Ho sostenuto delle ingenti spese di ristrutturazione nell’immobile di mia moglie, adibito a casa coniugale. Ora che sto per separarmi posso averne il rimborso?
Gentile cliente, secondo una recente ordinanza della Corte di Cassazione [1], il coniuge che, in pendenza di matrimonio, utilizza la casa familiare appartenente all’altro oppure al genitore di questi, deve essere considerato come un detentore qualificato.
Per essere più precisi, gli Ermellini, nel richiamare altri precedenti giurisprudenziali sull’argomento, chiariscono che la posizione del consorte è quella del comodatario. Egli, pertanto, usufruisce dell’abitazione e dei diritti sulla medesima a titolo di comodato. Quindi, ha la facoltà di servirsi della casa coniugale, a titolo gratuito, in ragione del rapporto familiare con l’altro coniuge ed è ben consapevole del fatto che questi sia, a sua volta, proprietario oppure titolare di altro diritto reale o di godimento sulla casa.
Alla luce di questa ricostruzione giuridica, la decisione richiamata in nota [1], ritiene che il marito, che ha affrontato degli oneri nell’abitazione in oggetto, ha diritto al rimborso delle spese nei limiti in cui potrebbe averli il comodatario. Perciò, chiarito quest’aspetto, è importante capire, anche secondo opinione giurisprudenziale, in quali casi sarebbe possibile ottenere la restituzione in esame.
Deve sapere, quindi, che l’autorizzazione a compiere i lavori da parte del proprietario non è, purtroppo, sufficiente a legittimare la richiesta di rimborso del comodatario [2].
Viceversa, la legge prevede la restituzione delle spese, ma a condizione che queste siano state necessarie ed urgenti [3].
In particolare, precisa la Cassazione, non possono essere rimborsati i costi sostenuti per conservare il bene, ma solo quelli che sono stati oggettivamente indispensabili. Nello specifico, i giudici si riferiscono:
- a quegli interventi che sono stati diretti ad impedire che la casa in comodato andasse in rovina;
- a quelle riparazioni che si sono rese indispensabili per evitare che, dalle pessime condizioni in cui si trovava l’immobile, potessero derivare danni a terzi [4].
Quindi, rispondendo alla sua domanda, avrebbe diritto al rimborso della ristrutturazione, a suo tempo eseguita, della casa coniugale attualmente di sua moglie, soltanto ove fosse in grado di dimostrare che si trattava di spese urgenti e necessarie secondo i presupposti poc’anzi indicati.
Ad esempio, se sono stati dei costi diretti a finanziare interventi di recupero dell’immobile, altrimenti non abitabile, la pretesa restituzione dovrebbe essere legittima. Viceversa, se le somme sono state investite per migliorare ed abbellire la casa, al solo scopo di renderla più funzionale alle vostre esigenze familiari, alla luce della richiamata interpretazione giurisprudenziale, il rimborso dovrebbe essere negato.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Marco Borriello
note
[1] Cass. civ. ord. n. 22730/2019
[2] Cass. civ. sent. n. 1216/2012
[3] Art. 1808 co. 2 cod. civ.
[4] Cass. civ. sent. n. 1216/2012