Orario di lavoro; obbligo di adottare misure di sicurezza; maggiorazione retributiva; tutela e sostegno della maternità e della paternità.
Indice
- 1 Durata del lavoro notturno
- 2 Particolare gravosità del lavoro notturno
- 3 Lavoro notturno: tutela delle lavoratrici madri
- 4 Valutazione della salute dei lavoratori notturni
- 5 Lavoratori adibiti a lavoro notturno senza visita medica
- 6 Esonero dall’obbligo di lavoro notturno
- 7 La maggiorazione per lavoro notturno
- 8 Condizioni lavorative obiettivamente pericolose
- 9 Spetta la maggiorazione retributiva per lavoro notturno?
- 10 Lavoratori con carichi di cura di figli in tenera età o soggetti disabili: spetta l’esonero?
- 11 Lavoratore notturno: quante ore svolge?
- 12 L’inapplicabilità della normativa sul lavoro notturno
- 13 Esonero dal lavoro notturno a tutela del genitore unico
- 14 Dipendenti di società concessionarie di autostrade
- 15 Infortunio sul lavoro e danno da perdita di chance
- 16 Lavoro notturno: la richiesta di esonero del dipendente
- 17 La maggiorazione per lavoro notturno a turni non avvicendati
- 18 Quando non è applicabile la causa di esonero da lavoro notturno?
- 19 Lavoratore part-time: il diritto alla retribuzione per lavoro notturno
- 20 Astensione dal lavoro notturno per disabile a carico
Durata del lavoro notturno
Gli articoli 20 e 31 della CDFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che la durata normale del lavoro notturno di sette ore stabilita nella legislazione di uno Stato membro per i lavoratori del settore privato non si applichi ai lavoratori del settore pubblico, inclusi il personale di polizia e i vigili del fuoco, qualora una siffatta differenza di trattamento sia fondata su un criterio obiettivo e ragionevole, vale a dire sia rapportata a un legittimo scopo perseguito da detta legislazione e sia proporzionata a tale scopo.
Corte giustizia UE sez. II, 24/02/2022, n.262
Particolare gravosità del lavoro notturno
L’articolo 8 e l’articolo 12, lettera a), della direttiva 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, devono essere interpretati nel senso che non impongono l’adozione di una normativa nazionale che preveda che la durata normale del lavoro notturno per lavoratori del settore pubblico, come il personale di polizia e i vigili del fuoco, sia inferiore alla durata normale del lavoro diurno prevista per questi ultimi. Tali lavoratori devono, in ogni caso, beneficiare di altre misure di protezione in materia di orario di lavoro, di salario, di indennità o di simili vantaggi, che consentano di compensare la particolare gravosità del lavoro notturno da essi effettuato.
Corte giustizia UE sez. II, 24/02/2022, n.262
Lavoro notturno: tutela delle lavoratrici madri
Il d.lgs. 151/2001 che “disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché di sostegno alla maternità e alla paternità” (art. 1 comma 1 D.Lgs. 151/2001) stabilendo, con riferimento al lavoro notturno, limitazioni in relazione alla qualità genitoriale del lavoratore, deve applicarsi alla generalità delle lavoratrici madri indipendentemente dal settore di operatività, quindi anche al personale di volo.
Corte appello Milano sez. lav., 31/01/2022, n.32
Valutazione della salute dei lavoratori notturni
La violazione dell’obbligo di valutazione dello stato di salute dei lavoratori addetti al lavoro notturno, di cui agli artt. 14, comma 1 e 18-bis, comma 2, d.lg. 8 aprile 2003, n. 66, configura un unico reato indipendentemente dal numero di lavoratori non sottoposti a visita medica, la cui pluralità rileva unicamente quale elemento di valutazione della gravità del fatto ex art. 133 c.p.
(Nella specie, la Corte ha annullato la sentenza di merito che aveva escluso l’estinzione del reato ai sensi degli artt. 21, comma 2, e 24 d.lg. 19 dicembre 1994, n. 758, ritenendo erroneamente che l’indagato non avesse versato una somma proporzionata al numero dei lavoratori impiegati).
