Procreazione medicalmente assistita; formazione di embrioni in vitro; diritto all’autodeterminazione procreativa; revocabilità del consenso.
Indice
- 1 Atto di nascita
- 2 Trascrizione dell’atto di nascita di bambino con indicazioni di entrambe le madri
- 3 Bambino nato mediante eterologa
- 4 Accesso alla procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo
- 5 Procreazione medicalmente assistita eterologa: quali tutele?
- 6 Fecondazione eterologa praticata da due donne all’estero
- 7 Illegittimità della delibera regionale
- 8 Il riconoscimento della omogenitorialità
- 9 Forme di commercio di gameti
- 10 Revoca consenso del coniuge dopo l’inizio del trattamento
- 11 Consenso non revocabile a fecondazione eterologa iniziata
- 12 Fecondazione eterologa: motivazione del diniego
- 13 L’indicazione della sola madre biologica
- 14 Disconoscimento della paternità
- 15 Stabile relazione affettiva tra due persone dello stesso sesso
- 16 La procedura di maternità assistita
- 17 Il riconoscimento e la trascrizione in Italia di un atto straniero
- 18 La discriminazione tra fecondazione omologa ed eterologa
- 19 L’istituzione di unico centro di fecondazione eterologa
- 20 L’impugnazione del riconoscimento proposta dal terzo
Atto di nascita
La richiesta di rettifica dello stato civile del minore (nato mediante il ricorso alla fecondazione eterologa) con indicazione, quali genitrici, della madre biologica e della c.d. madre d’intenzione, non può essere accolta. Le affermazioni relative alla tutela del minore non legittimano l’automatica estensione dettate per la procreazione medicalmente assistita anche ad ipotesi estranee al loro ambito, non potendo la Corte sostituirsi al legislatore al quale spetta, nell’esercizio della propria discrezionalità, l’individuazione degli strumenti giuridici opportuni per la realizzazione del predetto interesse, compatibilmente con il rispetto dei principi sottesi alla l. n. 40/2004.
Cassazione civile sez. I, 13/07/2022, n.22179
Trascrizione dell’atto di nascita di bambino con indicazioni di entrambe le madri
La richiesta avanzata da due madri, unite civilmente e che avevano fatto concordemente ricorso a un procedimento di procreazione medicalmente assistita eterologa effettuato all’estero, di formazione dell’atto di nascita dei figli con indicazione di entrambe, quali genitrici, non solo non può ritenersi in contrasto con l’ordine pubblico, ma risponde al contrario alla tutela del miglior interesse al legale riconoscimento della bigenitorialità di cui i due minori di fatto beneficiano all’interno del consesso familiare in cui sono venuti al mondo e in cui risultano stabilmente inseriti, originato dall’unione legalmente riconosciuta dall’ordinamento interno delle donne e indiscutibilmente fondato su un loro comune progetto di vita familiare e di filiazione.
Tribunale Taranto sez. I, 31/05/2022
Bambino nato mediante eterologa
L’infertilità “naturale” della coppia omosessuale non può essere equiparata alle cause di sterilità della coppia eterosessuale. Il divieto di eterologa è stato eliminato dalla Consulta nel 2014 solo per i casi in cui la fecondazione omologa comporta rischi di trasmissibilità di malattie genetiche non altrimenti superabili se non con il ricorso a gameti di un donatore o per causa di sterilità della coppia formata da un uomo e una donna non altrimenti superabile. Lo hanno affermato i giudici della Corte di cassazione – con la sentenza n. 10844/2022 – che ha ribadito la legittimità del diniego di iscrizione di due mamme nello stato civile del bambino nato.
Quindi il cosiddetto genitore “intenzionale” della coppia omosessuale, formata da due donne, non può essere indicato come genitore del figlio partorito dall’altra. E ciò vale in via generale a prescindere dall’apporto di materiale biologico dato dalla donna che non sostiene la gravidanza e il parto. Infatti, la Cassazione riporta nella decisione un proprio precedente che aveva negato lo status di genitore a entrambe le donne della coppia omosessuale riservandolo esclusivamente a colei che aveva effettivamente partorito il bambino.Nello stato civile del figlio nato con l’eterologa la madre è solo colei che lo partorisce nella coppia omosessuale
Cassazione civile sez. I, 04/04/2022, n.10844
Accesso alla procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo
In caso di concepimento all’estero mediante l’impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, voluto da coppia omoaffettiva femminile, deve essere rettificato l’atto di nascita del minore, nato in Italia, che indichi quale madre, oltre alla donna che ha partorito, l’altra componente la coppia quale madre intenzionale, poiché il legislatore ha inteso limitare l’accesso a tali tecniche di procreazione medicalmente assistita alle situazioni di infertilità patologica, alle quali non è equiparabile l’infertilità della coppia omoaffettiva, né può invocarsi un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 8 l. n. 40 del 2004, non potendosi ritenere tale operazione ermeneutica imposta dalla necessità di colmare in via giurisprudenziale un vuoto di tutela che richiede, in una materia eticamente sensibile, necessariamente l’intervento del legislatore.
