Multa da scout speed non segnalato: è nulla


L’obbligo di avvertire gli automobilisti della presenza del sistema di rilevamento della velocità, con un cartello o un display luminoso, è inderogabile.
Novità sugli scout speed, gli autovelox in movimento, installati sulle autopattuglie. Gli scout speed sono l’ultima frontiera in fatto di controllo dei limiti di velocità e di rilevazione degli eccessi: non sono dislocati a bordo strada, ma vengono montati sulle autovetture in movimento della Polizia stradale o municipale e riescono a rilevare facilmente la velocità dei veicoli da qualsiasi posizione, in entrambi i sensi di marcia ed anche in orari notturni.
Ma anche per questi apparecchi il Codice della strada impone dei limiti, che vanno rispettati a pena di nullità della multa elevata all’automobilista contravvenzionato. La regola più importante è quella che lo scout speed deve essere segnalato in maniera chiara e visibile [1]: questo vale anche se il ministero dei Trasporti con un Decreto [2] aveva stabilito il criterio opposto.
Infatti, un provvedimento ministeriale può essere derogato dai giudici, che sono tenuti ad applicare solo la legge. È quanto deciso in una nuova sentenza emessa dal Tribunale di Firenze [3], che ha annullato un verbale la cui contestazione era avvenuta mediante uno scout speed perché non era stato segnalato con il prescritto cartello o con un equivalente dispositivo di segnalazione luminosa installato a bordo dell’auto della polizia locale.
L’obbligo di presegnalazione di qualsiasi dispositivo di rilevamento della velocità su strada – dunque anche gli scout speed – è inderogabile, hanno statuto i giudici fiorentini; e il ministero dei Trasporti «del tutto illegittimamente ha stabilito una regola opposta, così ponendosi in contrasto con il Codice della strada e contraddicendo inammissibilmente l’obbligatorietà – stabilita da legge ordinaria dello Stato – della visibilità del dispositivo».
In sentenza si legge anche che un atto amministrativo, qual è un Decreto ministeriale, non può prevalere su una legge dello Stato (in questo caso, il Codice della strada) che dispone diversamente. Inoltre, nel caso esaminato i giudici osservano che la pattuglia «ben avrebbe potuto dotarsi – in aggiunta allo scout speed – di un dispositivo per la segnalazione luminosa che potesse avvisare gli utenti della strada delle conseguenze della loro condotta».
Insomma, la presegnalazione dell’apparecchio di misurazione della velocità è e rimane, nonostante il Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, una necessità inderogabile e di conseguenza la rilevata mancanza del display luminoso per avvertire gli automobilisti della presenza dello scout speed è ingiustificata. Così il verbale di contravvenzione è stato annullato.
La nuova sentenza fiorentina non è isolata, ma si muove in un solco già tracciato nella giurisprudenza di merito. Già da alcuni anni proprio Firenze aveva instaurato il filone che ritiene nulla la multa con autovelox scout speed se non c’è il cartello che adesso, come abbiamo visto, può essere sostituito anche da un display luminoso, ma rimane indispensabile un sistema di segnalazione della presenza di un rilevamento elettronico della velocità nel tratto di strada percorso dagli utenti.
L’orientamento dominante dei giudici che si sono occupati di ricorsi su questo tema è proprio nel senso che l’autovelox in movimento va segnalato. Così resta fermo il principio secondo cui tutti gli strumenti di misurazione elettronica della velocità, di qualunque tipo siano, devono essere segnalati mediante cartelli o dispositivi luminosi e gli scout speed non fanno eccezione.
Per approfondire gli altri motivi di nullità delle contravvenzioni effettuate con lo scout speed, come la distanza minima e l’obbligo di contestazione immediata, leggi anche gli articoli:
- autovelox senza avviso nell’auto della polizia: è valido?
- autovelox scout speed: cos’è, come funziona e come fare ricorso;
- autovelox nascosto nell’auto della polizia: motivi di ricorso;
- autovelox sull’auto della polizia: come contestare la multa;
- multa scout speed ecco quando è possibile non pagarla.
note
[1] Art. 142, comma 6 bis, Codice della Strada.
[2] D.M. n. 282/2017, art. 7.3, all. 1. e D.M. n.260/2014, art. 3.
[3] Trib. Firenze, sent. n. 1286/2020 del 4 giugno 2020.