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Assegno di mantenimento: come ottenere la riduzione

30 Giugno 2020 | Autore:
Assegno di mantenimento: come ottenere la riduzione

Quando si alterano le condizioni economiche di uno dei due coniugi è possibile la revisione dell’assegno di mantenimento per l’ex o per i figli.

Un nostro lettore ci scrive per sapere come ottenere la riduzione dell’assegno di mantenimento. Al momento, versa un assegno all’ex moglie di 200 euro e un altro per i due figli di 300 euro. Di recente, però, ha subito un intervento che ha ridotto la sua capacità lavorativa, con conseguente riduzione dello stipendio. In queste condizioni, non è in grado di far fronte agli obblighi stabiliti dal giudice con la sentenza di divorzio.

La questione che ci viene prospettata può essere utilizzata a riferimento di qualsiasi altra situazione simile. Difatti, in presenza di nuove circostanze che alterino la condizione reddituale degli ex coniugi, è sempre possibile ottenere un provvedimento di revisione delle decisioni del giudice in tema di rapporti patrimoniali. In particolare, per ottenere la riduzione dell’assegno di mantenimento – sia di quello da versare all’ex coniuge che ai figli – è necessario addurre fatti sopravvenuti e imprevedibili rispetto alla precedente sentenza. Ma procediamo con ordine.

La riduzione dell’assegno di mantenimento: modalità 

Così come è possibile separarsi o divorziare in via consensuale – ossia con l’accordo di entrambi i coniugi – o in via giudiziale – ossia con una causa che rimette la decisione al giudice – anche i provvedimenti di revisione dell’assegno di mantenimento possono essere richiesti al tribunale in via congiunta e consensuale o da uno solo dei coniugi. 

In ogni caso, è sempre bene che la modifica sia disposta dal giudice con un provvedimento che rettifichi la precedente sentenza. Gli accordi privati, infatti, potrebbero essere oggetto di facile contestazione e non aver alcun valore in termini legali quando si tratta di mantenimento dei figli.

Quando è possibile chiedere la modifica dell’assegno di mantenimento

Gli eventi che possono determinare la modifica o la cessazione dell’assegno di divorzio sono diversi a seconda che si tratti di somme erogate a beneficio dell’ex coniuge o del figlio. In entrambi i casi, deve trattarsi di fatti sopravvenuti che abbiano alterato il reddito o le esigenze del beneficiario dell’assegno. Individueremo qui di seguito le ipotesi più frequenti.

Modifica mantenimento ex coniuge

La modifica o la cessazione dell’obbligo di mantenimento all’ex coniuge si giustifica nei seguenti casi:

  • in presenza di «giustificati motivi» relativi alla situazione personale o patrimoniale degli ex coniugi;
  • il caso in cui l’ex coniuge beneficiario dell’assegno contrae un nuovo matrimonio o va a vivere stabilmente insieme al nuovo partner; 
  • in caso di morte di uno di essi.

I giustificati motivi sono costituiti da mutamenti importanti e documentati della situazione personale o patrimoniale dell’ex coniuge (o di entrambi).

Non è ammissibile una richiesta che non indica fatti nuovi, tali da imporre modifiche o revoche. Ecco alcuni esempi:

  • il coniuge debitore subisce una riduzione dello stipendio o perde il lavoro;
  • il coniuge debitore subisce una malattia che ne riduce la capacità lavorativa e, quindi, lo stipendio oppure è per ciò costretto a sostenere maggiori spese per necessità mediche e di assistenza;
  • il coniuge debitore ha dei figli da una nuova relazione con conseguente obbligo di mantenimento degli stessi che ne riduce le capacità economiche; 
  • il coniuge creditore acquisisce un lavoro o un aumento dello stipendio.

Modifica mantenimento figli

Per la modifica al mantenimento dei figli possono rilevare sia l’alterazione della situazione reddituale di uno dei due genitori che le esigenze dei figli stessi. Anche in questo caso, però, si deve trattare di giustificati motivi successivi rispetto alla precedente sentenza del giudice. Ecco alcuni tipici casi:

  • il genitore obbligato prova un peggioramento delle proprie condizioni economiche o il proprio stato di indigenza;
  • il genitore obbligato costituisce un nuovo nucleo familiare o inizia una convivenza;
  • l’aggravamento delle condizioni di salute del genitore obbligato anziano, peggioramento che incide direttamente sul proprio reddito;
  • il figlio minore ha crescenti bisogni e gli importi corrisposti in base a pregresso accordo sono diventati inadeguati;
  • il figlio maggiorenne non economicamente indipendente non si impegna nello studio e nel lavoro;
  • il figlio va all’università e necessita di maggiore assistenza economica per pagare le spese.

Modalità per ottenere la riduzione dell’assegno di mantenimento 

Come anticipato, le modalità per ottenere la revisione dell’assegno di mantenimento (aumento o riduzione) sono due:

  • la procedura giudiziale; 
  • l’accordo tra le parti.

Nel primo caso, ci si deve rivolgere a un avvocato affinché avvii la causa contro l’altro coniuge/genitore. Tale procedura viene utilizzata quando i due interessati non trovano un accordo tra loro. Inizia così una vera e propria causa volta ad accertare l’effettivo mutamento delle condizioni di fatto.

Nel secondo caso, invece, è sufficiente un unico avvocato che rivolga l’istanza di modifica al presidente del tribunale o sottoponga allo stesso un contratto firmato dai coniugi (cosiddetta negoziazione assistita). Il tutto si consuma in una sola udienza, con notevole risparmio di tempi e di costi.

Gli accordi privati tra i coniugi possono essere dichiarati nulli e non costituiscono titolo esecutivo (ossia documento valido per un eventuale pignoramento).



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