Giudice di Pace di Frosinone, sentenza 15 – 29 luglio 2020, n. 516
Avvocato Manganiello
Svolgimento del processo
Con ricorso tempestivamente depositato e successivamente notificato il ricorrente si opponeva all’atto di cui all’oggetto, con il quale ha ricevuto la contestazione della violazione del divieto di spostarsi in conseguenza della emergenza sanitaria ai sensi del DPCM non specificato.
L’Ente opposto non si costituiva e la causa veniva decisa come da separato dispositivo, letto in udienza.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
A) SULLA ILLEGITTIMITA’ DELLA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 95 E 78 COST. E DEI CONSEGUENTI DPCM.
Con deliberazione del 31.1.2020 il Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, pubblicata in G.U. Serie generale n. 26 del 1.2.2020, ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario derivante da agenti virali trasmissibili “ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c) e dell’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato per sei mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 2) per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 25, comma 2, lettre a) e b) …”. Se si esamina la fattispecie richiamata dalla deliberazione sopra citata si potrà notare che non si rinviene alcun riferimento a situazioni di “rischio sanitario” da, addirittura, “agenti virali”.
Infatti, l’articolo 7, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 1/18 stabilisce che “gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono: … c) emergenze di rilievo nazionale connessi con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo”. Sono le calamità naturali, cioè terremoti; valanghe; alluvioni, incendi ed altri; oppure derivanti dall’attività dell’uomo, cioè sversamenti, attività umane inquinanti ed altri. Ma nulla delle fattispecie di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 1/18 è riconducibile al “rischi sanitario”. A ciò è doveroso aggiungere che i nostri Padri Costituenti hanno previsto nella Costituzione della Repubblica una sola ipotesi di fattispecie attributiva al Governo di poteri normativi peculiari ed è quella prevista e regolata dall’articolo 78 e dall’articolo 87 relativa alla dichiarazione dello stato di guerra. Non vi è nella Costituzione italiana alcun riferimento ad ipotesi di dichiarazione dello stato di emergenza per rischio sanitario e come visto neppure nel D.Lgs. n. 1/18. In conseguenza, la dichiarazione adottata dal Consiglio dei Ministri il 31.1.2020 è illegittima, perché emanata in assenza dei presupposti legislativi, in quanto nessuna fonte costituzionale o avente forza di legge ordinaria attribuisce il potere al Consiglio dei Ministri di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario. Pertanto, poiché gli atti amministrativi, compresi quelli di Alta Amministrazione, come lo stato di emergenza sono soggetti al principio di legalità, la delibera del C.d.M. del 31.1.2020 è illegittima perché emessa in assenza dei relativi poteri da parte del C.d.M. in violazione degli 95 e 78 che non prevedono il potere del C.d.M. della Repubblica Italiana di dichiarare lo stato di emergenza sanitaria/Da ciò consegue la illegittimità di tutti gli atti amministrativi conseguenti, come il DPCM invocato dal verbale qui opposto, con conseguente dovere del Giudice di pace, quale Giudice ordinario, di disapplicare la dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria ed il DPCM attuativo ai sensi dell’art. 5 della legge n. 2248 del 1865 All. E.
