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Quali sono i diritti inviolabili?

30 Agosto 2020 | Autore:
Quali sono i diritti inviolabili?

I diritti inviolabili esistono a prescindere dagli ordinamenti giuridici e sono riconosciuti dalla Costituzione. La loro natura va oltre la dimensione politica della cittadinanza poiché appartengono all’uomo e non al cittadino.

La Costituzione italiana sancisce una serie di diritti che riconosce come inviolabili [1]. Più precisamente, i diritti inviolabili sono le posizioni giuridiche della persona considerate essenziali, perché innate nella natura umana, che caratterizzano la forma dello Stato democratico; riguardano libertà e valori fondamentali, preesistenti all’ordinamento giuridico. Tali diritti sono riconosciuti all’uomo in quanto tale e non come cittadino, sia come singolo (vedi il diritto al nome, all’onore, alla libera manifestazione del proprio pensiero) sia come facente parte delle formazioni sociali (ad esempio, il diritto di associazione e di riunione e tutti i diritti relativi alle attività svolte dalle associazioni culturali, sportive, politiche, ecc.).

Sono, altresì, inviolabili anche da parte del legislatore ordinario, per cui se una norma dovesse prevedere dei limiti al di fuori dei casi disciplinati dalla Costituzione, la stessa risulterebbe costituzionalmente illegittima. In questo senso, tali diritti sono sottratti al potere di revisione costituzionale, facendo parte di norme e principi costituzionali che non possono essere modificati neanche con una legge costituzionale.

I diritti inviolabili sono suscettibili di bilanciamento solo con altri valori o diritti inviolabili o in ragione del soddisfacimento di un interesse pubblico primario costituzionalmente rilevante. Sono diritti assoluti, quindi, si affermano nei confronti di chiunque, indisponibili e intrasmissibili da parte dei loro titolari, cioè non possono essere venduti, ceduti o trasferiti ad altri soggetti, immediatamente efficaci nei rapporti intersoggettivi ed imprescrittibili ovvero anche se non esercitati, non cadono mai in prescrizione.

Quali sono le posizioni della dottrina sui diritti inviolabili

In dottrina esistono due tesi sui diritti inviolabili. Una sostiene che gli stessi sono solo quelli previsti espressamente dalla Costituzione. L’altra, invece, afferma che vi sono anche altri diritti, che vengono individuati nella naturale evoluzione della società e sono specificati nelle sentenze delle supreme Corti, Costituzionale e Cassazione, dal diritto internazionale e dalla stessa legge. A prevalere è questa seconda opinione, tanto che si arriva ad affermare che la Costituzione prevede un catalogo a fattispecie “aperta” in grado di espandersi con il tempo.

Tuttavia, c’è chi non condivide tale teoria sia perché non sembra trovare alcun riscontro nel testo costituzionale sia perché le ipotesi in cui esistono dei diritti non previsti dalla Costituzione sono limitate ed inoltre, gli istituti delle libertà assumerebbero connotati assai labili e soggettivi.

Si può comunque ritenere che dai diritti specificatamente indicati dalla Costituzione è possibile dedurne altri, consequenziali rispetto a quelli individuati dal testo costituzionale.

Come sono classificati i diritti inviolabili nella Costituzione

La Costituzione dopo avere proclamato all’art. 2 i diritti inviolabili, disciplina in maniera più articolata i diritti di libertà, ognuno dei quali rappresenta una conquista dell’individuo nei confronti dello Stato. Si tratta, infatti, di un insieme di diritti individuali, che garantiscono alla persona una sfera d’azione libera dall’ingerenza dello Stato.

Nel Titolo I della Parte prima della Costituzione, dedicato ai rapporti civili, si ritrovano, ad esempio: la libertà personale, di domicilio, di corrispondenza, di circolazione e di soggiorno, di riunione e associazione, la libertà religiosa e le condizioni della Chiesa e delle altre confessioni religiose, la libertà di manifestazione del pensiero, la garanzia della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome, il principio di legalità delle prestazioni personali e patrimoniali, il diritto di azione e difesa, il principio del giudice naturale e di irretroattività della legge penale, il divieto di estradizione dei cittadini per reati politici, il carattere personale della responsabilità penale, la presunzione di non colpevolezza, il rispetto della condizione umana nel trattamento penale, la responsabilità dei dipendenti e degli enti pubblici per atti compiuti in violazione dei diritti.

