Questo sito contribuisce alla audience di
Diritto e Fisco | Articoli

Controversie con gli operatori telefonici per contestazioni sulle bollette: regole pratiche

14 Novembre 2013 | Autore:
Controversie con gli operatori telefonici per contestazioni sulle bollette: regole pratiche

Prima di iniziare una causa contro una compagnia telefonica è necessario avviare il tentativo di conciliazione presso il Corecon o la Camera di Commercio.

Prima di agire in giudizio contro una compagnia telefonica per la violazione di un vostro diritto siete obbligati a promuovere un tentativo di conciliazione [1].

Tentativo di conciliazione con la compagnia del telefono

L’utente deve proporre il tentativo di conciliazione davanti ai Corecon (Comitati Regionali per le Comunicazioni) della propria Regione che abbia firmato la convenzione bilaterale con l’Agcom per l’esercizio delle funzioni delegate. Si tratterà di inoltrare una domanda di fissazione di udienza, specificando le ragioni del contendere.

Se il Corecon territorialmente competente non rientri tra quelli provvisti di delega, gli utenti possono – in alternativa al Corecon stesso – esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione (e devono farlo) presso le Camere di Commercio territorialmente competenti o gli organismi di conciliazione in materia di consumo (il cui elenco è disponibile sul sito del Ministero di Giustizia) o gli organismi istituiti con accordi tra le associazioni di consumatori rappresentative a livello nazionale e gli operatori di comunicazioni elettroniche.

In mancanza del tentativo di conciliazione l’eventuale causa è improcedibile. Questo vuol dire che il giudice, alla prima udienza, dovrà estinguere il giudizio o, eventualmente, rinviare la causa ad altra udienza, dando tempo alle parti di completare il meccanismo di conciliazione preventivo.

Non è necessario promuovere tentativo di conciliazione:

  • – quando la compagnia telefonica deve recuperare un proprio credito (cioè senza contestazioni da parte dell’utente);
  • – nel caso di controversie attinenti esclusivamente profili tributari o fiscali.

Nell’istanza che può essere inoltrata al Corecon mediante la compilazione del Formulario UG (reperibile nel sito dell’Agcom: www.agcom.it) devono essere indicati a pena di inammissibilità:

  • – nome e cognome, residenza o domicilio dell’utente;
  • – numero dell’utenza in caso di servizi telefonici;
  • – denominazione o sede dell’operatore;
  • – fatti che sono all’origine della controversia tra le parti;
  • – eventuali tentativi già esperiti per la composizione della controversia;
  • – richieste dell’istante;
  • – documenti che si allegano;
  • – fotocopia di un valido documento di identità.

L’istanza deve essere sottoscritta dall’utente o, per le società, dal rappresentante legale o da privata autenticata, ed è consegnata a mano contro rilascio di ricevuta ovvero inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax o tramite posta elettronica certificata.

Dal momento della proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione i termini per agire in giudizio sono sospesi e riprendono a decorrere dalla scadenza del termine dell’istanza.

Decorso il termine, le parti sono libere di adire l’autorità giudiziaria, anche se la procedura conciliativa non si è ancora conclusa.

Il responsabile del procedimento, verificata l’ammissibilità della domanda, convoca le parti all’udienza per l’esperimento del tentativo di conciliazione.

Se la conciliazione ha esito positivo, è redatto un verbale di conciliazione costituente titolo esecutivo, in cui si prende atto dell’accordo. Questo vuol dire che se una delle parti non è adempiente all’accordo, l’altra non ha necessità di farle causa, ma potrà procedere direttamente con l’ufficiale giudiziario in esecuzione forzata.

Se, viceversa, in udienza non si raggiunge un accordo su tutti o su parte dei punti controversi, se per il medesimo oggetto e tra le stesse parti non sia stata già adita l’autorità giudiziaria, le parti congiuntamente, o anche il solo utente, possono chiedere all’Agcom di definire la controversia secondo le regole esaminate nella trattazione che segue.

Definizione della controversia davanti all’Agcom

In caso di esito negativo della procedura di conciliazione, entrambe le parti o anche una sola di esse possono chiedere all’Agcom (o ai Corecom delegati) la definizione della controversia.

L’intervento dell’Agcom non può essere richiesto se sono decorsi più di 6 mesi dalla data di conclusione della procedura di conciliazione, e/o per il medesimo oggetto e tra le stesse parti sia stata già adita l’autorità giudiziaria.

L’istanza per deferire all’Agcom (o al Corecom delegato) può essere presentata utilizzando il formulario (GU14) predisposto dall’Autorità (reperibile all’indirizzo www.agcom.it).

L’istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi:

  • – nome e cognome, residenza o domicilio dell’utente;
  • – numero dell’utenza in caso di servizi telefonici;
  • – denominazione e sede dell’operatore;
  • – i fatti che sono all’origine della controversia tra le parti;
  • – le richieste dell’istante;
  • – fotocopia di un valido documento di identità;
  • – i documenti che si allegano;
  • – estremi del verbale di mancata conciliazione o di soluzione parziale della controversia;
  • – e-mail o numero di fax ove si intendono ricevere le comunicazioni inerenti al procedimento.

L’istanza deve essere sottoscritta dall’utente o, per le persone giuridiche, dal rappresentante legale, ovvero da un rappresentante munito di procura speciale, conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.

L’istanza è consegnata a mano contro rilascio di ricevuta o inviata per raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax o tramite PEC.