2. Inoltre, deve ritenersi condivisibile autorevole dottrina costituzionale (S. Cassese) secondo cui la previsione di norme generali e astratte, peraltro limitative di fondamentali diritti costituzionali, mediante Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sia contraria alla Costituzione. In particolare, non appare meritevole di accoglimento la tesi di chi invoca la legittimità di tali previsioni in virtù del rinvio a tali atti amministrativi, i DPCM, da parte di decreti-legge, che avendo natura di atti aventi forza di legge equiparerebbero alla fonte legislativa i DPCM evitandone in tal guisa la loro nullità e la conseguente disapplicazione da parte del Giudice Ordinario. Ed in effetti, l’ultimo DPCM emanato il 26.4.2020, deriverebbe la sua efficacia dal Decreto-legge n. 19, del 25.3.2020, così come gli atti amministrativi della Regione Lazio. Tale tesi, peraltro, è inapplicabile al DPCM oggetto del caso qui giudicato, essendo antecedente al 26.4.2020. In ogni caso, la funzione legislativa delegata è disciplinata dall’articolo 76 Cost., il quale, nel prevedere “l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi ” impedisce, anche alla legge di conversione di decreti legge la possibilità di delegare la funzione di porre norme generali astratte ad altri organi diversi dal Governo, inteso nella sua composizione collegiale, e quindi con divieto per il solo Presidente del Consiglio dei Ministri di emanare legittimamente norme equiparate a quelle emanate in atti aventi forza di legge. In conclusione, solo un decreto legislativo, emanato in stretta osservanza di una legge delega, può contenere norme aventi forza di legge, ma giammai un atto amministrativo, come le Ordinanze sindacali o regionali od il DPCM, ancorché emanati sulla base di una delega concessa da un decreto-legge tempestivamente convertito in legge. Da ciò discende la illegittimità delle disposizioni del DPCM del 26.4.2020, in G.U del 27.4.2020, n. 108.
B) SULLA ILLEGITTIMITA’ DEL DPCM PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 13 COST.
In ogni caso, in via assorbente, deve rilevarsi la indiscutibile illegittimità del DPCM del 9.3.2020, invocato dal verbale opposto, ove prevede che “1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale”, e del rinviato DPCM del 8.3.2020, ove stabilisce che “Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus” COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, sono adottate le seguenti misure:
a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”.
Tale disposizione, stabilendo un divieto generale ed assoluto di spostamento al di fuori della propria abitazione, con limitate e specifiche eccezioni, configura un vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare. Tuttavia, nel nostro ordinamento giuridico penalistico, l’obbligo di permanenza domiciliare è già noto e consiste in una sanzione penale restrittiva della libertà personale che viene irrogata dal Giudice di pace penale per alcuni reati. Sicuramente nella giurisprudenza è indiscusso che l’obbligo di permanenza domiciliare costituisca una misura restrittiva della libertà personale. Peraltro, la Corte Costituzionale ha ritenuto configurante una misura restrittiva della libertà personale ben più lievi dell’obbligo di permanenza domiciliare come ad esempio, il “prelievo ematico” (Sentenza n. 238 del 1996). Anche l’accompagnamento coattivo alla frontiera dello straniero è stata ritenuta misura restrittiva della libertà personale e dichiarazione d’illegittimità costituzionale della disciplina legislativa che non prevedeva il controllo del Giudice ordinario sulla misura poi introdotto dal legislatore in esecuzione della decisione della Corte costituzionale: Infatti, l’art. 13 Cost., stabilisce che le misure restrittive della personale possono essere adottate solo su motivato atto dell’autorità giudiziaria. Pertanto, neppure una legge potrebbe prevedere nel nostro ordinamento l’obbligo della permanenza domiciliare, direttamente irrogato a tutti i cittadini dal legislatore, anziché dall’autorità giudiziaria con atto motivato, senza violare il ricordato art. 13 Cost. Peraltro, nella fattispecie, poiché trattasi di DPCM, cioè di un atto amministrativo, questo Giudice non deve rimettere la questione di legittimità costituzionale alla Corte costituzionale, ma deve procedere al disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo per violazione di legge. Infine, non può neppure condividersi l’estremo tentativo dei sostenitori, ad ogni costo, della conformità a costituzione dell’obbligo di permanenza domiciliare sulla base della considerazione che il DPCM sarebbe conforme a Costituzione, in quanto prevederebbe delle legittime limitazioni della libertà di circolazione ex art. 16 Cost. e non della libertà personale. Infatti, come ha chiarito la Corte Costituzionale la libertà di circolazione riguarda i limiti di accesso a determinati luoghi, come ad esempio, l’affermato divieto di accedere ad alcune zone, circoscritte che sarebbero infette, ma giammai può comportare un obbligo di permanenza domiciliare (Corte Cost., n. 68 del 1964). In sostanza la libertà di circolazione non può essere confusa con la libertà personale: i liniti della libertà di circolazione attengono a luoghi specifici il cui accesso può essere precluso, perché ad esempio pericolosi; quando invece il divieto di spostamento non riguarda i luoghi, ma le persone allora la limitazione si configura come limitazione della libertà personale. Certamente quando il divieto di spostamento è assoluto, come nella specie, in cui si prevede che il cittadino non può recarsi in nessun luogo al di fuori della propria abitazione è indiscutibile che si versi in chiara e illegittima limitazione della libertà personale, perché, nell’ordinamento giuridico italiano, l’ordine di rimanere nella propria abitazione non può essere imposto dal legislatore, ma solo dall’Autorità giudiziaria con atto motivato. Del resto, tali illegittime misure di sanità pubblica sono state recepite dal DPCM sul modello di quelle adottate in Stati non democratici, come la Cina, che hanno un ordinamento costituzionale autoritario giuridicamente incompatibile con il nostro ordinamento costituzionale, fondate”
su garanzie individuali inviolabili, ignote agli ordinamenti autoritari ed agli esperti sanitari di quei paese e del nostro, in quanto non competenti in diritto costituzionale.
In conclusione deve affermarsi la illegittimità del DPCM invocato dal verbale qui opposto per violazione dell’art. 13 Cost., con conseguente dovere del Giudice di pace, quale Giudice ordinario, di disapplicare tale DPCM ai sensi dell’art. 5 della legge n. 2248 del 1865 All. E.
La novità della controversia e la mancata costituzione dell’Ente opposto giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice di pace,
visto l’art. 23 della L. 689/1981, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione reietta, disattesa o assorbita, così provvede:
accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto opposto con compensazione delle spese.
ah, bè, se lo dice un giudice di pace di Frosinone si può serenamente elevare a rango costituzionale. Io non so se qualcuno di voi si è mai imbattuto in un giudice di pace. Se sì, suggerirei titoli meno altisonanti (il mio ultimo, ottantenne, quasi non si ricordava di cosa stessimo discutendo; in precedenza a un altro si confusero le idee su due udienze, e parlava metà di una e metà dell’altra tra l’ilarità malcelata dei presenti). Non sostengo che siano tutti rincoglioniti, ma tra i giudici (che nel titolo non specificate, immagino volutamente) è di certo la parte meno imponente
bhe il fatto stesso che a deciderlo è un giudice di pace è la dimosrazione del rango di queste restrizioni.
Questo “genio”, questo “principe del foro”, questo “Perry Mason” de’ noantri, è lecito sapere quale sopraffina cultura medica (e, nella fattispecie, epidemiologica) possiede? A parte il fatto che sembra neanche tanto ferrato nella sua materia dacchè ignora i poteri speciali che la Costituzione attribuisce a chi governa proprio in casi particolarissimi come quello del S.A.R.S.-CoViD II…Tutta questa ignoranza, accompagnata ad una evidente sicumèra, mi riporta ad un partito paranegazionista che rientra nell’area politica che, da tempo, cerca di aggredire l’attuale PdC tramite fandonie prive di senso e concretezza….E che, per fortuna (e grazie alle mosse “accorte” del suo leader) perde quotidianamente consenso ed appeal presso l’elettorato
Si droghi meno magari ragiona e capisce di più invece di insultare,il suo giudizio vale tanto quanto quello ,se non di più, di quel giudice che fa di mestire il giudice appunto.
