Recesso giusta causa società persone: ultime sentenze


Esclusione del socio dagli affari sociali o dal controllo della società; modificazione del contratto sociale; diritto di recesso del socio dissenziente.
Indice
Recesso del socio nelle società di persone
Nelle società di persone il concetto di ‘giusta causa’ del recesso del socio deve essere inteso in senso restrittivo e può configurarsi solo quando esso costituisca legittima reazione ad un comportamento degli altri soci obiettivamente, ragionevolmente ed irreparabilmente pregiudizievole del rapporto fiduciario sul quale si basano le società personali (sulla base del suesposto principio, il tribunale ha escluso che la malattia da cui era affetto il socio recedente potesse assurgere a giusta causa del suo recesso).
Tribunale Vicenza sez. I, 12/01/2021, n.32
Recesso per giusta causa del socio adempiente
Nelle società di persone composte da due soli soci, il dissidio tra questi imputabile al comportamento di uno dei due gravemente inadempiente agli obblighi contrattuali ovvero ai doveri di fedeltà, lealtà, diligenza o correttezza inerenti alla natura fiduciaria del rapporto societario, rileva come giusta causa di recesso del socio adempiente o, in alternativa, di esclusione del socio inadempiente, ma non può costituire causa di scioglimento della società ai sensi dell’articolo 2272, n. 2, del codice civile, giacché detto dissidio non è tale da rendere “impossibile” il conseguimento dell’oggetto sociale, essendo eliminabile mediante uno dei due rimedi predetti.
Cassazione civile sez. I, 16/12/2020, n.28716
Recesso per giusta causa di un socio di snc: onere probatorio
Il recesso per giusta causa di un socio di una società in nome collettivo deve dimostrare che è una reazione al comportamento degli altri soci incidendo in modo obiettivo sul rapporto fiduciario.
(Nel caso di specie, era stata inviata una raccomandata fondando il recesso del socio genericamente su gravi incongruenze finalizzate a svalutare artificiosamente il valore della quota senza indicare le condotte lesive degli interessi della società nella gestione della stessa, all’uso di quest’ultima a fini personali o relative all’esclusione del socio dagli affari sociali o dal controllo della società).
Tribunale Siena, 10/01/2020, n.42
Recesso e patto parasociale
Ferma l’inapplicabilità della disciplina del recesso per giusta di cui all’art. 2285, secondo co., c.c. ad un patto parasociale stipulato tra soci di una s.p.a., l’art. 2437 c.c. tipizza la giusta causa di recesso in una serie peculiare di ipotesi, nell’ambito delle quali non rientra il genere delle delibere di aumento di capitale.
Cassazione civile sez. I, 10/07/2018, n.18138
Scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un solo socio
A norma dell’art. 2285 c.c., che trova applicazione per le società in accomandita semplice in virtù del rinvio di cui all’art. 2315 c.c., il recesso può essere esercitato liberamente dal socio, nel caso in cui la società sia stata contratta a tempo indeterminato ovvero per tutta la vita di uno dei soci, ed inoltre è determinato per giusta causa laddove costituisca legittima reazione al comportamento degli altri soci che, sotto il profilo oggettivo, sia tale da minare alla base il reciproco rapporto fiduciario: la dichiarazione del recesso è efficace, e determina lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio receduto, non appena comunicata a tutti gli altri soci, risultando altrimenti inefficace.
Tribunale Roma sez. III, 20/04/2015, n.8422
Recesso di un socio di una sas
Non può essere posta in discussione la legittimità del recesso di un socio di una società di persona (nel caso di specie s.a.s.) ex art. 2285, comma 1, cc, qualora la società sia stata contratta per tutta la vita dei soci cosicché il recesso “de qua” non deve neppure essere sorretto da giusta causa, attenendo, quest’ultima, al solo comma 2 della norma sopra indicata.
Tribunale Novara, 07/03/2011, n.200
Recesso senza giusta causa e al di fuori dei casi previsti dal contratto sociale
Nella società personale contratta per un tempo determinato, il recesso di uno dei soci, che non venga esercitato né per giusta causa, né nei casi previsti dal contratto sociale, comporta la modificazione del medesimo contratto e, pertanto, necessita del consenso degli altri soci, quale accettazione, che è atto a forma libera – al pari del negozio cui si riferisce – e può essere desunta anche da facta concludentia univoci; in tal caso, determinando lo scioglimento del rapporto sociale al momento stesso del suo perfezionamento, il recesso prevale rispetto all’esclusione successivamente deliberata dagli altri soci, in quanto il principio secondo cui, nel concorso di più cause di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, deve ritenersi operante quella che si verifichi per prima, trova applicazione anche nel caso di concorso fra recesso ed esclusione.