L’Agcom (o il Corecom), verificata l’ammissibilità dell’istanza comunica alle parti l’avvio del procedimento.

In tale comunicazione indica i termini entro cui produrre memorie e documentazione, integrare e replicare alle produzioni avversarie, nonché il termine di conclusione del procedimento.

In alcuni casi le parti possono essere convocate per un’udienza di discussione della controversia.

La controversia è definita, al termine della fase istruttoria, con un atto vincolante notificato alla parti e pubblicato nel Bollettino ufficiale dell’Agcom.

Il provvedimento che definisce la controversia, ove si riscontri la fondatezza dell’istanza, può disporre che l’operatore rimborsi all’utente eventuali somme non dovute o corrisponda gli indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, e dalle disposizioni normative o da delibere dell’Agcom.

Resta, in  ogni caso, salva la possibilità, per le parti di far valere in sede giurisdizionale il maggior danno.

Richiesta di provvedimenti temporanei

Contestualmente al tentativo di conciliazione o di definizione della controversia, o nel corso delle relative procedure, l’utente può chiedere all’Agcom o ai Corecom delegati l’adozione di provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità nell’erogazione del servizio o a far cessare forme d’abuso o di scorretto funzionamento da parte dell’operatore di telecomunicazioni sino al termine della procedura conciliativa.

L’interessato deve proporre istanza chiedendo l’adozione di un provvedimento temporaneo al Corecom competente per territorio, ossia quello del luogo in cui si trova la postazione fissa che è in uso all’utente finale o, negli altri casi, al domicilio indicato al momento della conclusione del contratto o, in mancanza, la residenza o la sede legale dell’utenza.

La richiesta dell’utente, per la quale può essere utilizzato il formulario ad hoc predisposto dall’Autorità (Formulario GU5), deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi:

  • – nome e cognome, residenza o domicilio dell’utente;
  • – numero dell’utenza in caso di servizi telefonici;
  • – denominazione e sede dell’operatore;
  • – i fatti che sono all’origine della controversia tra le parti;
  • – richieste dell’istante;
  • – fotocopia di un valido documento d’identità;
  • – documenti che si allegano.

L’istanza deve essere corredata, se non presentata contestualmente ad essa, dalla copia dell’istanza di conciliazione con la prova dell’avvenuto deposito presso l’organismo competente.

Deve essere sottoscritta dall’utente o, per le persone giuridiche, dal rappresentante legale, ovvero da un rappresentante munito di procura speciale, conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.

L’ufficio (il Corecom o lìAgcom) che riceve la richiesta del provvedimento temporaneo, verificata l’ammissibilità dell’istanza, trasmette all’operatore la richiesta dell’utente assegnandogli un termine (non superiore a 5 giorni) per produrre eventuali memorie e documentazione.

Durante il procedimento possono essere richiesti atti ed informazioni anche ad operatori terzi che risultimo coinvolti nella controversia.

Se la sospensione o l’abuso dipendono dal comportamento di un operatore diverso da quello citato nell’istanza, il Corecom o l’Agcom, può estendere, su impulso dell’utente, il procedimento nei confronti del suddetto operatore.

Entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, il Cprecom o l’Agcom, con atto motivato, adotta un provvedimento temporaneo, o rigetta la richiesta, inviando copia della decisione alle parti.

Indennizzi

Con il Regolamento in materia di indennizzi, approvato dall’Agcom [2] sono stati individuati i criteri per il calcolo degli indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra operatori e utenti.

Tali misure sono finalizzate ad assicurare, a prescindere dagli operatori coinvolti nelle controversie, la corresponsione agli utenti di indennizzi identici per le stesse tipologie di disservizio.

Documenti da conservare

L’utente deve conservare le bollette e, soprattutto, le ricevute di pagamento per 5 anni dalla data di scadenza del pagamento.

Questo è infatti il termine di prescrizione entro il quale il fornitore può richiedere i pagamenti arretrati.

Tale termine è però interrotto e riprende a decorrere dall’intimazione di pagamento fatta per iscritto e in altri casi previsti dalla legge con la conseguenza che si prolunga anche il termine di conservazione dei documenti.


note

 

[1] Si applica in materia il Regolamento approvato dall’Agcom che regola (per le procedure avviate dal 24 giugno 2007) la procedura di soluzione delle controversie tra utenti e operatori applicabile (Delib. Agcom 173/07/CONS). Esso riguarda le controversie relative al mancato rispetto delle disposizioni relative al servizio e ai diritti degli utenti finali stabiliti dalle norme legislative, dalle delibere dell’Autorità, dalle condizioni contrattuali e dalle carte dei servizi.

[2] Delib. Agcom 73/11/CONS.


Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

1 Commento

  1. Scusatemi eh…..io ho necessità di disattivare un abbonamento attivato per sbaglio tramite il solito giochino dei banner camuffati da giochino su fb, lo disattiverò domani come suggerito dal mio operatore (wind). Per recuperare i 7 € tolti non proprio “legalmente” e per far punire a norma di legge questi soggetti del numero telefonico 06/92927434 che mettono in atto delle vere e proprie truffe camuffate da giochini, devo seguire sta procedura che è più complicata della teoria della relatività di Einstein e chissà quanto tempo passa e sicuramente solo di raccomandate mi costa più sicuramente di 7€? Allora bisogna dire le cose come stanno veramente, che chi ha il potere di fermare queste truffe non ne ha intenzione e che le compagnie telefoniche non hanno interesse nel fermarle.

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.


 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI
CERCA SENTENZA