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Cartella di pagamento mai consegnata

7 Settembre 2022
Cartella di pagamento mai consegnata

Omessa notifica: si può contestare l’estratto di ruolo dal quale risulta la notifica di una cartella in realtà mai ricevuta?

Non capita di rado – anzi, è assai frequente – di scoprire, dalla lettura dell’estratto di ruolo, che l’Agenzia Entrate Riscossione ha inserito, nell’elenco dei debiti a nome del contribuente, una cartella di pagamento in realtà mai notificata. Cosa fare in questi casi? Conviene far finta di nulla e attendere la spedizione di un sollecito di pagamento – rinviando così l’azione ad un successivo momento – oppure bisogna procedere subito dinanzi al giudice? In tal caso, entro quali termini? A dare qualche informazione in più è stata la Cassazione che, con una recente pronuncia [1], ha richiamato uno “storico” chiarimento formulato con le Sezioni Unite del 2015 [2]. Cerchiamo di fare il punto della situazione in merito alla cartella di pagamento mai notificata.

Cartella di pagamento mai notificata: è valida?

La cartella di pagamento è un atto che deve essere notificato obbligatoriamente. Il contribuente, infatti, deve prenderne conoscenza nonostante abbia già avuto contezza della richiesta di pagamento notificatagli in precedenza dalla Pubblica Amministrazione. Senza la cartella esattoriale, dunque, non è possibile alcuna riscossione forzata del credito.

Solo in casi eccezionali, la cartella viene sostituita da una “lettera di presa in carico”: ciò avviene nel caso in cui l’atto precedente sia un avviso di accertamento immediatamente esecutivo dell’Agenzia delle Entrate e dell’Inps. Questi atti, infatti, non necessitano della cartella esattoriale in quanto sono essi stessi “titoli esecutivi”, validi a legittimare un pignoramento. L’esattore, però, in tali ipotesi, notifica una comunicazione informale in cui avvisa il contribuente di aver ricevuto l’incarico, da parte dell’Ente titolare del credito (appunto, l’Agenzia delle Entrate o l’Inps), di procedere alla riscossione coattiva.

Che succede se la cartella di pagamento non viene notificata?

Se la cartella esattoriale non viene notificata o viene notificata in modo non corretto, il contribuente potrebbe non saperlo mai. Difatti, non si può conoscere ciò che non è arrivato all’indirizzo del suo destinatario.

L’unico modo in cui il contribuente potrebbe venire a sapere di una cartella di pagamento mai notificata è attraverso il cosiddetto estratto di ruolo. Si tratta di una sorta di certificato – che però non ha alcuna valenza ufficiale – estratto dai computer interni all’esattore e consegnato su richiesta del contribuente. Da tale documento si evince l’elenco dei debiti non ancora pagati. 

Chiunque può chiedere, in qualsiasi momento, una copia dell’estratto di ruolo, anche attraverso il servizio online dell’Agenzia Entrate Riscossione. Da ciò avrà idea di quale sia la sua esposizione nei confronti dell’esattore. 

Potrebbe dunque succedere di scorgere, nell’elenco delle cartelle indicate nell’estratto di ruolo, una che non è mai stata consegnata. Che fare in questi casi?

Le alternative sono due.

In prima battuta, si può far finta di nulla e attendere che l’Agenzia Entrate Riscossione invii un successivo sollecito di pagamento (la cosiddetta «intimazione di pagamento») per poi agire contro di questa e chiederne l’annullamento. Annullamento che si giustifica proprio perché, a monte del procedimento, non è mai intervenuta la notifica della cartella esattoriale per come previsto dalla legge. 

Il vantaggio di questa soluzione è di spostare il ricorso a un momento successivo, rinviando anche le spese di giudizio, senza perdere la possibilità di difendere i propri diritti.

La seconda soluzione è quella di impugnare l’estratto di ruolo nella parte in cui include una cartella mai notificata. In tal modo, si ottiene la cancellazione del debito sulla base della semplice eccezione del difetto di notifica. Spetterà all’esattore dimostrare il contrario producendo in giudizio l’avviso di ricevimento della raccomandata o la relazione di notifica dell’atto. 

Senonché, a seguito del decreto legge 146/2021, l’estratto di ruolo oggi si può impugnare solo in tre casi e non più per qualsiasi esigenza come in precedenza. Le tre ipotesi sono le seguenti:

  1. pregiudizio per la partecipazione a procedura di appalto,
  2. blocco di pagamenti da parte della PA;
  3. perdita di un beneficio nei rapporti con una PA.

Per accertarsi che la notifica non sia mai stata effettivamente eseguita, il contribuente potrebbe prima presentare un’istanza di accesso agli atti amministrativi con cui chiede di visionare i documenti che dimostrino eventualmente l’avvenuta notifica della raccomandata. 

Il vantaggio di tale soluzione è quello di cancellare subito e definitivamente il debito dall’elenco delle pendenze a nome del contribuente. Ma, come detto, oggi il rimedio dell’impugnazione dell’estratto di ruolo è riservato solo a ipotesi piuttosto rare e di solito collegate ad attività imprenditoriali. 

Certificato carichi pendenti col Fisco

La Cassazione, nella sentenza in commento, ha altresì precisato che il contribuente non può chiedere l’annullamento del certificato dei carichi pendenti col Fisco, documento introdotto con il nuovo Codice della crisi d’impresa. Si tratta, infatti, di un documento sintetico e riepilogativo non meritevole di tutela giurisdizionale in quanto non contenente un’informazione completa ed esaustiva su un’autonoma e nuova pretesa impositiva.

Tale certificazione è stata recentemente disciplinata dall’art. 364, comma 1, d.lgs. n. 14/2019 (cosiddetto “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”), il quale ha stabilito che gli uffici dell’amministrazione finanziaria devono rilasciare su richiesta del debitore o del tribunale, un certificato unico sull’esistenza di debiti risultanti dai rispettivi atti, dalle contestazioni in corso e da quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti.

La certificazione dei debiti tributari attesta, quindi, l’assenza di debiti tributari e la sussistenza di debiti tributari non soddisfatti in base ai dati risultanti nel sistema informativo dell’anagrafe tributaria. In presenza di debiti tributari non soddisfatti, il certificato presenta in allegato un prospetto che riporta i debiti con l’ammontare e lo stato della riscossione alla data di rilascio del certificato stesso. Dal prospetto è possibile ricavare l’indicazione dei debiti risultanti dalle banche dati dell’anagrafe tributaria relativi agli atti, alle contestazioni in corso e a quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti, in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e relativamente ad ulteriori imposte indirette.

Il tenore di tale documento non garantisce il livello minimo di cognizione sulle singole pretese tributarie, che è indispensabile per l’esercizio del diritto di difesa dinanzi al giudice tributario.


note

[1] Cass. ord. n. 13536/20 del 2.07.2020.


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