Imprenditore ingiustamente indicato come cattivo pagatore; lesione del diritto alla reputazione personale, all’immagine e all’onore; richiesta di risarcimento del danno.
Indice
- 1 Presupposti per la legittimità della segnalazione al Crif
- 2 Segnalazione in Crif tra i cattivi pagatori: come funziona?
- 3 Valore probatorio della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile
- 4 Il danno non patrimoniale e il danno al patrimonio
- 5 Illegittimo trattamento dei dati personali: risarcimento del danno
- 6 Responsabilità dell’istituto di credito
- 7 Segnalazione presso i sistemi di informazione creditizia
- 8 Domanda di risarcimento danni: competenza
- 9 Illegittima segnalazione della banca al Crif
- 10 Il danno da illegittima segnalazione alla Centrale rischi finanziari
- 11 Risarcibilità del danno non patrimoniale
- 12 Illecito trattamento dei dati personali
- 13 Onere della prova
- 14 Illegittima segnalazione della banca alla Crif: il periculum in mora
- 15 La diminuzione della considerazione della persona
- 16 La lesione della reputazione professionale del socio di impresa
- 17 Illegittima segnalazione della banca alla Crif: la prova del danno
- 18 La prova della lesione dei diritti inviolabili
Presupposti per la legittimità della segnalazione al Crif
La segnalazione al CRIF è subordinata alla sussistenza della condizione dell’insolvenza, che va intesa – a mente l’art. 5 della Legge fall. – come incapacità di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni con il proprio patrimonio, ovvero situazioni equiparabili. Di conseguenza il mero inadempimento del debito verso la banca, eventualmente anche accompagnato da un esplicito rifiuto di adempiere, non comporta la qualificazione della posizione del credito come in sofferenza, con conseguente illegittimità della segnalazione.
Tribunale Rieti sez. I, 14/09/2021, n.451
Segnalazione in Crif tra i cattivi pagatori: come funziona?
In tema di segnalazione alle cd. Sic, Società di informazioni creditizie per la facoltativa raccolta dei dati attinenti ai finanziamenti concessi ai soggetti censiti dagli intermediari aderenti, nella vigenza dell’art. 125 d.lg. n. 385 del 1993, secondo la versione conseguente al d.lg. n. 141 del 2010 ed antecedente alle modifiche introdotte nel t.u.b. con d.lg. n. 72 del 2016, il profilo di legittimità della segnalazione in rapporto all’onere di preventivo avviso al debitore, che, per la prima volta, venga a essere classificato negativamente, assume rilievo unicamente ove si tratti di segnalazioni per operazioni di credito al consumo; ne segue che dalla mancanza di prova del perfezionamento dell’avviso presso il destinatario non può esser tratta la conseguenza della illegittimità della segnalazione ove questa riguardi, invece, finanziamenti destinati all’acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato, essendo codesti finanziamenti ratione temporis esclusi dall’ambito applicativo del capo II del titolo VI del t.u.b.
Cassazione civile sez. I, 25/05/2021, n.14382
Valore probatorio della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile
La sentenza penale di assoluzione costituisce prova nel giudizio civile che l’imputato non ha commesso il fatto o che il fatto non sussiste solo se è pronunciata ai sensi dell’art. 530 comma 1 c.p.p. e non anche quando non sia certa la prova ex art. 530 , comma 2 c.p.p.. (Nel caso di specie, si trattava di una segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi presso la CRIF S.p.a. di un correntista che era stato assolto dall’imputazione di concorso in appropriazione indebita per mancanza di prova sul concorso con il funzionario, ma pur non essendo vincolante la sentenza di proscioglimento, non avendo tuttavia provato la banca, nel processo civile, la condotta illecita del correntista si riteneva illegittima la segnalazione al CRIF).
