Ordinanza non appellabile ma ricorribile in Cassazione; espletamento di analogo incarico conferito nell’ambito di altro procedimento.
Indice
Imparzialità del perito
Non costituisce causa di ricusazione del perito, ai sensi degli artt. 36, comma 1, lett. a) e d) e 223 cod. proc. pen., la presentazione di una denuncia-querela da parte del medesimo nei confronti di un consulente tecnico di parte, in quanto tale conflittualità, dalla quale potrebbero derivare pretese risarcitorie del denunziante, non riguarda una parte processuale, ma un ausiliario tecnico, sicché non assume rilevanza ai fini dell’imparzialità del perito.
Cassazione penale sez. III, 11/05/2021, n.32395
Supplemento di perizia
È pienamente legittimo che il giudice d’appello, nell’esercitare il proprio potere officioso di integrazione probatoria, dia incarico del supplemento di perizia agli stessi periti incaricati dal giudice di prime cure, non ravvisandosi alcuna ipotesi di incompatibilità. Del resto, non costituisce causa di incompatibilità del perito, ai fini del conferimento di un nuovo incarico nel medesimo procedimento penale, neanche l’espletamento di una perizia dichiarata nulla. Al perito si applicano, invero, i casi di incompatibilità previsti dall’art. 222 c.p.p. e non già le cause di incompatibilità previste per il giudice dall’art. 34 c.p.p., per cui tale circostanza non può costituire motivo di ricusazione.
Cassazione penale sez. III, 11/06/2020, n.27990
Valido motivo di ricusazione del perito
Costituisce valido motivo di ricusazione del perito, ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. a), c.p.p., l’avere espletato in altro processo l’incarico di consulente tecnico della parte civile, essendo ravvisabile l’interesse a mantenere il pregresso rapporto professionale al fine di ottenere ulteriori incarichi, con i correlativi interessi anche economici. (Fattispecie il cui il perito aveva già svolto, in altro processo, l’incarico di consulente della Associazione Familiari e vittime dell’amianto, costituita parte civile).
Cassazione penale sez. IV, 19/09/2019, n.46237
Perizia dichiarata nulla
Nel caso di perizia dichiarata nulla (nella specie, per mancato avviso al difensore dell’imputato) la sostituzione del perito, sempre che sia concretamente possibile, non è obbligatoria, ma è rimessa alla scelta del giudice, fatta salva la tutela delle garanzie difensive e delle esigenze di imparzialità tramite lo strumento della ricusazione di cui all’art. 223 c.p.p., essendo possibile, pertanto, procedere al conferimento di un nuovo incarico al medesimo ausiliario.
Cassazione penale sez. III, 05/02/2019, n.25313
Quando l’istanza di ricusazione è intempestiva?
Ai fini della tempestività della ricusazione del perito, la relativa dichiarazione deve intervenire prima del parere espresso con il deposito della relazione e non con l’esame del perito previsto dall’art. 511, comma 3, cod. proc. pen.,dovendo evitarsi che la dichiarazione di ricusazione possa essere influenzata dal parere espresso. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto intempestiva l’istanza di ricusazione presentata dall’interessato successivamente all’invio ai consulenti di parte della bozza di relazione peritale, valutando tale atto come esternazione del parere, seppur in via provvisoria).
Cassazione penale sez. IV, 24/11/2017, n.2356
Quando non c’è incompatibilità del perito?
Non sussiste incompatibilità del perito nel caso in cui egli abbia espletato in precedenza una perizia sullo stesso fatto oggetto di accertamento in giudizio, ma in riferimento alla posizione di concorrenti nel medesimo reato, in quanto, ai sensi dell’art. 223, comma 2, cod. proc. pen., le disposizioni che regolamentano i casi di astensione e ricusazione del giudice (esclusa l’ipotesi riferita alle “gravi ragioni di convenienza”) sono applicabili anche alla posizione processuale del perito.
Cassazione penale sez. V, 11/05/2017, n.33013
Pareri del perito espressi in altro procedimento correlato
Non costituisce valido motivo di ricusazione del perito l’avere espresso pareri in altri procedimenti, o in sede scientifica e divulgativa, a meno che non emergano elementi concreti dai quali desumere un ragionevole dubbio circa la riconducibilità dell’opzione dell’ausiliario ad interessi precostituiti invece che al libero ed autonomo convincimento scientifico.
(In applicazione del principio, la Corte ha accolto la richiesta di ricusazione dei periti, in quanto componenti del comitato scientifico dell’associazione Legambiente, già costituitasi parte civile in altro procedimento pendente a carico degli stessi imputati per fatti strettamente correlati).
Cassazione penale sez. I, 15/07/2016, n.44736
Perito appartenente ad una Onlus costituita parte civile nello stesso procedimento
E’ idonea a realizzare il pregiudizio di cui all’art. 36, comma 1, c.p.p., per carenza del requisito di ‘imparzialità’ e, quindi, a legittimare la ricusazione del perito nominato in un dato procedimento, l’appartenenza di questi al comitato scientifico di una ONLUS che si sia precedentemente costituita parte civile in altro processo che vede imputati i medesimi soggetti e analizzate condotte analoghe.
