Disconoscimento della conformità della foto alle cose e ai luoghi rappresentati; riconoscimento effettuato dalla persona offesa.
Indice
- 1 Prova documentale: la fotografia ed il suo disconoscimento
- 2 Documento coperto da copyright: può essere depositato come prova?
- 3 Discrepanza tra dichiarazioni rese a verbale e altra documentazione
- 4 Realizzazione di fotografia dello schermo di cellulare
- 5 Individuazione fotografica: valore probatorio
- 6 Individuazione fotografica: natura
- 7 L’attendibilità della deposizione
- 8 Prova fotografica: basta contestare i fatti con essa provati?
- 9 Contestazione dell’efficacia probatoria della fotografia
- 10 L’individuazione fotografica di un soggetto
- 11 Contestazione dei fatti
- 12 Giudizio di maggiore attendibilità nel caso concreto
- 13 Conformità alle cose e ai luoghi rappresentati
- 14 La fotografia
Prova documentale: la fotografia ed il suo disconoscimento
La fotografia costituisce prova precostituita della sua conformità alle cose e ai luoghi rappresentati, sicché chi voglia inficiarne l’efficacia probatoria non può limitarsi a contestare i fatti che la parte che l’ha prodotta intende con essa provare, ma ha l’onere di disconoscere tale conformità.
Corte appello Venezia sez. IV, 22/01/2021, n.99
Documento coperto da copyright: può essere depositato come prova?
L’art. 3, par. 1, della direttiva 2001/29/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «comunicazione al pubblico», prevista in tale disposizione, non riguarda la trasmissione a un organo giurisdizionale, per via elettronica, di un’opera protetta, come elemento di prova nell’ambito di un procedimento giudiziario tra privati (la Corte si è così pronunciata in una controversia in cui il difensore del convenuto aveva trasmesso via mail al giudice di primo grado, quale elemento di prova, una pagina del sito web dell’attore, in cui era contenuta una fotografia tutelata dal diritto d’autore).
Corte giustizia UE sez. V, 28/10/2020, n.637
Discrepanza tra dichiarazioni rese a verbale e altra documentazione
Una mera fotografia inviata dal legale della ditta controinteressata alla stazione appaltante (che riproduce un campione non identificabile e senza data certa) non può costituire un sufficiente e idoneo elemento di prova della presunta manomissione o della esposizione a manomissione dei campioni, tale da invalidare gli atti di gara e giustificare l’annullamento della procedura, laddove la Commissione abbia dichiarato a verbale — che fa fede fino a querela di falso — che i campioni, al momento della loro apertura, erano sigillati e completi e che erano conservati secondo modalità di custodia tali da garantirne la segretezza.
In tema di discrepanza tra dichiarazioni rese a verbale e altra documentazione deve, infatti, essere privilegiato il valore probatorio assunto dai verbali della commissione di gara in relazione al riscontro della natura e completezza della documentazione presentata dai partecipanti. Nella specie, peraltro, l’apodittica affermazione secondo cui il campione riprodotto nella fotografia sarebbe quello di cui all’offerta della ricorrente non è stata supportata da alcuna prova, né risulta che sia stata effettuata alcuna istruttoria al riguardo.
T.A.R. Bolzano, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 09/12/2020, n.331
Realizzazione di fotografia dello schermo di cellulare
È legittima l’acquisizione come documento di messaggi sms mediante la realizzazione di una fotografia dello schermo di un telefono cellulare sul quale gli stessi sono leggibili. (Fattispecie relativa a messaggi dell’imputato pervenuti sul telefono cellulare della madre della persona offesa e da questa fotografati mediante “screenshot” e consegnati alla polizia giudiziaria).
Cassazione penale sez. III, 06/11/2019, n.8332
Individuazione fotografica: valore probatorio
L’individuazione fotografica, quale prova atipica, ben può essere valorizzata dal giudice, nell’ambito del suo libero convincimento, ai fini della dimostrazione dei fatti, ove sia accertata la credibilità della persona che, in sede di individuazione, si sia detta certa dell’identificazione operata.
(In motivazione, la Corte ha altresì evidenziato che non può farsi derivare l’inidoneità probatoria dell’individuazione dalla mancata previsione della partecipazione del difensore all’assunzione dell’incombente, in quanto essa è coerente con il principio secondo cui l’assistenza del difensore è necessaria solo per gli atti investigativi che richiedono la presenza dell’indagato).