Cassazione civile sez. I, 07/03/2022, n.7413
Procreazione medicalmente assistita eterologa: quali tutele?
Va confermata la decisione assunta in primo grado relativamente alla legittimità del riconoscimento, da parte della madre intenzionale, del figlio, nato nell’ambito di una relazione affettiva intercorsa tra due donne e concepito all’estero a seguito di PMA, dovendosi dare rilevanza, in applicazione del principio del best interest of the child, al preminente diritto del minore a veder riconosciuto il suo status filiationis, apparendo, peraltro, ininfluente la successiva rottura del rapporto sentimentale esistente tra le due donne.
Corte appello Cagliari sez. I, 28/04/2021
Fecondazione eterologa praticata da due donne all’estero
Vanno dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 l. 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) e 250 del codice civile, sollevate dal Tribunale di Padova secondo cui tali articoli, sistematicamente interpretati, non consentirebbero al nato nell’ambito di un progetto di procreazione medicalmente assistita eterologa, praticata da una coppia dello stesso sesso, l’attribuzione dello status di figlio riconosciuto anche dalla madre intenzionale che abbia prestato il consenso alla pratica fecondativa, ove non vi siano le condizioni per procedere all’adozione nei casi particolari e sia accertato giudizialmente l’interesse del minore.
Le questioni sollevate rivelano un vuoto di tutela dell’interesse del minore che questa Corte ritiene di non poter ora porre rimedio. Il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, dovrà al più presto colmare il denunciato vuoto di tutela, a fronte di incomprimibili diritti dei minori. Si auspica una disciplina della materia che, in maniera organica, individui le modalità più congrue di riconoscimento dei legami affettivi stabili del minore, nato da Procreazione medicalmente assistita praticata da coppie dello stesso sesso, nei confronti anche della madre intenzionale.
Corte Costituzionale, 09/03/2021, n.32
Illegittimità della delibera regionale
Deve considerarsi illegittima la delibera della Giunta regionale che prevede una diversa disciplina per la procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, a carico del Servizio sanitario regionale, rispetto a quella omologa. La delibera impugnata nel prevedere invece il limite del 43° anno d’età della donna, crea un’irragionevole disparità di trattamento che non trova fondamento su alcuna evidenza scientifica. Se ha una sua plausibilità logica l’affermazione di principio secondo cui i rischi connessi alla gravidanza aumentino con l’avanzare dell’età della donna e possano ragionevolmente incrementarsi nel caso di ovodonazione, allo stesso tempo non può dirsi qui sufficientemente dimostrato che il limite di età, fissato nel quarantatreesimo anno, costituisca la soglia limite oltre la quale le tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo perdano la loro efficacia ovvero si rivelino finanche pericolose sì da poter ancorare, in modo rigido, a tale soglia di età (43 anni) la previsione più elastica mutuabile dal dato normativo di riferimento che recepisce come criterio discretivo quello dell”età potenzialmente fertile’ dei soggetti.
Consiglio di Stato sez. III, 24/11/2020, n.7343
È illegittima la delibera con cui una regione ha previsto, fino alla definizione delle tariffe di riferimento a livello nazionale per le prestazioni di procreazione medicalmente assistita eterologa, un numero massimo di tre cicli effettuati nelle strutture sanitarie, limitando l’accesso alle donne di età non superiore a quarantatré anni.
Consiglio di Stato sez. III, 24/11/2020, n.7343
Il riconoscimento della omogenitorialità
Il riconoscimento della omogenitorialità, all’interno di un rapporto tra due donne unite civilmente, non è imposto da alcun precetto costituzionale, sebbene la Costituzione non sia chiusa a soluzioni di segno diverso, ma è frutto della scelta compiuta dal Legislatore sulla base di valutazioni a lui spettanti. Ad affermarlo è la Corte costituzionale dichiarando inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Venezia con riferimento alla legge sulle unioni civili e sugli atti dello stato civile.