Cassazione penale sez. I, 15/07/2016, n.44736
Ricusazione del perito
L’ordinanza con cui il giudice decide sulla ricusazione del perito non è appellabile, con le forme previste dall’art. 41 cod. proc. pen., ma ricorribile per cassazione (In motivazione la Corte ha precisato che il rinvio effettuato dall’art. 223, comma quinto, cod. proc. pen. all’osservanza delle norme sulla ricusazione del giudice “in quanto applicabili” rimanda all’art. 41 cod. proc. pen. e, attraverso quest’ultimo, alla disciplina prevista dall’art. 127 cod. proc. pen.).
Cassazione penale sez. IV, 12/04/2016, n.18799
Causa di ricusazione
Non costituisce causa di ricusazione del perito, ai sensi dell’art. 36, lett. a) e d), c.p.p., il fatto che questi sia stato oggetto di denunzia penale da parte del ricusante, poiché il sentimento di grave inimicizia, per risultare pregiudizievole, deve essere reciproco, deve cioè nascere o essere dal perito e deve trarre origine da rapporti di carattere privato, estranei al processo, non potendosi desumere dal mero trattamento riservato in tale sede alla parte; mentre l’interesse personale quale causa di ricusazione deve circoscriversi all’influenza che per la sfera patrimoniale del ricusato possa avere la soluzione della controversia in un dato senso, la quale non consegue alla presentazione di una denunzia a carico del perito.
Cassazione penale sez. V, 21/01/2015, n.6805
Quando non c’è valido motivo di ricusazione del perito?
Non può costituire valido motivo di ricusazione del perito, ai sensi del combinato disposto degli art. 36, lett. c), e 223, comma 2, c.p.p., il solo fatto che egli, nell’espletamento di analogo incarico conferitogli nell’ambito di altro procedimento, come pure in relazioni ed articoli pubblicati su riviste scientifiche, abbia espresso adesione ad orientamenti tecnico-scientifici da ritenersi contrari a quelli atti a corroborare la testi sostenuta dalla parte ricusante.
Cassazione penale sez. IV, 09/10/2014, n.50362
Interessi precostituiti
Non costituisce valido motivo di ricusazione del perito l’avere espresso pareri in altri procedimenti, o in sede scientifica e divulgativa, a meno che non emergano elementi concreti dai quali desumere un ragionevole dubbio circa la riconducibilità dell’opzione dell’ausiliario ad interessi precostituiti invece che al libero ed autonomo convincimento scientifico.
Cassazione penale sez. IV, 09/10/2014, n.50362
L’istanza di ricusazione del perito e il ricorso in Cassazione
È ammissibile il ricorso in cassazione avverso l’ordinanza del giudice che ha dichiarato inammissibile l’istanza di ricusazione del perito.
Cassazione penale sez. VI, 18/10/2012, n.43797
La decisione sulla dichiarazione di ricusazione del perito
La decisione sulla dichiarazione di ricusazione del perito richiede l’instaurazione della procedura camerale partecipata, prevista dall’art. 127 c.p.p.
Cassazione penale sez. IV, 19/01/2010, n.7318
Le ordinanze in materia di ricusazione
L’ordinanza con cui il giudice decide sulla richiesta di ricusazione del perito non è appellabile, ai sensi dell’art. 586 cod. proc. pen., ma esclusivamente ricorribile per cassazione. (In motivazione la Corte ha precisato che la possibilità di impugnare le ordinanze dibattimentali unitamente alla sentenza che definisce il grado di giudizio è condizionata alla mancata disciplina di un autonomo strumento di impugnazione delle medesime, che per le ordinanze in materia di ricusazione è invece espressamente previsto dalla legge processuale).
Cassazione penale sez. IV, 18/11/2008, n.7287
Ricusazione del perito: richiede l’instaurazione della procedura camerale partecipata?
La decisione sulla dichiarazione di ricusazione del perito non richiede l’instaurazione della procedura camerale partecipata, prevista dall’art. 127 c.p.p. solo per quella da assumere a seguito di ricusazione del giudice.
Cassazione penale sez. I, 11/12/2008, n.13007
Tempestività della ricusazione del perito
Ai fini della tempestività della ricusazione del perito, la relativa dichiarazione deve intervenire prima del parere espresso con il deposito della relazione peritale e non con l’esame del perito previsto dall’art. 511 comma 3 c.p.p., in quanto occorre evitare che la dichiarazione di ricusazione possa essere influenzata dal parere espresso dal perito stesso.
Corte assise appello Reggio Calabria, 07/06/2006, n.136
Deposito della relazione peritale
Ai fini della tempestività della ricusazione del perito, la relativa dichiarazione deve intervenire prima del parere espresso con il deposito della relazione peritale e non con l’esame del perito previsto dall’art. 511 comma 3 c.p.p., in quanto occorre evitare che la dichiarazione di ricusazione possa essere influenzata dal parere espresso dal perito stesso.
Cassazione penale sez. IV, 10/12/2004, n.6714