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Assegno sociale: chi può richiederlo?

18 Settembre 2020 | Autore:
Assegno sociale: chi può richiederlo?

Beneficiari dell’assegno sociale ordinario e sostitutivo: quali sono le condizioni da soddisfare, quali le soglie di reddito da rispettare.

L’assegno sociale è una prestazione riconosciuta dall’Inps ai cittadini più poveri ed anziani che non hanno diritto alla pensione, o ai quali viene liquidata una pensione d’importo molto basso, calcolata col sistema esclusivamente contributivo.

Questo trattamento economico, erogato direttamente al beneficiario e non tramite una carta acquisti come il reddito di cittadinanza, sostituisce la vecchia pensione sociale. L’assegno spetta sulla base del reddito del beneficiario e dell’eventuale coniuge e può arrivare sino a un massimo di 459,83 euro mensili, salvo il diritto alla maggiorazione sociale o all’incremento al milione. L’assegno sociale può comunque essere integrato dal reddito di cittadinanza o dalla pensione di cittadinanza: più precisamente, se nel nucleo familiare uno dei componenti percepisce l’assegno sociale, il diritto all’ulteriore sussidio non è precluso, ma tra i redditi rilevanti va considerato l’importo dell’assegno sociale.

Facciamo allora il punto sull’assegno sociale: chi può richiederlo, quali sono le condizioni da soddisfare, quali le soglie di reddito personale e del coniuge.

A proposito delle soglie di reddito, è bene sapere che, se l’assegno sociale è erogato in sostituzione della pensione di invalidità o inabilità civile, conta il reddito del solo beneficiario ed i limiti sono quelli più elevati previsti per le pensioni di invalidità. Fa eccezione l’ipotesi in cui l’assegno sociale sostitutivo sia stato maggiorato.

Ma procediamo con ordine e facciamo il punto sui requisiti per aver diritto a questo trattamento di assistenza, rinviando, per tutte le altre specifiche, alla nostra Guida all’assegno sociale.

A chi spetta l’assegno sociale?

L’assegno sociale può essere richiesto, per il 2020, da chi:

  • ha compiuto 67 anni di età: si tratta dell’età pensionabile, cioè del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia che, in base a quanto annunciato, rimarrà tale sino al 31 dicembre 2022; successivamente, potrebbe essere incrementato in base all’aumento della speranza di vita media rilevato dall’Istat;
  • è cittadino italiano, comunitario o extra-comunitario in possesso della carta di soggiorno;
  • è residente in Italia in via continuativa per 10 anni, o ha soggiornato legalmente in Italia in via continuativa da almeno 10 anni; il requisito della residenza effettiva in Italia da almeno 10 anni è fondamentale: un eventuale trasferimento all’estero comporta la perdita dell’assegno;
  • ha un reddito annuo personale non superiore a 5.977,79 euro, cioè non superiore a 13 volte l’importo dell’assegno sociale;
  • ha un reddito personale annuo, sommato a quello del coniuge, non superiore a 11.955,58 euro, cioè non superiore al doppio dell’assegno sociale moltiplicato 13;
  • non percepisce trattamenti incompatibili con l’assegno sociale.

Se il beneficiario o il coniuge percepiscono dei redditi, chiaramente entro le soglie previste, l’importo dell’assegno sociale viene ridotto sulla base del reddito percepito.

Luca, single over 67, percepisce un reddito pari a 2mila euro annui. L’assegno sociale spettante annualmente sarà pari a 3.977,79 euro (5.977,79 – 2.000), l’assegno mensile pari a 305,98 euro (3.977,79/13 mensilità).

A chi spetta l’assegno sociale sostitutivo?

I titolari dell’assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali (pensione di invalidità civile) o della pensione di inabilità civile perdono queste prestazioni al compimento dell’età pensionabile (come abbiamo osservato, attualmente pari a 67 anni) e ricevono, in cambio, l’assegno sociale sostitutivo.

L’importo dell’assegno sociale sostitutivo è fisso e non viene diminuito sulla base dei redditi posseduti: in particolare, il trattamento spetta nella misura fissa di 374,48 euro al mese (valore 2020), a meno che non sia incrementato a 459,83 euro mensili, cioè sino all’importo dell’assegno sociale ordinario.

Nel primo caso, i limiti di reddito applicati riguardano il solo beneficiario e sono gli stessi vigenti per la pensione d’invalidità civile o per la pensione d’inabilità civile, se percepiva quest’ultimo trattamento in quanto inabile, cioè invalido al 100%.

Nel caso di assegno sociale sostitutivo maggiorato, valgono invece i limiti di reddito, personale e del coniuge, vigenti per l’assegno sociale ordinario.

L’assegno sociale sostitutivo può essere richiesto, per il 2020, da chi:

  • ha compiuto 67 anni di età;
  • è stato riconosciuto invalido civile prima del compimento di 67 anni di età;
  • prima del compimento del 67° anno di età percepiva la pensione d’invalidità civile, o assegno di assistenza per invalidi civili parziali, oppure la pensione d’inabilità civile, in quanto riconosciuto invalido civile nella misura del 100%;
  • se percepiva la pensione d’invalidità civile, deve possedere un reddito annuo personale pari a 4.926,35 per l’anno 2020;
  • se percepiva la pensione d’inabilità civile, deve possedere un reddito annuo personale pari a 16.982,49 euro per l’anno 2020;
  • se percepisce l’assegno sociale sostitutivo maggiorato, sino ad arrivare all’importo dell’assegno sociale ordinario, deve possedere un reddito annuo personale non superiore a 5.977,79 euro, cioè non superiore a 13 volte l’importo dell’assegno sociale; il reddito personale annuo, sommato a quello del coniuge, non deve essere superiore a 11.955,58 euro, cioè non superiore al doppio dell’assegno sociale moltiplicato 13;
  • non deve inoltre percepire trattamenti incompatibili.


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