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Denuncia per mobbing

7 Luglio 2020 | Autore:
Denuncia per mobbing

Quando si può parlare di mobbing? Quando il mobbing diventa reato? Come denunciare i reati del datore di lavoro e dei colleghi?

Dici mobbing e pensi alle problematiche sul lavoro, ai rapporti difficili col capo e con i colleghi. Questo è verissimo; il problema, però, è che il mobbing può diventare un reato quando le prevaricazioni valicano i confini del rapporto di lavoro. In altre parole, è possibile sporgere denuncia per mobbing nelle ipotesi in cui la condotta dei colleghi o del datore integri una fattispecie criminosa.

Ovviamente, non si potrà querelare il proprio capo per un demansionamento ingiusto oppure per l’affidamento di compiti inappropriati alla qualifica posseduta; per queste ipotesi c’è la possibilità di ricorrere al giudice del lavoro in sede civile, non alla Procura della Repubblica. Come ti spiegherò nel corso di questo articolo, per sporgere una denuncia per mobbing occorre che il comportamento del datore o dei colleghi sia oggettivamente in grado di integrare gli estremi del reato. Ciò può avvenire, ad esempio, se il capo ti segue fin sotto casa, oppure se ti chiama continuamente anche al di fuori dell’orario di lavoro. Se l’argomento ti interessa, prenditi cinque minuti di tempo e prosegui nella lettura: vedremo insieme quando è possibile denunciare per mobbing.

Quando è mobbing?

Il mobbing è la condotta dannosa reiterata posta in essere in ambito lavorativo contro un collega o un dipendente. Nel primo caso di parla di mobbing orizzontale, mentre nel secondo di mobbing verticale (o bossing).

Il mobbing può assumere diverse forme: si va dal demansionamento ingiustificato all’assegnazione di mansioni non appropriate; dall’isolamento alle continue denigrazioni per mettere in cattiva luce il lavoratore.

Secondo la giurisprudenza [1], affinché si possa parlare di mobbing occorrono i seguenti presupposti:

  • reiterazione delle vessazioni per un congruo periodo di tempo;
  • lesione della salute e della dignità del dipendente (si pensi al disturbo di adattamento, alla depressione, ecc.);
  • tra le condotte del datore e il danno subito dalla vittima ci deve essere un rapporto di causa-effetto;
  • l’intento persecutorio che collega tutti i comportamenti illeciti. In altre parole, il mobbing deve essere finalizzato proprio a danneggiare la vittima.

Mobbing: quando diventa reato?

Il mobbing, normalmente illecito civile, diventa un fatto penalmente rilevante nel momento in cui le condotte reiterate dei colleghi o del datore trascendano la sfera lavorativa, diventando qualcosa di oltremodo serio e preoccupante.

Si pensi, ad esempio, al datore di lavoro che tormenta il dipendente anche quando è a casa, fuori dell’orario di lavoro o in ferie, minacciandolo di licenziamento se non si rende sempre reperibile; ugualmente, si immagini alle calunnie dei colleghi che accusano falsamente il lavoratore di furto; oppure ancora alle diffamazioni, ai pedinamenti che integrino lo stalking e alle molestie sessuali.

Quando la persecuzione nata in ambito lavorativo supera questi confini, allora si può denunciare il mobbing alle autorità competenti.

Denuncia di mobbing: a chi si fa?

Quando il mobbing diventa reato, la denuncia va fatta alle forze dell’ordine, cioè alla Polizia, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza o direttamente alla Procura della Repubblica.

La denuncia per mobbing deve contenere tutte le indicazioni che possano servire alle autorità per procedere; servirà dunque specificare:

  • le condotte reiterate che hanno causato la lesione del bene giuridico protetto dalla norma penale (ad esempio, in caso di diffamazione, l’onore e la reputazione del lavoratore);
  • l’ambito lavorativo in cui inquadrare il mobbing;
  • il nominativo delle persone accusate (il datore e/o i colleghi);
  • le prove utili a incastrare l’autore del mobbing.

Le prove del mobbing

Il tema delle prove del mobbing è da sempre molto sentito. Come si fa a dimostrare il mobbing del datore o dei colleghi? In teoria, non occorre alcun mezzo di prova particolare: come in qualsiasi procedimento penale, si possono citare testimoni, produrre documenti, registrazioni vocali o video, perizie mediche che accertino le conseguenze deleterie della condotta colpevole.

E così, contro il bossing del datore di lavoro si possono chiamare come testimoni anche i colleghi, oppure altre persone che, trovandosi ad assistere per caso alle condotte illecite, possono dare conferma delle stesse.

Il vero problema è che spesso i colleghi non sono disposti a testimoniare, soprattutto nelle ipotesi di mobbing verticale, cioè di quello posto in essere dal datore, per il timore di ritorsioni da parte di quest’ultimo.

Nemmeno sarebbe in grado di testimoniare un collega che subisce le stesse condotte persecutorie: la legge fa divieto di testimoniare a quanti abbiano un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio.

Inoltre, secondo la Cassazione [2], non è possibile registrare le conversazioni con il datore o i colleghi per provare il mobbing posto in essere da questi ultimi, in quanto tale condotta viola il diritto di riservatezza dei lavoratori sul luogo di lavoro. Addirittura, la registrazione nascosta giustificherebbe il licenziamento in tronco del dipendente.

Da un altro punto di vista, però, va ricordato come, a differenze del processo civile, nel processo penale anche la testimonianza della sola vittima del reato può essere sufficiente a incastrare il colpevole, se il giudice la ritiene particolarmente attendibile e non è smentita da altre circostanze.


note

[1] Cass., sent. n. 2142/17 del 27.01.2017.

[2]  Cass. sent. n. 26143/2013 del 21.11.2013.

Autore immagine: Depositphotos.com


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