Nella fattispecie la questione riguardava una donna unita civilmente ad un’altra che aveva che aveva concepito all’estero mediante tecniche di fecondazione eterologa effettuate con il consenso determinante dell’altra un figlio poi nato in Italia. Le due donne avevano chiesto di essere entrambe registrate all’anagrafe come madri del bambino. Per la Consulta, tuttavia, si tratta di una scelta discrezionale del Legislatore, che riguarda anche ponderazioni su contenuti etici e valoriali, e che deve essere effettuata bilanciando i valori fondamentali in gioco e tenendo conto anche degli orientamenti e delle istanze più radicate, in quel momento storico, nella coscienza sociale.
Corte Costituzionale, 04/11/2020, n.230
Forme di commercio di gameti
In tema di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo (che necessita di donazione e trasferimento di gameti), l’incriminazione di cui all’articolo 12, comma 6, della legge 40/2014 deve essere interpretata, con riferimento al divieto di commercializzazione di gameti, alla luce della sentenza costituzionale n. 162/2004, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il divieto di fecondazione eterologa nei casi di sterilità o infertilità assolute e irreversibili. Pertanto sono punibili, in quanto costituenti la mercificazione della procreazione assistita, tutte le condotte dirette, in qualsiasi forma, alla produzione e circolazione dei gameti, remunerate con corrispettivo in rapporto sinallagmatico con la condotta di produzione, circolazione e immissione nel mercato, in violazione dei principi di gratuità e volontarietà della donazione di tessuti e cellule umane, sanciti dalla direttiva 2004/23/Ce, del Parlamento europeo e del Consiglio, attuata con d.lg. n. 191/2007.
Cassazione penale sez. III, 06/06/2019, n.36221
Revoca consenso del coniuge dopo l’inizio del trattamento
Non vi è falsa attestazione della paternità laddove la madre indichi come genitore del bambino il coniuge che, dopo aver acconsentito alla fecondazione eterologa, revochi il consenso solo dopo che sia iniziato il trattamento embrionale.
Cassazione penale sez. VI, 10/01/2019, n.4854
Consenso non revocabile a fecondazione eterologa iniziata
In tema di procreazione assistita, consentire la revoca del consenso, anche in un momento successivo alla fecondazione dell’ovulo, non apparirebbe compatibile con la tutela costituzionale degli embrioni, più volte affermata dalla Consulta (tra le altre Corte cost. 151/2009 e 229/2015).
Cassazione civile sez. VI, 18/12/2017, n.30294
Fecondazione eterologa: motivazione del diniego
Vanno annullati i provvedimenti di diniego all’autorizzazione preventiva (di cui all’art. 9 d.lg. n. 38/2014) per effettuare all’estero un ciclo di fecondazione eterologa nonché il rimborso a posteriori di tale ciclo laddove gli stessi non forniscono una congrua motivazione del diniego, tenuto conto, al riguardo, che l’art. 9 d.lg. n. 38/2014 prevede che l’autorizzazione preventiva non possa essere rifiutata qualora l’assistenza sanitaria in questione non possa essere prestata sul territorio nazionale entro un termine giustificabile dal punto di vista clinico (nel caso di specie, il provvedimento annullato, nello specificare, a supporto del diniego di autorizzazione, in via generica, che vi erano altri Centri in Italia cui la ricorrente poteva rivolgersi, non ha precisato i termini di fattibilità delle prestazioni tenuto conto dei parametri clinici e del complessivo stato di salute della ricorrente).
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 17/11/2017, n.11398
L’indicazione della sola madre biologica
In relazione alla richiesta di iscrizione all’anagrafe dell’atto di nascita di un bambino di una coppia di due cittadine italiane sposatesi all’estero, si deve fare riferimento alla nozione di ordine pubblico internazionale e non a quella di ordine pubblico interno, nonché deve aversi riguardo all'”interesse del minore” e al suo “diritto al riconoscimento ed alla continuità delle relazioni affettive, anche in assenza di vincoli biologici ed adottivi con gli adulti di riferimento, all’interno del nucleo familiare”.
Nel caso di specie, la Cassazione, alla luce altresì della giurisprudenza della Corte Edu e delle prime sentenze sulla questione dopo la legge 76/2016 sulle unioni civili, ha accolto così accolto la domanda di rettificazione dell’atto di nascita di un bambino nato da due donne sposate in Inghilterra, tramite fecondazione eterologa, e che era stato trascritto in Italia con l’indicazione della sola madre biologica. In sostanza, per la Corte, il bambino anche nel nostro Paese deve risultare figlio di due mamme.