Cassazione penale sez. III, 17/07/2020, n.23611
Lavoratori adibiti a lavoro notturno senza visita medica
Nonostante i lavoratori addetti al lavoro notturno senza i prescritti accertamenti medici siano più di uno, la violazione dell’obbligo è unica, dunque resta unica anche la sanzione, non essendo commisurata ai lavoratori impiegati.
Cassazione penale sez. III, 17/07/2020, n.23611
Esonero dall’obbligo di lavoro notturno
L’esonero dall’obbligo di lavoro notturno, previsto dall’art. 11, comma 2, lett. c), del d.lgs n. 66 del 2003 per i lavoratori che prestino assistenza a un soggetto portatore di handicap, riguarda l’adibizione al lavoro nella fascia oraria dalla mezzanotte alle cinque del mattino (intervallo ricompreso necessariamente nel periodo notturno, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. d), dello stesso d.lgs. n. 66 del 2003), che non coincide con quella dalla mezzanotte alle sei del mattino, durante la quale vige, per le lavoratrici-madri, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, il divieto assoluto di adibizione, a tutela delle diverse esigenze derivanti dalla maternità.
Cassazione civile sez. lav., 28/05/2020, n.10203
La maggiorazione per lavoro notturno
La maggiorazione retributiva per lavoro notturno, diretta a compensare il maggior disagio di questo, non può essere negata per il fatto solo che tale lavoro avvenga nell’ambito di turni servizio – conformi, del resto, le previsioni degli artt. 2108 c.c. e 7 d.lgs. 532/99.
Tribunale Torino sez. lav., 11/02/2019, n.275
Condizioni lavorative obiettivamente pericolose
In tema di obblighi di prevenzione ex art. 2087 c.c., l’adozione di particolari misure di sicurezza (cd. “innominate”) viene in rilievo con riferimento a condizioni lavorative obiettivamente (anche solo potenzialmente) pericolose, in cui la prevedibilità del verificarsi di episodi di aggressione a scopo di lucro sia insita nella tipologia di attività esercitata dal lavoratore, in ragione della movimentazione, da parte del medesimo, di somme di denaro.
(Nella specie, la sentenza impugnata aveva ritenuto non esigibile – in relazione all’uccisione, avvenuta per mano di ignoti, di una portiera-custode di un collegio studentesco durante un turno di lavoro notturno – l’adozione, da parte del datore, di cautele anti rapina, non essendo custoditi nel predetto collegio particolari valori; la S.C. ha cassato la sentenza, per avere i giudici di merito omesso di valutare adeguatamente che la lavoratrice era solita custodire di notte anche le quote di pernottamento degli studenti).
Cassazione civile sez. lav., 18/11/2019, n.29879
Spetta la maggiorazione retributiva per lavoro notturno?
La maggiorazione retributiva per lavoro notturno, diretta a compensare il maggior disagio di questo, non può essere negata per il fatto solo che tale lavoro avvenga nell’ambito di turni servizio – conformi, del resto, le previsioni degli artt. 2108 c.c. e 7 d.lgs. 532/99.
Tribunale Torino sez. lav., 11/02/2019, n.275
Lavoratori con carichi di cura di figli in tenera età o soggetti disabili: spetta l’esonero?
L’esonero dal lavoro notturno, previsto dall’art. 53 d.lg. 151/2001 per lavoratori con carichi di cura di figli in tenera età o soggetti disabili, trova applicazione anche nei confronti del personale di volo dell’aviazione civile. Da un’interpretazione sistematica è, infatti, da escludere tanto che l’art. 53 d.lg. 151/2001 sia derogato dal d.lg. 185/2005, che disciplina l’orario di lavoro per il personale di volo, giusta la diversa ratio essendi, quanto che esso sia stato abrogato dal d.lg. n. 66/2003, considerato il circoscritto campo di applicazione di quest’ultimo.