Tribunale Potenza, 21/10/2020, n.747
Il danno non patrimoniale e il danno al patrimonio
Il risarcimento del danno non patrimoniale alla persona con riguardo ai valori della reputazione e dell’onore, sia il danno al patrimonio conseguente l’illegittima segnalazione al CRIF deve essere provato.
(Nel caso di specie, l’attore aveva chiesto il risarcimento sia del danno patrimoniale che del danno non patrimoniale, deducendo di non aver potuto accedere a qualsivoglia tipo di finanziamento e ai canali istituzionali del credito in presenza di tale segnalazione e di aver subito, proprio per l’impossibilità di accedere a qualunque tipo di finanziamento, innumerevoli difficoltà nel continuare a svolgere l’attività di riparazione di elettrodomestici e personal computer in forma di ditta individuale senza darne prova non avendo provato neanche la sua qualità di imprenditore come correntista).
Tribunale Potenza, 21/10/2020, n.747
Illegittimo trattamento dei dati personali: risarcimento del danno
La mancata prova del danno patrimoniale subito a seguito di un illegittimo altrui utilizzo trattamento dei dati personali, ovvero la mancata prova del diniego di concessione di finanziamenti a causa della segnalazione in CRIF comporta l’impossibilità della risarcibilità del danno contestato data l’inconsistenza dello stesso.
Tribunale Benevento sez. I, 15/09/2020, n.1181
Responsabilità dell’istituto di credito
La segnalazione alla CRIF s.p.a. integra un illegittimo trattamento dei dati personali del cliente, con conseguente responsabilità dell’istituto di credito per i danni ingiusti cagionati allo stesso, da accertare ai sensi dell’art. 2050 c.c., per effetto del rinvio operato dall’art. 15 del D.Lgs. n. 196/2003. Tuttavia va precisato che il danno patrimoniale per mancato accesso al credito conseguente a un’errata segnalazione alla CRIF s.p.a. dev e essere allegato e provato dal danneggiato, non essendo ammessa la risarcibilità di un danno ” in re ipsa” ipsa”.
Corte appello Perugia, 13/08/2020, n.380
Segnalazione presso i sistemi di informazione creditizia
In tema di segnalazione presso i sistemi di informazione creditizia, l’intermediario deve avvertire il cliente. (Nel caso di specie si trattava di un finanziamento per l’acquisto di un’autovettura in cui il soggetto finanziato era stato segnalato al CRIF senza essere preavvertito con conseguente risarcimento del danno per l’illegittima segnalazione).
Tribunale Reggio Calabria sez. II, 30/06/2020, n.644
Domanda di risarcimento danni: competenza
In tema di competenza, il foro del consumatore prevale su qualsiasi altro criterio per radicare la competenza anche quello della privacy. (Nel caso di specie, si trattava di una domanda di risarcimento danni per illegittima segnalazione al Crif radicandosi pertanto la competenza nel foro di residenza del consumatore).
Tribunale Reggio Calabria sez. II, 30/06/2020, n.644
Illegittima segnalazione della banca al Crif
Nel nostro ordinamento, per ottenere il risarcimento di un pregiudizio conseguente all’altrui comportamento illegittimo occorre allegare e provare non solo un danno – evento, ma anche un danno – conseguenza; ciò, peraltro, vale anche con specifico riferimento alla richiesta di risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi, in quanto il danno da illegittima segnalazione in Centrale Rischi non può essere considerato in re ipsa nell’illegittimità della segnalazione e non è nemmeno sufficiente la prova, da parte del danneggiato, di non aver potuto ottenere credito da altri istituti o intermediari a seguito della segnalazione: il danneggiato deve altresì provare il beneficio economico che avrebbe conseguito tramite l’impiego del denaro che gli è stato ingiustamente negato a causa della segnalazione.
Tribunale Catania sez. IV, 12/06/2020, n.2027
Il danno da illegittima segnalazione alla Centrale rischi finanziari
In tema di responsabilità civile, il danno all’immagine ed alla reputazione (nella specie, per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi), in quanto costituente “danno conseguenza”, non può ritenersi sussistente “in re ipsa”, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento.
