Danno da incapacità lavorativa specifica: ultime sentenze


Lesione dell’integrità psico-fisica e riduzione della capacità lavorativa generica del danneggiato.
Indice
Liquidazione dei danni non patrimoniali
In tema di danni non patrimoniali, a seguito della generalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale che ricomprende tutte quelle voci di danno già precedentemente elaborate in dottrina ed in giurisprudenza come il danno biologico, il danno esistenziale, il danno morale, etc. e che può essere determinato con il sistema tabellare di liquidazione sopra indicato con un’adeguata personalizzazione che tenga conto delle varie circostanze del caso concreto, cioè di elementi sia oggettivi che soggettivi come le sofferenze fisiche e psichiche per il tipo di danno, l’età dell’infortunato e l’attività precedentemente svolta, ecc., viceversa il danno patrimoniale per l’incapacità lavorativa specifica va sempre dedotto e provato non essendo sufficiente il mero dato medico -legale in quanto, notoriamente, nell’attuale società varie sono le possibilità di lavoro e di guadagno e, pur in presenza di postumi macropermanenti, non è possibile desumere automaticamente in via presuntiva la diminuzione della capacità di produrre reddito da parte della vittima.
Tribunale Brescia sez. I, 04/10/2021, n.2421
Il risarcimento del danno patrimoniale futuro
Il risarcimento del danno patrimoniale futuro, ove il danneggiato sia un minore, non può consistere nella incapacità lavorativa specifica, ma solo nella lesione della capacità lavorativa generica e richiede necessariamente una valutazione prognostica. Tale pregiudizio, pertanto, potrà essere risarcito se possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito Inferiore a quello che avrebbe diversamente conseguito ove non fosse rimasta vittima dell’infortunio. La relativa prognosi deve avvenire, in primo luogo, in base agli studi compiuti e alle inclinazioni manifestate dalla vittima: in secondo luogo, sulla base della condizione economico-sociale della famiglia.
Nella fattispecie, sulla scorta degli elementi emersi e del grado di invalidità permanente accertato, la Corte d’appello ha ritenuto che detta invalidità permanente avrà inevitabili ripercussioni sul futuro della vita lavorativa del ragazzo rimasto vittima di un incidente stradale, nel senso della capacità lavorativa generica e di incidenza sul reddito che potrà costui percepire rispetto a quello che avrebbe presumibilmente percepito ove non avesse subito il sinistro.
Corte appello Ancona, 29/10/2019, n.1542
Perdita della capacità lavorativa specifica del fallito
Nelle ipotesi ove la curatela fallimentare subentri nella richiesta del danno patrimoniale subito dal fallito in un sinistro stradale, e sia stata accertata una corresponsabilità nella relativa causazione, anche il risarcimento del danno patrimoniale per la perdita della capacità lavorativa specifica, dallo stesso danneggiato subito, deve essere attribuito alla curatela stessa in misura inferiore, ricalcolato sulla base delle ascritte percentuali di colpa, e quindi con minore esborso da parte della compagnia.
Cassazione civile sez. III, 26/09/2019, n.23983
La liquidazione del danno per la perdita della capacità lavorativa specifica
Il danno per la perdita della capacità lavorativa specifica costituisce pregiudizio di natura patrimoniale da liquidarsi in via separata rispetto al danno biologico e, pertanto, non conseguente automaticamente dall’accertamento della lesione all’integrità psico-fisica del soggetto per effetto dell’evento determinato dall’altrui condotta illecita. Il ristoro di tale voce di danno presuppone, dunque, la prova da parte del danneggiato, anche tramite elementi di natura presuntiva, del pregresso concreto svolgimento di una attività economica o del possesso di una qualificazione professionale acquisita e non ancora esercitata compromessi, nella loro effettiva realizzabilità, dall’evento lesivo.
Tale prova costituisce indefettibile presupposto, in punto di an debeteatur, per la ristorabilità della perdita patrimoniale patita la quale, in difetto di una precisa dimostrazione del reddito non conseguibile e in caso di accertata gravità dei postumi invalidanti, è liquidabile anche in via presuntiva, in difetto di prova specifica, ed in applicazione del parametro, costituente soglia minima di risarcimento, del triplo della pensione sociale. Ne consegue che ove il danneggiato non abbia dedotto lo svolgimento di un’attività lavorativa (pregressa o contestuale al sinistro), né il possesso di una peculiare abilitazione professionale, la prova dell’an debeatur non è integrata ed il danno non può essere risarcito.