Cassazione penale sez. fer., 08/08/2019, n.43285
Individuazione fotografica: natura
L’individuazione fotografica di un soggetto effettuata dalla polizia giudiziaria costituisce una prova atipica la cui affidabilità deriva dalla credibilità della dichiarazione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo della sua identificazione.
Cassazione penale sez. V, 12/01/2018, n.17923
L’attendibilità della deposizione
In materia di valutazione della prova il giudice può trarre il proprio convincimento da ogni elemento purché acquisito non in violazione di uno specifico divieto: in tal senso anche l’individuazione fotografica cui abbia proceduto la polizia giudiziaria può essere legittimamente assunta come prova, la cui certezza dipende dalla attendibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia dell’imputato, si dice certo della sua identificazione. Per converso non costituisce prova certa il riconoscimento fotografico in cui sia stata ravvisata solo una “forte somiglianza” con l’imputato.
Corte appello Perugia, 09/05/2018, n.312
Prova fotografica: basta contestare i fatti con essa provati?
La fotografia costituisce prova precostituita della sua conformità alle cose e ai luoghi rappresentati, sicché chi voglia inficiarne l’efficacia probatoria non può limitarsi a contestare i fatti che la parte che l’ha prodotta intende con essa provare, ma ha l’onere di disconoscere tale conformità.
Cassazione civile sez. II, 23/04/2018, n.9977
Contestazione dell’efficacia probatoria della fotografia
La fotografia costituisce prova precostituita della sua conformità alle cose e ai luoghi rappresentati, sicché chi voglia inficiarne l’efficacia probatoria non può limitarsi a contestare i fatti che la parte che l’ha prodotta intende con essa provare, ma ha l’onere di disconoscere tale conformità.
Corte appello Roma sez. IV, 20/11/2018, n.7309
L’individuazione fotografica di un soggetto
L’individuazione fotografica di un soggetto, effettuata dalla polizia giudiziaria, costituisce una prova atipica, la cui affidabilità non deriva dal riconoscimento in sé ma dalla credibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo della sua identificazione.
Dunque, il riconoscimento effettuato dalla persona offesa è stato ribadito nel corso dell’esame dibattimentale, così assumendo valenza di plena probatio, posto che l’individuazione fotografica è avvenuta con esito positivo e certo, per come si evince anche dall’ulteriore riscontro costituito dall’individuazione dell’autovettura utilizzata dall’imputato.
Corte appello Palermo sez. III, 18/05/2017, n.2059
Contestazione dei fatti
La fotografia costituisce prova precostituita della sua conformità alle cose e ai luoghi rappresentati, sicché chi voglia inficiarne l’efficacia probatoria non può limitarsi a contestare i fatti che la parte che l’ha prodotta intende con essa provare, ma ha l’onere di disconoscere tale conformità.
Cassazione civile sez. III, 09/04/2009, n.8682
Giudizio di maggiore attendibilità nel caso concreto
Il riconoscimento di una persona da parte del testimone, stante il principio di atipicità della prova, può maturare tanto attraverso l’esibizione di una fotografia, tanto mediante l’osservazione diretta dell’interessato che sia presente nel corso dell’esame del dichiarante, tanto infine per il mezzo di una formale ricognizione di persona. Il fatto però che tutti tali mezzi di prova siano ammissibili non esclude sul piano generale la prevalente affidabilità della ricognizione, posto che il legislatore l’ha disciplinata con modalità esecutive e garanzie che ne fanno la modalità più efficiente e sicura di stabilire l’identificazione.
Ne consegue che il giudice, quando un riconoscimento progressivamente sollecitato in forme diverse abbia dato esiti differenti, deve illustrare, ove ritenga di disattendere l’esito della ricognizione formale, in base a quali elementi di fatto egli ritenga più credibile, nel caso concreto, il risultato di procedure in astratto meno affidabili (nella specie la Corte ha censurato l’affermazione del giudice di merito che, nel privilegiare l’esito positivo di un riconoscimento in udienza rispetto a quello negativo maturato in sede di ricognizione formale, aveva affermato che “altro è avere dinanzi, ma separati da un asettico diaframma, alcuni soggetti pressoché immobili e in atteggiamenti non proprio naturali, altro è ritrovarsi vis a vis con un singola uomo, in un normale rapporto interpersonale”).