Nel Titolo II della parte prima della Costituzione, dedicato ai rapporti etico-sociali, sono presi in considerazione quei diritti che riguardano l’uomo non solo come individuo ma come membro delle formazioni sociali; da qui la denominazione di diritti sociali.

I diritti di famiglia, il diritto alla salute, il diritto all’istruzione fanno, quindi, parte dei diritti inviolabili enunciati dall’art. 2 Cost., riconosciuti alla persona in qualità di soggetto che convive con gli altri.

Nel Titolo III della parte prima della Costituzione, si ritrova la disciplina inerente l’attività lavorativa, l’iniziativa imprenditoriale privata, la presenza dello Stato nell’attività economica nonché la funzione sociale della proprietà e del risparmio. Tali norme sono espressione della libertà economica.

Quali sono i diritti inviolabili costituzionalmente riconosciuti

Dalla classificazione sopra riportata si evincono quali sono i diritti inviolabili costituzionalmente garantiti.

Esaminiamone alcuni nel dettaglio:

  • la libertà personale è la prima libertà di cui viene sancita l’inviolabilità e va intesa sia come libertà da qualsiasi costrizione fisica, cioè da ogni forma di detenzione, di ispezione e di perquisizione personale – tali limitazioni della libertà personale sono ammesse solo quando rispettano la garanzia della riserva di legge e di giurisdizione – sia come libertà morale, ovvero come libertà di compiere scelte autonome in merito alle proprie azioni. In alcuni casi la libertà personale può essere limitata ma la Costituzione precisa che ciò può avvenire solo in determinate situazioni previste dalla legge ed in seguito ad un provvedimento del giudice, che deve sempre motivarlo [2];
  • la libertà di domicilio, che è inviolabile al pari di quella di residenza, di dimora, del luogo di lavoro e della sede delle persone giuridiche. Nelle abitazioni private non si possono eseguire ispezioni o perquisizioni se non nei modi previsti dalla legge ed in ogni caso, garantendo la libertà personale dei cittadini [3];
  • la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (scritti privati, fax, sms, e-mail, ecc.). Anche in questo caso la limitazione del relativo diritto può avvenire solo per atto motivato dell’autorità giudiziaria, garantendo le tutele stabilite dalla legge [4];
  • la libertà di circolazione e di soggiorno all’interno del territorio italiano e il diritto di recarsi all’estero (libertà di espatriare). Queste libertà possono essere limitate in via generale, cioè nei confronti dell’intera collettività e non del singolo solo per ragioni attinenti alla salute pubblica – come ad esempio nel caso di una grave epidemia – e alla sicurezza  – si pensi all’eruzione di un vulcano – e comunque mai per ragioni politiche [5];
  • la libertà di riunione, che consiste nella possibilità riconosciuta a tutti di incontrarsi in un luogo privato (una casa, la sede di un’associazione, un club, ecc.) o pubblico (un cinema, un teatro, uno stadio, ecc.), qualunque sia il motivo per il quale ci si riunisce. Questa libertà trova un limite nel divieto di comportamenti violenti e nel divieto d’uso di armi. In questo casi è consentito l’intervento della forza pubblica per sciogliere la riunione; inoltre, per le riunioni in luoghi pubblici va dato il preavviso alle autorità [6];
  • la libertà di associazione, consentita senza preventiva autorizzazione. A differenza della riunione, l’associazione presuppone l’esistenza di un’organizzazione stabile, di un vincolo tra gli associati e l’esistenza di uno scopo comune. Sono comunque vietate le associazioni proibite dalla legge penale, cioè le associazioni per delinquere, quelle militari o paramilitari con finalità politiche e le associazioni segrete [7];
  • la libertà di culto, intesa come libertà del singolo di professare liberamente la propria fede religiosa e di farne propaganda purché non si tratti di riti contrari al buono costume [8];
  • la libertà di associazione religiosa, per la quale tutte le associazioni religiose sono libere e nessuna legge può stabilire dei gravami fiscali speciali per la loro costituzione [9];
