Trattamento integrativo della retribuzione: come funzionano la nuova integrazione dello stipendio e la nuova detrazione per i dipendenti.
Tutti coloro che percepiscono redditi di lavoro dipendente ed assimilato hanno diritto, sino a un determinato limite di reddito, ad un credito Irpef sulla retribuzione, il cosiddetto bonus Renzi. Questo bonus ammonta a 80 euro mensili, se il reddito del lavoratore non supera 24.600 euro, mentre è riproporzionato dai 24.600 ai 26.600 euro di reddito, nonché sulla base del periodo annuo lavorato.
Il bonus Renzi, dal 1° luglio 2020, è stato tuttavia abolito: al suo posto, entra in vigore il cosiddetto nuovo bonus Irpef. Che cos’è il bonus Irpef? Non si tratta in realtà di un solo nuovo bonus, ma di due nuovi strumenti, che ampliano notevolmente la platea dei beneficiari del bonus Renzi e ne aumentano anche l’importo.
Nel dettaglio, la nuova normativa [1] istituisce un trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, in sostanza un nuovo bonus Irpef il cui importo mensile ammonta a 100 euro; il trattamento spetta a chi possiede un reddito complessivo di lavoro dipendente e assimilato (sono esclusi i redditi di pensione ed alcune voci di reddito assimilato), sino a 28mila euro annui.
La nuova legge istituisce anche una nuova detrazione fiscale per i titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilato d’importo superiore a 28mila euro, che diminuisce gradualmente al crescere del reddito, sino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40mila euro. Ma procediamo con ordine.
Indice
- 1 Qual è il reddito complessivo per il diritto al nuovo bonus Irpef?
- 2 Quali sono i redditi che beneficiano del bonus Irpef?
- 3 A quanto ammonta il trattamento integrativo?
- 4 Quando spetta il trattamento integrativo?
- 5 A quanto ammonta la detrazione fiscale aggiuntiva?
- 6 Che cosa succede se è erogato un bonus non spettante?
Qual è il reddito complessivo per il diritto al nuovo bonus Irpef?
Il reddito complessivo, secondo il Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) è costituito dalla somma di tutti i redditi (fondiari, di fabbricati, lavoro, pensione, capitale, diversi…) posseduti dal contribuente. Il reddito complessivo rilevante ai fini del bonus Irpef, in base alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate [2], è da considerare come reddito complessivo lordo e non come reddito imponibile.
La nuova disciplina prevede che, ai fini della determinazione del reddito complessivo per il diritto al nuovo bonus Irpef, rilevino anche i redditi esenti agevolati per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero e degli impatriati.
Il reddito è considerato al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze. Per maggiori approfondimenti: “Bonus Irpef e reddito complessivo“.
Quali sono i redditi che beneficiano del bonus Irpef?
Possono beneficiare del nuovo bonus Irpef coloro che hanno prodotto redditi di lavoro dipendente e assimilati. Quali sono i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente?
Si tratta dei seguenti redditi:
- i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
- le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
- le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;
- le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione:
- alla funzione di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
- alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- alla partecipazione a collegi e commissioni;
- ad altri rapporti di collaborazione non qualificati come lavoro autonomo o subordinato;
- le remunerazioni dei sacerdoti, nonché le congrue e i supplementi di congrua;
- i compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale docente universitario e dei ricercatori che esplicano attività assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura e del personale e del personale laureato medico ed odontoiatra di ruolo dell’area tecnico-scientifica e sociosanitaria, che svolge anche le funzioni assistenziali (entro limiti specifici);
- le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un’arte o professione, e non siano state effettuate nell’esercizio di impresa commerciale, nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie e agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
- le indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni costituzionali, nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l’assegno del Presidente della Repubblica;
- le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale;
- le prestazioni pensionistiche complementari, comunque riconosciute;
- gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro;
- i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.
Il bonus spetta inoltre sui trattamenti previdenziali a sostegno del reddito erogati dall’Inps [3].
A quanto ammonta il trattamento integrativo?
Il trattamento integrativo, che spetta a chi percepisce redditi di lavoro dipendente ed assimilati, con un reddito complessivo annuo non superiore a 28mila euro, ammonta a 100 euro mensili, cioè a:
- 600 euro per l’anno 2020;
- 1.200 euro a decorrere dall’anno 2021.
Quando spetta il trattamento integrativo?
Per aver diritto al trattamento integrativo, i titolari dei redditi di lavoro dipendente devono avere un’imposta lorda, determinata su tali redditi, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti. Non devono, cioè, essere incapienti.
Non rileva la circostanza che l’imposta lorda generata dai redditi da lavoro dipendente o assimilato sia ridotta o azzerata per effetto di detrazioni diverse da quelle da lavoro dipendente, come per esempio le detrazioni per carichi di famiglia.
Il decreto Rilancio ha però previsto che il sostituto d’imposta, per l’anno 2020, riconosca il bonus Renzi (sino al 30 giugno) e il bonus Irpef (dal 1° luglio) ai lavoratori dipendenti che fruiscono delle misure di sostegno al lavoro contenute nel decreto Cura Italia, cioè delle integrazioni salariali e dei cosiddetti congedi Covid, anche se l’imposta lorda calcolata sui redditi spettanti è di importo inferiore alle detrazioni da lavoro. Per questi lavoratori, dunque, il bonus Irpef è riconosciuto anche se risultano incapienti.
A quanto ammonta la detrazione fiscale aggiuntiva?
La detrazione fiscale aggiuntiva, che spetta a chi percepisce redditi di lavoro dipendente ed assimilati, con un reddito complessivo annuo oltre 28mila euro, è rapportata al periodo di lavoro ed ammonta a:
- 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 40.000 euro;
- 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro.
Più semplicemente, per determinare l’importo della detrazione si utilizzano le seguenti formule:
- se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro:
o 480+ 120 x [(35.000- reddito complessivo) /7.000]
- se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro:
o 480 x [(40.000- reddito complessivo) /5.000]
Che cosa succede se è erogato un bonus non spettante?
Se in sede di conguaglio il trattamento integrativo si rivela non spettante, il sostituto d’imposta deve provvedere al recupero del relativo importo, tenendo conto dell’eventuale diritto all’ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati.
note
[1] DL 3/2020.
[2] Circ. n. 9/E/2014.
[3] I trattamenti sono elencati al punto 5.1 della circolare 96/2020.
Una cosa che non si capisce leggendo l’articolo è se il Decreto Rilancio prevede anche per chi è stato licenziato nel corso del 2020 (e che dunque risulterà incapiente a causa del minor reddito annuale) di ricevere il Bonus Renzi (ora divenuto Bonus 100 euro).