Cambia spacciatore
…ancora una cosa (mi sovviene or ora, da un’attenta lettura della sentenza emanata dal succitato principe): qualcuno gli spieghi che l’evento pandemico ha -in sè- la connotazione scientifica -e, di conseguenza, giuridica- di “catastrofe naturale” (Catastrofe: [dal lat. tardo catastrŏpha, catastrŏphe, gr. καταστροϕή, propr. «rivolgimento, rovesciamento», der. di καταστρέϕω «capovolgere»]) proprio perchè trattasi di “improvviso disastro che colpisce una nazione, una città, una famiglia, un complesso industriale o commerciale, ecc.” (cit. Diz.Enc.Treccani) la cui origine NON è determinata dall’Uomo (gli si spieghi che i virus esistono in natura e che sono microorganismi viventi, cioè entità biologiche con caratteristiche di parassiti obbligati, in quanto si replicano esclusivamente all’interno delle cellule degli “ospiti”, infettando tutte le forme di vita, dagli animali, alle piante, ai microrganismi)…. Auspico che la controparte soccombente ricorra e l’ulteriore grado di giudizio metta un po’ d’ordine nella confusione ingenerata
Riguardo i virus voglio precisare che non sono esseri viventi, sono delle catene chimiche, non pensano, nè hanno cervello, nè si nutrono, nè hanno metabolismo, nè hanno l’intenzione di colonizzare un organismo ospite, è solo spazzatura di origine endogena presente in ogni organismo, la loro presenza è vitale nei nostri confronti, senza i quali, compresi i batteri che sono invece esseri viventi, saremmo di sicuro morti.
Visto la disamina così peculiare che ha fatto, le consiglio di aggiornarsi prima di incorrere nuovamente in errori, magari approfondendo nozioni di biochimica.
Lo sapevo che prima o poi sarebbe uscito qualche giudice con una decisione di questo tipo. Ma io non sono d’accordo. Che me ne frega se sono incostituzionali o meno se in gioco c’è la mia salute e quella di milioni di persone? Cioè qui dobbiamo mettere a confronto le priorità. Io ho rinunciato alla mia libertà consapevolmente anche quando potevo iniziare ad uscire e non è perché mi prendeva l’ansia di uscire, ma perché non volevo rischiare di ammalarmi e trasmettere il virus ai miei cari. Ci vuole così tanto per capirlo? E poi chi andava ad uscire per motivi futili si facesse un esame di coscienza se poi si è infettato e ha trasmesso il covid a qualcuno che poi c’è rimasto secco
Salve Gina. Dipende sempre dove uno va, se e come si protegge. Io sono uscito in spazi aperti senza mascherina e non mi sono mai ammalato, anche perché non mi sono mai mischiato appunto al prossimo. Per fare la spesa ho sempre usato guanti e mascherina e in casa mi lavo spesso le mani.
Se invece una persona continua a comportarsi come prima come se nulla fosse, stando sempre in mezzo agli altri, andando al bar, birreria, discoteca, ecc., è normale che aumenti il rischio.
Ma se uno esce e sta per i fatti suoi non rischia nulla.
Ora, purtroppo, sono tornati ad essere abbastanza affollati i mezzi pubblici, poi ci sono i luoghi di lavoro, le scuole (soprattutto fuori, col casino dei genitori), ecc… Insomma, i modi per infettarsi ci sono e non dipendono dalla volontà del singolo di uscire (che, appunto, se esce per stare da solo non fa male a nessuno).
Perciò io esco senza preoccupazioni. Discorso diverso se dovessi prendere il bus, andare in ufficio, vedere tanti amici in situazioni diverse, ecc.
Purtroppo anche se io, lei, ci mantiene a distanza o usa la diligenza del buon padre di famiglia. Per ogni persona così, ce ne sono almeno dieci che se ne fregano e su sentono immuni da tutto. Quindi ben vengano le restrizioni e in casi come questi il governo ha pieni poteri per metterli in atti visto che, le raccomandazioni non servono a nulla. Quindi tragga le sue conclusioni.
Ah, quindi io dovrei adeguarmi al suo stato d’ansia (potremmo anche parlare a questo punto di ipocondria), rinunciando a diritti che mi vengono riconosciuti dalla Costituzione? Stia pure a casa, nessuno la trascina fuori. Di certo gli arresti domiciliari possono essere inflitti soltanto da un’autorità giudiziaria, e non da un banale DPCM che è quasi carta straccia in confronto alle nostre fonti del diritto.