Tribunale Firenze sez. III, 18/05/2020, n.1081
Risarcibilità del danno non patrimoniale
Va riconosciuta la risarcibilità del danno da lesione di immagine sociale della persona che si vede ingiustamente indicata come insolvente a fronte della illegittima segnalazione di una posizione in sofferenza presso la centrale rischi: in tale caso sussiste il danno da lesione dell’immagine.
Tuttavia la questione della risarcibilità del danno non patrimoniale da illecita segnalazione va ricondotta a quella degli oneri di specifica allegazione del danneggiato che hanno ad oggetto quantomeno la durata e l’ambito soggettivo della segnalazione. Di conseguenza, in difetto della prova della percezione della notizia asseritamente lesiva da parte di terzi va escluso il danno alla reputazione.
Tribunale Verona sez. III, 13/02/2020
Illecito trattamento dei dati personali
In caso di illecito trattamento dei dati personali per illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi, il danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, non può essere considerato “in re ipsa” per il fatto stesso dello svolgimento dell’attività pericolosa. Anche nel quadro di applicazione dell’art. 2050 c.c., il danno, e in particolare la “perdita”, deve essere sempre allegato e provato da parte dell’interessato.
Cassazione civile sez. I, 08/01/2019, n.207
Onere della prova
In tema di onere della prova, in caso di illecito trattamento dei dati personali per illegittima segnalazione alla CRIF, il pregiudizio non patrimoniale non può mai essere “in re ipsa”, ma deve essere allegato e provato da parte dell’attore, a pena di uno snaturamento delle funzioni della responsabilità aquiliana. La posizione attorea è tuttavia agevolata dall’onere della prova più favorevole, come descritto all’art. 2050 c.c., rispetto alla regola generale del danno aquiliano, nonché dalla possibilità di dimostrare il danno anche solo tramite presunzioni semplici e dal risarcimento secondo equità.
Cassazione civile sez. I, 08/01/2019, n.207
Illegittima segnalazione della banca alla Crif: il periculum in mora
A seguito di segnalazione illegittima al Crif il periculum in mora è in re ipsa, di talchè si potrebbe anche non provarlo specificamente, attesa che una ingiusta segnalazione produce di per sé un danno al soggetto segnalato, consistente nell’impossibilità di accesso al credito, ed i suoi effetti risultano addirittura permanenti, dovendosi ritenere fatto notorio che una tale segnalazione si riflette in termini latamente negativi sul merito creditizio imprenditoriale, determinando una sorta di reazione negativa a catena del ceto bancario, sì che l’iniziativa di un istituto di credito non può passare inosservata agli altri che, da quel momento in avanti, sono indotti a ritenere che un ulteriore affidamento e la mancata richiesta di rientro determini un rischio neppure giustificabile rispetto ai vertici aziendali.
Tribunale Torino sez. I, 26/06/2019
La diminuzione della considerazione della persona
La lesione del diritto alla reputazione personale, all’immagine e all’onore (rientranti fra i diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione) a seguito dell’illecita segnalazione di un soggetto presso un sistema di informazioni creditizio, comporta l’obbligo di risarcire non solo il danno patrimoniale ma, se verificatosi, anche il danno non patrimoniale costituito dalla diminuzione della considerazione della persona da parte dei consociati in generale o di specifiche categorie di essi con le quali il soggetto opera. Tali danni vanno provati, non essendo in re ipsa.