Cassazione penale sez. II, 10/06/2004, n.40405
Conformità alle cose e ai luoghi rappresentati
La fotografia – nella specie della muratura di una finestra, per negare la servitù di veduta pretesa dal vicino – costituisce prova precostituita della sua conformità alle cose e ai luoghi rappresentati, sì che la controparte che voglia inficiarne l’efficacia probatoria, non può limitarsi a contestare i fatti che la parte che l’ha prodotta intende con essa provare, ma ha l’onere di disconoscere tale conformità.
Cassazione civile sez. II, 26/06/1998, n.6322
La fotografia
In tema di mezzi di ricerca della prova, una volta che sia stata legittimamente disposta dal giudice ovvero dal p.m. la perquisizione locale, la riservatezza dell’indagato subisce una compressione che include necessariamente, anche in assenza di espressa indicazione nel provvedimento del magistrato, il sacrificio derivante dalla documentazione fotografica delle operazioni esecutive e dei luoghi in cui esse si sono svolte; l’esecuzione della perquisizione, infatti, implica e comprende per definizione l’attività di ispezione e di documentazione, e la fotografia, mezzo tecnico idoneo a fissare ed a prolungare la visione, altro non è che una modalità in cui può atteggiarsi la doverosa descrizione dei luoghi perquisiti.
Cassazione penale sez. II, 22/05/1997, n.3513
Ho in corso una questione con il mio vicino. Ho scattato tante foto ai lavori che ha eseguito sul confine. Dalle foto anche un bambino potrebbe capire che questo ha realizzato dei veri e propri reati. L’unica prova che ho sono queste foto…Posso usare questi scatti in un processo?
Nel processo civile la fotografia viene equipara alle riproduzioni meccaniche come lo sono, ad esempio, le fotocopie, le registrazioni, le riprese video, gli screenshot (ossia la stampa del video del computer e delle finestre aperte in un determinato momento). Il codice afferma che le riproduzioni meccaniche hanno valore documentale solo se non contestate, in causa, dall’avversario. Cosa significa? Non certo che la controparte può, genericamente e in modo semplicistico, affermare di “opporsi” all’esibizione del documento per togliere a questo ogni valore di prova, ma che deve anche suggerire al giudice le ragioni per cui detta riproduzione meccanica non può ritenersi autentica o tale da dimostrare con certezza i fatti rappresentati. Si pensi proprio al caso di una fotografia scattata alle spalle dei protagonisti che, pertanto, non sono facilmente riconoscibili o che vorrebbe dimostrare un determinato fatto ma è priva di elementi che consentano di risalire al momento in cui è stata eseguita. Ad esempio, la foto di un investigatore privato potrebbe non essere sufficiente a dimostrare l’inadempimento di un lavoratore a meno che quest’ultimo, in causa, ammetta che l’immagine corrisponde a verità; anzi, basterebbe non dire nulla per far sì che la foto acquisisca il valore di prova (secondo il principio secondo cui tutto ciò che non è espressamente contestato si considera ammesso). In presenza di una contestazione è possibile “supportare” la foto con delle dichiarazioni testimoniali, quelle ad esempio dello stesso soggetto che l’ha effettuata (sempre a patto che non sia una delle parti in causa). Facciamo un esempio: un detective scatta una foto a un marito mentre tradisce la moglie; in giudizio questi si difende sostenendo che l’immagine si riferisce a cinque anni prima, quando la coppia non era ancora sposata, sicché non si potrebbe parlare di tradimento. A quel punto il detective potrebbe essere chiamato a testimoniare per riferire in che giorno ha visto la scena che poi ha immortalato.
