Il Questore può sospendere la licenza del locale per rissa esterna


Tumulti e disordini: il bar rischia grosso per la scazzottata successiva al diverbio.
Il Questore può sospendere per dieci giorni la licenza di un bar qualora vi sia stata una rissa, anche se l’episodio di violenza si sia sviluppato all’esterno, ma tra avventori del locale. Lo sottolinea il Tribunale di giustizia amministrativa di Bolzano nella sentenza 26 agosto scorso [1].
La sospensione della licenza di un esercizio è prevista da una legge del 1931 [2] secondo cui il Questore può emettere il provvedimento se in un esercizio sono avvenuti tumulti o gravi disordini, o quando è abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose e che, comunque, costituisce un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica ed il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.
La norma non ha la finalità di sanzionare la soggettiva condotta del gestore del pubblico esercizio per il verificarsi di condizioni potenzialmente pericolose per l’ordine pubblico, ma tende ad impedire, attraverso la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale.
Nello stesso tempo il Questore, con la sospensione, può prevenire il reiterarsi delle situazioni, rendendo consapevoli quei soggetti della circostanza che la loro presenza è stata rilevata dall’autorità, in modo da indurre il definitivo allontanamento degli stessi o una diversa condotta.
Nel caso specifico deciso a Bolzano, il provvedimento di sospensione si ricollegava ad una rissa originata da tre pregiudicati che si trovavano nel bar, dove stavano consumando alcolici. Inoltre, erano emersi aspetti preoccupanti dal punto di vista dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini, in quanto l’episodio si era protratto per alcuni minuti interessando anche la sede stradale, invasa dagli antagonisti; sedie e tavolini del locale erano state usate per colpirsi reciprocamente, e durante lo scambio di colpi nessun dipendente dell’esercizio pubblico aveva chiesto l’intervento delle forze dell’ordine, pur avendo assistito all’episodio.
In questi casi la sospensione deriva dalla possibilità, per l’autorità amministrativa (il Questore), di operare con un’ampia discrezionalità nel valutare i fatti di potenziale pericolo per la sicurezza dei cittadini e l’ordine pubblico: in conseguenza, l’apprezzamento di merito che conduce all’adozione della sospensione non può essere sindacato da parte del giudice amministrativo, salvi i casi di macroscopica irrazionalità o disomogeneità.
Ad esempio, la sospensione è legittima per abituale frequentazione del locale da parte di persone pregiudicate; se, ogni qualvolta si verifichi un episodio di violenza all’interno o all’esterno del locale, gli autori del reato versino in evidente stato di ubriachezza; se risultano denunciati ed accertati numerosi reati contro il patrimonio avvenuti all’interno del locale.
note
[1] Tar. Bolzano sent. n. 211 del 26.08.2014.
[2] Art. 100 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.