Tribunale Napoli sez. VI, 29/07/2019, n.7553
Risarcibilità come danno biologico: i criteri di liquidazione
Il danno di natura patrimoniale derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona mentre il danno da lesione della “cenestesi lavorativa”, di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento, dell’attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell’essenza dell’individuo.
Tale tipologia di danno configurabile solo ove non si superi la soglia del 30% del danno biologico, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto.
Cassazione civile sez. III, 28/06/2019, n.17411
Quantificazione del danno patrimoniale futuro
Il danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavorativa specifica, in applicazione del principio dell’integralità del risarcimento sancito dall’artt. 1223 c.c., deve essere liquidato moltiplicando il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, utilizzando quali termini di raffronto, da un lato, la retribuzione media dell’intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, desunta da parametri di rilievo normativi o altrimenti stimata in via equitativa, e, dall’altro, coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, in quanto aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano.
(Riaffermando il principio, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva determinato la quota di reddito perduto da un avvocato, esercente da cinque anni la professione, sulla base dell’imponibile fiscale dichiarato dal danneggiato nell’anno del sinistro, considerandola parametro costante nel tempo, senza considerare il prevedibile progressivo incremento reddituale che, notoriamente, caratterizza tale attività, moltiplicandola, poi, per il coefficiente di capitalizzazione tratto dalla tabella allegata al r.d. n. 1403 del 1922, sebbene ancorata a dati non più attuali).
Cassazione civile sez. III, 25/06/2019, n.16913
La riduzione della capacità lavorativa
In tema di risarcimento del danno da invalidità personale, l’accertamento di postumi, incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non comporta automaticamente l’obbligo del danneggiante di risarcire il pregiudizio patrimoniale conseguente alla riduzione della capacità di guadagno derivante dalla diminuzione della predetta capacità e, quindi, di produzione di reddito, occorrendo, invece, ai fini della risarcibilità di un siffatto danno patrimoniale, la concreta dimostrazione che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio economico (nella specie: la tipologia di lavoro espletata dal danneggiato è cambiata a seguito dell’infortunio, in particolare pur continuando a lavorare nell’azienda, di cui è anche socio, ora invece di svolgere un ruolo attivo si occupa prevalentemente della formazione degli operai e svolge attività di supporto nelle attività che prima svolgeva anche in autonomia quali la piegatura delle lamiere ed i montaggi delle insegne luminose, mentre non esegue più il soffiaggio del vetro e non effettua più montaggi in altezza dal suolo o di insegne ingombranti o pesanti e tali circostanze non sono idonee a consentire la configurabilità di un danno da lucro cessante posto che il decremento che ha avuto l’azienda negli anni successivi al sinistro può essere dipeso da altri fattori come la crisi del settore, la perdita di clienti o altro).
Tribunale Siena, 12/03/2019, n.284
Menomazione della capacità lavorativa specifica
Nei casi in cui l’elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica e il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all’accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi. La liquidazione di detto danno può avvenire attraverso il ricorso alla prova presuntiva, allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell’infortunio.
Cassazione civile sez. III, 08/02/2019, n.3724
Lesione dell’integrità psico-fisica
Il danno da riduzione della capacità di guadagno subito da un minore in età scolare, in conseguenza della lesione dell’integrità psico-fisica, può essere valutato attraverso il ricorso alla prova presuntiva allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro il danneggiato percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell’evento lesivo, tenendo conto delle condizioni economico-sociali del danneggiato e della sua famiglia e di ogni altra circostanza del caso concreto.
Ne consegue che ove l’elevata percentuale di invalidità permanente renda altamente probabile, se non certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno ad essa conseguente, il giudice può accertare in via presuntiva la perdita patrimoniale occorsa alla vittima e procedere alla sua valutazione in via equitativa, pur in assenza di concreti riscontri dai quali desumere i suddetti elementi.
(Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia con la quale il giudice di merito aveva ritenuto insussistente la prova del danno alla capacità di produrre reddito di un minore in età scolare che aveva subìto gravissime lesioni alla nascita dalle quali gli era derivata un’invalidità permanente pari al 52%).