Cassazione civile sez. I, 30/01/2009, n.2438
Società composta da due soli soci
In tema di società di persone, il ricorso all’autorità giudiziaria per ottenere una pronuncia di esclusione del socio è ammissibile, a norma dell’art. 2287, comma 3, c.c., nel solo caso in cui la società sia composta soltanto da due soci, mentre in ogni altro caso trova applicazione l’art. 2287, comma 1, c.c., ai sensi del quale l’esclusione del socio può essere deliberata a maggioranza, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che all’interno della compagine sociale siano eventualmente configurabili due gruppi di interesse omogenei e tra loro contrapposti, e che l’esclusione possa in tal caso rivelarsi impossibile, in virtù del conflitto d’interessi che impedisce di computare nella maggioranza il socio da escludere: la posizione del socio che non possa avvalersi né del procedimento di cui comma 1, né del ricorso all’autorità giudiziaria, ai sensi del comma 3, non resta infatti priva di tutela, essendo sempre possibile il recesso per giusta causa, ai sensi dell’art. 2285, comma 2, c.c., il quale rappresenta una forma di tutela reputata adeguata dal legislatore, senza che possa al riguardo prospettarsi alcun dubbio di legittimità costituzionale, in riferimento agli art. 3 e 24 cost..
Cassazione civile sez. I, 19/09/2006, n.20255
Soci di società cooperativa: possono recedere per giusta causa?
I soci di società cooperativa non possono recedere dalla società per giusta causa, come nelle società di persone, ma solo nei casi previsti dalla legge e dall’atto costitutivo.
Tribunale Brindisi sez. un., 21/12/2005
Quando sussiste la giusta causa di recesso di un socio di una snc?
Sussiste giusta causa di recesso di un socio di una società in nome collettivo laddove questo, non amministratore, non sia stato coinvolto dai soci amministratori in decisioni di rilievo per la vita sociale, come avrebbero imposto, ad esempio, la sussistenza di azioni esecutive nei confronti della società nonché la notifica di accertate inadempienze tributarie: fatti questi tali da scuotere definitivamente la fiducia riposta nei soci amministratori.
Tribunale Bari, 21/11/2005
Conseguimento dell’oggetto sociale
Perché l’insanabile dissidio tra i soci comporti lo scioglimento di una società di persone composta da due soli soci è necessario che il conflitto tra essi sia tale da rendere impossibile il conseguimento dell’oggetto sociale, in difetto della quale circostanza potrà solo sussistere una giusta causa di recesso dalla società.
Cassazione civile sez. I, 10/09/2004, n.18243
Liquidazione della propria quota il socio accomandante
Qualora l’erede di un socio di una società in accomandita semplice richieda che venga accertata la legittimità della propria azione di recesso e disposta la liquidazione della propria quota societaria, deve essere respinta l’eccezione sollevata dagli altri soci per mancanza di legittimità processuale dell’erede, per non aver quest’ultimo aderito formalmente al contratto sociale. La partecipazione alla società dell’erede si attua “jure hereditatis” giacché l’art. 2284 c.c. dispone che, in caso di morte di uno dei soci, agli altri spetti il compito di liquidare la quota spettante agli eredi, salvo che non preferiscano sciogliere la società oppure continuarla con gli eredi stessi, sempre che questi vi acconsentano. L’adesione al contratto sociale non richiede particolari requisiti di forma, potendo risultare anche da fatti concludenti, come, nella fattispecie, l’invio della documentazione necessaria per la dichiarazione dei redditi relativi agli utili sociali spettanti al socio subentrato. Nella fattispecie, pertanto, avrà diritto alla liquidazione della propria quota il socio accomandante, subentrato in via ereditaria nella società, che ha legittimamente esercitato il proprio diritto di recesso per giusta causa, ex art. 2285 comma 2 c.c., per non aver avuto comunicazione del bilancio d’esercizio e del rendiconto, così come previsto dall’art. 2320 comma 3 c.c., documenti dai quali poter evincere con trasparenza la situazione generale di cassa e patrimoniale della società.
Tribunale Milano, 29/04/2004
Trasformazione della snc in srl
Non sussiste la giusta causa di recesso del socio da società di persone nell’ipotesi di trasformazione della s.n.c. in s.r.l, in forza di clausola statutaria che prevede la possibilità di modifica del tipo sociale a maggioranza (di quote e non capitaria), senza nulla dire circa un correlativo diritto di recesso del socio dissenziente.
Tribunale Trento, 02/12/2002
Dichiarazione di recesso dal contratto di società
La volontà del socio di recedere dalla società per giusta causa ai sensi dell’art. 2285 c.c. determina lo scioglimento del singolo rapporto sociale, con il conseguente diritto alla liquidazione della quota a favore del socio uscente, che risponde soltanto dei debiti sociali già sorti; pertanto, contrariamente a quanto avviene nei contratti a prestazioni corrispettive in relazione alla risoluzione per mutuo dissenso, la dichiarazione di recesso dal contratto di società (in cui i contraenti perseguono uno scopo comune) non può costituire adesione o consenso allo scioglimento della società, proposto, ai sensi dell’art. 2272, n. 3, c.c., dagli altri soci, in quanto l’accordo sullo scioglimento della società ha contenuto ed effetti diversi, dando luogo alla liquidazione della medesima, con differimento del soddisfacimento del diritto sulla quota all’esito dell’integrale estinzione dei debiti sociali esistenti.
Cassazione civile sez. I, 09/09/2002, n.13063