Tribunale Frosinone, 12/02/2019, n.103
La lesione della reputazione professionale del socio di impresa
L’illegittima segnalazione di taluno come cattivo pagatore è suscettibile di ledere la sua reputazione professionale anche qualora questi eserciti un’attività imprenditoriale in forma societaria, specialmente quando si tratti di società a compagine sociale ristretta. Ciò è tanto più vero nel caso in cui il nome del socio è ricompreso nella ragione sociale della società e lo stesso riveste l’incarico di amministratore, cosicché tale illecita segnalazione si riverbera direttamente tanto sulla persona fisica (per quanto attiene alla lesione alla reputazione personale) quanto sulla sua attività imprenditoriale (in relazione alla lesione all’immagine professionale).
Tribunale Torino sez. I, 06/02/2019, n.580
Illegittima segnalazione della banca alla Crif: la prova del danno
In caso di illegittima segnalazione della banca alla Crif (Centrale rischi finanziaria) l’imprenditore, ingiustamente indicato come cattivo pagatore, non può avere de plano il risarcimento del danno, ma deve provarlo. Il danno cioè non è in re ipsa ma va provato. L’accertata violazione nell’utilizzo dei dati personali del cliente erroneamente additato dalla banca non solleva il danneggiato dal dimostrare il danno alla sua reputazione e offrire mezzi di prova per quantificarlo. Circostanza nella fattispecie non verificatasi.
Cassazione civile sez. I, 08/01/2019, n.207
La prova della lesione dei diritti inviolabili
Il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili non può mai ritenersi in re ipsa, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici. Difatti, il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce un danno-conseguenza che, come tale, necessita di allegazioni non generiche e di prova anche meramente presuntiva.
Pertanto, la teorica configurabilità della lesione alla reputazione non esonera l’attore dal fornire la prova della concreta compromissione di siffatto specifico interesse, cui sia conseguito un serio ed effettivo pregiudizio non patrimoniale.
Nel caso di specie, avente a oggetto una richiesta di risarcimento danno non patrimoniale per illegittima segnalazione al Crif dei nominativi degli attori, il Tribunale ha rigettato la domanda in quanto non era stato allegato alcun elemento di fatto dal quale potevano desumersi, anche in via presuntiva, l’esistenza e l’ammontare del danno alla reputazione che gli attori avrebbero subito dall’illegittima segnalazione.
Tribunale Frosinone, 12/10/2017, n.1201
Buongiorno. Vorrei avere un’informazione. Una banca mi ha segnalato illegittimamente alla Crif, pregiudicando la mia attività economica e ledendo la mia reputazione. Ho diritto al risarcimento dei danni?
Secondo una sentenza, se una banca segnala illegittimamente un soggetto alla Crif, pregiudica la sua attività economica e lede la sua reputazione, soprattutto se il soggetto in questione esercita un’attività d’impresa: il discredito che deriva dalla segnalazione, infatti, lo rende, agli occhi degli altri, scarsamente affidabile. Se la segnalazione alla Crif è illegittima, si ha sempre diritto al risarcimento? Cerchiamo di dare una risposta.Se la segnalazione alla Crif viene effettuata illegittimamente, ciò determina un danno morale all’immagine e alla reputazione. Nel sistema creditizio bancario, infatti, il nome del cittadino/imprenditore segnalato è associato all’immagine di “cattivo pagatore”. Il risultato sarà che le altre banche chiedono il rientro immediato delle loro posizioni di credito (in parole povere, chiedono subito indietro i soldi prestati) oppure rifiutano le richieste di finanziamento del cittadino perché già segnalato (se una persona chiede un prestito non glielo danno). Oppure, può succedere che un soggetto che abbia bisogno di un prestito o di un finanziamento, non può o non riesce ad ottenerlo in tempi congrui, perché inserito in una lista nera come cattivo pagatore.Il problema è che non sempre le segnalazioni si rivelano legittime.A tal proposito, si ricorda che il soggetto che intende effettuare in maniera corretta la segnalazione nella Centrale Rischi di un cliente deve adempiere a precisi obblighi, ispirati a perizia, prudenza e diligenza. Per prima cosa, deve verificare che la non solvibilità del cliente non consista in un semplice inadempimento, ma sia il risultato di altri fattori: ad esempio, la sussistenza di protesti, procedure esecutive in corso (fallimenti, concordati preventivi), ecc. La banca che segnala, poi, deve informare il debitore per iscritto, in maniera chiara e puntuale con raccomandata, in modo tale da metterlo in condizione di pagare il suo debito prima che si verifichi la segnalazione, riuscendo così ad evitarla.Perché possa configurarsi un danno non patrimoniale a carico del soggetto segnalato, questi deve provare la lesione subita, dimostrando di godere della reputazione di buon pagatore e chiedendo la cancellazione immediata
Ho scoperto di essere stato segnalato alle banche dati dei cattivi pagatori solo dopo aver chiesto un finanziamento e mi è stato rifiutato. Quali sono i miei diritti?
