, nel quale si è già costituita per mezzo del proprio avvocato, la legge prevede che il processo possa interrompersi. Si tratta di una facoltà che è attribuita al procuratore del defunto. Egli, infatti, può determinare tale interruzione semplicemente attestando in udienza l’evento oppure notificandolo alla controparte [1].
Però, bisogna precisare che, secondo la pacifica opinione giurisprudenziale [2], il legale non è obbligato a dichiarare quanto è accaduto. Infatti, per salvaguardare gli interessi del proprio cliente, potrebbe ritenere utile continuare la causa, così come potrebbe valutare svantaggioso interromperla. Per queste ragioni il procuratore della parte deceduta potrebbe decidere di non comunicare o notificare alcunché e proseguire la causa sino alla sentenza.
Ovviamente, nella situazione appena descritta, entrano in gioco gli eredi del defunto. Questi non hanno alcun rapporto con l’avvocato in questione, non avendogli conferito alcun mandato. Tuttavia, il procuratore deve opportunamente rapportarsi con i successori per concordare con questi se proseguire o meno l’azione legale.
Infatti, come è stato precisato dalla Cassazione appena citata, in caso contrario, sarebbe personalmente responsabile dell’eventuale pregiudizio provocato alla parte del procedimento, quale effetto della mancata interruzione e della conseguente prosecuzione della causa.
Pertanto, a seguito della sua comunicazione di non voler proseguire il contenzioso in atto, è immaginabile che l’avvocato di suo marito si presenti alla prossima udienza e dichiari la morte del suo cliente, determinando l’interruzione del processo. A quel punto, trascorsi tre mesi senza alcuna prosecuzione o riassunzione, il procedimento si estinguerebbe [3].
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Marco Borriello
note
[1] Art. 300 cod. proc. civ.
[2] Cass. S.U. sent. n. 15295/2014
[3] Art. 305 cod. proc. civ.