Tribunale Verona, 19/12/2018, n.696
Lavoratore notturno: quante ore svolge?
L’art. 1 comma 2 lett. e), d.lg. n. 66 del 2003 definisce alternativamente, e non cumulativamente, lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale e qualsiasi lavoratore che svolga, durante il periodo notturno, almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro; in difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga, per almeno tre ore, lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.
T.A.R. Perugia, (Umbria) sez. I, 05/06/2018, n.379
L’inapplicabilità della normativa sul lavoro notturno
La deduzione per la prima volta nel giudizio di legittimità di una diversa normativa rispetto a quella invocata nei gradi di merito è ammissibile, salvo che non comporti il necessario esame dei presupposti di fatto richiesti dalla differente disciplina per la riconoscibilità del diritto controverso.
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso con cui il datore di lavoro aveva dedotto, per la prima volta in sede di legittimità, l’inapplicabilità della normativa sul lavoro notturno alle mansioni promiscue o di semplice attesa, giacché avrebbe comportato un ampliamento del “thema decidendum” in ordine all’accertamento della tipologia e del carattere delle mansioni esplicate dai lavoratori).
Cassazione civile sez. lav., 16/10/2018, n.25863
Esonero dal lavoro notturno a tutela del genitore unico
In materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, la mancanza di una norma derogatoria che preveda il beneficio della permanenza in una determinata sede a tutela del genitore unico non costituisce una possibile disparità di trattamento nei confronti delle coppie di genitori posto che tale tipo di beneficio non è previsto neanche per esse; precisamente, per le coppie di genitori è previsto il diverso beneficio del ricongiungimento, assente, invece, in caso di genitore unico e per l’ipotesi di monogenitorialità sono previsti altri benefici, tra i quali un periodo superiore di esonero dal lavoro notturno.
T.A.R. Bologna, (Emilia-Romagna) sez. I, 26/09/2018, n.706
Dipendenti di società concessionarie di autostrade
L’art. 11, comma 10, del C.C.N.L. per i dipendenti di società e consorzi concessionari di autostrade e trafori del 16 febbraio 2000, che prevede la maggiorazione retributiva per il lavoro notturno, si applica anche ai lavoratori in regime part time che abbiano lo stesso livello di inquadramento, e svolgano le stesse modalità di prestazione lavorativa del personale turnista a tempo pieno, in quanto la maggiore retribuzione per i lavoratori impiegati in turni continui e avvicendati non può essere esclusa in caso di diversità di sequenza oraria, che, tuttavia, contempli il lavoro notturno con caratteristiche di costanza, dovendosi ritenere che una diversa interpretazione contrasti con il principio di non discriminazione di cui all’art. 4 del d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, attuativo della direttiva97/81/CE.
Tribunale Milano sez. lav., 04/07/2018, n.1885
Infortunio sul lavoro e danno da perdita di chance
Nella valutazione del danno subito dal lavoratore per perdita di chances derivante dalla mancata adibizione in seguito all’infortunio subito al lavoro notturno, maggiormente retribuito rispetto a quello diurno, il giudice deve considerare se e in che misura il lavoratore sarebbe stato adibito a tale lavoro in assenza di infortunio.
Cassazione civile sez. lav., 26/01/2018, n.2020
Lavoro notturno: la richiesta di esonero del dipendente
È legittimo il provvedimento con cui l’amministrazione pubblica rigetta la richiesta di esonero del dipendente, avente un soggetto disabile a carico, dai turni di lavoro notturno, allorché tali turni non presentino carattere continuativo, non integrando di conseguenza le nozioni di “lavoratore notturno” e “lavoro notturno” ai sensi dell’art. 2 d.lg. n. 532 del 1999, bensì siano limitati a pochi giorni in ogni mese, sub specie di pronta reperibilità in situazioni di emergenza.