La pandemia è una catastrofe naturale. Ma vogliamo ancora negare che il covid ha ucciso milioni di persone? E’ tutto uno scherzo? Si tratta di una gag? Di una trovata per motivi economici? Qualsiasi cosa si nasconda dietro il Coronavirus, abbiamo potuto appurare che tanta gente è stata in terapia intensiva, è morta, molte persone hanno visto i loro cari entrare in ospedale e non uscire pure. E questo giudice e altri geni vorrebbero negare che si tratta di una catastrofe? Beh, no comment
Spegni la tv che ti hanno fatto il lavaggio del cervello.
ma perche prima del covid non entravano le persone in terapia itensiva?
Vorrei vedere se il giudice si fosse ammalato o se si fossero ammalati i suoi cari. Cosa avrebbe fatto o detto? Esco e diffondo il virus? Per gli effetti che ha il coronavirus sul corpo e sul cervello non bisognerebbe sottovalutare l’infezione. Perché sono serviti i dpcm a restringere la nostra libertà personale? Perché gli uomini in generale sono una massa di caproni che finché non toccano sulla loro pelle i disagi e le conseguenze di qualcosa non ci credono o sottovalutano i rischi. Ora, Trump e Salvini la indossano la mascherina, eh? Prima facevano tanto gli sbruffoni dicendo che non l’avevano e non volevano indossarla.Ma se tu stai al centro dell’attenzione perché ricopri una carica pubblica politica, prima di sparare sciocchezze dovresti ragionare. Non è che gli scienziati si alzano la mattina e dicono oggi indossa la mascherina per evitare di infettarti. Ci sono studi dietro
Non cambia niente.
Per la legge e così!
i nostri governatori se non sono preparati non e colpa di nazione.
Hanno fatto decreti che non hanno potuto fare.
Poi hanno fatto loro questa legge.
Cioè : combatti con la spada? sarai ucciso con la spada.
Punto.
Che vi piaccia o no i DCPM sono illegali, ma è stato anche fatto terrorismo mediatico e psicologico dove molti hanno abboccato, ma doveva intervenire la corte dei diritti dell’uomo e le multe non le doveva pagare nessuno, sicuramente era giusto fare riforme o leggi per il contenimento del virus (ma senza violare la costituzione), poi i morti ci sono stati pure per tante altre malattie che in inverno ci sono sempre state, di sicuro i popoli non staranno 1 casa o con una mascherina inutile per altri 2 anni, è più facile che scoppia la guerra civile, perché ormai il malcontento è alle stelle, hanno distrutto una nazione economicamente e socialmente che già se la spassava male.
TUTTI GIURISTI QUA… se i diritti vi fanno tanto schifo, fate un viaggio di sola andata in Cina, magari li vi trovate meglio.
ps/riflessione: In Germania, nonostante gli ingenti aiuti economici dati ai lavoratori (con un’efficienza spaventosa per altro), ci sono state manifestazioni molto prima che da noi e piuttosto massive (vedi Berlino 29/08/20). Negli Stati Uniti sono scesi in strada in massa dopo 2 settimane di lockdown (per la libertà oltre che per sopravvivere). E la lista è lunga di paesi che ci hanno anticipato nelle proteste, mentre qua si cantava dai balconi per mesi andando avanti a pane e acqua (non parlo degli statali ovviamente).
O sono tutti scemi gli altri, oppure abbiamo un grosso problema di cultura e istruzione.
Io per la risposta partirei da molto più lontano.
Un tempo un genio fece una riflessione il Re ha potere, soldi, obedienza perchè ha un esercito minaccia con la paura del dolore fisico e delle privazioni materiali. Ok allora io come posso arrivare al suo pari se non superarlo addirittura SEMPLICE giocare con ciò che per natura l’uoo teme di più LA MORTE e la cecità su ciò che c’è dopo oltre al timore di sofferenze infinite. Questo genio fu il fondatpre della religione cristiana .