Cassazione civile sez. III, 15/05/2018, n.11750
Sinistro stradale e prova della perdita della capacità lavorativa specifica
In difetto di prova circa la perdita della capacità lavorativa specifica e di un danno da lucro cessante in termini di diminuzione della capacità di guadagno, al danneggiato da sinistro stradale può riconoscersi unicamente il danno da capacità lavorativa generica quale voce di danno ricompresa nel danno biologico.
Tribunale Parma, 18/04/2018, n.547
Accertamento del giudice
In tema di danni alla persona, l’invalidità di gravità tale (nella specie, del 25%) da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, e comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, integra non già lesione di un modo di essere del soggetto, rientrante nell’aspetto del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, quanto un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di “chance”, ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica, e piuttosto derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica, il cui accertamento spetta al giudice di merito in base a valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c.
Cassazione civile sez. III, 31/01/2018, n.2348
A chi spetta l’accertamento della riduzione della capacità lavorativa generica?
L’invalidità grave (nella specie, del 25%), tale da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, e comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, integra non già lesione di un modo di essere del soggetto, rientrante nell’aspetto del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, quanto un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance, ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica, e piuttosto derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica, il cui accertamento spetta al giudice di merito in base a valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c.
Cassazione civile sez. VI, 14/11/2017, n.26850
Perdita della capacità lavorativa specifica: danno attuale e futuro
In tema di risarcimento del danno per la perdita della capacità lavorativa specifica, il danno attuale deve essere tenuto distinto da quello futuro, ben potendo essere liquidato sulla base di quanto risultante dalle ultime dichiarazioni dei redditi prodotte in giudizio.
Cassazione civile sez. III, 11/07/2017, n.17061
Coefficienti di capitalizzazione aggiornati e scientificamente corretti
Il danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavorativa specifica, in applicazione del principio dell’integralità del risarcimento sancito dall’artt. 1223 c.c., deve essere liquidato moltiplicando il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, utilizzando quali termini di raffronto, da un lato, la retribuzione media dell’intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, desunta da parametri di rilievo normativi o altrimenti stimata in via equitativa, e, dall’altro, coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, in quanto aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano.
(In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva determinato la quota di reddito perduto da un avvocato, esercente da pochi mesi la professione, sulla base dell’imponibile fiscale dichiarato dal danneggiato nell’anno del sinistro, senza considerare il prevedibile progressivo incremento reddituale che, notoriamente, caratterizza tale attività, moltiplicandola, poi, per il coefficiente di capitalizzazione tratto dalla tabella allegata al r.d. n. 1403 del 1922, sebbene ancorata a dati non più attuali).
Cassazione civile sez. III, 28/04/2017, n.10499
Sinistro stradale e lesioni: il danno da perdita di capacità lavorativa generica
Nel caso di lesioni sofferte da un soggetto minore, al momento del sinistro ancora studente, e che abbiano determinato un’invalidità permanente pari al trenta per cento e, dunque, di non lieve entità, il giudice di merito, investito della domanda di riconoscimento del conseguente danno futuro patrimoniale per perdita di capacità lavorativa generica, non compie un corretto procedimento di sussunzione della fattispecie, allorquando ritenga di procedere alla liquidazione di tale danno all’interno della liquidazione del danno non patrimoniale, essendo tale possibilità limitata, e sempre salvo dimostrazione in senso contrario di una perdita di chance lavorativa futura specifica nonostante la lievità della lesione, soltanto al caso di lesioni personali di lieve entità e peraltro limitatamente all’ipotesi in cui la loro concreta incidenza sulla futura capacità lavorativa pur generica rimanga oscura.
Cassazione civile sez. III, 24/03/2016, n.5880
una domanda la ridotta capacita’ lavorativa generica delle assicurazioni private dove non e’ specificata la tabella come viene calcolata come danno biologico? esempio nel mio caso 2 operazioni in due diversi momenti con asportazione della tiroide e 4 tumori maligni . Piu’ una serie di complicazioni cardiache post operatorie tanto da ricorrere a cure del caso. Puo’ essere inquadrata nella classificazione del 1992 art 9323 asportazione di organo per neoplasie ?grazie e auguri Paolo