Nel processo penale la giurisprudenza della Cassazione è stata più permissiva, affermando il valore di prova della fotografia. Si legge ad esempio in alcune sentenze che i rilievi fotografici rappresentativi dello stato dei luoghi rientrano a pieno titolo nelle prove documentali. Essi, avendo contenuto figurativo, fatto cioè non da scrittura bensì da immagini, costituiscono di per sé piena prova che può essere sempre acquisita e sulla quale il giudice può validamente fondare il proprio convincimento. In un’altra recente sentenza la Suprema Corte ha detto che anche gli screenshot possono valere come prova benché eseguiti non in contraddittorio con la controparte e senza la presenza del giudice. In particolare la Corte ha ritenuto assolutamente valida come prova documentale la copia cartacea dello screenshot. I giudici hanno precisato che «i dati di carattere informatico contenuti in un computer rientrano tra le prove documentali e per l’estrazione di questi dati non occorre alcuna particolare garanzia; di conseguenza ogni documento acquisito liberamente ha valore di prova, anche se privo di certificazione, sarà poi il giudice a valutarne liberamente l’attendibilità». Le fotografie sono documenti acquisibili al fascicolo per il dibattimento, e non invece accertamenti tecnici irripetibili da compiere nel rispetto delle garanzie difensive.Sebbene il codice di procedura penale sancisce l’inutilizzabilità dei documenti anonimi, esso si riferisce solo ai documenti rappresentativi di dichiarazioni, mentre non si estende alle fotografie.I documenti fotografici costituiscono prove documentali la cui provenienza, non richiedendo alcuna sottoscrizione a differenza dei documenti dichiarativi, può essere fatta risalire alla stessa parte che le produce. Anche in tema di reati edilizi, le fotografie o i rilievi fotografici, che rappresentano fatti, persone o cose, costituiscono prova documentale. Tale carattere hanno anche quando rappresentano lo stato dei luoghi. Ne deriva che i rilievi fotografici aerei integrano piena prova, che può essere sempre acquisita, e sulla medesima il giudice può validamente fondare il proprio convincimento
Sono in malattia e sono stato reperibile per la visita del medico dell’Inps. Tuttavia, dopo la visita, sono uscito di casa. Un collega di lavoro mi ha fotografato ed ha inviato lo scatto all’azienda. Questo documento ha un qualche valore?
La fotografia scattata dal collega, al dipendente in malattia, trovato fuori di casa può portare al suo licenziamento a condizione che: la foto lo ritragga in una attività contraria alla malattia dichiarata all’azienda; detta foto non sia contestata in modo espresso, e con validi argomenti, dal dipendente in malattia.
Buongiorno. Ho un dubbio che mi attanaglia. Potete spiegarmi che valore ha una fotografia postata su un social network? Rappresenta una prova? Se sì, lo scatto può sempre essere contestato? La prova può essere usata in causa?
L’immagine può sempre essere contestata in modo da rendere la prova inutilizzabile in causa, ma bisogna spiegare per quali ragioni lo scatto non rappresenta il vero. Peraltro, in tale ipotesi, c’è la piattaforma social a indicare il momento in cui l’immagine è stata caricata su internet. Se, ad esempio, sul profilo Facebook dovesse apparire la foto di un dipendente che, durante la malattia, si fa un selfie durante una gita con gli amici, come si potrebbe sostenere che tale documentazione è “taroccata”? Molto difficile, ammettono i giudici che, pertanto, riconoscono – nel caso di specie – la legittimità del licenziamento del finto malato che viene fotografato fuori di casa. E se anche la malattia fosse vera, il suo obbligo resterebbe quello di non compiere attività che ne possano pregiudicare la pronta guarigione. Il lavoratore assente per malattia, che quindi legittimamente non effettua la prestazione lavorativa, non per questo deve astenersi da ogni altra attività, quale in ipotesi un’attività ludica o di intrattenimento, anche espressione dei diritti della persona, ma la stessa non solo deve essere compatibile con lo stato di malattia, ma deve essere altresì conforme all’obbligo di correttezza e buona fede, gravante sul lavoratore, di adottare ogni cautela idonea perché guarisca al più presto, con conseguente recupero dell’idoneità al lavoro. Ritornando al problema della validità delle fotografie come prove in una causa civile o penale. Laddove la foto dovesse essere contestata, si potrebbe sempre chiamare a testimoniare il suo autore che, con i propri occhi, ha visto la scena poi immortalata nella camera digitale. La questione si è posta più volte per i detective privati, incaricati di riprendere eventuali tradimenti di coniugi. Il loro reportage non può certo avere valore di prova, ma loro stessi sono stati chiamati a rispondere alle domande del giudice, come testimoni, e pertanto gli stessi fatti sono rientrati nel processo dalla finestra.