  • la libertà di pensiero e di espressione, per cui ogni cittadino ha diritto a manifestare il proprio pensiero sia per scritto, a voce o con altri mezzi di diffusione. La Costituzione vieta, però, le pubblicazioni, gli spettacoli, le proiezioni cinematografiche, le trasmissioni radiotelevisive, ecc. contrarie al buono costume [10];
  • i diritti della personalità. Nessuno può essere privato del proprio nome, della capacità giuridica, della cittadinanza, del diritto all’integrità fisica (come nel caso della pena di morte) oppure del diritto all’identità personale [11];
  • i diritti della persona in sede penale. La Costituzione prevede che nessuno può essere distolto dal giudice naturale, nel senso che il giudice è sempre prestabilito dalla legge in base alla competenze per territorio e per materia. Non si possono istituire giudici speciali o straordinari. Inoltre, nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso (principio della irretroattività della legge penale). Una nuova legge non può essere applicata a un fatto commesso prima di essa [12];
  • l’estradizione, che è vietata salvo il caso in cui non sia prevista da convenzioni internazionali. Non è comunque consentita per reati politici;
  • la responsabilità penale, che è personale ovvero una persona non può rispondere di un reato commesso da qualcun altro; inoltre, un imputato non può essere considerato colpevole fino alla condanna definitiva (principio di presunzione d’innocenza) [13];
  • la libertà della comunità familiare. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale, cioè originaria, preesistente allo Stato, fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare [14];
  • il diritto alla salute, che è riconosciuto a tutti i cittadini. In particolare agli indigenti devono essere garantite cure gratuite. In più nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario se non per disposizione di legge [15];
  • la libertà scientifica, culturale ed educativa. L’arte e la scienza sono libere così come libero è il loro insegnamento. L’istruzione è un servizio pubblico; i privati possono istituire scuole a proprie spese, quindi, senza oneri per lo Stato. Le università possono darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato [16];
  • la libertà sindacale e il diritto di sciopero. L’organizzazione sindacale è libera e la Costituzione pone come unico obbligo a carico dei sindacati la registrazione. Viene anche sancito il diritto di sciopero purché venga esercitato nell’ambito delle leggi che lo regolano. E’ prevista la limitazione degli scioperi dei servizi pubblici essenziali, in particolare nei settori dei trasporti, della scuola e della sanità [17];
  • la libertà economica. L’iniziativa economica privata è libera ma non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale né consistere in attività dannose per la sicurezza, la libertà e la dignità umana. La libertà economica può essere limitata nel caso in cui vi sia un monopolio naturale. E’ riconosciuto anche il diritto alla proprietà, distinta in pubblica e privata. Il limite più importante posto alla proprietà privata è la facoltà concessa allo Stato di espropriare un bene. In questo caso il cittadino privato della proprietà del bene ha diritto ad un indennizzo [18];

Come sono tutelati i diritti inviolabili

I diritti inviolabili oltre ad essere sanciti e riconosciuti dalla Costituzione italiana, sono tutelati anche dal punto di vista internazionale attraverso una serie di Atti e Convezioni come ad esempio:

  1. la Dichiarazione universale dei diritti umani, approvata dall’Assemblea delle Nazioni Unite nel 1948;
  2. la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, adottata dal Consiglio d’Europa nel 1950;
  3. la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, in vigore dal 2000.

note

[1] Art. 2 Cost.: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

[2] Art. 13 Cost.

[3] Art. 14 Cost.

[4] Art. 15 Cost.

[5] Art. 16 Cost.

[6] Art. 17 Cost.

[7] Art. 18 Cost.

[8] Art. 19 Cost.

[9] Art. 20 Cost.

[10] Art. 21 Cost.

[11] Art. 22 Cost.

[12] Art. 25 Cost.

[13] Art. 26 Cost.

[14] Art. 29 Cost.

[15] Art. 32 Cost.

[16] Art. 33 Cost.

[17] Artt. 39 e 40 Cost.

[18] Artt. 41 e 42 Cost.


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