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Presunzione di comunione del muro divisorio: ultime sentenze

29 Settembre 2022 | Autore:
Presunzione di comunione del muro divisorio: ultime sentenze

Produzione degli atti notarili di compravendita; proprietà esclusiva in forza di un titolo di acquisto derivativo; interesse dei proprietari confinanti alla costruzione e all’utilizzazione del muro.

Muro divisorio: presunzione legale di comunione

In materia di muro divisorio in quanto, in caso di apertura di luci nel muro che divide proprietà confinanti, per capirne la disciplina ed eventuali responsabilità è necessario distinguere se esse siano state realizzate sul manufatto di proprietà esclusiva di colui che compie tale attività ovvero sul muro comune o di proprietà esclusiva del confinante. Ai sensi dell’art. 880 c.c., vige una presunzione legale di comunione del muro che divide edifici nonché cortili, giardini e orti o tra recinti nei campi. Ma suddetta presunzione di comunione del muro divisorio riguarda soltanto il muro che divide entità prediali omogenee (edificio da edificio, cortile da cortile, orto da orto) e non è, invece, operante quando trattisi di entità prediali diverse.

Tribunale Vibo Valentia sez. I, 30/06/2022, n.471

La comunione forzosa del muro divisorio

La comunione forzosa del muro divisorio va intesa quale comunione pro indiviso sia del muro sia del suolo su cui insiste di tal che è errato affermare che la proprietà è esclusiva in capo ai proprietari sino alla c.d. mezzeria.

Cassazione civile sez. II, 19/03/2021, n.7858

Presunzione di comunione di muro divisorio e demolizione di uno dei due edifici

La demolizione di uno dei due edifici non fa venir meno la presunzione di comunione se chi invochi la proprietà esclusiva non provi o che la comunione non esisteva al tempo della contemporanea esistenza dei due fabbricati o è venuta a cessare per fatto posteriore idoneo a trasferire il dominio, così che nel caso in cui si accerti che in un dato momento storico un muro ha avuto funzione di muro divisorio tra beni contigui ed omogenei opera la presunzione di comproprietà di cui all’art. 880 c.c., nonostante qualsiasi successivo mutamento dello stato di fatto.

Corte appello L’Aquila, 17/06/2020, n.850

Presunzione di comunione di muro divisorio e prova contraria

L’art. 880 c.c. statuisce che il muro che serve di divisione tra edifici si presume comune fino alla sua sommità e, in caso di altezze ineguali, fino al punto in cui uno degli edifici comincia ad essere più alto.

Pertanto, in virtù di questa disposizione, vige una presunzione di comunione del muro di confine tra due edifici. Tale presunzione relativa di comunione del muro, stabilita dall’art. 880 c.c., postulando la funzione divisoria di fondi omogenei, alla quale si ricollega l’utilità comune, è vinta dall’accertamento che il muro sia stato costruito nella sua interezza su di una sola delle aree confinanti, con conseguente acquisto per accessione, ai sensi dell’art. 934 c.c.

Corte appello Bari sez. III, 05/12/2019, n.2538

Presunzione di comunione e di proprietà esclusiva del muro divisorio

Il muro di confine tra due proprietà, laddove unico, si presume comune salvo prova del diverso esclusivo titolo di proprietà.

Tribunale Roma sez. V, 02/01/2015, n.28

Comunione del muro divisorio: accertamento

La presunzione di comunione del muro divisorio stabilita dall’art. 880 c.c. è vinta dall’accertamento che il muro è stato costruito nella sua interezza su di una sola delle aree contigue, con conseguente acquisto per accessione (art. 934 cod. civ.), salvi gli effetti di un titolo pattizio successivamente intervenuto ovvero dell’usucapione. Nel caso di specie, tale presunzione è stata superata, atteso che la convenuta ha documentato, attraverso la produzione degli atti notarili di compravendita, che il suo acquisto comprendeva anche tutti “muri di recinzione“, dimostrandone, quindi, la proprietà esclusiva in forza di un titolo di acquisto derivativo.

Tribunale Messina sez. I, 10/05/2015, n.1089

Determinazione della proprietà del muro divisorio: indizi

Per determinare la proprietà del muro divisorio, ai sensi dell’art. 881 cod. civ., su tutti gli altri indizi prevale la positura del piovente, anche nel caso di doppio piovente, sicché il confinante che realizzi un piovente sul muro divisorio comune deve spezzare l’ultima fila di tegole, rivolgendone metà verso il fondo altrui.

