Lite tra i proprietari degli immobili danneggiati dallo scoppio; risarcimento dei danni patrimoniali; reato di lesioni personali colpose; presunzione di responsabilità a carico del produttore-distributore.
Indice
- 1 Bombola riempita di gas e benzina
- 2 Immobili danneggiati dallo scoppio della bombola
- 3 Scoppio di una bombola a gas: responsabilità
- 4 Esplosione di una bombola data in prestito ad un terzo
- 5 Produzione e distribuzione del gas in bombole
- 6 Fiammata provocata dall’esplosione del gas residuo della bombola
- 7 Scoppio bombola gas in locale pubblico
- 8 Fornitura di gas in bombole: danni e responsabilità
- 9 Pericolo per l’incolumità pubblica
- 10 Presunzione di responsabilità del produttore
Bombola riempita di gas e benzina
Spetta al giudice di merito accertare, caso per caso, se il congegno esplodente rientri fra quelli micidiali o fra quelli destinati ad avere solo effetto detonante. (Nella specie è stato ritenuto corretto l’operato dei giudici di merito che avevano ritenuto congegno esplosivo, con effetti potenzialmente micidiali, una bombola riempita di gas e benzina).
Cassazione penale sez. I, 09/11/1993
Immobili danneggiati dallo scoppio della bombola
Al riguardo del risarcimento dei danni patrimoniali subiti a seguito dell’esplosione di una bombola di gas ad uso domestico, transatta la controversia fra i proprietari degli immobili danneggiati con rinuncia agli atti del giudizio, nel caso di specie, si è verificata un’automatica estensione della domanda attorea nei confronti della Società distributrice della bombola.
Va rilevato che la deduzione di un diverso titolo di responsabilità nei confronti della medesima Società (art. 2050 c.c.), operata per la prima volta nell’atto di appello, costituisce indubitabilmente una domanda nuova e come tale inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c.
Pertanto, la Corte ritiene di condividere l’attribuzione della responsabilità esclusiva nella causazione dell’evento a carico degli odierni appellanti -convenuti, tanto più che il fornitore ha precisato che le bombole sono state vendute ai convenuti franco magazzino di vendita e pertanto sono state ritirate dagli stessi utilizzatori e dagli stessi installate.
Corte appello Bari sez. III, 15/02/2018, n.301
Scoppio di una bombola a gas: responsabilità
Nell’ipotesi di scoppio di una bombola a gas, il proprietario dell’edificio, nel quale si sia verificata l’esplosione è responsabile ai sensi dell’art. 2053 c.c. per i danni che siano derivati alle cose esistenti nell’appartamento adiacente in conseguenza della rovina.
Tribunale Cagliari, 19/01/1993
Esplosione di una bombola data in prestito ad un terzo
Poiché l’industria della produzione e distribuzione di gas in bombole costituisce attività pericolosa, non solo nelle fasi di riempimento, trasporto e distribuzione, ma altresì in quelle di conservazione, commercio, o, comunque, consegna a qualsiasi titolo delle bombole vuote, che abbiano contenuto gas, senza un preventivo trattamento idoneo a renderle innocue (e ciò anche in riferimento all’art. 249 d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, il quale, per tali contenitori, vieta usi diversi da quelli originari, senza una preventiva completa bonifica del loro interno), l’esercente una tale attività è responsabile, ex art. 2050 c.c., con riguardo a qualsiasi evento dannoso che possa comunque collegarsi ad una di dette operazioni, salvo che fornisca la prova liberatoria di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, in relazione all’intrinseca pericolosità di quello strumento.
Questa responsabilità, in particolare, sussiste, in mancanza di tale prova, anche in riferimento ai danni provocati dall’esplosione di una bombola vuota data in prestito ad un terzo, per un uso diverso da quello cui era destinata, da un commesso del suddetto esercente, ove risulti dimostrata l’esistenza di un nesso di occasionalità necessaria fra le incombenze attribuite al commesso e la dazione in prestito della bombola stessa.
Cassazione civile sez. III, 13/01/1981, n.294
Produzione e distribuzione del gas in bombole
L’industria della produzione e distribuzione del gas in bombole costituisce attività pericolosa, nell’esercizio della quale (comprendente la raccolta e la produzione del gas, il riempimento e la distribuzione delle bombole agli utenti), colui che vi provvede è soggetto alla responsabilità prevista dall’art. 2050 c.c., con riguardo a tutti gli eventi dannosi che si verifichino in dipendenza o in occasione dell’uso del gas o che possono, comunque, collegarsi alle dette operazioni, in quanto il pericolo delle esplosioni perdura anche dopo l’avvenuto riempimento delle bombole, cioè quando queste siano poste in commercio, distribuite e consegnate alla clientela per essere adoperate.
Pertanto, nell’ipotesi di esplosione di una bombola avvenuta nel negozio di un rivenditore, deve ritenersi responsabile dell’evento dannoso l’ente o la persona che provvede alla produzione e distribuzione del gas in bombole (art. 2050 c.c.), salva la prova dio aver adottato ogni cura o misura idonea ad impedire il danno mentre va esclusa la responsabilità del rivenditore, ex art. 2051 c.c., giacché questi ha una semplice detenzione materiale dei recipienti.