Ora siamo alle medesime condizioni. Hanno terrorizzato tutti con la malattia e la morte imminente, non è esattamente così. Occhio non sto dicendo che il Virus Covid 19 non esiste, ma vi dico che stanno giocando sulla paura per giustificare ciò che fanno e stanno esercitando un controllo e monitoraggio della popolazione, forse per valutare la risposta a queto stimolo, di fatto in paesi come l’America dove hanno detto state a casa (molto gentilmente anche ) e loro non si sono mossi, di misure e controlli esagerati non se ne sono visti e da noi?
Io vi voglio invitare a riflettere e ricordare una cosa i vostri avi sono morti con i miei dopo anni di sofferenze torture e vessazioni di qualunque genere E TUTTO CIO’ SOLO PER ARRIVARE A CREARE LA NOSTRA COSTITUZIONE CHE E’ PERFETTA!
Nata per tutelare tutti i cittadini e difenderli da monarcie totalitarie che inoltre sarebbero potute risorgere in futuro.
Ora io ritengo che tra i DPCM che sono proprio fuori dall’ordinamento e vengono utilizzati in maniera impropria e i DL siamo alla follia sono tutti atti anticostituzionali in quanto non eseguiti nella maniera costituzionalmente esatta.
Sono necessari? Si, no, non è importante ogniuno ha le sue idee MA oggi servono per il controllo Covid 19 domani chi ci garantisce che non verranno utilizzati da un nuovo dittatore? si sa nel nostro paese se una cosa viene fatta oggi si autorizza automaticamente la possibilità di poterla riproporre in futuro.
Queste procedure e questo modo di operare ha contraddistinto personalità come i grandi dittatori dei vari secoli.
Vi prego di riflettere prima di sottostare a tutto ciò che vi dicono sulla differenza e le conseguenze di fareuna cosa nel modo giusto dal punto di vista costituzionale e quello sbagliato, rivolgendo un pensiero ai vostri avi, ai miei ed a quelli di ogni cittadino italiano che è morto per far arrivare le grandi menti e le grandi personalità politiche a redigere la Costituzione Italiana su cui oggi stanno cagando e di conseguenza cagano su tutti coloro che sono morti.
Premesso che sulla inefficacia delle stesse mascherine, e si, anche quelle approvate dal Ministero, così come le famigerate N95, per uso preventivo ed epidemiologico esiste ormai una uniformità di parere anche in dottrina accademica
e che la tossicità delle stesse quando applicate sul volto per brevi e lunghi periodi è anche ormai comprovata
Mi chiedo allora,
Se l’articolo 3 del decreto legge n. 6/20
non è stato ratificato dal Parlamento, e se i DPCM dallo stesso derivati sono solo atti amministrativi, peraltro incostituzionali, andando contro i principi degli artt. 13 et 16 e 32 della Costituzione italiana, ed illegittimi, e considerando che per gerarchia delle fonti del diritto, le ordinanze, in quanto atti amministrativi, non possono andare contra legem,
come fanno gli enti e locali pubblici, supermercati ed altri ad imporre la mascherina ai loro utenti-consumatori?
E pur volendo considerare l’obbligo della mascherina come un TSO, non è forse vero che solo il sindaco può ordinare ad un individuo, con un ordine di autorità, di usare la mascherina, sulla base di una valutazione di un medico che fa la proposta?
E non è forse anche vero che il diritto alla salute viene prima della possibilità di obbligare a trattamenti sanitari in virtù della salute pubblica, così come il diritto alla libertà individuale? Non è forse una costrizione non poter uscire se non indossando la mascherina, o non poter entrare in un posto senza?
Non è forse indossare la mascherica contrario a quando previsto dall art.85 del TULPS, che vieta andare in giro in luoghi pubblici a volto mascherato, o travisato, in modo da non essere riconoscibili, e che l’obbligo di usare la mascherina è stato sancito con ordinanze regionali per quanto riguarda la circolazione all’aperto e con DPCM, che sono sempre atti amministrativi, per quanto riguarda l’utilizzo nei luoghi chiusi, e che queste norme non sono leggi, ma atti amministrativi, e come tali sono subordinati alle leggi, tanto più alla legge penale?