Nel caso in cui ci si rechi a chiedere un prestito e arrivi una risposta negativa, il cittadino ha diritto di sapere dove la banca ha trovato i dati che lo riguardano e sulla base dei quali ha preso la decisione di non erogare il finanziamento. A quel punto si può richiedere l’accesso alla centrale rischi (Sistema di informazioni creditizie, “Sic”) privata come la Crfi. Tale diritto può essere esercitato anche nei confronti della Centrale Rischi della Banca d’Italia per le somme superiori a 30mila euro. Relativamente ai Sic privati (vedi Crif) se nell’archivio sono effettivamente presenti dati riferibili al richiedente, non si paga nulla; viceversa se non ve ne sono, si pagano 10 euro richiesti con la risposta.
TEMPI DI CANCELLAZIONE AUTOMATICA IN CRIF
Istruttorie: 6 mesi o comunque per il periodo di tenuta dell’istruttoria del finanziamento.
Procedure interrotte: 1 mese. È il caso in cui cliente rinuncia o c’è stato un rifiuto.
Restituzioni puntuali: 36 mesi; dopo 36 mesi dalla data di estinzione effettiva.
Ritardo di 1 o 2 rate o mensilità: 12 mesi. Dopo 12 mesi dalla comunicazione di regolarizzazione, se nei 12 mesi i pagamenti siano sempre puntuali.
Ritardo di 3 o più rate o mensilità: 24 mesi. Dopo 24 mesi dalla comunicazione di regolarizzazione, se in quel periodo i pagamenti sono puntuali.
Finanziamenti non rimborsati: 36 mesi. Dopo 36 mesi dalla data di estinzione prevista o dalla data in cui l’istituto di credito ha fornito l’ultimo aggiornamento.
Se la banca mi segnala in Crif o alla Centrale rischi come cattivo pagatore deve prima inviarmi un avviso? In quali casi la segnalazione è illegittima? Quando scatta il risarcimento del danno? spero potrete rispondere alle mie domande. Vi ringrazio in anticipo
Chi viene segnalato come cattivo pagatore (sia alla Centrale Rischi della Banca d’Italia, sia alla Crif e agli altri Sic) e vuol sapere come difendersi dalla segnalazione della banca deve innanzitutto conoscere la normativa imposta dal Garante della Privacy, normativa che impone all’istituto di credito la preventiva informativa al cliente. In altri termini la banca non può segnalare il cliente tra i cattivi pagatori senza il preavviso specifico.Tale preavviso deve essere spedito con raccomandata a.r. almeno 15 giorni prima dell’iscrizione. Secondo la Cassazione, conta la data di ricezione della busta da parte del correntista e non quella della spedizione; così, per esempio, se la banca spedisce il preavviso 20 giorni prima, ma l’interessato lo riceve 14 giorni prima, la segnalazione è illegittima. Difatti, l‘efficacia della dichiarazione di avviso si produce quando la stessa giunge a conoscenza del destinatario ossia quando raggiunge il suo indirizzo, salvo che quest’ultimo provi di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.