T.A.R. Ancona, (Marche) sez. I, 29/12/2017, n.944
La maggiorazione per lavoro notturno a turni non avvicendati
La maggiorazione per lavoro notturno a turni non avvicendati nella misura del 25%, prevista dall’art. 18 del c.c.n.l. autotrasporti, ha natura retributiva, costituendo la compensazione di una prestazione che in sé è caratterizzata da un maggior disagio; ne consegue la sua inclusione tra gli elementi che compongono la retribuzione globale mensile e la sua incidenza in tutti gli istituti contrattuali che per la loro determinazione richiamano tale ultimo concetto.
Cassazione civile sez. lav., 23/10/2017, n.25000
Quando non è applicabile la causa di esonero da lavoro notturno?
Non è applicabile all’assistente di volo affidataria di figlio minore di anni dodici la causa di esonero dal lavoro notturno di cui agli art. 53, comma 2, lett. b), d.lg. n. 151 del 2001 e 11 d.lg. n. 66 del 2003, posto che il personale di volo dell’aviazione civile fuoriesce dal campo di applicazione della disciplina generale sull’orario di lavoro, dovendosi fare per contro riferimento, per quel che specificamente riguarda la normativa sul lavoro notturno, alla più circoscritta disciplina settoriale di cui all’art. 7 d.lg. n. 185 del 2005.
Cassazione civile sez. lav., 25/07/2017, n.18285
Lavoratore part-time: il diritto alla retribuzione per lavoro notturno
Il lavoratore part-time che abbia lo stesso livello di inquadramento del personale turnista a tempo pieno ha diritto alla retribuzione per lavoro notturno, non rilevando, in applicazione del principio di non discriminazione ex art. 4 d.lg. n. 61 del 2000, la diversità della sequenza oraria praticata nei due rapporti.
Cassazione civile sez. lav., 09/03/2017, n.6087
Astensione dal lavoro notturno per disabile a carico
Il diritto ad astenersi dal lavoro notturno spettante al lavoratore avente a carico un soggetto disabile si configura a prescindere dal livello di gravità dello stato di handicap.
Tribunale Milano, 18/09/2016
C’è chi si sveglia all’alba per lavorare e chi riesce a concentrarsi meglio la sera. Io personalmente, riesco a lavorare in entrambi i casi. Ci sono delle volte in cui preferisco svegliarmi prestissimo e altre volte in cui faccio tarda notte fino ad arrivare al mattino. Questione di concentrazione
Per anni, nell’arma ho fatto le notti. Io e mia moglie eravamo appena sposati e per lei non era il massimo vedermi arrivare all’alba e trascorrere orari particolari insieme, ma il lavoro è lavoro e non puoi tralasciare il tuo dovere. Cercavo di essere premuroso portandole la colazione al mio arrivo e riuscivamo agli inizi a conciliare le nostre vite. Poi, sono insorti alcuni problemi e un bel giorno sono arrivato a casa prima del previsto. Mi sono trovato un uomo in casa. Immaginate il mio stato d’animo. Ecco ora siamo divorziati ed io, dopo anni di matrimonio, ho ripreso la mia vita. C’è chi mi chiede se avessi dovuto mettere il lavoro in secondo piano talvolta per cercare di far funzionare il mio matrimonio. Io ho sempre risposto in maniera negativa. Il dovere non può venire in secondo luogo, neppure quando a rimetterci è la tua felicità, perché in realtà non è davvero amore se non si comprendono certe cose e si è viziati e si vuole tutto e subito, senza comprendere le fatiche che ci stanno dietro certe comodità
Salve, mi dite in quali casi ci si può sottrarre dal lavoro notturno? Inizio ad avere alcuni fastidi e problemini di salute e vorrei capire se posso evitare i turni di notte. Grazie
Si parla di lavoro notturno tutte le volte in cui l’attività lavorativa viene svolta nell’arco di tempo di almeno 7 ore consecutive nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. Per esempio, rientra nel lavoro notturno quello svolto tra le 24 e le 7, tra le 23 e le 6, oppure tra le 22 e le 5. In mancanza della disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno chi svolge per almeno 3 ore lavoro di notte per un minimo di 80 giorni lavorativi all’anno. Il datore di lavoro deve valutare lo stato di salute dei lavoratori notturni attraverso controlli preventivi e periodici (almeno ogni 2 anni) a suo carico, effettuati dalle strutture sanitarie pubbliche o dal medico competente e diretti a verificare l’assenza di controindicazioni a tale tipologia di lavoro.