Cassazione civile sez. III, 20/07/1979, n.4352
Fiammata provocata dall’esplosione del gas residuo della bombola
In tema di tutela dei lavoratori, la responsabilità del datore di lavoro non è esclusa dalla circostanza di aver appaltato l’esecuzione di un’opera ad altra ditta. Infatti, in caso di lavori affidati in appalto, la ditta appaltante è comunque tenuta a fornire le informazioni necessarie in ordine ai rischi specifici e alle misure da adottare in relazione all’attività da svolgere. In particolare, la ditta appaltante e quella appaltatrice devono cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione per i rischi inerenti all’esecuzione dell’opera appaltata.
(Confermata, nella specie, la responsabilità di un datore di lavoro, nella sua qualità di direttore in materia di sicurezza sul lavoro, per il reato di lesioni personali colpose in danno di un dipendente di una ditta appaltatrice, il quale, durante un’operazione manuale di svuotamento della valvola di una bombola, era stato investito da una fiammata provocata dall’esplosione del gas residuo contenuto all’interno della bombola; l’imputato era stato ritenuto responsabile poiché aveva omesso di valutare il rischio di esplosione nella zona di deposito bombole da bonificare ed aveva omesso di effettuare una corretta formazione del lavoratore).
Cassazione penale sez. IV, 06/11/2014, n.49731
Scoppio bombola gas in locale pubblico
La domanda risarcitoria proposta dall’avventore del locale pubblico nei confronti del proprietà, volta ad ottenere il ristoro del pregiudizi subito a seguito dello scoppio di una bombola di gas ivi custodita, per effetto della omessa custodia e vigilanza da parte del convenuto, deve essere inquadrata e sussunta nell’alveo applicativo della norma di cui all’art. 2051 c.c., trattandosi di un bene, quello dal quale si è propagato il sinistro prospettato da parte dell’attore, sul quale è astrattamente esercitabile di fatto un potere di controllo e vigilanza, esigibile finanche nei confronti di quei beni, demaniali o patrimoniali, che, benché non soggetti ad uso generale e diretto della collettività, siano suscettibili comunque di un’adeguata attività di vigilanza e controllo da parte del soggetto ad esso preposto.
La norma sulla responsabilità del custode, infatti, è destinata a trovare applicazione ogniqualvolta non sia ravvisabile l’oggettiva impossibilità di un esercizio del potere di controllo del soggetto preposto, da valutarsi alla stregua della situazione concreta, tenendo conto anche (ma non solo) degli indici sintomatici rappresentati dalla notevole estensione del bene e dall’uso generalizzato dello stesso da parte degli utenti; in particolare, la concorrente presenza di tali due ultime condizioni (uso generale e diretto della cosa, notevole estensione) non giustifica ipso facto l’inapplicabilità dell’art. 2051 c.c., in quanto occorre verificare di volta in volta l’oggettiva controllabilità della cosa, che è elemento costitutivo della relazione di custodia.
Tribunale Lecce, Sezione 2, Civile, Sentenza, 13/09/2018, n. 2982
Fornitura di gas in bombole: danni e responsabilità
E’ responsabile ai sensi dell’art. 2050 c.c. , per i danni conseguenti allo scoppio di una bombola, l’azienda che fornisce gas in bombole, anche qualora l’evento dannoso si derivato da un errato funzionamento del regolatore della pressione della bombola stessa.
Corte di Cassazione, Sezione 3, Civile, Sentenza, 19/07/2008, n. 20062
Pericolo per l’incolumità pubblica
Ai fini della sussistenza del delitto di crollo di costruzioni o altri disastri dolosi, previsto dall’articolo 434 del Cp, non è necessaria la disintegrazione delle strutture essenziali dell’edificio. Tale fattispecie rientra, infatti, nella categoria dei delitti a consumazione anticipata nei quali la realizzazione del mero pericolo concreto è idonea a consumare il reato, mentre il verificarsi dell’evento funge da circostanza aggravante. Nel caso di specie, è stata confermata la condanna dell’imputato che aprendo la bombola del gas, mentre era in corso l’esecuzione di sfratto esecutivo, provocava una deflagrazione all’interno dell’abitazione che determinava una condizione di pericolo per l’incolumità pubblica.
Corte d’Appello Taranto, Penale, Sentenza, 02/11/2016
Presunzione di responsabilità del produttore
La presunzione prevista dall’articolo 2050 del codice civile, di responsabilità per i danni cagionati nello svolgimento di un’attività pericolosa, opera a carico di chi esercita l’attività di raccolta e distribuzione di gas in bombole anche allorché la bombola, essendo in consegna all’utente, è passata nella disponibilità di quest’ultimo. Pertanto, con riguardo al danno provocato dallo scoppio di una bombola di gas, nell’ipotesi in cui non si fornisca la prova della causa dello scoppio e, quindi, del soggetto responsabile, possono operare cumulativamente la presunzione di responsabilità a carico del produttore-distributore, quale esercente attività pericolosa ai sensi dell’articolo 2050 del Cc, e quella a carico dell’utente quale custode, riferendosi a due comportamenti od omissioni differenti, ed essendo la prima prospettabile anche quando la bombola sia passata, a seguito della consegna, nella disponibilità dell’utente. (F.Am.)
Corte di Cassazione, Sezione 3, Civile, Sentenza, 4/06/1998, n. 5484