Il preavviso di imminente iscrizione è obbligatorio sia per le segnalazioni come cattivo pagatore alla Centrale Rischi, sia per quelle ai Sic private; esso può essere inviato anche con posta semplice, ma in tal caso la banca dovrà dimostrare che il destinatario ne ha preso visione, circostanza tutt’altro che semplice.
Non costituisce un vero e proprio preavviso la comunicazione inviata dalla banca circa l’imminente segnalazione in Centrale dei rischi quando essa rivesta carattere generale e astratto.
Come abbiamo detto, nei Sic come Crif, finiscono non solo le informazioni pregiudizievoli al cliente della banca (ad esempio il mancato pagamento di alcune rate), ma anche quelle positive (ad esempio l’adempimento puntuale del finanziamento alle scadenze dovute; la concessione di un prestito, ecc.); solo le prime, pertanto, necessitano del preventivo avviso e non anche le seconde.
In caso di mancato invio del preavviso di iscrizione come cattivo pagatore, la banca è tenuta a risarcire il danno al cliente. A tal fine quest’ultimo, se intende difendersi dalla segnalazione può:
rivolgersi al tribunale, anche con un ricorso in via d’urgenza, per ottenere l’immediata cancellazione dall’elenco dei cattivi pagatori, salvo il diritto a chiedere il risarcimento del danno con un giudizio ordinario (più lungo);
in alternativa può inviare un reclamo scritto alla propria banca e, in caso di mancata risposta entro 30 giorni o di risposta non soddisfacente, può rivolgersi all’Abf (Arbitro Bancario Finanziario), con un ricorso che non necessita dell’assistenza di un avvocato e che implica un pagamento simbolico di 20 euro per le spese del procedimento.
Se la banca segnala il cliente in Crif o alla Centrale rischi come cattivo pagatore deve prima inviargli un avviso; diversamente la segnalazione è illegittima e scatta il risarcimento del danno.Non per qualsiasi inadempimento o ritardo può scattare la segnalazione come cattivo pagatore alle varie banche dati, ma solo per i casi più gravi. In altri termini la banca deve mostrare un minimo di tolleranza. Pertanto la segnalazione è legittima solo se il ritardo nel pagamento della rata è superiore a 2 mesi. Per i ritardi successivi, viene meno sia l’obbligo della tolleranza dei 2 mesi sia quello della preventiva comunicazione.La giurisprudenza ha poi precisato che non per qualsiasi inadempimento può scattare la segnalazione alla Centrale Rischi, ma solo per quelle insolvenze che denotino una grave difficoltà economica ossia di non facile soluzione. Il concetto di insolvenza necessario alla segnalazione come cattivo pagatore in Centrale Rischi consiste in una valutazione negativa della situazione economico-patrimoniale del correntista, non necessariamente corrispondente all’anticamera del fallimento, ma come «grave difficoltà» (a prescindere dalla ricuperabilità del credito).
In altri termini la segnalazione del cliente come cattivo pagatore non deve avere lo scopo di un pressing per ottenere al più presto il rientro nel pagamento, né finalità ristorsive da parte della banca.
Si considera illegittima la segnalazione alla centrale rischi quando:
la segnalazione interviene dopo diverso tempo dalla costituzione in mora del debitore, senza che nel frattempo la sua posizione sia sostanzialmente mutata (nel caso deciso dai giudici, la misura era stata adottata ben oltre un anno e mezzo dalla contestazione dei fatti al cliente);
un altro forte indice di anomalia viene poi considerato il fatto che, nonostante il decorso di tutto questo tempo, la segnalazione venga effettuata quando pendono tentativi di mediazione della vicenda: infatti, una procedura di conciliazione, promossa dal cliente, finalizzata alla contestazione di alcuni addebiti e alla ricerca di una soluzione bonaria, non giustificherebbe la tempestiva segnalazione del debitore, non presentando questi indici di “pericolosità”, ma tutt’altro.