Ed allora, visto che di illegittimità di misure implementate si può parlare, come posso io, utente-consumatore, rifiutare di indossare la mascherina all ingresso continuando però ad avere accesso al servizio offerto?
Un esempio pratico.
Ero al Lidl di zona in Pescara, indossando peraltro la mascherina, dove venivo richiamato dall’addetto alla ‘sicurezza e portierato’ (suppongo sia questa la ragione d’essere del servizio) che mi chiedeva di riposizionare la mascherina sul viso. Evidentemente ‘non era a norma’.
Il dibattito, comunque cortese da mia parte, faceva scaturire una reazione popolare nella clientela che, violentemente mi incitava a ‘rispettare le leggi’.
Evidentemente privi di conoscenza delle stesse nomative appellate alcuni dei clienti tra cui la ‘guardia’ minacciavano di chiamare i Carabinieri.
Ovviamente, al fine di non continuare la discussione animata durante la lunga fila per le casse, preferivo, e vista la mancanza di protezione legale, uscire dal supermercato senza spesa.
Ora mi chiedo, come è possibile in un paese democratico dove ci viene detto non esistere più il fascismo, trovarsi in una situazione del genere?
Come puo ‘ essere possibile appellarsi al fatto che la Costituzione garantisce al dipendente il diritto di lavorare in condizioni di sicurezza e di rifiutarsi di svolgere la propria prestazione se viene esposto ad un rischio di danno alla persona?
Come può l’indossare ‘male’ la mascherina o non indossare la mascherina essere considerato un rischio alla sicurezza?
Le due premesse ‘la mascherina previene la trasmissione dei virus’ e ‘la mascherina non previene la trasmissione dei virus’ non possono ovviamente essere valide allo stesso tempo.
Sembra ovvio dal punto di vista medico legale e scientifico che non solo le mascherine sono inutili dal punto di vista epidemiologico, e ce lo dice l ISS stesso, ma che promuovono anche elevata tossicità (CO2) nel sangue,
e che l’obbligo di indossarle non può essere imposto né dallo stato né tantomento dall esercizio pubblico o privato.
Gli Ipercoop, i Lidl ed altri dovrebbero pertanto essere perseguibili legalmente nel momento in cui impongono al consumatore personalmente o a mezzo terzi, i servizi di ‘sicurezza e portierato ‘ il TSO, e cioè la mascherina come condizione sine qua non per l accesso ai servizi e per procedere con gli acquisti.
Ed allora mi chiedo, è possibile che non sia stata avviata una azione legale da parte e, del privato e, delle associazioni consumatori diretti finalizzata a risolvere il grave problema, con l ignoranza generalizzata, creati dai DPCM illegittimi di Conte e compagni?
Non vi sembra un comportamento un po’ ipocrita quello dei professionisti della legge che da un lato sottolineano l illegittimità delle misure applicate e dall altro si guardano bene dall esporsi professionalmente nella stessa direzione?
E’ evidente che quasi tutti i provvedimenti attuali in merito sono incostituzionali, soprattutto in riferimento all’articolo 13 che non ammette eccezioni!
Li abbiamo tollerati perchè sembravano necessari, anche se palesemente illegali e illogici.
Da molto tempo ormai si è capito che non hanno nessuna base scientifica e logica, pertanto vanno abrogati e le multe non pagate ma impugnate tutte
Sarebbe bello avere da voi addetti ai lavori, una chiara descrizione sulla differenza fra Limitazione della circolazione e limitazione delle libertà personali. Quando Conte ci ha chiuso in Casa non era forse una limitazione delle liberta personali paragonabile ad un arresto? nell’art.16 vedo scritto limitazione della circolazione, che differenza c’è fra limitare la circolazione e limitare le libertà personali?