Cassazione civile sez. I, 15/06/2017, n.14878
Disconoscimento della paternità
Proposta un’azione di disconoscimento per impotenza a generare, chi agisce può, nel corso del processo, fare valere ragioni diverse a sostegno del disconoscimento, come, nella specie, quella rappresentata dal ricorrente, il quale aveva assimilato il concepimento mediante ricorso da parte della moglie, a sua insaputa, alla fecondazione eterologa.
Cassazione civile sez. I, 28/03/2017, n.7965
Stabile relazione affettiva tra due persone dello stesso sesso
Non è contraria all’ordine pubblico la trascrizione integrale dell’atto di nascita del minore nato all’estero tramite fecondazione eterologa nell’ambito di una stabile relazione affettiva tra due persone dello stesso sesso condividenti il progetto di genitorialità (nel caso di specie viene accolto il ricorso presentato dalle due donne e ordinato all’Ufficiale di Stato civile di ripristinare la trascrizione originaria dell’atto di nascita, parzialmente annullata dal Prefetto).
Tribunale Napoli sez. I, 06/12/2016
La procedura di maternità assistita
La procedura di maternità assistita tra due donne legate da un rapporto di coppia, con donazione dell’ovocita da parte della prima e conduzione a termine della gravidanza ad opera della seconda con utilizzo di un gamete maschile di un terzo ignoto, non costituisce una fattispecie di maternità surrogata o di surrogazione di maternità, ma integra un’ipotesi di genitorialità realizzata all’interno della coppia, assimilabile alla fecondazione eterologa, dalla quale si distingue per essere il feto legato biologicamente ad entrambe le donne.
Cassazione civile sez. I, 30/09/2016, n.19599
Il riconoscimento e la trascrizione in Italia di un atto straniero
Il riconoscimento e la trascrizione, nel registro dello stato civile in Italia, di un atto straniero, validamente formato, nel quale risulti la nascita di un figlio da due donne a seguito di procedura assimilabile alla fecondazione eterologa, per aver la prima donato l’ovulo e la seconda condotto a termine la gravidanza con utilizzo di un gamete maschile di un terzo ignoto, non contrastano con l’ordine pubblico per il solo fatto che il legislatore nazionale non preveda o vieti il verificarsi di una simile fattispecie sul territorio italiano, dovendosi avere riguardo al principio, di rilevanza costituzionale primaria, del superiore interesse del minore, che si sostanzia nel suo diritto alla conservazione dello “status filiationis”, validamente acquisito all’estero.
Cassazione civile sez. I, 30/09/2016, n.19599
La discriminazione tra fecondazione omologa ed eterologa
La determinazione regionale di distinguere la fecondazione omologa da quella eterologa, finanziando la prima e ponendo a carico degli assistiti la seconda, non risulta giustificata e, nell’incidere irragionevolmente sull’esercizio del diritto riconosciuto dalla sentenza n. 162 del 10 giugno 2014 della Corte Costituzionale, realizza una disparità di trattamento lesivo del diritto alla salute delle coppie affette da sterilità o da infertilità assolute.
Consiglio di Stato sez. III, 20/07/2016, n.3297
L’istituzione di unico centro di fecondazione eterologa
L’istituzione di un centro unico di prenotazione per le coppie che necessitano di fecondazione eterologa, prevista in via programmatica e senza puntuale definizione di compiti di assistenza diretta, non è immediatamente lesiva del diritto di libera scelta del luogo di cura, tenuto conto che la Regione può fornire attività consulenziale ulteriore.
T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. III, 29/06/2016, n.1556
L’impugnazione del riconoscimento proposta dal terzo
È inammissibile l’azione di impugnazione di riconoscimento per difetto di veridicità, da parte di chiunque vi abbia interesse, nei confronti di figli nati a seguito di inseminazione artificiale eterologa. Nell’attuale contesto normativo, legittimare «chiunque vi abbia interesse» ad un’azione che ha il suo unico presupposto nella difformità tra la verità risultante dalla dichiarazione di riconoscimento e la verità sostanziale ed obiettiva della filiazione, comporterebbe la negazione della legittimità della pratica stessa e l’esposizione del figlio nato da fecondazione eterologa all’inesorabile caducazione del suo status.
Corte appello Milano sez. famiglia, 10/08/2015, n.3397
Una coppia di miei amici desidera tantissimo un bambino, ma a causa di problemi di salute, non riescono così hanno pensato di ricorrere alla fecondazione medicalmente assistta. Speriamo bene
La nostra società impone una bella famigliola come ai vecchi tempi. Le cose sono cambiate, le coppie vanno a convivere e adottano con più facilità o arrivano alla procreazione assistita senza farsi mille probelemi