Cassazione civile sez. II, 31/10/2014, n.23282

Prova della costruzione del muro in una sola delle aree contigue

La presunzione relativa di comunione del muro, stabilita dall’art. 880 cod. civ., postulando la funzione divisoria di fondi omogenei, alla quale si ricollega l’utilità comune, è vinta dall’accertamento che il muro sia stato costruito nella sua interezza su di una sola delle aree confinanti, con conseguente acquisto per accessione, ai sensi dell’art. 934 cod. civ.

Cassazione civile sez. II, 03/01/2014, n.50

Accertamento della funzione divisoria di un muro di recinzione

L’accertata funzione divisoria di un muro di recinzione esistente tra le confinanti proprietà costituisce, ai fini della tutela possessoria dello stesso, prova presuntiva del suo compossesso.

Cassazione civile sez. II, 27/09/2013, n.22275

Presunzione comproprietà del muro divisorio: come può essere vinta?

La presunzione di legge di cui all’art. 880 c.c. circa la comproprietà del muro divisorio ha carattere relativo e può essere vinta da qualsiasi mezzo di prova da cui risulti la appartenenza esclusiva del muro, venendo a tale fine in considerazione tutti i modi di acquisto della proprietà tanto a titolo derivativo quanto a titolo originario e, in primo luogo, l’accessione nascente dalla costruzione sul proprio suolo.

Correttamente, peraltro, il giudice del merito ritiene che l’esistenza sul muro divisorio (ritenuto comune in forza della presunzione di cui all’art. 880 c.c.) di una luce non costituisce prova contraria alla presunzione, atteso che l’apertura di una luce su un muro in comproprietà bene può avvenire a titolo di servitù ed essendo da escludere che tale luce rientri tra i segni di proprietà esclusiva del muro divisorio posti dall’art. 881 c.c.

Cassazione civile sez. II, 19/10/2011, n.21614

Muro divisorio tra edifici con altezze disuguali

Nel caso di muro divisorio tra edifici con altezze disuguali la presunzione di comunione a norma dell’art. 880 c.c. non riguarda la parte di muro dal punto in cui uno degli edifici comincia ad essere più alto, con la conseguenza che tale parte del manufatto è di proprietà esclusiva di colui cui appartiene il suddetto più alto edificio, e che questi può chiedere il rispetto delle distanze legali dal confinante che realizzi una nuova costruzione.

Tribunale Salerno sez. II, 15/12/2008

Articolo 880 Codice civile

Secondo la ratio dell’art. 880 c.c., nel caso di un edificio posto perpendicolarmente rispetto a un altro, qualora il muro divisorio fuoriesca in altezza, dalla sagoma del primo edificio la cui copertura è costituita da un tetto spiovente, non opera, relativamente alla porzione di muro soprastante la sagoma del primo fabbricato, la presunzione di comunione prevista dalla norma testé menzionata, difettandone il presupposto, costituito dalla funzione divisoria del muro.

Corte appello Milano sez. II, 14/04/2008, n.1025

Muro divisorio di entità prediali omogenee

Ai sensi dell’art. 880 c.c., la presunzione di comunione riguarda soltanto il muro che divide entità prediali omogenee (edificio da edificio, cortile da cortile, orto da orto, ecc), non trovando applicazione nel caso di entità prediali diverse. (Nella specie, è stata esclusa la presunzione di comunione del muro che divideva un fondo agricolo da un cortile).

Cassazione civile sez. II, 22/06/2007, n.14609

Muro divisorio: controversia

Qualora sorga controversia sulla comunione di un muro, la presunzione di comproprietà di cui all’art. 880, comma II, c.c. grava dell’onere di provare il proprio titolo la parte che rivendichi la proprietà esclusiva del muro medesimo, sempre che sia pacifica o dimostrata l’esistenza di due presupposti di fatto e cioè che si tratti di un muro divisorio e che questo abbia la destinazione obiettiva di separare due immobili omogenei (nella specie due cortili); in difetto di tali elementi, invece, l’onere probatorio incomberà, secondo i principi generali in materia, sulla parte che assume l’esistenza della comunione.

Tribunale Monza, 03/07/2006

L’operatività della presunzione

In tema di presunzione di comunione del muro divisorio tra edifici prevista dall’art. 880 c.c., i limiti di operatività di detta presunzione sono determinati dallo stesso articolo (secondo periodo del comma 1) facendo espresso riferimento “al punto i cui uno degli edifici comincia ad essere più alto”, nel senso che, in ipotesi che uno dei due edifici sia più alto rispetto all’altro, la presunzione suddetta opera sino al punto in cui le altezze dei due edifici combaciano.

(Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito per difetto di motivazione, per non avere la stessa considerato che il resistente aveva inserito le travi di sostegno di una sua tettoia nella parte più alta del muro divisorio, dove questo proseguiva per cingere soltanto la fabbrica dell’edificio dei ricorrenti).

Cassazione civile sez. II, 10/03/2006, n.5261

Muro divisorio: l’interesse dei proprietari confinanti

La presunzione di comunione del muro divisorio prevista dall’art. 880 c.c., essendo stabilita a tutela dell’uguale interesse dei proprietari confinanti alla sua costruzione ed utilizzazione, riguarda solo il muro che divide immobili di uguale natura.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano escluso la presunzione di comunione del muro che divideva un edificio da un orto, presunzione strumentale all’applicazione della norma che riconosce al proprietario del muro il diritto di immettervi una trave).

Cassazione civile sez. II, 24/02/2000, n.2102

La presunzione di comunione e di proprietà esclusiva del muro divisorio

La presunzione di comunione del muro divisorio stabilita dall’art. 880 c.c. ha carattere relativo e spiega la sua piena operatività fino a rendere irrilevante, nel caso di muro di separazione fra due edifici, l’eventuale anteriorità di uno di questi rispetto all’altro soltanto in mancanza di prova contraria, non operando invece quando risulti altrimenti, che il muro rientra nel dominio esclusivo di uno dei due confinanti, in forza di uno qualunque dei modi di acquisto, originario o derivativo, della proprietà immobiliare.

Pertanto, la presunzione anzidetta è vinta anche dall’accertamento che il muro è stato costruito nella sua interezza su di una sola delle aree contigue, con conseguente acquisto per accessione (art. 934 c.c.), salvi gli effetti di un titolo pattizio successivamente intervenuto ovvero dell’usucapione.

Cassazione civile sez. II, 17/06/1999, n.6034

Contemporanea esistenza di due edifici

La presunzione di comunione del muro divisorio fra due edifici stabilita dall’art. 880 c.c. non viene meno per la demolizione di uno di essi, restando a carico di chi invoca la proprietà esclusiva del muro l’onere di dimostrare che in realtà la comunione non sussisteva al tempo della contemporanea esistenza dei due edifici o era venuta a cessare per un fatto posteriore idoneo a trasferire il dominio.

Cassazione civile sez. II, 03/08/1995, n.8497

Modi di acquisto della proprietà

La presunzione di comunione del muro divisorio, stabilita dall’art. 880 c.c. ha carattere relativo e spiega la sua piena operatività – sino a rendere irrilevante nel caso di muro di separazione fra due edifici l’eventuale anteriorità di uno di questi rispetto all’altro – soltanto in mancanza di prova contraria, non operando invece quando risulti altrimenti che il muro rientra nel dominio esclusivo di uno dei due confinanti in forza di uno qualunque dei modi di acquisto, a titolo originario o derivativo, della proprietà immobiliare.

Pertanto, poiché tra i modi di acquisto della proprietà si annovera l’accessione, a norma dell’art. 934 c.c., la presunzione anzidetta è vinta anche dall’accertamento che il muro è stato costruito nella sua interezza su una sola delle aree contigue, salvi gli effetti di un titolo pattizio successivamente intervenuto ovvero dell’usucapione.

Cassazione civile sez. II, 24/12/1994, n.11162

Muro divisorio tra un vano coperto ed una costruzione

La presunzione di comunione del muro divisorio, prevista dall’art. 880 c.c. postula l’analoga natura degli immobili confinanti, ma non anche l’omogeneità della loro materiale struttura. (Nella specie la C.S. ha confermato la decisione dei giudici del merito che avevano ritenuto operante detta presunzione con riguardo al muro divisorio esistente tra un vano coperto ed una costruzione – sia pure rudimentale – costituita da una tettoia in muratura separata per mezzo di un muro dalla rimanente parte del fondo destinata a cortile).

Cassazione civile sez. II, 11/01/1989, n.78

Presunzione di comunione del muro divisorio: quando non sussiste?

La presunzione di comunione del muro divisorio prevista dalla norma dell’art. 880 c.c., riguarda soltanto il muro che divide entità prediali omogenee (edificio da edificio, cortile da cortile, orto da orto), e non è, quindi, operante quando trattasi di entità prediali diverse.

Pertanto, detta presunzione non sussiste rispetto alla parte di muro che divide un edificio da un cortile interno di altro edificio contiguo, neppure nel caso in cui i corpi di fabbrica di quest’ultimo che circondano il cortile, si appoggiano ad altri tratti del muro stesso e debba presumersi che per tali tratti il muro sia comune.

Cassazione civile sez. II, 20/12/1985, n.6539



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