Per maggiori informazioni leggi:
-Esenzione lavoro notturno per ipertensione https://www.laleggepertutti.it/286427_esenzione-lavoro-notturno-per-ipertensione
-Esonero lavoro notturno per depressione https://www.laleggepertutti.it/288629_esonero-lavoro-notturno-per-depressione
-Legge 104: esonero dal lavoro notturno https://www.laleggepertutti.it/134464_legge-104-esonero-dal-lavoro-notturno
-Esonero dalle notti per età https://www.laleggepertutti.it/286268_esonero-dalle-notti-per-eta
Buon giorno; sono un Operatore Sanitario, dipendente ospedaliero e soggetto a regolare turnazione di 06,15 ore (Matt. e Pom.) e 12,15 ore (Notte). Usufruisco di Congedi L.104/92 perchè genitore di una figlia disabile al 100% con riconoscimento di indenn. accompagnamento; con il Messaggio n°3114 dello 07.08.2018 (cit. test.): “…..L’INPS precisa che i permessi legge 104 possono essere fruiti anche in corrispondenza di un turno di lavoro notturno a cavallo di due giorni solari: in questo caso la prestazione resta riferita a un unico turno di lavoro e il permesso fruito corrisponde a un solo giorno….” Per cui, se ho ben compreso quanto enunciato, ad UN turno Notte (ore 20.00/08.00) corrisponde UNA richiesta di Cong. Straord. Permessi L.104/92. Mi chiedo: perchè la Direzione Amministrativa dell’A.S.L. dalla quale dipendo, nonostante i miei reiterati tentativi (tutti supportati da ampia e chiara documentazione) di far recepire la summenzionata Direttiva, si ostina a chiedermi di compensare sei ore con un secondo modulo di richiesta ferie minacciando di addebitarmele? Per essere chiaro: supponiamo che io necessiti di prendere L.104 per assistere mia figlia nella notte tra il 10 e l’11 Maggio e ne faccia richiesta compilando l’apposito modulo con riferimento alla data 10.05 -indicando TURNO NOTTE; secondo la mia Amministrazione, quel permesso mi “copre” solo nell’orario che va dalle 20.00 del giorno 10 alle 02.00 del giorno 11; per le rimanenti sei ore -cioè, dalle 02.00 alle 08.00- mi impone queste alternative: 1) chiedo un ulteriore permesso L.104/92 (quindi: UNA notte, DUE Permessi L.104/92); 2) prendo un giorno di Congedo Ordinario; 3) subisco l’addebito orario con decurtazione dello stipendio). Se possibile, gradirei indicazioni motivate e come ottenere quello che -a meno di non aver equivocato- è un diritto che mi viene negato. Grazie per la pazienza nel leggermi e per la disponibilità di chi vorrà rispondermi
Le assenze dal lavoro possono essere usufruite da chi svolge lavoro notturno, nelle domeniche o nei giorni festivi. I permessi della legge n. 104 e il congedo straordinario possono essere fruiti anche in corrispondenza di un turno di lavoro da effettuare in un giorno festivo, di domenica o in caso di lavoro notturno. L’Inps ha precisato che per “lavoro a turni” si intende ogni forma di organizzazione dell’orario di lavoro in cui l’orario operativo dell’azienda può coprire le 24 ore e la totalità dei giorni settimanali. La legge n. 104/1992 prevede la fruizione dei permessi mensili retribuiti “a giornata” a prescindere dall’organizzazione dell’attività lavorativa durante le 24 ore o nel corso della settimana. Per richiedere ai nostri specialisti l’analisi del tuo caso specifico, richiedi una consulenza legale qui https://www.laleggepertutti.it/richiesta-di-consulenza